CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 716/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXN-19000186 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 febbraio 2025 si impugnava l'atto di accertamento n. TXN-19000186 del
15.11.2024, notificato a mezzo PEC in data 18.11.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 2.430,15 (comprensiva di interessi e sanzioni), a titolo di ECOTASSA per l'anno 2019, in relazione al veicolo AUDI targato Targa_1 La resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Infatti, l'art. 1, comma 1042, della Legge n. 145/2018 ha introdotto la cd. ECOTASSA con riferimento ai veicoli acquistati ed immatricolati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 ed il 31 dicembre 2020, ove caratterizzati da valori di emissione eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km. È pacifico che per l'applicazione della tassa in esame non basta che il veicolo sia stato immatricolato in epoca successiva al 1° marzo
2019, essendo invece necessario che anche il precedente atto di acquisto risulti concluso successivamente a tale data.
Nella specie, l'auto de qua è stata immatricolata in data 29.05.2019 ma l'acquisto è avvenuto in data
27 febbraio 2019, per come documentato dalla ricorrente mediante: 1) la lettera di accettazione della proposta di acquisto n. 190000263, sottoscritta tra la ricorrente e la Concessionaria “S. TUMINO S.R.L.” in data 27 febbraio 2019 (All. 2); 2) la contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento del relativo acconto Euro 8.000,00, avvenuto con disposizione di bonifico di pari data, accreditato in valuta nel giorno
28 febbraio 2019 (All. 3). Contrariamente a quanto lamentato dalla resistente la detta documentazione risulta senz'altro sufficiente per identificare l'auto acquistata con quello oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
Alla stregua di quanto sopra, l'atto impugnato va annullato.
In virtù del principio della soccombenza, la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese vive ed euro 400,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa. Così deciso in Catania l'8 gennaio 2026. Il
Presidente Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 716/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXN-19000186 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 febbraio 2025 si impugnava l'atto di accertamento n. TXN-19000186 del
15.11.2024, notificato a mezzo PEC in data 18.11.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 2.430,15 (comprensiva di interessi e sanzioni), a titolo di ECOTASSA per l'anno 2019, in relazione al veicolo AUDI targato Targa_1 La resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Infatti, l'art. 1, comma 1042, della Legge n. 145/2018 ha introdotto la cd. ECOTASSA con riferimento ai veicoli acquistati ed immatricolati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 ed il 31 dicembre 2020, ove caratterizzati da valori di emissione eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km. È pacifico che per l'applicazione della tassa in esame non basta che il veicolo sia stato immatricolato in epoca successiva al 1° marzo
2019, essendo invece necessario che anche il precedente atto di acquisto risulti concluso successivamente a tale data.
Nella specie, l'auto de qua è stata immatricolata in data 29.05.2019 ma l'acquisto è avvenuto in data
27 febbraio 2019, per come documentato dalla ricorrente mediante: 1) la lettera di accettazione della proposta di acquisto n. 190000263, sottoscritta tra la ricorrente e la Concessionaria “S. TUMINO S.R.L.” in data 27 febbraio 2019 (All. 2); 2) la contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento del relativo acconto Euro 8.000,00, avvenuto con disposizione di bonifico di pari data, accreditato in valuta nel giorno
28 febbraio 2019 (All. 3). Contrariamente a quanto lamentato dalla resistente la detta documentazione risulta senz'altro sufficiente per identificare l'auto acquistata con quello oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
Alla stregua di quanto sopra, l'atto impugnato va annullato.
In virtù del principio della soccombenza, la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese vive ed euro 400,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa. Così deciso in Catania l'8 gennaio 2026. Il
Presidente Dott. Salvatore Barberi