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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1676\2024 R.G.A.C. pendente tra nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Brunella Crecchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pontedera (PI) via Del Teatro n. 2; ricorrente
e nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
in via San Domenico n. 17; resistente contumace
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 1. Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 26.3.2025, il Tribunale di Massa ha pronunciato la separazione personale tra e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in La Spezia, in data 14.10.2006, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 110, Parte I, anno 2006. Con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore stante la necessità di provvedere alle statuizioni relative al mantenimento dei minori.
2. All'esito dell'istruttoria, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6.12.2025.
3. Tanto debitamente premesso, dall'unione tra le parti sono nati tre figli: , Persona_1
nato a [...] il [...], nato il [...], e , nata a [...] il Per_2 Persona_3
08.02.2012. Sennonché, nel corso dell'istruttoria è stato acquisito riscontro che, in data
29.09.2014, il piccolo è deceduto a causa di un sinistro stradale;
mentre, in Per_2
accordo a quanto emerge dalle risultanze del procedimento del Tribunale per i
Minorenni di Genova n. 478/2014 V.G a cui è stato riunito quello n. 339/2020 V.G, la piccola non è mai stata riconosciuta dal padre. Inoltre, giova evidenziare Persona_3
che, con il provvedimento definitivo del 22 gennaio 2025, il Tribunale per i Minorenni ha confermato la collocazione extrafamiliare dei minori, nonché il divieto degli incontri con i genitori, nominato tutore l'avv. e dichiarata la decadenza dalla CP_2
responsabilità genitoriale della madre sui minori, e;
Persona_1 Persona_4
provvedimento di decadenza già intervenuto in passato per il padre nei confronti del figlio . Persona_1
4. Preso atto dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni, questo Tribunale ritiene che, a dispetto della decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, questi devono essere chiamati a contribuire al mantenimento dei figli.
In accordo al consolidato orientamento di legittimità, infatti, “il provvedimento del
Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un
pagina 2 di 4 minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello status di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n.
17578). La Cassazione ha altresì precisato che “la decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti
(primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia” (cfr. Cass. civ. ord. 27171 del 2024).
5. Muovendo dal dato ermeneutico che precede, giova evidenziare che il sig.
il quale risulta attualmente recluso presso la Casa circondariale di Controparte_1
Massa, ha omesso di costituirsi in giudizio e produrre la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., e, in accordo al narrato della sig.ra , non è titolare di beni Pt_1
immobili e\o beni mobili di valore significativo, di guisa che appare congruo stabilire la corresponsione di un importo di misura pari ad € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Istat, in favore del figlio . Con Persona_1
riguardo, invece, alla sig.ra sono state prodotte in atti le dichiarazioni Parte_1
reddituali, attestanti per l'anno 2023 un reddito pari ad auro 340,54 e per l'anno 2024 un reddito pari ad euro 16.489,82. La ricorrente ha inoltre prodotto copia del contratto di lavoro subordinato vigente sino al 30.6.2025. In considerazione della capacità reddituale nei termini accertati appare quindi congruo porre a suo carico l'onere della corresponsione di un contributo pari ad € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Istat, in favore dei figli e . Tali Persona_1 Persona_4
importi dovranno essere corrisposti al Servizio sociale territorialmente competente, che allo stato può individuarsi con quello del Comune di Massa.
pagina 3 di 4 6. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si quantificano alla luce dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, del valore e, della modesta complessità della lite, in € 2.800,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive. Tenuto conto delle statuizioni in punto di mantenimento dei figli, rispetto a cui non è data ravvisarsi alcuna soccombenza, deve disporsi la compensazione in misura pari ad 1\2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe:
1) pone a carico a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di Controparte_1
ogni mese, in favore del Servizio sociale territorialmente compente, l'importo di €
100,00, annualmente rivalutabile in accordo agli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , ed a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 Persona_1 Parte_1
di ogni mese, in favore del Servizio sociale territorialmente compente, l'importo di €
150,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabile in accordo agli indici Istat, a titolo di mantenimento di e;
Persona_1 Persona_4
2) compensa per 1\2 le spese di lite e condanna a rifondere a Controparte_1
€ 1.400,00 a titolo di compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario Parte_1
come per legge, e oltre spese vive;
3) manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente provvedimento al Servizio sociale del Comune di Massa.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Ilario Ottobrino Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1676\2024 R.G.A.C. pendente tra nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Brunella Crecchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pontedera (PI) via Del Teatro n. 2; ricorrente
e nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
in via San Domenico n. 17; resistente contumace
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 1. Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 26.3.2025, il Tribunale di Massa ha pronunciato la separazione personale tra e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in La Spezia, in data 14.10.2006, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 110, Parte I, anno 2006. Con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore stante la necessità di provvedere alle statuizioni relative al mantenimento dei minori.
2. All'esito dell'istruttoria, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6.12.2025.
3. Tanto debitamente premesso, dall'unione tra le parti sono nati tre figli: , Persona_1
nato a [...] il [...], nato il [...], e , nata a [...] il Per_2 Persona_3
08.02.2012. Sennonché, nel corso dell'istruttoria è stato acquisito riscontro che, in data
29.09.2014, il piccolo è deceduto a causa di un sinistro stradale;
mentre, in Per_2
accordo a quanto emerge dalle risultanze del procedimento del Tribunale per i
Minorenni di Genova n. 478/2014 V.G a cui è stato riunito quello n. 339/2020 V.G, la piccola non è mai stata riconosciuta dal padre. Inoltre, giova evidenziare Persona_3
che, con il provvedimento definitivo del 22 gennaio 2025, il Tribunale per i Minorenni ha confermato la collocazione extrafamiliare dei minori, nonché il divieto degli incontri con i genitori, nominato tutore l'avv. e dichiarata la decadenza dalla CP_2
responsabilità genitoriale della madre sui minori, e;
Persona_1 Persona_4
provvedimento di decadenza già intervenuto in passato per il padre nei confronti del figlio . Persona_1
4. Preso atto dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni, questo Tribunale ritiene che, a dispetto della decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, questi devono essere chiamati a contribuire al mantenimento dei figli.
In accordo al consolidato orientamento di legittimità, infatti, “il provvedimento del
Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un
pagina 2 di 4 minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello status di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n.
17578). La Cassazione ha altresì precisato che “la decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti
(primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia” (cfr. Cass. civ. ord. 27171 del 2024).
5. Muovendo dal dato ermeneutico che precede, giova evidenziare che il sig.
il quale risulta attualmente recluso presso la Casa circondariale di Controparte_1
Massa, ha omesso di costituirsi in giudizio e produrre la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., e, in accordo al narrato della sig.ra , non è titolare di beni Pt_1
immobili e\o beni mobili di valore significativo, di guisa che appare congruo stabilire la corresponsione di un importo di misura pari ad € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Istat, in favore del figlio . Con Persona_1
riguardo, invece, alla sig.ra sono state prodotte in atti le dichiarazioni Parte_1
reddituali, attestanti per l'anno 2023 un reddito pari ad auro 340,54 e per l'anno 2024 un reddito pari ad euro 16.489,82. La ricorrente ha inoltre prodotto copia del contratto di lavoro subordinato vigente sino al 30.6.2025. In considerazione della capacità reddituale nei termini accertati appare quindi congruo porre a suo carico l'onere della corresponsione di un contributo pari ad € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Istat, in favore dei figli e . Tali Persona_1 Persona_4
importi dovranno essere corrisposti al Servizio sociale territorialmente competente, che allo stato può individuarsi con quello del Comune di Massa.
pagina 3 di 4 6. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si quantificano alla luce dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, del valore e, della modesta complessità della lite, in € 2.800,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive. Tenuto conto delle statuizioni in punto di mantenimento dei figli, rispetto a cui non è data ravvisarsi alcuna soccombenza, deve disporsi la compensazione in misura pari ad 1\2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe:
1) pone a carico a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di Controparte_1
ogni mese, in favore del Servizio sociale territorialmente compente, l'importo di €
100,00, annualmente rivalutabile in accordo agli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , ed a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 Persona_1 Parte_1
di ogni mese, in favore del Servizio sociale territorialmente compente, l'importo di €
150,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabile in accordo agli indici Istat, a titolo di mantenimento di e;
Persona_1 Persona_4
2) compensa per 1\2 le spese di lite e condanna a rifondere a Controparte_1
€ 1.400,00 a titolo di compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario Parte_1
come per legge, e oltre spese vive;
3) manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente provvedimento al Servizio sociale del Comune di Massa.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Ilario Ottobrino Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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