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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12668/22 R.G.A.C. posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, all'udienza del 16 settembre 2024;
promossa da
Parte_1
nato ad [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliato in Catania, C.F._1
PiazzaTrento n. 2 presso lo studio dell'Avv. Nicola Paratore, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione;
opponente;
contro
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (p.iva ); P.IVA_1
opposta contumace;
e
in Controparte_3
persona del Ministro pro tempore (c.f. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_2
pagina 1 di 13 distrettuale dello Stato di Catania, elettivamente domiciliato in Catania Via Vecchia Ognina n.149 che lo rappresenta e difende ope legis;
opposto;
e nei confronti di
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il
[...]
Comando del Corpo di Polizia Municipale, in Argenta (FE) Via Matteotti n. 44;
opposta;
Controparte_5
, in persona del Ministro pro tempore;
[...]
opposti contumaci;
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30.09.2022 ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione contro l' (già ), l' CP_6 Controparte_2 [...]
e gli Controparte_7 Controparte_8
, , e esponendo di avere ricevuto in 13.07.2022
[...] Controparte_5 CP_3 CP_3 CP_3
la cartella di pagamento n. 293 2021 0008282268 000, per somme iscritte ai ruoli a proprio carico,
emessi dagli convenuti – sanzioni violazioni amministrative, infrazione Controparte_8
Codice della Strada anno 2017 - per un importo totale di € 34.453,63 oltre oneri di riscossione e diritti pagina 2 di 13 di notifica.
Eccepiva la prescrizione del diritto di credito ex art. 28 l. 689/1981, l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni e degli interessi richiesti.
Non si costituivano l' (già ) e gli CP_6 Controparte_2 CP_9 CP_5 CP_5
e . CP_5
Si costituivano l' e l' opponendosi. Controparte_7 Controparte_10
All'udienza del 16.09.24 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di (già ) e degli CP_6 Controparte_2 CP_9
e che seppur ritualmente citati non si costituivano in giudizio.
[...] CP_5 CP_5 CP_5
Va rigettata l'eccezione sollevata in via pregiudiziale dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catania di difetto di legittimazione passiva del legittimamente convenuto in Controparte_3
giudizio, in quanto l'opposizione proposta non attiene esclusivamente a vizi della cartella di pagamento opposta ma anche l'an del credito e la mancata notifica degli atti presupposti, ovvero i verbali di contestazione di violazione al Codice della strada di competenza degli Enti creditori.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
In relazione alla censura relativa all'omessa notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni e/o irrituale notifica degli stessi in quanto consegnati a persona diversa dal destinatario con lo stesso non convivente, in assenza del successivo invio della “raccomandata informativa” (c.d. CAN) in violazione degli artt. 25 - D.P.R. n. 602/73 e 60, CO. 1, Lett. b bis) - D.P.R. N. 600/73, nonché per conseguente violazione dell'art. 201 C.d.S. va rilevato quanto segue.
Il verbale di accertamento elevato in data 06.01.2017 dal Comando di Polizia stradale dell'Unione
dei Comuni Valli e Delizie della Provincia di Ferrara è stato regolarmente notificato in data 06.03.2017
pagina 3 di 13 a “familiare convivente” con contestuale emissione del CAN come documentalmente provato (cfr. all.
in uno alla comparsa di costituzione in atti) da parte del messo notificatore che ha provveduto a spedire la comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata.
I verbali di contestazione elevati dal Comando Polstrada Centro Nazionale Accertamento infrazioni
– Roma sono stati tutti regolarmente notificati nei termini di legge a mezzo posta a familiare convivente qualificato “sorella” (cfr. all.
1-8 comparsa Avvocatura dello Stato) e “moglie” (cfr. all.9
comparsa di costituzione Avvocatura dello Stato) così come risulta dall'avviso di ricevimento, versato in atti, dal quale si evince, altresì, che in pari data, il messo notificatore ha provveduto a spedire la comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata.
I verbali di contestazione elevati dal Centro Nazionale Accertamento infrazioni – sono stati CP_3
tutti notificati nei termini di legge a mezzo posta, in particolare, il verbale SCV0005354321 in data
18.08.2017 personalmente a (cfr. all. 12 comparsa Avvocatura), i verbali SCV0005296972 Parte_1
e SCV0005366256 a familiare convivente, nella specie “moglie” così come risulta dall'avviso di ricevimento, versato in atti, dal quale si evince, altresì, che in pari data, il messo notificatore ha provveduto a spedire la comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata e contestuale emissione del CAN.
Al riguardo, l'opponente eccepisce la nullità della notifica, per essere stata la notificazione effettuata a mezzo del servizio postale a mani di persona diversa dal destinatario con lo stesso non convivente,
discrezionalmente qualificato come “persona di famiglia” (vengono prodotti certificato di stato di famiglia, di stato civile e di residenza storico di ) e in assenza del successivo invio della Parte_1
“raccomandata informativa” in violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602/73 e 60, comma 1, Lett. B-Bis,
Contr DPR n.600/73 relativamente ai verbali di contestazione elevati dall' di CP_10 CP_3
L'art. 60, comma 1, lett. b-bis a tenore del quale “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che
pagina 4 di 13 per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: b- bis) se il consegnatario non
è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone
atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera
raccomandata”. Si rileva, in primo luogo, che è principio generale affermato dalla Corte di Cassazione
quello per cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, anche se eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600/73, mediante consegna a persona diversa dal destinatario, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tal fine (Cass. civile n. 2377/2022). Sulla base di tale principio, pertanto, non corrisponde al vero quanto asserito dall'opponente con riferimento al mancato successivo invio della raccomandata informativa, in quanto è documentalmente provato che, nell'avviso di ricevimento versato in atti,
l'agente postale ha annotato sia il numero della raccomandata che la data di spedizione della comunicazione dell'avvenuta notifica. In secondo luogo, la circostanza che trattasi di notifica a mani,
precisamente di consegna a familiare convivente, consente di ritenere che la suddetta ipotesi di nullità,
quand'anche ritenuta sussistente, risulti in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo. La Corte
pagina 5 di 13 di Cassazione, infatti, ha in più occasioni affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione degli istituti appartenenti al diritto processuale,
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, tra i quali vi è l'art. 156 cpc che dispone che non può essere pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è
destinato. (Cass. civile n. 27561/2018; n. 16826/2022). Ebbene, la generale applicabilità delle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notifica, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 cpc, il quale può ritenersi operante ogniqualvolta si reputa raggiunta un'adeguata prova del fatto che, nonostante l'esistenza del vizio, il destinatario abbia conseguito la conoscenza dell'esistenza dell'atto notificato. E tra le norme sulle notificazioni è certamente applicabile l'art. 139 cpc, dal quale si ricava pacificamente il principio secondo cui la consegna dell'atto a persona addetta alla casa dà per ciò stesso affidamento che il destinatario venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova contraria da parte del destinatario stesso. In ogni caso, essendovi la prova, quanto al caso in esame, che la notifica è
avvenuta a mani di familiare convivente, qualificato sorella o moglie, ed è giunta a conoscenza del destinatario, costui non può invocare a suo favore la nullità della notifica solo perché, produce certificato di stato di famiglia, di rsidenza e di stato civile, non essendo tale produzione documentale sufficiente a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, cpc, risultando tale nullità in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo. Infatti, in tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica (Cass. 2018 n.
30393), laddove, ancor di più, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità il principio per il quale “in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art.
139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di
pagina 6 di 13 chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario
nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere
di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario
comportante una delle qualità suindicate” (Cass. 2018 n. 27587 – Cass. 2014 n. 26501). E ancora ” In
tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto
dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da
ritenersi equiparato quello di affinità- né l'ulteriore requisito della convivenza familiare con il
destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto valida una notificazione che era stata effettuata a mani della moglie separata del destinatario, peraltro qualificatasi come “incaricata della ricezione degli atti”) (Cass. Civ. n11228/2021).
Ne discende che con riferimento ai predetti verbali di contestazione vi è prova della regolare notifica degli atti presupposti e della cartella di pagamento opposta relativamente ai ruoli a carico dell'opponente.
La prova della regolare notifica dei verbali prodromici invece non è stata data per quanto riguarda il verbale di contestazione n. SCV00053966621 elevato dall'UTG di poichè risulta versato in atti CP_3
un documento dell' (cfr. all.20 comparsa Avvocatura dello Stato) che non ha valenza probatoria CP_6
ai fini dell'accertamento della regolare notifica del verbale di contestazione di violazione al Codice
della strada.
Non vi è prova altresì della notifica dei verbali prodromici alla cartella di pagamento opposta pagina 7 di 13 nell'odierno giudizio elevati a carico dell'opponente, dagli Accertamento infrazioni – Controparte_11
Contr per gli di e non costituitisi in giudizio. CP_3 CP_9 CP_5 CP_5 CP_5
L'opponente ha altresì impugnato le cartelle esattoriali deducendo la prescrizione del diritto fatto valere, ossia un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, introducendo, quindi un'azione nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Sull'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
I verbali delle infrazioni al CdS sono tutti relativi all'anno 2017: le violazioni venivano contestate successivamente all'infrazione commessa a seguito degli accertamenti effettuati presso gli uffici della
Polstrada del con applicazione delle sanzioni accessorie. CP_12
Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'opposta cartella esattoriale, formulata dalla difesa dell'opponente sulla base dell'assunto che tra la data di accertamento delle violazione al CdS della strada (anno 2017) a quella di notifica della cartella (13.7.2022), sarebbe decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/81, che statuisce che: “il diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. ### della prescrizione è regolata dalle
norme del codice civile”.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa di parte ricorrente, si rileva che la prescrizione invocata non è maturata. Infatti, tra la data di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento, non è trascorso il quinquennio richiesto, per l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da VI (in tal senso Trib. Milano
3.04.2023 n. 2607).
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse pagina 8 di 13 dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena trascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi,
anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento ...
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei pagina 9 di 13 termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall' nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel Controparte_13
periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-
bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi,
affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_13
CP_1 dell' e dell' e dagli atti esecutivi di 4 cui all'art. 1, comma Controparte_14
792, della Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in Parte_2
precedenza.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell' sia CP_6
andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31
dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c),
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
pagina 10 di 13 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
In merito all'eccepita illegittimità delle somme portate dai ruoli di cui alla cartella di pagamento opposta, nonché degli interessi e delle maggiorazioni richieste, va rilevato che, gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente (cfr. Sentenza del
29/10/2013 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Asti). La mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1
del D.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo (cfr Sentenza del 18/04/2013 n.
113 - Comm. Trib. Prov. Genova).
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia rimane destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente della conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che,
ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo
25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si
applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi
di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, eventualità
pagina 11 di 13 non nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che il tasso... annuo"
degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'opposizione proposta per le considerazioni sopra evidenziate.
Stante la parziale soccombenza, , deve essere condannato al pagamento della metà delle Parte_1
spese processuali;
spese compensate tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro – Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, e CP_9 CP_5 CP_5 CP_5 CP_3 CP_3 CP_3 Controparte_7
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 293 2021
0008282268 000 solo per le somme iscritte ai ruoli dell' e Controparte_10 [...]
; Controparte_7
2. condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore delle parti opposte costituite liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. spese compensate tra le altre parti del giudizio.
pagina 12 di 13 Così deciso in Catania addì 23.12.2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 13 di 13
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12668/22 R.G.A.C. posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, all'udienza del 16 settembre 2024;
promossa da
Parte_1
nato ad [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliato in Catania, C.F._1
PiazzaTrento n. 2 presso lo studio dell'Avv. Nicola Paratore, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione;
opponente;
contro
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (p.iva ); P.IVA_1
opposta contumace;
e
in Controparte_3
persona del Ministro pro tempore (c.f. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_2
pagina 1 di 13 distrettuale dello Stato di Catania, elettivamente domiciliato in Catania Via Vecchia Ognina n.149 che lo rappresenta e difende ope legis;
opposto;
e nei confronti di
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il
[...]
Comando del Corpo di Polizia Municipale, in Argenta (FE) Via Matteotti n. 44;
opposta;
Controparte_5
, in persona del Ministro pro tempore;
[...]
opposti contumaci;
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30.09.2022 ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione contro l' (già ), l' CP_6 Controparte_2 [...]
e gli Controparte_7 Controparte_8
, , e esponendo di avere ricevuto in 13.07.2022
[...] Controparte_5 CP_3 CP_3 CP_3
la cartella di pagamento n. 293 2021 0008282268 000, per somme iscritte ai ruoli a proprio carico,
emessi dagli convenuti – sanzioni violazioni amministrative, infrazione Controparte_8
Codice della Strada anno 2017 - per un importo totale di € 34.453,63 oltre oneri di riscossione e diritti pagina 2 di 13 di notifica.
Eccepiva la prescrizione del diritto di credito ex art. 28 l. 689/1981, l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni e degli interessi richiesti.
Non si costituivano l' (già ) e gli CP_6 Controparte_2 CP_9 CP_5 CP_5
e . CP_5
Si costituivano l' e l' opponendosi. Controparte_7 Controparte_10
All'udienza del 16.09.24 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di (già ) e degli CP_6 Controparte_2 CP_9
e che seppur ritualmente citati non si costituivano in giudizio.
[...] CP_5 CP_5 CP_5
Va rigettata l'eccezione sollevata in via pregiudiziale dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catania di difetto di legittimazione passiva del legittimamente convenuto in Controparte_3
giudizio, in quanto l'opposizione proposta non attiene esclusivamente a vizi della cartella di pagamento opposta ma anche l'an del credito e la mancata notifica degli atti presupposti, ovvero i verbali di contestazione di violazione al Codice della strada di competenza degli Enti creditori.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
In relazione alla censura relativa all'omessa notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni e/o irrituale notifica degli stessi in quanto consegnati a persona diversa dal destinatario con lo stesso non convivente, in assenza del successivo invio della “raccomandata informativa” (c.d. CAN) in violazione degli artt. 25 - D.P.R. n. 602/73 e 60, CO. 1, Lett. b bis) - D.P.R. N. 600/73, nonché per conseguente violazione dell'art. 201 C.d.S. va rilevato quanto segue.
Il verbale di accertamento elevato in data 06.01.2017 dal Comando di Polizia stradale dell'Unione
dei Comuni Valli e Delizie della Provincia di Ferrara è stato regolarmente notificato in data 06.03.2017
pagina 3 di 13 a “familiare convivente” con contestuale emissione del CAN come documentalmente provato (cfr. all.
in uno alla comparsa di costituzione in atti) da parte del messo notificatore che ha provveduto a spedire la comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata.
I verbali di contestazione elevati dal Comando Polstrada Centro Nazionale Accertamento infrazioni
– Roma sono stati tutti regolarmente notificati nei termini di legge a mezzo posta a familiare convivente qualificato “sorella” (cfr. all.
1-8 comparsa Avvocatura dello Stato) e “moglie” (cfr. all.9
comparsa di costituzione Avvocatura dello Stato) così come risulta dall'avviso di ricevimento, versato in atti, dal quale si evince, altresì, che in pari data, il messo notificatore ha provveduto a spedire la comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata.
I verbali di contestazione elevati dal Centro Nazionale Accertamento infrazioni – sono stati CP_3
tutti notificati nei termini di legge a mezzo posta, in particolare, il verbale SCV0005354321 in data
18.08.2017 personalmente a (cfr. all. 12 comparsa Avvocatura), i verbali SCV0005296972 Parte_1
e SCV0005366256 a familiare convivente, nella specie “moglie” così come risulta dall'avviso di ricevimento, versato in atti, dal quale si evince, altresì, che in pari data, il messo notificatore ha provveduto a spedire la comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata e contestuale emissione del CAN.
Al riguardo, l'opponente eccepisce la nullità della notifica, per essere stata la notificazione effettuata a mezzo del servizio postale a mani di persona diversa dal destinatario con lo stesso non convivente,
discrezionalmente qualificato come “persona di famiglia” (vengono prodotti certificato di stato di famiglia, di stato civile e di residenza storico di ) e in assenza del successivo invio della Parte_1
“raccomandata informativa” in violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602/73 e 60, comma 1, Lett. B-Bis,
Contr DPR n.600/73 relativamente ai verbali di contestazione elevati dall' di CP_10 CP_3
L'art. 60, comma 1, lett. b-bis a tenore del quale “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che
pagina 4 di 13 per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: b- bis) se il consegnatario non
è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone
atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera
raccomandata”. Si rileva, in primo luogo, che è principio generale affermato dalla Corte di Cassazione
quello per cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, anche se eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600/73, mediante consegna a persona diversa dal destinatario, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tal fine (Cass. civile n. 2377/2022). Sulla base di tale principio, pertanto, non corrisponde al vero quanto asserito dall'opponente con riferimento al mancato successivo invio della raccomandata informativa, in quanto è documentalmente provato che, nell'avviso di ricevimento versato in atti,
l'agente postale ha annotato sia il numero della raccomandata che la data di spedizione della comunicazione dell'avvenuta notifica. In secondo luogo, la circostanza che trattasi di notifica a mani,
precisamente di consegna a familiare convivente, consente di ritenere che la suddetta ipotesi di nullità,
quand'anche ritenuta sussistente, risulti in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo. La Corte
pagina 5 di 13 di Cassazione, infatti, ha in più occasioni affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione degli istituti appartenenti al diritto processuale,
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, tra i quali vi è l'art. 156 cpc che dispone che non può essere pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è
destinato. (Cass. civile n. 27561/2018; n. 16826/2022). Ebbene, la generale applicabilità delle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notifica, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 cpc, il quale può ritenersi operante ogniqualvolta si reputa raggiunta un'adeguata prova del fatto che, nonostante l'esistenza del vizio, il destinatario abbia conseguito la conoscenza dell'esistenza dell'atto notificato. E tra le norme sulle notificazioni è certamente applicabile l'art. 139 cpc, dal quale si ricava pacificamente il principio secondo cui la consegna dell'atto a persona addetta alla casa dà per ciò stesso affidamento che il destinatario venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova contraria da parte del destinatario stesso. In ogni caso, essendovi la prova, quanto al caso in esame, che la notifica è
avvenuta a mani di familiare convivente, qualificato sorella o moglie, ed è giunta a conoscenza del destinatario, costui non può invocare a suo favore la nullità della notifica solo perché, produce certificato di stato di famiglia, di rsidenza e di stato civile, non essendo tale produzione documentale sufficiente a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, cpc, risultando tale nullità in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo. Infatti, in tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica (Cass. 2018 n.
30393), laddove, ancor di più, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità il principio per il quale “in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art.
139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di
pagina 6 di 13 chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario
nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere
di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario
comportante una delle qualità suindicate” (Cass. 2018 n. 27587 – Cass. 2014 n. 26501). E ancora ” In
tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto
dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da
ritenersi equiparato quello di affinità- né l'ulteriore requisito della convivenza familiare con il
destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto valida una notificazione che era stata effettuata a mani della moglie separata del destinatario, peraltro qualificatasi come “incaricata della ricezione degli atti”) (Cass. Civ. n11228/2021).
Ne discende che con riferimento ai predetti verbali di contestazione vi è prova della regolare notifica degli atti presupposti e della cartella di pagamento opposta relativamente ai ruoli a carico dell'opponente.
La prova della regolare notifica dei verbali prodromici invece non è stata data per quanto riguarda il verbale di contestazione n. SCV00053966621 elevato dall'UTG di poichè risulta versato in atti CP_3
un documento dell' (cfr. all.20 comparsa Avvocatura dello Stato) che non ha valenza probatoria CP_6
ai fini dell'accertamento della regolare notifica del verbale di contestazione di violazione al Codice
della strada.
Non vi è prova altresì della notifica dei verbali prodromici alla cartella di pagamento opposta pagina 7 di 13 nell'odierno giudizio elevati a carico dell'opponente, dagli Accertamento infrazioni – Controparte_11
Contr per gli di e non costituitisi in giudizio. CP_3 CP_9 CP_5 CP_5 CP_5
L'opponente ha altresì impugnato le cartelle esattoriali deducendo la prescrizione del diritto fatto valere, ossia un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, introducendo, quindi un'azione nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Sull'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
I verbali delle infrazioni al CdS sono tutti relativi all'anno 2017: le violazioni venivano contestate successivamente all'infrazione commessa a seguito degli accertamenti effettuati presso gli uffici della
Polstrada del con applicazione delle sanzioni accessorie. CP_12
Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'opposta cartella esattoriale, formulata dalla difesa dell'opponente sulla base dell'assunto che tra la data di accertamento delle violazione al CdS della strada (anno 2017) a quella di notifica della cartella (13.7.2022), sarebbe decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/81, che statuisce che: “il diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. ### della prescrizione è regolata dalle
norme del codice civile”.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa di parte ricorrente, si rileva che la prescrizione invocata non è maturata. Infatti, tra la data di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento, non è trascorso il quinquennio richiesto, per l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da VI (in tal senso Trib. Milano
3.04.2023 n. 2607).
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse pagina 8 di 13 dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena trascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi,
anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento ...
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei pagina 9 di 13 termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall' nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel Controparte_13
periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-
bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi,
affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_13
CP_1 dell' e dell' e dagli atti esecutivi di 4 cui all'art. 1, comma Controparte_14
792, della Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in Parte_2
precedenza.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell' sia CP_6
andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31
dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c),
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
pagina 10 di 13 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
In merito all'eccepita illegittimità delle somme portate dai ruoli di cui alla cartella di pagamento opposta, nonché degli interessi e delle maggiorazioni richieste, va rilevato che, gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente (cfr. Sentenza del
29/10/2013 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Asti). La mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1
del D.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo (cfr Sentenza del 18/04/2013 n.
113 - Comm. Trib. Prov. Genova).
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia rimane destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente della conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che,
ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo
25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si
applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi
di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, eventualità
pagina 11 di 13 non nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che il tasso... annuo"
degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'opposizione proposta per le considerazioni sopra evidenziate.
Stante la parziale soccombenza, , deve essere condannato al pagamento della metà delle Parte_1
spese processuali;
spese compensate tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro – Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, e CP_9 CP_5 CP_5 CP_5 CP_3 CP_3 CP_3 Controparte_7
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 293 2021
0008282268 000 solo per le somme iscritte ai ruoli dell' e Controparte_10 [...]
; Controparte_7
2. condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore delle parti opposte costituite liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. spese compensate tra le altre parti del giudizio.
pagina 12 di 13 Così deciso in Catania addì 23.12.2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 13 di 13