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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1287/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio La Cavera ed Parte_1
Erasmo Tarantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Erasmo
Tarantino sito in RM, in Piazza Leoni n. 49, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- resistente contumace –
OGGETTO: ripetizione indebito (maggiorazione sociale su pensione di inabilità)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere titolare di pensione d'inabilità n. 07853841/INVCIV ex art. 12 L.
118/1971 dal mese di agosto 2016; - che l'ente previdenziale, d'ufficio, in esecuzione della sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 della Corte Costituzionale, le riconosceva la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 comma 4, L. n. 448/2001 sulla suddetta pensione a decorrere dal mese di luglio 2020;
- che, con successivo provvedimento del 19.01.2022, l' le comunicava che, a CP_1
seguito di un ricalcolo a decorrere dal mese di gennaio 2019, era derivato un debito a suo carico di €. 9.937,38, comprensivo della revoca della maggiorazione sociale e della revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 legge
448/01 finanziaria 2002 (aumento al milione);
- d'aver proposto in data 03.03.2023 ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale rimasto privo di riscontro;
CP_1
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale, chiedendo di:
“Ritenere e dichiarare illegittimo il recupero della somma di euro 7.595,74 percepita
a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità n.07853841/INVCIV dalla
SI.ra , per il periodo compreso fra il luglio 2020 ed il febbraio Parte_1
2022, per violazione del disposto di cui all'art.
3-ter, D.L. n. 850/1976, convertito in
L. 29/1977 e di cui all'art. 3, comma 9, D.L. 173/1988, convertito nella L. 291/1988;
Annullare con qualsivoglia statuizione il provvedimento di recupero dell'indebito di cui alla nota del 19 gennaio 2022 emessa dalla sede di RM nei confronti CP_1
della SI.ra ; ritenere e dichiarare che la SI.ra Parte_1 Parte_1
ha diritto alla restituzione delle somme trattenute dall'Istituto sulla pensione
n.07853841/INVCIV a decorrere dal gennaio 2023; per l'effetto Condannare l'
[...]
alla restituzione, nei riguardi della SI.ra Controparte_2 [...]
, di tutte le somme trattenute a titolo di indebito sulla pensione Parte_1
n.07853841/INVCIV. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore degli infrascritti difensori i quali dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso anticipi sugli onorari”. A sostegno del ricorso deduceva l'irripetibilità delle suddette somme, stante la propria buona fede (avendo sempre regolarmente inoltrato le proprie dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate così come il marito).
Sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla lapidaria dicitura contenuta nella comunicazione dell' depositata in atti CP_1
sembrerebbe che l'asserito indebito si fondi sul superamento dei limiti di reddito per il periodo da gennaio 2019 sino al mese di febbraio 2022 ai fini del godimento della maggiorazione sociale su pensione inabilità n. 07853841/INVCIV (derivante da pensione di inabilità).
Ciò premesso in fatto, si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni.
Con particolare riferimento alla maggiorazione sociale, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915 ha precisato che trattasi di prestazione assistenziale (: [..] va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38. La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000,
n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art.
26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai CP_1 sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art.
19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno
1984, n. 222, art. 2. (...).
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi
(come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. 10.
Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. 11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020)”].
Orbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, si verte pacificamente in materia d'indebito assistenziale (anche la prestazione cui accede ha natura assistenziale).
Invero, la Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., del 02/07/2021, n. 18820; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del
28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale». Il Supremo Collegio nelle indicate pronunzie ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore
e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1 CP_2
legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso («Infine va osservato che in casi simili (secondo CP_2
una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008 est. Picone)».
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023) «[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente, nel caso in esame, il provvedimento dell'ente previdenziale datato 19.01.2022 non può che essere dichiarato illegittimo avendo disposto il recupero delle somme erogate, peraltro d'ufficio, a titolo di maggiorazione per un periodo antecedente (dal mese di gennaio
2019 sino al mese di febbraio 2022 – non erogata come si evince dal dettaglio dei pagamenti in seno alla nota di indebito) alla sua comunicazione.
A tal proposito giova, ad abundantiam, sottolineare che dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (cf. all. n.3 ) emerge che la somma aggiuntiva a titolo di maggiorazione sociale è stata erogata solo a decorrere dal mese di luglio 2020 (e non dal mese di gennaio 2019).
E ciò tanto più che:
- da un lato, emerge ex actis che sono state inoltrate le dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate anche del coniuge (cfr. documentazione Persona_1
allegata al fascicolo telematico della ricorrente);
- dall'altro, l'ente previdenziale, rimanendo contumace, non ha dimostrato il dolo dell'accipiens (provando che il ricorrente avesse dichiarato redditi non conformi alle risultanze dell'anagrafe tributaria), né ha allegato e provato circostanze ostative all'accoglimento del ricorso.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi illegittimo l'indebito contestato di € 9.937,38 limitatamente alla somma pari ad €. 7. 595,74 oggetto di impugnazione per ratei di prestazioni assistenziali erogate - in quanto nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo per il periodo da gennaio 2019 a febbraio 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito di euro 7.595,74 per il periodo da gennaio 2019 a febbraio
2022 e che nulla è dovuto da per il suddetto titolo. Parte_1
- Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore degli avv.ti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1287/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio La Cavera ed Parte_1
Erasmo Tarantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Erasmo
Tarantino sito in RM, in Piazza Leoni n. 49, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- resistente contumace –
OGGETTO: ripetizione indebito (maggiorazione sociale su pensione di inabilità)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere titolare di pensione d'inabilità n. 07853841/INVCIV ex art. 12 L.
118/1971 dal mese di agosto 2016; - che l'ente previdenziale, d'ufficio, in esecuzione della sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 della Corte Costituzionale, le riconosceva la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 comma 4, L. n. 448/2001 sulla suddetta pensione a decorrere dal mese di luglio 2020;
- che, con successivo provvedimento del 19.01.2022, l' le comunicava che, a CP_1
seguito di un ricalcolo a decorrere dal mese di gennaio 2019, era derivato un debito a suo carico di €. 9.937,38, comprensivo della revoca della maggiorazione sociale e della revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 legge
448/01 finanziaria 2002 (aumento al milione);
- d'aver proposto in data 03.03.2023 ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale rimasto privo di riscontro;
CP_1
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale, chiedendo di:
“Ritenere e dichiarare illegittimo il recupero della somma di euro 7.595,74 percepita
a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità n.07853841/INVCIV dalla
SI.ra , per il periodo compreso fra il luglio 2020 ed il febbraio Parte_1
2022, per violazione del disposto di cui all'art.
3-ter, D.L. n. 850/1976, convertito in
L. 29/1977 e di cui all'art. 3, comma 9, D.L. 173/1988, convertito nella L. 291/1988;
Annullare con qualsivoglia statuizione il provvedimento di recupero dell'indebito di cui alla nota del 19 gennaio 2022 emessa dalla sede di RM nei confronti CP_1
della SI.ra ; ritenere e dichiarare che la SI.ra Parte_1 Parte_1
ha diritto alla restituzione delle somme trattenute dall'Istituto sulla pensione
n.07853841/INVCIV a decorrere dal gennaio 2023; per l'effetto Condannare l'
[...]
alla restituzione, nei riguardi della SI.ra Controparte_2 [...]
, di tutte le somme trattenute a titolo di indebito sulla pensione Parte_1
n.07853841/INVCIV. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore degli infrascritti difensori i quali dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso anticipi sugli onorari”. A sostegno del ricorso deduceva l'irripetibilità delle suddette somme, stante la propria buona fede (avendo sempre regolarmente inoltrato le proprie dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate così come il marito).
Sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla lapidaria dicitura contenuta nella comunicazione dell' depositata in atti CP_1
sembrerebbe che l'asserito indebito si fondi sul superamento dei limiti di reddito per il periodo da gennaio 2019 sino al mese di febbraio 2022 ai fini del godimento della maggiorazione sociale su pensione inabilità n. 07853841/INVCIV (derivante da pensione di inabilità).
Ciò premesso in fatto, si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni.
Con particolare riferimento alla maggiorazione sociale, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915 ha precisato che trattasi di prestazione assistenziale (: [..] va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38. La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000,
n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art.
26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai CP_1 sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art.
19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno
1984, n. 222, art. 2. (...).
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi
(come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. 10.
Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. 11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020)”].
Orbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, si verte pacificamente in materia d'indebito assistenziale (anche la prestazione cui accede ha natura assistenziale).
Invero, la Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., del 02/07/2021, n. 18820; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del
28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale». Il Supremo Collegio nelle indicate pronunzie ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore
e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1 CP_2
legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso («Infine va osservato che in casi simili (secondo CP_2
una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008 est. Picone)».
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023) «[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente, nel caso in esame, il provvedimento dell'ente previdenziale datato 19.01.2022 non può che essere dichiarato illegittimo avendo disposto il recupero delle somme erogate, peraltro d'ufficio, a titolo di maggiorazione per un periodo antecedente (dal mese di gennaio
2019 sino al mese di febbraio 2022 – non erogata come si evince dal dettaglio dei pagamenti in seno alla nota di indebito) alla sua comunicazione.
A tal proposito giova, ad abundantiam, sottolineare che dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (cf. all. n.3 ) emerge che la somma aggiuntiva a titolo di maggiorazione sociale è stata erogata solo a decorrere dal mese di luglio 2020 (e non dal mese di gennaio 2019).
E ciò tanto più che:
- da un lato, emerge ex actis che sono state inoltrate le dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate anche del coniuge (cfr. documentazione Persona_1
allegata al fascicolo telematico della ricorrente);
- dall'altro, l'ente previdenziale, rimanendo contumace, non ha dimostrato il dolo dell'accipiens (provando che il ricorrente avesse dichiarato redditi non conformi alle risultanze dell'anagrafe tributaria), né ha allegato e provato circostanze ostative all'accoglimento del ricorso.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi illegittimo l'indebito contestato di € 9.937,38 limitatamente alla somma pari ad €. 7. 595,74 oggetto di impugnazione per ratei di prestazioni assistenziali erogate - in quanto nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo per il periodo da gennaio 2019 a febbraio 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito di euro 7.595,74 per il periodo da gennaio 2019 a febbraio
2022 e che nulla è dovuto da per il suddetto titolo. Parte_1
- Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore degli avv.ti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo