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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3756 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013
Avente a oggetto: “Promessa di pagamento – Ricognizione di debito”
TRA
C.F. e P.IVA ), con sede legale in EL OL (CE) alla Parte_1 P.IVA_1 via Nuoro, s.n.c., in persona dell'Amministratore Unico SI.ra (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Guglielmo (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), alla via Luciano 84; C.F._2
-Attrice in riassunzione-
E
(C.F. ) – , (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), in qualità di eredi del de cuius (C.F. C.F._4 Persona_1
) elettivamente domiciliati presso l'Avv. Bruno Curti (C.F. C.F._5
), con studio in Napoli (NA), alla Via Battistello Caracciolo n.16, dal C.F._6 quale sono rappresentati e difesi;
-Convenuti in riassunzione-
NONCHE'
C.F. E P.IVA ) in persona del l.r.p.t. ; Controparte_3 P.IVA_2 CP_2
-Convenuta contumace in riassunzione-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RITENUTO IN FATTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.07.2013 la evocava in giudizio, innanzi l'intestato Parte_1 CP Tribunale, il sig. e la società in persona del Ferraro Persona_1 Controparte_3
Paolo deducendo, a sostegno della propria domanda: “ di essere una società avente ad oggetto il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di ogni tipo di prodotto di vetro e porcellana, prodotti per la casa nonché la produzione e il commercio di tutti i macchinari ed utensili atti alla decorazione del vetro;
di aver intrattenuto rapporti commerciali con il SI.
, concedendogli di acquistare prodotti in vetro e di pagare detti prodotti con Persona_1 comodi rateizzi;
che i rapporti commerciali con erano proseguiti con i figli di Persona_1 anche dopo la morte di quest'ultimo; che , pur non CP_5 Persona_1 comparendo quale socio, sia nella società Linea Ferraro che nella in Controparte_3 quanto nella compagine sociale risultavano soci i figli dello stesso, e , aveva CP_2 CP_1 sempre provveduto ad acquistare i prodotti utili alla attività imprenditoriale oggetto delle indicate società sia personalmente sia attraverso i figli, garantendo sempre personalmente ed esplicitamente il pagamento della merce compravenduta, confidando e utilizzando la fiducia concessa dall'amico e indicando a fondamento della sua solvibilità CP_5 il suo patrimonio immobiliare;
che il aveva personalmente garantito Persona_1 esplicitamente ed in ogni occasione il pagamento della merce acquistata personalmente e/o
a mezzo dei figli e nonché fatturata alla dalla società CP_1 CP_2 CP_3 CP_3 Pt_1
che il , in più occasioni, aveva anche personalmente pagato la merce
[...] Persona_1 compravenduta dalla con denaro proveniente dal suo conto personale;
che Parte_1 nell'anno 2009, successivamente alla morte del SI. , l'amministratore della CP_5 società istante, SI.ra , stante l'enorme esposto debitorio, richiese al Parte_2 Per_1
di azzerare l'esposto pena la non più elargizione della merce;
che nel dicembre
[...] dell'anno 2009 il SI. richiese ed ottenne ulteriore fiducia dalla società Persona_1 istante ottemperando a parte dei pagamenti a mezzo di assegni rilasciati dalla CP_3 e anche dallo stesso e garantendo personalmente il debito;
che dall'anno
[...] Persona_1
2012 il e i figli, e , avevano interrotto ogni rapporto con la società Persona_1 CP_1 CP_2 istante ed i titoli rilasciati a pagamento di quanto dovuto erano risultati o insoluti o mai negoziati stante le continue comunicazioni e richieste di dilazione del;
che, Persona_1 alla data del 30/03/2013 la Società aveva intimato al e alla
Parte_1 Persona_1 il pagamento delle somme dovute pari ad € 269.918,96 e che, all'esito Controparte_3 della diffida di pagamento il , nell'incontro del 22/04/2013, si era Persona_1 riconosciuto debitore della per le somme esatte e aveva chiesto di adempiere ai
Parte_1 pagamenti con modalità non consona all'adempimento, rifiutata dalla che la
Parte_1 società successivamente all'incardinato presente giudizio, richiedeva e
Parte_1 otteneva Decreto ingiuntivo nei confronti della Società . Controparte_3
In conseguenza di tanto instava per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare
e dichiarare che tra il sig. e la società istante sono intervenute le Persona_1 compravendite aventi ad oggetto la merce indicata nelle fatture di cui in premessa;
accertare e dichiarare che il sig. ha garantito il pagamento della merce Persona_1 indicata nelle fatture di cui in premessa e si è riconosciuto debitore della società istante delle somme di € 269.218,96 quale residuo del prezzo del materiale compravenduto e indicato nelle fatture;
condannare il sig. al pagamento in favore della società Parte_3 della somma di € 269.218,96 gravata degli interessi moratori decorrenti Parte_1 dall'emissione delle singole fatture;
vittoria di spese e diritti onorari”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. il quale Persona_1 instava per il rigetto della domanda in quanto improcedibile, improponibile, temeraria, infondata in fatto ed in diritto e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig.
. Persona_1
Nel merito contestava l'assunto della società attrice ed i rapporti obbligatori mai esistiti tra le parti, chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i provvedimenti del caso. Vittoria di spese e competenze.
Nel dettaglio parte convenuta, asseriva di non aver mai avuto rapporti commerciali e/o ruolo nella società di qualsiasi genere e, di conseguenza, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva. Deduceva che da nessun documento fiscale o amministrativo vi fosse traccia del comparente e che, alcun tipo di rapporto commerciale o obbligazione fosse stata assunta.
Si costituiva altresì la che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e Controparte_3 attiva. Precisava che il Tribunale aveva emesso Decreto Ingiuntivo dichiarato esecutivo e che l'assunzione di un debito da parte di un terzo o di una prestazione fideiussoria doveva essere provata per iscritto. Ciò posto chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e condannare, la società attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie, avverso l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale il proponeva reclamo ex art. 178 c.p.c. IV comma. Persona_1
Con Ordinanza del 25/02/2015 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sul proposto reclamo così provvedeva “Visti gli art. 178, 279 c. IV e 280 c.p.c. dichiara inammissibile il reclamo in premessa, spese al definitivo”.
Seguivano due procedimenti speciali in corso di causa ex art.671 c.p.c., di cui il primo aveva esito negativo ed il secondo esito positivo per la società (ricorrente). Parte_1
La causa seguiva una istruttoria documentale ed orale.
All'udienza del 29.02.2024, dato atto della richiesta delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con istanza di interruzione ex art.300 ss. c.p.c. l'avvocato Bruno Curti, nella qualità di difensore del SI. dichiarava il decesso de l proprio assistito. Persona_1
Il giudizio, all'udienza del 29 aprile 2024 veniva dichiarato interrotto e riassunto nei termini di legge dalla si costituivano gli eredi che si riportavano a Parte_1 Per_1 tutte le memorie e documentazione già versata agli atti di causa, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti. Non si costituiva la Controparte_3
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa veniva riservata in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 12 ottobre 2021, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare si da atto che la convenuta non si è costituita Controparte_3 in giudizio dopo la riassunzione del processo.
Ancora in via preliminare, nessuna duplicazione di titoli può essere ravvisata tra il decreto ingiuntivo non opposto e il presente giudizio, in quanto il primo richiesto nei confronti della il secondo per sentire condannare il , Controparte_3 Persona_1 quale fideiussore della già menzionata società, al pagamento delle somme per la merce compravenduta.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con l'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013).
Inoltre, le parti convenute, sulla scorta delle allegazioni introduttive sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ.,
Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
In limine litis, ogni eccezione afferente alla legittimazione passiva deve essere trattata unitamente al merito, dovendo parte attorea dimostrare la presunta qualità di fideiussore del sig. ed il credito garantito per le obbligazioni assunte dalla società Persona_1
Controparte_3
Ciò posto e, superata ogni doglianza in punto di preliminari eccezioni, nel merito la domanda spiegata da parte attrice è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto inadempimento
(cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001).
Orbene, va osservato che, a supporto delle proprie allegazioni, parte attrice ha depositato in giudizio le fatture identificate per numero e data, corredate dai rispettivi documenti di trasporto, che indicano analiticamente i beni trasmessi dal fornitore.
I documenti in parola attestano l'avvenuta consegna della merce, la cui prova può essere fatta valere con ogni mezzo (Cass. Civ. Sez. III, 22/06/2007 n. 14594) dacché “la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”.
La sussistenza del rapporto commerciale tra le parti si evince anche dalle svolte prove orali.
Sul punto i testi escussi hanno confermato l'intervenuta consegna della merce secondo i tempi e le modalità indicate nel libello introduttivo. Altrettanto in corso di causa è stata raggiunta la prova del credito vantato dall'attore.
Invero, parte convenuta ha genericamente contestato la pretesa attorea senza opporsi in modo circostanziato e dettagliato.
L'esistenza del credito garantito risulta, altresì, dall'emissione del decreto ingiuntivo per euro 269.918,96 (cfr. doc. in atti), reso dall'intestato Tribunale e reso esecutivo in data
11 novembre 2013, in quanto non opposto. Tale circostanza è avvalorata, inoltre, dal sub procedimento del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., recante NRG 3756-2/2013, proposto dalla e conclusosi con provvedimento favorevole del Giudice Parte_1
Spezzaferri con il quale ha statuito che: “Per il caso in esame, il credito risulta dalla fornitura di merce e prodotti effettuata dalla società ricorrente in favore della società
[...] di cui si faceva garante del pagamento del prezzo il resistente . CP_3 Persona_1
L'esistenza del credito garantito risulta dalle fatture rimesse in atti e dall'emissione del decreto ingiuntivo per euro 269.918,96” (cfr. doc. in atti).
Altrettanto comprovata è, all'esito delle emergenze istruttorie, la volontà del Per_1 di costituirsi garante delle obbligazioni assunte dalla società nei
[...] Controparte_3 confronti dell'odierna parte attorea.
Da un punto di vista normativo, l'art. 1937 c.c. prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa. Ciò non significa che il codice prescriva una forma precisa, ritenuto che si tratta di un contratto a forma libera (1325 c.c.), ma la volontà del fideiussore deve essere inequivoca.
La ratio sottesa alla norma è quella di vincolare al fideiussore solo a ciò a cui intende realmente vincolarsi attesa l'importanza dell'impegno che assume, egli deve esserne consapevole.
La legge richiede tuttavia solo che la volontà di prestare fideiussione sia espressa, senza formulare restrizioni ai modi di manifestazione della volontà.
Pertanto deve ritenersi efficace, per la esistenza del vincolo, qualunque mezzo (scrittura, parola, cenni, gesti) che la vita pratica o le abitudini del soggetto indichino come atti ad esteriorizzare, immediatamente e direttamente, la volontà del soggetto, escludendosi per converso, come inidonei a produrre il vincolo, le manifestazioni tacite e indirette della volontà, cioè di quelle mediante le quali la volontà si desume indirettamente per via di argomentazione logica da fatti od atti non compiuti nell'intento di dichiararla, ma rivolti ad altri scopi.
Non formule sacramentali, quindi, ma volontà chiara, esplicita, precisa ed inequivocabile.
Cosi, per esempio, la formula "rendersi garante" dell'adempimento di una obbligazione altrui non è da ritenersi di per se sola idonea ad estrinsecare la volontà di prestare fideiussione, poiché essa può intendersi tanto nel senso che sia stata pattuita una fideiussione, quanto nel senso che sia stato promesso il fatto del terzo;
nel primo caso il garante s'impegna ad adempiere ad obbligazione analoga a quella del debitore, mentre nel secondo caso il promittente si impegna a corrispondere una indennità se il debitore si renda inadempiente.
Tuttavia è opportuno distinguere fra presunzione della volontà e prova presuntiva del negozio.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha concordemente ritenuto non essere consentita la presunzione del negozio, ha invece ritenuto possibile che la prova della sua esistenza possa risultare anche da presunzioni.
In sostanza la prova presuntiva deve tendere ad accertare l'esistenza della espressa manifestazione di assumere l'obbligazione fideiussoria: è vietato quindi - si ripete - dedurre l'esistenza di questa volontà da atti e circostanze concludenti, occorrendo che la volontà del promittente sia manifestata con estrinsecazione specificamente diretta ad esprimerla. Ma quanto al raggiungimento della prova, relativamente alla dichiarazione espressa, qualsiasi mezzo e da ritenersi idoneo, non ponendo la legge alcun limite particolare.
È quindi possibile fare anche ricorso alla prova testimoniale, tutte le volte che la legge la dichiari, in linea generale, ammissibile;
a questo fine dovrà tenersi presente che la fideiussione, per la sua natura di contratto accessorio, va soggetta, circa l'ammissione dei mezzi di prova, alla legge regolatrice del contratto principale.
Lo stabilire se i fatti sui quali si basa la manifestazione di volontà siano conf ormi alla legge spetta al giudice di merito e l'apprezzamento al riguardo sfugge pertanto alla censura della Corte di Cassazione.
Invero, una prima conferma scaturisce dal provvedimento del giudice Spezzaferri emesse in sede di ricorso per sequestro conse rvativo, dal quale si dava atto della garanzia “ Allo stato degli atti, non risultano elementi di prova contraria che induca a considerare inattendibili i testimoni finora sentiti (la mera esistenza di un rapporto sentimentale del secondo teste con il l.r.p.t. della società ricorrente e la proposizione di una querela nei confronti dei testimoni, non costituisce elemento tale da infirmarne la congruenza anche sulla scorta della documentazione versata in atti dalla ricorrente nel procedimento principale), per cui appare probabile e sufficientemente dimostrata la sussistenza del debito del , nella indicata qualità di garante, in favore della ”. Per_1 CP_6
In definitiva, la qualità di garante si evince dalle svolte prove orali e, precisamente, dalle dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 12 giugno 2015, dalle Testimone_1 dichiarazioni di , escusso nella medesima udienza, dalle dichiarazioni di Testimone_2
, escusso all'udienza del 4 aprile 2017, dalle dichiarazioni di Testimone_3 Tes_4
escusso all'udienza del 23.05.2017.
[...] Per quanto attiene alla sorte della fideiussione in caso di decesso del garante, è agevole riscontrare che il legislatore (artt. 1955 e ss. c.c.) – in termini opposti, rispetto a quanto previsto con riguardo ad altri istituti nei quali è essenziale l'intuitu personae (cfr. ad esempio, artt. 1330, 1412, 1614, 1627, ecc. c.c.) – non indica tra le cause di “estinzione” della fideiussione la morte.
E, in effetti, allorché un soggetto si impegni a garantire l'obbligazione del debitore principale, di norma può essere liberato da tale onere solamente quando intervenga l'estinzione del debito ovvero, in altre parole, il rapporto di fideiussione termina in maniera naturale quando venga estinto il debito garantito.
Questo significa che, in caso di decesso del garante, se il debito è ancora sussistente, la fideiussione resta valida e i suoi effetti vengono trasmessi agli eredi. Di conseguenza, la morte del garante non estingue la fideiussione, che viene invece ereditata dai successori,
i quali subentrano con gli stessi diritti e doveri del deceduto.
L'obbligazione assunta dal garante quindi, non essendo fondata sull'intuitu personae, continua a sussistere dopo la sua morte e si trasmette ai suoi eredi, che subentra no nella medesima posizione giuridica, rispondendo dell'adempimento dell'altrui obbligazione alla quale il fideiussore si era personalmente obbligato.
E' peraltro opportuno evidenziare che, non solo la fideiussione non si estingue a seguito della morte del garante, ma altresì che gli eredi sono obbligati all'adempimento anche in relazione alle eventuali obbligazioni assunte dal soggetto garantito dopo la morte del fideiussore. Infatti, poiché la fideiussione è un contratto di durata, gli eredi subentrano nella stessa posizione del defunto, rispondendo quindi di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale, ivi comprese quelle posteriori al decesso del garante. Occorre considerare che l'obbligo di garanzia, di fatto, è già potenzialmente sorto con il negozio giuridico e, dunque, gli oneri assunti dopo la morte del fideiussore non danno vita ad una obbligazione nuova ed autonoma, propria degli eredi che succedono, ma concorrono ad integrare il debito del defunto, di cui gli eredi rispondono secondo le regole ed i limiti derivanti dalle modalità e dalle condizioni di accettazione dell'eredità (in tal senso, ad esempio, già il Tribunale di Milano, 15 maggio 1995).
Corollario del fatto che l'erede subentra in un'obbligazione già assunta, è la circostanza per cui il medesimo non ha diritti che non spettassero anche al defunto cui succede e non può recedere dai rapporti in corso, se non in quanto e nelle forme in cui un tale diritto spettasse e potesse essere esercitato dal de cuius (così, in termini, Cass. 10 novembre 1993, n. 11084).
Alla luce del quadro così emerso, la domanda di parte attrice va accolta.
Spese processuali Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto delle ragioni della decisione, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta dalle parti anche per i procedimenti cautelari.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia NRG 3756/2013 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie domanda di parte attrice e, per l'effetto,
2. Condanna i signori e , in solido, in qualità di eredi di CP_1 CP_2
al pagamento in favore della soc. dell'importo di euro di € Persona_1 Parte_1
269.918,96, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. Condanna i convenuti e , in solido, nella qualità di eredi di CP_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €. Persona_1
1.064, 00 per spese ed €. 15.114,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
4. Dichiara compensate le spese ne confronti della soc. Controparte_3
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 14.01.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3756 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013
Avente a oggetto: “Promessa di pagamento – Ricognizione di debito”
TRA
C.F. e P.IVA ), con sede legale in EL OL (CE) alla Parte_1 P.IVA_1 via Nuoro, s.n.c., in persona dell'Amministratore Unico SI.ra (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Guglielmo (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), alla via Luciano 84; C.F._2
-Attrice in riassunzione-
E
(C.F. ) – , (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), in qualità di eredi del de cuius (C.F. C.F._4 Persona_1
) elettivamente domiciliati presso l'Avv. Bruno Curti (C.F. C.F._5
), con studio in Napoli (NA), alla Via Battistello Caracciolo n.16, dal C.F._6 quale sono rappresentati e difesi;
-Convenuti in riassunzione-
NONCHE'
C.F. E P.IVA ) in persona del l.r.p.t. ; Controparte_3 P.IVA_2 CP_2
-Convenuta contumace in riassunzione-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RITENUTO IN FATTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.07.2013 la evocava in giudizio, innanzi l'intestato Parte_1 CP Tribunale, il sig. e la società in persona del Ferraro Persona_1 Controparte_3
Paolo deducendo, a sostegno della propria domanda: “ di essere una società avente ad oggetto il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di ogni tipo di prodotto di vetro e porcellana, prodotti per la casa nonché la produzione e il commercio di tutti i macchinari ed utensili atti alla decorazione del vetro;
di aver intrattenuto rapporti commerciali con il SI.
, concedendogli di acquistare prodotti in vetro e di pagare detti prodotti con Persona_1 comodi rateizzi;
che i rapporti commerciali con erano proseguiti con i figli di Persona_1 anche dopo la morte di quest'ultimo; che , pur non CP_5 Persona_1 comparendo quale socio, sia nella società Linea Ferraro che nella in Controparte_3 quanto nella compagine sociale risultavano soci i figli dello stesso, e , aveva CP_2 CP_1 sempre provveduto ad acquistare i prodotti utili alla attività imprenditoriale oggetto delle indicate società sia personalmente sia attraverso i figli, garantendo sempre personalmente ed esplicitamente il pagamento della merce compravenduta, confidando e utilizzando la fiducia concessa dall'amico e indicando a fondamento della sua solvibilità CP_5 il suo patrimonio immobiliare;
che il aveva personalmente garantito Persona_1 esplicitamente ed in ogni occasione il pagamento della merce acquistata personalmente e/o
a mezzo dei figli e nonché fatturata alla dalla società CP_1 CP_2 CP_3 CP_3 Pt_1
che il , in più occasioni, aveva anche personalmente pagato la merce
[...] Persona_1 compravenduta dalla con denaro proveniente dal suo conto personale;
che Parte_1 nell'anno 2009, successivamente alla morte del SI. , l'amministratore della CP_5 società istante, SI.ra , stante l'enorme esposto debitorio, richiese al Parte_2 Per_1
di azzerare l'esposto pena la non più elargizione della merce;
che nel dicembre
[...] dell'anno 2009 il SI. richiese ed ottenne ulteriore fiducia dalla società Persona_1 istante ottemperando a parte dei pagamenti a mezzo di assegni rilasciati dalla CP_3 e anche dallo stesso e garantendo personalmente il debito;
che dall'anno
[...] Persona_1
2012 il e i figli, e , avevano interrotto ogni rapporto con la società Persona_1 CP_1 CP_2 istante ed i titoli rilasciati a pagamento di quanto dovuto erano risultati o insoluti o mai negoziati stante le continue comunicazioni e richieste di dilazione del;
che, Persona_1 alla data del 30/03/2013 la Società aveva intimato al e alla
Parte_1 Persona_1 il pagamento delle somme dovute pari ad € 269.918,96 e che, all'esito Controparte_3 della diffida di pagamento il , nell'incontro del 22/04/2013, si era Persona_1 riconosciuto debitore della per le somme esatte e aveva chiesto di adempiere ai
Parte_1 pagamenti con modalità non consona all'adempimento, rifiutata dalla che la
Parte_1 società successivamente all'incardinato presente giudizio, richiedeva e
Parte_1 otteneva Decreto ingiuntivo nei confronti della Società . Controparte_3
In conseguenza di tanto instava per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare
e dichiarare che tra il sig. e la società istante sono intervenute le Persona_1 compravendite aventi ad oggetto la merce indicata nelle fatture di cui in premessa;
accertare e dichiarare che il sig. ha garantito il pagamento della merce Persona_1 indicata nelle fatture di cui in premessa e si è riconosciuto debitore della società istante delle somme di € 269.218,96 quale residuo del prezzo del materiale compravenduto e indicato nelle fatture;
condannare il sig. al pagamento in favore della società Parte_3 della somma di € 269.218,96 gravata degli interessi moratori decorrenti Parte_1 dall'emissione delle singole fatture;
vittoria di spese e diritti onorari”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. il quale Persona_1 instava per il rigetto della domanda in quanto improcedibile, improponibile, temeraria, infondata in fatto ed in diritto e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig.
. Persona_1
Nel merito contestava l'assunto della società attrice ed i rapporti obbligatori mai esistiti tra le parti, chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i provvedimenti del caso. Vittoria di spese e competenze.
Nel dettaglio parte convenuta, asseriva di non aver mai avuto rapporti commerciali e/o ruolo nella società di qualsiasi genere e, di conseguenza, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva. Deduceva che da nessun documento fiscale o amministrativo vi fosse traccia del comparente e che, alcun tipo di rapporto commerciale o obbligazione fosse stata assunta.
Si costituiva altresì la che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e Controparte_3 attiva. Precisava che il Tribunale aveva emesso Decreto Ingiuntivo dichiarato esecutivo e che l'assunzione di un debito da parte di un terzo o di una prestazione fideiussoria doveva essere provata per iscritto. Ciò posto chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e condannare, la società attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie, avverso l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale il proponeva reclamo ex art. 178 c.p.c. IV comma. Persona_1
Con Ordinanza del 25/02/2015 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sul proposto reclamo così provvedeva “Visti gli art. 178, 279 c. IV e 280 c.p.c. dichiara inammissibile il reclamo in premessa, spese al definitivo”.
Seguivano due procedimenti speciali in corso di causa ex art.671 c.p.c., di cui il primo aveva esito negativo ed il secondo esito positivo per la società (ricorrente). Parte_1
La causa seguiva una istruttoria documentale ed orale.
All'udienza del 29.02.2024, dato atto della richiesta delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con istanza di interruzione ex art.300 ss. c.p.c. l'avvocato Bruno Curti, nella qualità di difensore del SI. dichiarava il decesso de l proprio assistito. Persona_1
Il giudizio, all'udienza del 29 aprile 2024 veniva dichiarato interrotto e riassunto nei termini di legge dalla si costituivano gli eredi che si riportavano a Parte_1 Per_1 tutte le memorie e documentazione già versata agli atti di causa, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti. Non si costituiva la Controparte_3
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa veniva riservata in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 12 ottobre 2021, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare si da atto che la convenuta non si è costituita Controparte_3 in giudizio dopo la riassunzione del processo.
Ancora in via preliminare, nessuna duplicazione di titoli può essere ravvisata tra il decreto ingiuntivo non opposto e il presente giudizio, in quanto il primo richiesto nei confronti della il secondo per sentire condannare il , Controparte_3 Persona_1 quale fideiussore della già menzionata società, al pagamento delle somme per la merce compravenduta.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con l'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013).
Inoltre, le parti convenute, sulla scorta delle allegazioni introduttive sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ.,
Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
In limine litis, ogni eccezione afferente alla legittimazione passiva deve essere trattata unitamente al merito, dovendo parte attorea dimostrare la presunta qualità di fideiussore del sig. ed il credito garantito per le obbligazioni assunte dalla società Persona_1
Controparte_3
Ciò posto e, superata ogni doglianza in punto di preliminari eccezioni, nel merito la domanda spiegata da parte attrice è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto inadempimento
(cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001).
Orbene, va osservato che, a supporto delle proprie allegazioni, parte attrice ha depositato in giudizio le fatture identificate per numero e data, corredate dai rispettivi documenti di trasporto, che indicano analiticamente i beni trasmessi dal fornitore.
I documenti in parola attestano l'avvenuta consegna della merce, la cui prova può essere fatta valere con ogni mezzo (Cass. Civ. Sez. III, 22/06/2007 n. 14594) dacché “la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”.
La sussistenza del rapporto commerciale tra le parti si evince anche dalle svolte prove orali.
Sul punto i testi escussi hanno confermato l'intervenuta consegna della merce secondo i tempi e le modalità indicate nel libello introduttivo. Altrettanto in corso di causa è stata raggiunta la prova del credito vantato dall'attore.
Invero, parte convenuta ha genericamente contestato la pretesa attorea senza opporsi in modo circostanziato e dettagliato.
L'esistenza del credito garantito risulta, altresì, dall'emissione del decreto ingiuntivo per euro 269.918,96 (cfr. doc. in atti), reso dall'intestato Tribunale e reso esecutivo in data
11 novembre 2013, in quanto non opposto. Tale circostanza è avvalorata, inoltre, dal sub procedimento del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., recante NRG 3756-2/2013, proposto dalla e conclusosi con provvedimento favorevole del Giudice Parte_1
Spezzaferri con il quale ha statuito che: “Per il caso in esame, il credito risulta dalla fornitura di merce e prodotti effettuata dalla società ricorrente in favore della società
[...] di cui si faceva garante del pagamento del prezzo il resistente . CP_3 Persona_1
L'esistenza del credito garantito risulta dalle fatture rimesse in atti e dall'emissione del decreto ingiuntivo per euro 269.918,96” (cfr. doc. in atti).
Altrettanto comprovata è, all'esito delle emergenze istruttorie, la volontà del Per_1 di costituirsi garante delle obbligazioni assunte dalla società nei
[...] Controparte_3 confronti dell'odierna parte attorea.
Da un punto di vista normativo, l'art. 1937 c.c. prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa. Ciò non significa che il codice prescriva una forma precisa, ritenuto che si tratta di un contratto a forma libera (1325 c.c.), ma la volontà del fideiussore deve essere inequivoca.
La ratio sottesa alla norma è quella di vincolare al fideiussore solo a ciò a cui intende realmente vincolarsi attesa l'importanza dell'impegno che assume, egli deve esserne consapevole.
La legge richiede tuttavia solo che la volontà di prestare fideiussione sia espressa, senza formulare restrizioni ai modi di manifestazione della volontà.
Pertanto deve ritenersi efficace, per la esistenza del vincolo, qualunque mezzo (scrittura, parola, cenni, gesti) che la vita pratica o le abitudini del soggetto indichino come atti ad esteriorizzare, immediatamente e direttamente, la volontà del soggetto, escludendosi per converso, come inidonei a produrre il vincolo, le manifestazioni tacite e indirette della volontà, cioè di quelle mediante le quali la volontà si desume indirettamente per via di argomentazione logica da fatti od atti non compiuti nell'intento di dichiararla, ma rivolti ad altri scopi.
Non formule sacramentali, quindi, ma volontà chiara, esplicita, precisa ed inequivocabile.
Cosi, per esempio, la formula "rendersi garante" dell'adempimento di una obbligazione altrui non è da ritenersi di per se sola idonea ad estrinsecare la volontà di prestare fideiussione, poiché essa può intendersi tanto nel senso che sia stata pattuita una fideiussione, quanto nel senso che sia stato promesso il fatto del terzo;
nel primo caso il garante s'impegna ad adempiere ad obbligazione analoga a quella del debitore, mentre nel secondo caso il promittente si impegna a corrispondere una indennità se il debitore si renda inadempiente.
Tuttavia è opportuno distinguere fra presunzione della volontà e prova presuntiva del negozio.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha concordemente ritenuto non essere consentita la presunzione del negozio, ha invece ritenuto possibile che la prova della sua esistenza possa risultare anche da presunzioni.
In sostanza la prova presuntiva deve tendere ad accertare l'esistenza della espressa manifestazione di assumere l'obbligazione fideiussoria: è vietato quindi - si ripete - dedurre l'esistenza di questa volontà da atti e circostanze concludenti, occorrendo che la volontà del promittente sia manifestata con estrinsecazione specificamente diretta ad esprimerla. Ma quanto al raggiungimento della prova, relativamente alla dichiarazione espressa, qualsiasi mezzo e da ritenersi idoneo, non ponendo la legge alcun limite particolare.
È quindi possibile fare anche ricorso alla prova testimoniale, tutte le volte che la legge la dichiari, in linea generale, ammissibile;
a questo fine dovrà tenersi presente che la fideiussione, per la sua natura di contratto accessorio, va soggetta, circa l'ammissione dei mezzi di prova, alla legge regolatrice del contratto principale.
Lo stabilire se i fatti sui quali si basa la manifestazione di volontà siano conf ormi alla legge spetta al giudice di merito e l'apprezzamento al riguardo sfugge pertanto alla censura della Corte di Cassazione.
Invero, una prima conferma scaturisce dal provvedimento del giudice Spezzaferri emesse in sede di ricorso per sequestro conse rvativo, dal quale si dava atto della garanzia “ Allo stato degli atti, non risultano elementi di prova contraria che induca a considerare inattendibili i testimoni finora sentiti (la mera esistenza di un rapporto sentimentale del secondo teste con il l.r.p.t. della società ricorrente e la proposizione di una querela nei confronti dei testimoni, non costituisce elemento tale da infirmarne la congruenza anche sulla scorta della documentazione versata in atti dalla ricorrente nel procedimento principale), per cui appare probabile e sufficientemente dimostrata la sussistenza del debito del , nella indicata qualità di garante, in favore della ”. Per_1 CP_6
In definitiva, la qualità di garante si evince dalle svolte prove orali e, precisamente, dalle dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 12 giugno 2015, dalle Testimone_1 dichiarazioni di , escusso nella medesima udienza, dalle dichiarazioni di Testimone_2
, escusso all'udienza del 4 aprile 2017, dalle dichiarazioni di Testimone_3 Tes_4
escusso all'udienza del 23.05.2017.
[...] Per quanto attiene alla sorte della fideiussione in caso di decesso del garante, è agevole riscontrare che il legislatore (artt. 1955 e ss. c.c.) – in termini opposti, rispetto a quanto previsto con riguardo ad altri istituti nei quali è essenziale l'intuitu personae (cfr. ad esempio, artt. 1330, 1412, 1614, 1627, ecc. c.c.) – non indica tra le cause di “estinzione” della fideiussione la morte.
E, in effetti, allorché un soggetto si impegni a garantire l'obbligazione del debitore principale, di norma può essere liberato da tale onere solamente quando intervenga l'estinzione del debito ovvero, in altre parole, il rapporto di fideiussione termina in maniera naturale quando venga estinto il debito garantito.
Questo significa che, in caso di decesso del garante, se il debito è ancora sussistente, la fideiussione resta valida e i suoi effetti vengono trasmessi agli eredi. Di conseguenza, la morte del garante non estingue la fideiussione, che viene invece ereditata dai successori,
i quali subentrano con gli stessi diritti e doveri del deceduto.
L'obbligazione assunta dal garante quindi, non essendo fondata sull'intuitu personae, continua a sussistere dopo la sua morte e si trasmette ai suoi eredi, che subentra no nella medesima posizione giuridica, rispondendo dell'adempimento dell'altrui obbligazione alla quale il fideiussore si era personalmente obbligato.
E' peraltro opportuno evidenziare che, non solo la fideiussione non si estingue a seguito della morte del garante, ma altresì che gli eredi sono obbligati all'adempimento anche in relazione alle eventuali obbligazioni assunte dal soggetto garantito dopo la morte del fideiussore. Infatti, poiché la fideiussione è un contratto di durata, gli eredi subentrano nella stessa posizione del defunto, rispondendo quindi di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale, ivi comprese quelle posteriori al decesso del garante. Occorre considerare che l'obbligo di garanzia, di fatto, è già potenzialmente sorto con il negozio giuridico e, dunque, gli oneri assunti dopo la morte del fideiussore non danno vita ad una obbligazione nuova ed autonoma, propria degli eredi che succedono, ma concorrono ad integrare il debito del defunto, di cui gli eredi rispondono secondo le regole ed i limiti derivanti dalle modalità e dalle condizioni di accettazione dell'eredità (in tal senso, ad esempio, già il Tribunale di Milano, 15 maggio 1995).
Corollario del fatto che l'erede subentra in un'obbligazione già assunta, è la circostanza per cui il medesimo non ha diritti che non spettassero anche al defunto cui succede e non può recedere dai rapporti in corso, se non in quanto e nelle forme in cui un tale diritto spettasse e potesse essere esercitato dal de cuius (così, in termini, Cass. 10 novembre 1993, n. 11084).
Alla luce del quadro così emerso, la domanda di parte attrice va accolta.
Spese processuali Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto delle ragioni della decisione, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta dalle parti anche per i procedimenti cautelari.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia NRG 3756/2013 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie domanda di parte attrice e, per l'effetto,
2. Condanna i signori e , in solido, in qualità di eredi di CP_1 CP_2
al pagamento in favore della soc. dell'importo di euro di € Persona_1 Parte_1
269.918,96, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. Condanna i convenuti e , in solido, nella qualità di eredi di CP_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €. Persona_1
1.064, 00 per spese ed €. 15.114,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
4. Dichiara compensate le spese ne confronti della soc. Controparte_3
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 14.01.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo