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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1366/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1366/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 678/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data
14/4/2020 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), difesi, come da Parte_2 C.F._2
procura versata in atti, dall'avv. Ferdinando Frasca (C.F.
C.F._3
APPELLANTI
E
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 C.F._4
quale rappresentante di C.F. ), elett.te Controparte_2 P.IVA_1
dom.ta in Solofra (AV), presso lo studio dell'avv. Antonio Rapolla, unitamente all'avv. Tecla Bianco, procuratore costituito in primo grado nella fase monitoria
APPELLATA-CONTUMACE
E
, già Controparte_3 [...]
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante di (C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rapp.te p.t., quale cessionaria in blocco dei crediti azionati da Parte ex art. 58 difesa, come da procura depositata in atti, dagli Controparte_2 R.G. n. 1366/2020 2
avv.ti Giulio Rossetto (C.F. ) ed Alessandro Bianco CodiceFiscale_5
(C.F. ) C.F._6
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4/6/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 678/2020, pubblicata in data 14/4/2020, il Tribunale di
Avellino, decidendo sull'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
avverso il provvedimento monitorio n. 1205/2016, con cui era stato Pt_2 loro ingiunto, quali fideiussori della società ET Group S.r.l. dichiarata fallita, in favore di in qualità di rappresentante di CP_1 Controparte_2 il pagamento della somma di € 204.230,54, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente di corrispondenza acceso il 23/7/2008 e di un altro rapporto di conto corrente di corrispondenza acceso il 28/3/2003, così ha provveduto:
“a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
b) condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CAP come per legge”.
§ 2. A sostegno della suindicata decisione il Tribunale di Avellino ha posto le seguenti ragioni:
- sussiste la legittimazione attiva dell'opposta rappresentata Controparte_5 da avendo la stessa provato la cessione in Controparte_3 blocco, ex art. 58 TUB, dei crediti fatti valere in sede monitoria e l'avviso in
TA Ufficiale;
- del tutto infondate sono le doglianze relative alla mancanza di prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, perché l'opposizione ex art. 645 c.p.c. introduce una controversia avente ad oggetto non le condizioni per l'emissione del provvedimento monitorio, bensì il rapporto controverso;
- i dati contabili contenuti nei documenti prodotti (estratti conto) sono tra loro coerenti e si presentano lineari, consentendo l'esame dell'andamento dei rapporti tramite i saldi periodici relativi agli interi rapporti di conto corrente;
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- le contestazioni sollevate dagli opponenti sono estremamente generiche e quasi tutte inammissibili;
- i contratti di fideiussione devono qualificarsi come contratti autonomi di garanzia, in forza della pattuizione di pagamento a semplice richiesta;
- l'unica eccezione proponibile dai garanti, relativa all'usurarietà degli interessi convenuti, è infondata per la sua estrema genericità, in mancanza di specifica indicazione dei tassi pattuiti e del fatto che gli stessi siano superiori alla soglia fissata dai decreti ministeriali ai sensi della legge antiusura n. 108/1996;
- del resto, tale indicazione non è contenuta neppure nella CTP contabile depositata dagli opponenti, che non fa alcun cenno all'eventuale usurarietà dei tassi pattuiti al momento della stipulazione dei contratti bancari in esame.
§ 3. Avverso la menzionata sentenza hanno proposto appello i Pt_1 convenendo in giudizio le controparti dinanzi a questa Corte e deducendo, quali motivi di impugnazione:
a) il Giudice di primo grado ha omesso ogni pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione di quale rappresentante di CP_1 Controparte_2 sollevata in relazione alla mancanza in atti della procura con cui sarebbe stato conferito il potere rappresentativo alla predetta CP_1
b) il Giudice di primo grado ha, inoltre, ingiustamente disatteso la doglianza relativa alla evidenziata inidoneità probatoria dei documenti prodotti a sostegno del ricorso monitorio;
c) il Tribunale ha poi errato nel qualificare i contratti sottoscritti da essi appellanti come contratti autonomi di garanzia, trattandosi invece di fideiussioni, sbagliando, di conseguenza, nel dichiarare inammissibili le eccezioni relative al rapporto della debitrice principale.
§ 4. Non si è costituita in giudizio nella indicata qualità. CP_1
§ 5. Si è costituita, invece, rappresentata da Controparte_5 [...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, Controparte_3 perché redatto in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza.
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente evocata in lite con il CP_1 rispetto dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio. R.G. n. 1366/2020 4
§ 7. Quanto all'asserita violazione dei parametri di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dai signori è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Pt_1 ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo gli stessi criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a R.G. n. 1366/2020 5
confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Avellino per pervenire alla decisione di rigetto della domanda.
Altro è, invece, il profilo dell'inammissibilità delle domande nuove perché formulate dagli appellanti per la prima volta con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, rispetto al quale si rinvia a quanto sarà esposto infra, dopo l'esame dei singoli motivi di gravame.
§ 8 Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve essere, pertanto, essere rigettato.
§ 9. Quanto al primo motivo di doglianza, se, per un verso, hanno ragione gli appellanti a denunciare l'omessa pronuncia del primo Giudice sulla formulata eccezione di difetto di legittimazione di per altro verso, l'esame CP_1 nel merito di tale eccezione non giova ai predetti, in quanto:
- come emerge dal docuemento 1 della produzione di primo grado relativa alla fase monitoria, con scrittura autenticata nella firma con atto per Notar
[...] di Milano in data 30/10/2015, Repertorio n. 12.541, Raccolta n. 6530, Per_1 conferiva procura ad Controparte_2 Controparte_6 la quale aveva deliberato di modificare la propria denominazione in CP_1
[...]
- tale modificazione di denominazione, in particolare, risulta attuata mediante verbale di assemblea straordinaria per Notar di Milano in pari Persona_1 data 30/10/2015, Repertorio n. 12.539, Raccolta n. 6528 (v. documento 2 della produzione monitoria);
- va poi evidenziato che gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia solo con riferimento alla dedotta mancanza di procura conferita da a Controparte_2
avendo essi prospettato il difetto di legittimazione di CP_1 [...] solo come conseguenza della lamentata presunta Controparte_3 inesistenza della prima procura;
- infatti, si legge a pagina 7 dell'atto di appello quanto segue: “Dall'inesistenza della detta domanda (la domanda monitoria n.d.r.) e dalla conseguente mancata valida incoazione del processo discende l'inesistenza di legitimatio ex art 111
c.p.c. di di intervenire nel processo, non essendo lo stesso Controparte_5 mai stato validamente incoato”;
- ebbene, le contestazioni svolte dall'appellante, per la prima volta in comparsa conclusionale, circa la legittimazione di quale cessionaria Controparte_5 R.G. n. 1366/2020 6
di dei crediti oggetto di lite, sono del tutto inammissibili, tenuto Controparte_2 conto, peraltro, che trattasi di società intervenuta non in appello, bensì nel giudizio di primo grado;
- ed è appena il caso di rilevare come la comparsa conclusionale sia atto deputato alla mera illustrazione delle domande e delle eccezioni già ritualmente proposte, con la conseguenza che ove con lo stesso sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non è tenuto a pronunciarsi al riguardo (v.
Cass. 8/1/2025, n. 396; Cass. 23/6/2022);
- in ogni caso, la ha prodotto non soltanto l'avviso di cui Controparte_5 all'art. 58 TUB pubblicato in TA Ufficiale, ma, altresì, il contratto di cessione dei crediti stipulato con sicché nessun dubbio può porsi Controparte_2 sulla sua legittimazione.
§ 10. Privo di pregio è poi il secondo motivo di gravame, concernente la dedotta inidoneità probatoria dei documenti prodotti nel procedimento ingiuntivo.
Invero, come correttamente sostenuto dall'opposta, la cedente Controparte_2 rappresentata da ha richiesto ed ottenuto l'opposto decreto CP_1 ingiuntivo in virtù dei certificati di saldaconto (v. allegati nn.7 e 9 della produzione monitoria, nonché allegato n. 5 della produzione di primo grado) come espressamente consentito ai sensi dell'art. 50 TUB, il quale dispone che: “La
Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
In ogni caso, insegna la Corte del diritto che “la plena cognitio che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla (così, fra le più recenti, Cass. 17/12/2014, n. 32959).
§ 11. Venendo all'esame del terzo motivo, premesso che gli appellanti non hanno reiterato nel presente grado l'operato disconoscimento delle scritte fideiussorie, R.G. n. 1366/2020 7
rileva il Collegio che hanno ragione i nel rimproverare al Tribunale di Pt_1
Avellino di aver qualificato i contratti da essi stipulati come contratti autonomi di garanzia, piuttosto che come fideiussioni.
§ 11.1. Infatti, la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure, secondo cui la mera pattuizione del pagamento da parte dei “a semplice richiesta” Pt_1 sarebbe indice rilevante per considerare la garanzia prestata come garantievertrag confligge con l'orientamento della Suprema Corte che, invece, ritiene detta pattuizione perfettamente compatibile con l'accessorietà tipica della garanzia fideiussoria. Ritengono, infatti, i giudici di legittimità che, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, ovvero di una fideiussione,
“non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.” (così Cass. 17/6/2013, n. 15108). Inoltre, la clausola di pagamento a prima richiesta o altra equivalente non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. 27/12/2024, n. 34678). Soltanto ove alla previsione del pagamento a prima o a semplice richiesta si accompagni, altresì, la clausola “senza eccezioni”,
o altre simili, tali da recidere il nesso di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del garantito, la garanzia prestata può integrare gli estremi del contratto autonomo (cfr., tra le altre, Cass. 3/12/2020, n. 27619; più di recente, v. anche Cass. 27/12/2024, n. 34678, in motivazione).
Nella specie, avendo le parti previsto soltanto l'obbligo dei di Pt_1 provvedere al pagamento a semplice richiesta, senza escludere la facoltà di R.G. n. 1366/2020 8
proporre eccezioni relative al sottostante rapporto della società correntista con la banca, e tenuto conto della deroga all'art. 1957 c.c., i contratti dedotti in lite vanno senz'altro qualificati come di garanzia fideiussoria.
§ 11.2. Una volta qualificati i contratti dedotti in lite come garanzie fideiussorie, ne deriva la necessità di esaminare tutte le questioni fatte valere in primo grado dai signori e che il Tribunale di Avellino ha ritenuto incompatibili con Pt_1 la ritenuta autonomia della garanzia contrattuale, avendo il predetto scrutinato e rigettato nel merito soltanto quella concernente la nullità della pattuizione di interessi superiori al tasso soglia della legislazione antiusura (con statuizione passata in giudicato perché non impugnata).
§ 11.3. Tuttavia, per quel che concerne le accennate ulteriori questioni prospettate dagli appellanti, è indispensabile premettere che le uniche doglianze da prendere in esame non possono che essere quelle di cui al thema decidendum definitivamente cristallizzato nel giudizio di primo grado, facendo quindi riferimento solo ed esclusivamente alle difese svolte dai signori nell'atto Pt_1 di opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., il tutto entro i limiti delle allegazioni connotate da sufficiente specificità.
Invero, va sottolineato che il quadro allegatorio sviluppato dagli opponenti risulta in gran parte generico e, dunque, inidoneo a paralizzare l'azione di adempimento contrattuale proposta dalla banca con la domanda monitoria.
In proposito, si riportano i punti salienti del contenuto dell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.:
- la somma richiesta dalla banca non risponde al “reale importo di debito”, e ciò
“sia per ingiusti e non dovuti addebiti di poste passive, sia per ingiusti addebiti di oneri non dovuti ed accollati in misura eccessiva, ivi comprese commissioni di massimo scoperto ed interessi anatocistici infrannuali, sia per mancato riconoscimento di rimesse eseguite a deconto, sia per esperimento del calcolo con applicazione di oneri e accessori quantificati con applicazione di tassi e conteggi errati, eccessivi e non esatti”, ed in ogni caso con “il computo di interessi passivi
a tassi giammai convenuti, nonché computati con illegittimo anatocismo infrannuale e … superiori al limite massimo fissato dalla Legge ed al tasso soglia legge antiusura”; “giammai tali tassi sono stati, tantomeno validamente, tra le parti convenuti e … non è stata offerta prova alcuna al riguardo …”; R.G. n. 1366/2020 9
- gli opponenti hanno poi disconosciuto, quanto al testo, alla sottoscrizione ed alla conformità agli originali, “i documenti prodotti dalla ricorrente definiti quali fideiussioni”;
- la domanda formulata con il ricorso monitorio è infondata “per intervenuta decadenza della creditrice, che si eccepisce, per non avere essa proposta alcuna azione contro il debitore principale nel termine imposto dall'art. 1957 c.c.”.
Deve poi aggiungersi che in sede di appendice scritta di trattazione gli opponenti nulla hanno precisato in ordine alla propria linea difensiva.
Ebbene, a prescindere dalla questione relativa all'usura, rigettata nel merito dal
Tribunale di Avellino con statuizione non attinta da censura, dal coacervo delle allegazioni generiche come sopra riportate, è possibile enucleare soltanto i seguenti profili rilevanti in termini di contestazioni e/o eccezioni intellegibili su cui il Collegio deve pronunciarsi, essendo state le stesse riproposte in modo sufficientemente specifico nell'atto d'impugnazione: 1) mancanza di pattuizione di interessi passivi ultralegali;
2) illegittima applicazione di interessi anatocistici infrannuali;
3) illegittima applicazione di CMS;
4) decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Pertanto, non potranno esaminarsi tutte le ulteriori questioni fatte valere dai signori per la prima volta nell'atto di appello, in palese violazione del Pt_1 divieto di cui all'art. 345 c.p.c., il quale si riferisce non soltanto alle eccezioni in senso stretto, ma anche alla contestazione di fatti, ovvero alle nuove allegazioni di fatti, per la prima volta in appello, e ciò “al fine di evitare la trasformazione del giudizio d'appello da mera revisione a un nuovo processo, non consentita dall'ordinamento processuale vigente” (così Cass. 27/6/2024, n. 17707; nello stesso senso, fra le altre, v. Cass. 22/3/2022, n. 9211).
§ 11.4. Quanto alla dedotta carenza di valida pattuizione degli interessi passivi superiori al tasso legale, occorre osservare che la banca ha prodotto, sin dalla fase monitoria, i contratti sottoscritti dalla società debitrice principale che recano la pattuizione di detti interessi.
Con riguardo a tali scritture, poiché i garanti si sono ampiamente soffermati in appello sul tema della nullità degli accordi sottoscritti dalla debitrice principale per difetto di forma degli stessi – che introduce una questione rilevabile d'ufficio
– rileva il Collegio che debba darsi continuità all'ormai pacifico orientamento espresso dalla Corte regolatrice con riguardo ai contratti cc.dd. monofirma. R.G. n. 1366/2020 10
In particolare, i contratti bancari, in caso di mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non sono nulli per difetto della forma scritta, in quanto trattasi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (cfr., tra le altre, Cass. 30/06/2023, n. 18590; Cass. sez. un. 23/1/2018, n. 1653).
Nella specie, i due moduli contrattuali, che contengono in allegato le norme disciplinanti i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, e che recano le sottoscrizioni della ET S.a.s. di IG ET & C., risultano strutturati come missive inviate a tale società e restituite alla banca con le predette sottoscrizioni per l'accettazione. Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla banca, ed in particolare dagli estratti di conto corrente emerge come la stessa abbia dato attuazione al rapporto contrattuale, sicché può certamente ritenersi pacifica la valida conclusione dei contratti in oggetto.
Ne consegue che ogni questione concernente la lamentata nullità di tale pattuizione per difetto di forma è senz'altro superata.
§ 11.5. Quanto alla doglianza relativa all'applicazione dell'anatocismo, l'evidente infondatezza della stessa discende dalla circostanza che i menzionati contratti sono successivi alla delibera CICR del 9/2/2000 e rispettano la prevista condizione di identica periodicità (trimestrale) sia per gli interessi attivi che passivi.
§ 11.6. Né miglior approdo merita la lamentata illegittimità degli addebiti di importi a titolo di commissione di massimo scoperto, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nei citati contratti bancari non solo vi è la pattuizione di detta commissione, ma la stessa è articolata in modo chiaro ed analitico, mediante la previsione di tale voce, con l'indicazione sia del tasso applicato che della periodicità degli addebiti.
In particolare, risulta indicata la maggiorazione minima rispetto al tasso debitore pattuito (1%), nonché la modalità di calcolo, la quale è espressa nei seguenti termini: “sui rapporti con utilizzo oltre la disponibilità esistente protratto per almeno sei giorni, anche non consecutivi, nell'arco di ciascun trimestre, viene applicato un tasso finito composto dal tasso applicato (extra fido) più la maggiorazione di un punto percentuale” (tasso extra fido 14%: n.d.e.). R.G. n. 1366/2020 11
§ 11.7. Circa l'invocata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., va detto quanto segue:
- dai contratti di garanzia fideiussoria depositati in atti emerge – come del resto già evidenziato sub § 11.1. – che il fideiussore si obbligava al pagamento di quanto dovuto “a semplice richiesta scritta”;
- ora, come affermato dalla Corte del diritto, se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (v. Cass. 29/1/2024, n. 2607; Cass. 13/2/2018, 3421) – è altrettanto vero che, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione ben può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi,
l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr., tra le altre, Cass. 29/4/2025, n. 11321; Cass. 20/9/2024, n. 25344);
- ciò posto, nella fattispecie in esame risulta che la banca in data 28/3/2012 revocava gli affidamenti alla correntista e chiedeva il pagamento dell'esposizione debitoria sia alla debitrice principale che ai fideiussori;
- ne deriva l'insussistenza dell'invocata decadenza.
§ 12. Tutte le altre questioni introdotte dagli appellanti, in quanto debordanti dal tema controverso delineato nel giudizio di primo grado, non possono essere esaminate nel merito.
§ 13. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, pur qualificate le garanzie azionate dalla banca, conformemente a quanto sostenuto dagli appellanti, come ordinarie fideiussioni e non come contratti autonomi di garanzia, l'appello deve comunque essere rigettato, con conseguente conferma della decisione di primo grado, pur se integrata nelle ragioni giuridiche nei termini di cui alle motivazioni esplicitate sub § 11.1.
§ 14. Tenuto conto del rigetto del gravame, le spese del grado, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, devono porsi a carico degli appellanti, con vincolo di solidarietà, in favore di quale Controparte_3 procuratrice di con la precisazione che detta liquidazione va Controparte_5 R.G. n. 1366/2020 12
effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00 (ed importi prossimi alla metà fra minimi e massimi, tranne per la fase di trattazione, rispetto alla quale va considerata la riduzione massima del 50%). Nel rapporto fra appellanti e quale CP_1 rappresentante di invece, le spese vanno dichiarate non ripetibili, Controparte_2 non essendosi costituita in giudizio la predetta società.
§ 15. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione notificato in Parte_1 Parte_2 data 9/5/2020, nei confronti di quale rappresentante di CP_1 CP_2
nonché di quale rappresentante di
[...] Controparte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 678/2020, Controparte_5 pubblicata in data 14/4/2020, così provvede:
a) dichiara la contumacia di quale rappresentante di CP_1 CP_2
[...]
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione, integrandone le ragioni giuridiche nei termini di cui in motivazione;
c) condanna gli appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di quale rappresentante di Controparte_3 CP_5
al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in €
[...]
9.500,00 per compenso professionale ed € 1.425,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA.;
d) dichiara non ripetibili le spese nel rapporto fra gli appellanti e CP_1
[...]
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 8/10/2025. R.G. n. 1366/2020 13
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1366/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 678/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data
14/4/2020 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), difesi, come da Parte_2 C.F._2
procura versata in atti, dall'avv. Ferdinando Frasca (C.F.
C.F._3
APPELLANTI
E
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 C.F._4
quale rappresentante di C.F. ), elett.te Controparte_2 P.IVA_1
dom.ta in Solofra (AV), presso lo studio dell'avv. Antonio Rapolla, unitamente all'avv. Tecla Bianco, procuratore costituito in primo grado nella fase monitoria
APPELLATA-CONTUMACE
E
, già Controparte_3 [...]
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante di (C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rapp.te p.t., quale cessionaria in blocco dei crediti azionati da Parte ex art. 58 difesa, come da procura depositata in atti, dagli Controparte_2 R.G. n. 1366/2020 2
avv.ti Giulio Rossetto (C.F. ) ed Alessandro Bianco CodiceFiscale_5
(C.F. ) C.F._6
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4/6/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 678/2020, pubblicata in data 14/4/2020, il Tribunale di
Avellino, decidendo sull'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
avverso il provvedimento monitorio n. 1205/2016, con cui era stato Pt_2 loro ingiunto, quali fideiussori della società ET Group S.r.l. dichiarata fallita, in favore di in qualità di rappresentante di CP_1 Controparte_2 il pagamento della somma di € 204.230,54, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente di corrispondenza acceso il 23/7/2008 e di un altro rapporto di conto corrente di corrispondenza acceso il 28/3/2003, così ha provveduto:
“a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
b) condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CAP come per legge”.
§ 2. A sostegno della suindicata decisione il Tribunale di Avellino ha posto le seguenti ragioni:
- sussiste la legittimazione attiva dell'opposta rappresentata Controparte_5 da avendo la stessa provato la cessione in Controparte_3 blocco, ex art. 58 TUB, dei crediti fatti valere in sede monitoria e l'avviso in
TA Ufficiale;
- del tutto infondate sono le doglianze relative alla mancanza di prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, perché l'opposizione ex art. 645 c.p.c. introduce una controversia avente ad oggetto non le condizioni per l'emissione del provvedimento monitorio, bensì il rapporto controverso;
- i dati contabili contenuti nei documenti prodotti (estratti conto) sono tra loro coerenti e si presentano lineari, consentendo l'esame dell'andamento dei rapporti tramite i saldi periodici relativi agli interi rapporti di conto corrente;
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- le contestazioni sollevate dagli opponenti sono estremamente generiche e quasi tutte inammissibili;
- i contratti di fideiussione devono qualificarsi come contratti autonomi di garanzia, in forza della pattuizione di pagamento a semplice richiesta;
- l'unica eccezione proponibile dai garanti, relativa all'usurarietà degli interessi convenuti, è infondata per la sua estrema genericità, in mancanza di specifica indicazione dei tassi pattuiti e del fatto che gli stessi siano superiori alla soglia fissata dai decreti ministeriali ai sensi della legge antiusura n. 108/1996;
- del resto, tale indicazione non è contenuta neppure nella CTP contabile depositata dagli opponenti, che non fa alcun cenno all'eventuale usurarietà dei tassi pattuiti al momento della stipulazione dei contratti bancari in esame.
§ 3. Avverso la menzionata sentenza hanno proposto appello i Pt_1 convenendo in giudizio le controparti dinanzi a questa Corte e deducendo, quali motivi di impugnazione:
a) il Giudice di primo grado ha omesso ogni pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione di quale rappresentante di CP_1 Controparte_2 sollevata in relazione alla mancanza in atti della procura con cui sarebbe stato conferito il potere rappresentativo alla predetta CP_1
b) il Giudice di primo grado ha, inoltre, ingiustamente disatteso la doglianza relativa alla evidenziata inidoneità probatoria dei documenti prodotti a sostegno del ricorso monitorio;
c) il Tribunale ha poi errato nel qualificare i contratti sottoscritti da essi appellanti come contratti autonomi di garanzia, trattandosi invece di fideiussioni, sbagliando, di conseguenza, nel dichiarare inammissibili le eccezioni relative al rapporto della debitrice principale.
§ 4. Non si è costituita in giudizio nella indicata qualità. CP_1
§ 5. Si è costituita, invece, rappresentata da Controparte_5 [...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, Controparte_3 perché redatto in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza.
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente evocata in lite con il CP_1 rispetto dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio. R.G. n. 1366/2020 4
§ 7. Quanto all'asserita violazione dei parametri di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dai signori è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Pt_1 ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo gli stessi criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a R.G. n. 1366/2020 5
confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Avellino per pervenire alla decisione di rigetto della domanda.
Altro è, invece, il profilo dell'inammissibilità delle domande nuove perché formulate dagli appellanti per la prima volta con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, rispetto al quale si rinvia a quanto sarà esposto infra, dopo l'esame dei singoli motivi di gravame.
§ 8 Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve essere, pertanto, essere rigettato.
§ 9. Quanto al primo motivo di doglianza, se, per un verso, hanno ragione gli appellanti a denunciare l'omessa pronuncia del primo Giudice sulla formulata eccezione di difetto di legittimazione di per altro verso, l'esame CP_1 nel merito di tale eccezione non giova ai predetti, in quanto:
- come emerge dal docuemento 1 della produzione di primo grado relativa alla fase monitoria, con scrittura autenticata nella firma con atto per Notar
[...] di Milano in data 30/10/2015, Repertorio n. 12.541, Raccolta n. 6530, Per_1 conferiva procura ad Controparte_2 Controparte_6 la quale aveva deliberato di modificare la propria denominazione in CP_1
[...]
- tale modificazione di denominazione, in particolare, risulta attuata mediante verbale di assemblea straordinaria per Notar di Milano in pari Persona_1 data 30/10/2015, Repertorio n. 12.539, Raccolta n. 6528 (v. documento 2 della produzione monitoria);
- va poi evidenziato che gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia solo con riferimento alla dedotta mancanza di procura conferita da a Controparte_2
avendo essi prospettato il difetto di legittimazione di CP_1 [...] solo come conseguenza della lamentata presunta Controparte_3 inesistenza della prima procura;
- infatti, si legge a pagina 7 dell'atto di appello quanto segue: “Dall'inesistenza della detta domanda (la domanda monitoria n.d.r.) e dalla conseguente mancata valida incoazione del processo discende l'inesistenza di legitimatio ex art 111
c.p.c. di di intervenire nel processo, non essendo lo stesso Controparte_5 mai stato validamente incoato”;
- ebbene, le contestazioni svolte dall'appellante, per la prima volta in comparsa conclusionale, circa la legittimazione di quale cessionaria Controparte_5 R.G. n. 1366/2020 6
di dei crediti oggetto di lite, sono del tutto inammissibili, tenuto Controparte_2 conto, peraltro, che trattasi di società intervenuta non in appello, bensì nel giudizio di primo grado;
- ed è appena il caso di rilevare come la comparsa conclusionale sia atto deputato alla mera illustrazione delle domande e delle eccezioni già ritualmente proposte, con la conseguenza che ove con lo stesso sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non è tenuto a pronunciarsi al riguardo (v.
Cass. 8/1/2025, n. 396; Cass. 23/6/2022);
- in ogni caso, la ha prodotto non soltanto l'avviso di cui Controparte_5 all'art. 58 TUB pubblicato in TA Ufficiale, ma, altresì, il contratto di cessione dei crediti stipulato con sicché nessun dubbio può porsi Controparte_2 sulla sua legittimazione.
§ 10. Privo di pregio è poi il secondo motivo di gravame, concernente la dedotta inidoneità probatoria dei documenti prodotti nel procedimento ingiuntivo.
Invero, come correttamente sostenuto dall'opposta, la cedente Controparte_2 rappresentata da ha richiesto ed ottenuto l'opposto decreto CP_1 ingiuntivo in virtù dei certificati di saldaconto (v. allegati nn.7 e 9 della produzione monitoria, nonché allegato n. 5 della produzione di primo grado) come espressamente consentito ai sensi dell'art. 50 TUB, il quale dispone che: “La
Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
In ogni caso, insegna la Corte del diritto che “la plena cognitio che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla (così, fra le più recenti, Cass. 17/12/2014, n. 32959).
§ 11. Venendo all'esame del terzo motivo, premesso che gli appellanti non hanno reiterato nel presente grado l'operato disconoscimento delle scritte fideiussorie, R.G. n. 1366/2020 7
rileva il Collegio che hanno ragione i nel rimproverare al Tribunale di Pt_1
Avellino di aver qualificato i contratti da essi stipulati come contratti autonomi di garanzia, piuttosto che come fideiussioni.
§ 11.1. Infatti, la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure, secondo cui la mera pattuizione del pagamento da parte dei “a semplice richiesta” Pt_1 sarebbe indice rilevante per considerare la garanzia prestata come garantievertrag confligge con l'orientamento della Suprema Corte che, invece, ritiene detta pattuizione perfettamente compatibile con l'accessorietà tipica della garanzia fideiussoria. Ritengono, infatti, i giudici di legittimità che, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, ovvero di una fideiussione,
“non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.” (così Cass. 17/6/2013, n. 15108). Inoltre, la clausola di pagamento a prima richiesta o altra equivalente non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. 27/12/2024, n. 34678). Soltanto ove alla previsione del pagamento a prima o a semplice richiesta si accompagni, altresì, la clausola “senza eccezioni”,
o altre simili, tali da recidere il nesso di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del garantito, la garanzia prestata può integrare gli estremi del contratto autonomo (cfr., tra le altre, Cass. 3/12/2020, n. 27619; più di recente, v. anche Cass. 27/12/2024, n. 34678, in motivazione).
Nella specie, avendo le parti previsto soltanto l'obbligo dei di Pt_1 provvedere al pagamento a semplice richiesta, senza escludere la facoltà di R.G. n. 1366/2020 8
proporre eccezioni relative al sottostante rapporto della società correntista con la banca, e tenuto conto della deroga all'art. 1957 c.c., i contratti dedotti in lite vanno senz'altro qualificati come di garanzia fideiussoria.
§ 11.2. Una volta qualificati i contratti dedotti in lite come garanzie fideiussorie, ne deriva la necessità di esaminare tutte le questioni fatte valere in primo grado dai signori e che il Tribunale di Avellino ha ritenuto incompatibili con Pt_1 la ritenuta autonomia della garanzia contrattuale, avendo il predetto scrutinato e rigettato nel merito soltanto quella concernente la nullità della pattuizione di interessi superiori al tasso soglia della legislazione antiusura (con statuizione passata in giudicato perché non impugnata).
§ 11.3. Tuttavia, per quel che concerne le accennate ulteriori questioni prospettate dagli appellanti, è indispensabile premettere che le uniche doglianze da prendere in esame non possono che essere quelle di cui al thema decidendum definitivamente cristallizzato nel giudizio di primo grado, facendo quindi riferimento solo ed esclusivamente alle difese svolte dai signori nell'atto Pt_1 di opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., il tutto entro i limiti delle allegazioni connotate da sufficiente specificità.
Invero, va sottolineato che il quadro allegatorio sviluppato dagli opponenti risulta in gran parte generico e, dunque, inidoneo a paralizzare l'azione di adempimento contrattuale proposta dalla banca con la domanda monitoria.
In proposito, si riportano i punti salienti del contenuto dell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.:
- la somma richiesta dalla banca non risponde al “reale importo di debito”, e ciò
“sia per ingiusti e non dovuti addebiti di poste passive, sia per ingiusti addebiti di oneri non dovuti ed accollati in misura eccessiva, ivi comprese commissioni di massimo scoperto ed interessi anatocistici infrannuali, sia per mancato riconoscimento di rimesse eseguite a deconto, sia per esperimento del calcolo con applicazione di oneri e accessori quantificati con applicazione di tassi e conteggi errati, eccessivi e non esatti”, ed in ogni caso con “il computo di interessi passivi
a tassi giammai convenuti, nonché computati con illegittimo anatocismo infrannuale e … superiori al limite massimo fissato dalla Legge ed al tasso soglia legge antiusura”; “giammai tali tassi sono stati, tantomeno validamente, tra le parti convenuti e … non è stata offerta prova alcuna al riguardo …”; R.G. n. 1366/2020 9
- gli opponenti hanno poi disconosciuto, quanto al testo, alla sottoscrizione ed alla conformità agli originali, “i documenti prodotti dalla ricorrente definiti quali fideiussioni”;
- la domanda formulata con il ricorso monitorio è infondata “per intervenuta decadenza della creditrice, che si eccepisce, per non avere essa proposta alcuna azione contro il debitore principale nel termine imposto dall'art. 1957 c.c.”.
Deve poi aggiungersi che in sede di appendice scritta di trattazione gli opponenti nulla hanno precisato in ordine alla propria linea difensiva.
Ebbene, a prescindere dalla questione relativa all'usura, rigettata nel merito dal
Tribunale di Avellino con statuizione non attinta da censura, dal coacervo delle allegazioni generiche come sopra riportate, è possibile enucleare soltanto i seguenti profili rilevanti in termini di contestazioni e/o eccezioni intellegibili su cui il Collegio deve pronunciarsi, essendo state le stesse riproposte in modo sufficientemente specifico nell'atto d'impugnazione: 1) mancanza di pattuizione di interessi passivi ultralegali;
2) illegittima applicazione di interessi anatocistici infrannuali;
3) illegittima applicazione di CMS;
4) decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Pertanto, non potranno esaminarsi tutte le ulteriori questioni fatte valere dai signori per la prima volta nell'atto di appello, in palese violazione del Pt_1 divieto di cui all'art. 345 c.p.c., il quale si riferisce non soltanto alle eccezioni in senso stretto, ma anche alla contestazione di fatti, ovvero alle nuove allegazioni di fatti, per la prima volta in appello, e ciò “al fine di evitare la trasformazione del giudizio d'appello da mera revisione a un nuovo processo, non consentita dall'ordinamento processuale vigente” (così Cass. 27/6/2024, n. 17707; nello stesso senso, fra le altre, v. Cass. 22/3/2022, n. 9211).
§ 11.4. Quanto alla dedotta carenza di valida pattuizione degli interessi passivi superiori al tasso legale, occorre osservare che la banca ha prodotto, sin dalla fase monitoria, i contratti sottoscritti dalla società debitrice principale che recano la pattuizione di detti interessi.
Con riguardo a tali scritture, poiché i garanti si sono ampiamente soffermati in appello sul tema della nullità degli accordi sottoscritti dalla debitrice principale per difetto di forma degli stessi – che introduce una questione rilevabile d'ufficio
– rileva il Collegio che debba darsi continuità all'ormai pacifico orientamento espresso dalla Corte regolatrice con riguardo ai contratti cc.dd. monofirma. R.G. n. 1366/2020 10
In particolare, i contratti bancari, in caso di mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non sono nulli per difetto della forma scritta, in quanto trattasi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (cfr., tra le altre, Cass. 30/06/2023, n. 18590; Cass. sez. un. 23/1/2018, n. 1653).
Nella specie, i due moduli contrattuali, che contengono in allegato le norme disciplinanti i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, e che recano le sottoscrizioni della ET S.a.s. di IG ET & C., risultano strutturati come missive inviate a tale società e restituite alla banca con le predette sottoscrizioni per l'accettazione. Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla banca, ed in particolare dagli estratti di conto corrente emerge come la stessa abbia dato attuazione al rapporto contrattuale, sicché può certamente ritenersi pacifica la valida conclusione dei contratti in oggetto.
Ne consegue che ogni questione concernente la lamentata nullità di tale pattuizione per difetto di forma è senz'altro superata.
§ 11.5. Quanto alla doglianza relativa all'applicazione dell'anatocismo, l'evidente infondatezza della stessa discende dalla circostanza che i menzionati contratti sono successivi alla delibera CICR del 9/2/2000 e rispettano la prevista condizione di identica periodicità (trimestrale) sia per gli interessi attivi che passivi.
§ 11.6. Né miglior approdo merita la lamentata illegittimità degli addebiti di importi a titolo di commissione di massimo scoperto, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nei citati contratti bancari non solo vi è la pattuizione di detta commissione, ma la stessa è articolata in modo chiaro ed analitico, mediante la previsione di tale voce, con l'indicazione sia del tasso applicato che della periodicità degli addebiti.
In particolare, risulta indicata la maggiorazione minima rispetto al tasso debitore pattuito (1%), nonché la modalità di calcolo, la quale è espressa nei seguenti termini: “sui rapporti con utilizzo oltre la disponibilità esistente protratto per almeno sei giorni, anche non consecutivi, nell'arco di ciascun trimestre, viene applicato un tasso finito composto dal tasso applicato (extra fido) più la maggiorazione di un punto percentuale” (tasso extra fido 14%: n.d.e.). R.G. n. 1366/2020 11
§ 11.7. Circa l'invocata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., va detto quanto segue:
- dai contratti di garanzia fideiussoria depositati in atti emerge – come del resto già evidenziato sub § 11.1. – che il fideiussore si obbligava al pagamento di quanto dovuto “a semplice richiesta scritta”;
- ora, come affermato dalla Corte del diritto, se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (v. Cass. 29/1/2024, n. 2607; Cass. 13/2/2018, 3421) – è altrettanto vero che, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione ben può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi,
l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr., tra le altre, Cass. 29/4/2025, n. 11321; Cass. 20/9/2024, n. 25344);
- ciò posto, nella fattispecie in esame risulta che la banca in data 28/3/2012 revocava gli affidamenti alla correntista e chiedeva il pagamento dell'esposizione debitoria sia alla debitrice principale che ai fideiussori;
- ne deriva l'insussistenza dell'invocata decadenza.
§ 12. Tutte le altre questioni introdotte dagli appellanti, in quanto debordanti dal tema controverso delineato nel giudizio di primo grado, non possono essere esaminate nel merito.
§ 13. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, pur qualificate le garanzie azionate dalla banca, conformemente a quanto sostenuto dagli appellanti, come ordinarie fideiussioni e non come contratti autonomi di garanzia, l'appello deve comunque essere rigettato, con conseguente conferma della decisione di primo grado, pur se integrata nelle ragioni giuridiche nei termini di cui alle motivazioni esplicitate sub § 11.1.
§ 14. Tenuto conto del rigetto del gravame, le spese del grado, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, devono porsi a carico degli appellanti, con vincolo di solidarietà, in favore di quale Controparte_3 procuratrice di con la precisazione che detta liquidazione va Controparte_5 R.G. n. 1366/2020 12
effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00 (ed importi prossimi alla metà fra minimi e massimi, tranne per la fase di trattazione, rispetto alla quale va considerata la riduzione massima del 50%). Nel rapporto fra appellanti e quale CP_1 rappresentante di invece, le spese vanno dichiarate non ripetibili, Controparte_2 non essendosi costituita in giudizio la predetta società.
§ 15. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione notificato in Parte_1 Parte_2 data 9/5/2020, nei confronti di quale rappresentante di CP_1 CP_2
nonché di quale rappresentante di
[...] Controparte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 678/2020, Controparte_5 pubblicata in data 14/4/2020, così provvede:
a) dichiara la contumacia di quale rappresentante di CP_1 CP_2
[...]
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione, integrandone le ragioni giuridiche nei termini di cui in motivazione;
c) condanna gli appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di quale rappresentante di Controparte_3 CP_5
al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in €
[...]
9.500,00 per compenso professionale ed € 1.425,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA.;
d) dichiara non ripetibili le spese nel rapporto fra gli appellanti e CP_1
[...]
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 8/10/2025. R.G. n. 1366/2020 13
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.