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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 4349/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VIANI GAIA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 27/01/2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 25/03/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei signori
[...]
e celebrato in data in data 08.09.2012 nel Comune di OL (VR) trascritto Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 4 nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune (anno 2012 atto n.
2 Parte II Serie A), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (VR) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. affidare le figlie minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Al padre è data la facoltà di tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo riterrà opportuno, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la signora e comunque Parte_1
secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- la prima e la terza settimana del mese: nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica resteranno con la sig.ra mentre nei giorni di giovedì e venerdì con il sig. Parte_1 Parte_2
- la seconda e la quarta settimana del mese: nei giorni di lunedì, martedì, sabato e domenica resteranno con il sig. mentre nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì con la sig.ra Parte_2
Parte_1
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi.
3. Porre a carico del signor un assegno mensile di euro € 650,00= a titolo di concorso Parte_2
al mantenimento delle figlie minori da rivalutarsi. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese solare, le spese straordinarie Parte_1
saranno divise nella misura del 50%.
Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 1195/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata pagina 2 di 4 ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, depositate in data 27.01.2025, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte, aggiungendo però la richiesta che
A seguito di richiesta di chiarimenti, hanno ulteriormente precisato, qualora il Tribunale non intenda di dover provvedere in ordine al veicolo, di insistere sulle domande relative al divorzio, così come riportate in ricorso.
Ritiene il Tribunale che l'istanza di provvedimento di assegnazione ad una delle parti dell'autoveicolo sia inammissibile. Si tiene conto, quindi, delle conclusioni in punto divorzio già formulate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrefe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 08.09.2012 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OL (VR) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 889/1970. Inoltre le parti vivono separate dalla data in cui si è tenuta udienza cartolare di comparizione senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
ritenuto, altresì, che le conclusioni congiunte rendano non necessario l'ascolto delle figlie minori;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 08.09.2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
OL (VR) (anno 2012 atto n. 2 Parte II Serie A) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 4349/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VIANI GAIA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 27/01/2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 25/03/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei signori
[...]
e celebrato in data in data 08.09.2012 nel Comune di OL (VR) trascritto Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 4 nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune (anno 2012 atto n.
2 Parte II Serie A), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (VR) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. affidare le figlie minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Al padre è data la facoltà di tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo riterrà opportuno, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la signora e comunque Parte_1
secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- la prima e la terza settimana del mese: nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica resteranno con la sig.ra mentre nei giorni di giovedì e venerdì con il sig. Parte_1 Parte_2
- la seconda e la quarta settimana del mese: nei giorni di lunedì, martedì, sabato e domenica resteranno con il sig. mentre nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì con la sig.ra Parte_2
Parte_1
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi.
3. Porre a carico del signor un assegno mensile di euro € 650,00= a titolo di concorso Parte_2
al mantenimento delle figlie minori da rivalutarsi. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese solare, le spese straordinarie Parte_1
saranno divise nella misura del 50%.
Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 1195/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata pagina 2 di 4 ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, depositate in data 27.01.2025, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte, aggiungendo però la richiesta che
A seguito di richiesta di chiarimenti, hanno ulteriormente precisato, qualora il Tribunale non intenda di dover provvedere in ordine al veicolo, di insistere sulle domande relative al divorzio, così come riportate in ricorso.
Ritiene il Tribunale che l'istanza di provvedimento di assegnazione ad una delle parti dell'autoveicolo sia inammissibile. Si tiene conto, quindi, delle conclusioni in punto divorzio già formulate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrefe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 08.09.2012 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OL (VR) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 889/1970. Inoltre le parti vivono separate dalla data in cui si è tenuta udienza cartolare di comparizione senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
ritenuto, altresì, che le conclusioni congiunte rendano non necessario l'ascolto delle figlie minori;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 08.09.2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
OL (VR) (anno 2012 atto n. 2 Parte II Serie A) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 4 di 4