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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/07/2024, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 720/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 8.7.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NAVACH MASSIMO
appellante e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. BOVE CP_1 P.IVA_1
ANTONIO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 8.2.2023 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, a) dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta, con ricorso del 26.7.2022, da nei confronti dell' per il pagamento Parte_1 CP_1 dell'assegno d'invalidità civile, a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. del
3.2.2022 avente ad oggetto il requisito sanitario di tale prestazione;
b) condannava l' a pagare al difensore anticipatario della ricorrente i 2/3 delle spese processuali, CP_1
con compensazione della restante parte, liquidando, al netto della compensazione, la somma di € 1.350,00, oltre agli accessori di legge.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 30.6.2023, la parte privata ha proposto appello, dolendosi dell'erroneità della statuizione limitatamente alla disposta compensazione parziale delle spese processuali, e chiedendo la liquidazione per intero delle predette spese in proprio favore.
L' ha resistito al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 8.7.2024, la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
3. L'appello è fondato e va accolto.
3.1. Giova premettere che il primo giudice, dopo aver dato atto: a) della notificazione all' del decreto di omologa che riconosceva il requisito sanitario dell'assegno di CP_1
invalidità civile in data 22-25/02/2022; b) dell'invio a mezzo pec del modello AP70 in data 10/03/2022; c) del deposito del ricorso giudiziario in data 26/07/2022; d) della notifica del ricorso giudiziario in data 5-10/10/2022; e) della liquidazione da parte dell' degli importi dovuti a titolo di arretrati solo in data 23/11/2022, con accredito CP_1
il successivo 07/12/2022; ha compensato per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, valorizzando il comportamento collaborativo dell' , che <…si è attivato e ha CP_1 proceduto (…) sebbene tardivamente, per liquidare la prestazione senza attendere
l'esito del giudizio, il che comprova l'effettiva volontà di evitare alla parte interessata ulteriori lungaggini processuali (…) a ragionare diversamente (…) si determinerebbe un trattamento assolutamente equivalente della parte che, pur avendo cagionato la lite
(…) ha comunque mostrato nel corso del giudizio un comportamento collaborativo (…) facilitando, sotto questo profilo, la parte vincitrice (…), alla parte che, diversamente, resta assolutamente inerte e continua a non ottemperare al pregresso provvedimento giudiziale, il che appare irragionevole >>.
3.2. Lamenta l'appellante che questa motivazione sarebbe illegittima e contraddittoria, in quanto non rispettosa del principio generale per cui le spese devono gravare sulla parte che abbia dato causa all'instaurarsi del processo, in assenza di alcuna apprezzabile ipotesi ascrivibile alle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co.2, c.p.c.; evidenzia che l' aveva omesso di corrispondere la prestazione nel termine previsto CP_1
dalla legge di 120 giorni ex art. 445bis, co. 5, c.p.c., sicchè, nella specie, il primo pag. 2/7 giudice avrebbe dovuto considerare unicamente <il comportamento processuale tenuto dal resistente, il quale ha continuato a procrastinare ingiustificatamente, oltre il decorso dei termini di legge, il pagamento dei ratei scaduti, in tal modo rendendo necessario il ricorso al procedimento giudiziale>>
4. Osserva preliminarmente il Collegio che i precedenti di tenore favorevole all' , CP_1 citati dall'Istituto previdenziale nella memoria difensiva (C.App. Bari, sez. lav., n.
658/2023; n. 973/2023), appaiono superati dalla successiva pronuncia di questa Corte,
n. 19/2024, e da altre successive conformi, che hanno espresso un diverso orientamento, cui si intende, in questa sede, dare continuità.
5. Infatti, la statuizione sui costi della lite deve corrispondere al criterio delle <gravi ed eccezionali ragioni>>, applicabile ratione temporis, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92, co. 2, c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, <la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni"
è stata ricondotta (…) nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche>> (v. ex multis Cass., S.U.,
22.2.2012, n. 2572; Cass., 27.1.2016, n. 1521).
Orbene, la motivazione del Tribunale, devoluta al vaglio di questa Corte territoriale, non integra un'operazione di sussunzione conforme a legge, avuto riguardo all'iter che ha percorso in conformità alla legge processuale. Parte_1
6. In particolare, se il requisito sanitario viene accertato – del tutto o parzialmente – mediante il provvedimento di omologa conclusivo della prima fase necessaria ex art. 445 bis c.p.c. (co. 5, prima parte), oppure con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito, introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico (co. 6 e 7), segue un'altra interlocuzione fra l'assistibile e l' in sede amministrativa. CP_1
6.1. In proposito, l'art. 445 bis c.p.c. è soltanto descrittivo, limitandosi a sancire la notifica del decreto di omologa <agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
pag. 3/7 vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni>> (co. 5, seconda parte).
Di sicuro dalla disposizione si evince che, a far decorrere il termine fissato all' per CP_1
l'ulteriore istruttoria concernente i requisiti c.d. socio-economici tipici della prestazione
(reddito, incollocabilità, contribuzione, non ricovero) e il pagamento della stessa, non è idonea la comunicazione da parte della Cancelleria circa il deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario;
è necessaria la notificazione – si direbbe – in executivis da parte dell'assistibile.
6.2. Ma neppure tale adempimento basta, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'interessato con l' , mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, CP_1 nelle forme previste da quest'ultimo (mod. Autocert COD.AP70 conforme alla disciplina del d.p.r. 28.12.2000, n. 445), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto.
Infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto, sia dell'inadempimento colpevole dell' . CP_1
6.3. Come ulteriore possibile sviluppo, si aggiunge che, se nella fase amministrativa dopo l'ATP, l' neghi le altre componenti indispensabili ai fini del riconoscimento CP_1
e dell'attuazione del diritto, nonché nell'ipotesi di dilazione del pagamento della prestazione oltre il termine di 120 giorni, l'assistibile può domandare l'intervento risolutore del giudice, mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria.
Tale ipotesi, quindi, si colloca nel complessivo iter configurato dall'art. 445 bis c.p.c. come residuale e non voluta dalla legge di riforma.
La casistica indica che in quest'ultima eventuale fase giudiziaria a cognizione piena: a) talvolta l' eccepisce fondatamente la mancata trasmissione da parte dell'assistibile CP_1
dei necessari riscontri documentali circa i requisiti socio-economici aggiornati, peraltro, con conseguenze – si ritiene – soltanto sul regime delle spese di lite;
b) altre volte il pagamento della prestazione interviene durante la trattazione, con l'effetto della cessazione della materia del contendere;
c) l'assistibile può privilegiare l'opzione processuale del ricorso per decreto ingiuntivo.
pag. 4/7 7. Così coerentemente interpretata e congruamente attuata, la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c. supporta il motivo di gravame, perché risulta – in quanto, peraltro, accertato dallo stesso giudice a quo ed incontroverso in questa sede – che l'odierno appellante:
7.1.) ha ottenuto in data 3.2.2022 il decreto di omologa accertativo del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 2.2.2021, notificato all' in data 22- 25/02/2022; 7.2.) ha trasmesso all'Istituto il MOD. AP70 in data CP_1
10.3.2022; 7.3.) ha atteso il decorso di oltre 120 giorni dal 10.3.2022 (invio del CP_2
prima di introdurre la presente controversia dinanzi al Tribunale in data
[...]
26.7.2022; 7.4.) ha notificato all' il ricorso introduttivo della controversia in data CP_1
5-10.10.2023; 7.5.) ha ricevuto dall' la comunicazione di liquidazione della CP_1 prestazione e di pagamento dei ratei scaduti, pari a € 6.875,94, in data 23.11.2022, con accredito in data 7.12.2022.
8. In altre parole, l' è rimasto inottemperante, in assenza di specifiche CP_1
giustificazioni del ritardo, ed ha, quindi, violato il termine di 120 giorni fissato dalla legge per l'adempimento; in tale contesto, non appare ravvisabile un motivo di compensazione delle spese, ancorché parziale, nella circostanza che l' abbia CP_1
pagato in corso di causa senza attendere la definizione del giudizio, in quanto il pagamento è stato pacificamente eseguito dopo i 120 giorni dalla trasmissione del mod.
AP70, oltre che dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
8.1. Tale modus operandi dell'ente previdenziale evidenzia una disfunzione gestionale che, da un lato, tradisce la semplificazione e la velocizzazione dell'accertamento giudiziario sottese alla riforma che ha apportato l'ATPO, dall'altro, ha comportato una dilazione notevole nel soddisfacimento del diritto all'assegno di invalidità, spettante all'assistibile sin da febbraio 2021.
8.2. Né, d'altro canto, può condividersi la tesi sostenuta dall' nella memoria di CP_1
costituzione in appello, secondo cui la decisione di compensare per un terzo le spese processuali troverebbe giustificazione nel fatto che l'adempimento spontaneo dell'Istituto avrebbe comato la lacuna probatoria in cui era incorsa la ricorrente, la quale non avrebbe fornito prova dei requisiti socio-economici necessari per beneficiare dell'assegno di invalidità civile.
pag. 5/7 L'argomentazione, infatti, contraddice la condotta serbata dallo stesso , che ha CP_1
ritenuto di porre in pagamento la prestazione, sebbene con ritardo, già nel corso del giudizio di primo grado, evidentemente ritenendo sussistenti tutti i requisiti per la relativa erogazione, compresi quelli socio-economici.
A ciò si aggiunga che la parte ricorrente aveva allegato al ricorso introduttivo apposita autocertificazione (cfr. doc. sub 3 in fasc. parte I grado), nella sostanza mai contestata o disconosciuta dall' , che – come detto – all'atto della costituzione in giudizio CP_3
innanzi al Tribunale, ha rappresentato di aver liquidato la prestazione.
9. La sentenza impugnata va dunque riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione per 1/3 delle spese processuali, che devono, invece, seguire per intero la soccombenza “virtuale” dell' , il quale ha dato causa al giudizio e ha soddisfatto CP_3
tardivamente le avverse legittime pretese, ritualmente rivendicate.
Le spese del primo grado di giudizio vanno, quindi, poste a carico dell' , nella CP_1 misura, correttamente indicata dall'appellante, di complessivi € 2.025,00 (attesa la liquidazione di € 1.350,00 disposta dal primo giudice per i 2/3 dell'ammontare delle spese e la compensazione del residuo terzo).
9.1. Le censure mosse dall' nella memoria di costituzione in appello in ordine alla CP_1 quantificazione delle spese richiesta nell'atto di gravame sono del tutto inammissibili, posto che avrebbero dovuto formare oggetto di apposito appello incidentale.
Si rileva, in proposito, che la quantificazione in € 2.025,00, qui rivendicata dall'appellante, è stata infatti disposta dallo stesso Tribunale, che ha liquidato in favore della ricorrente i 2/3 di detta somma, pari a € 1.350,00.
In questa sede l'appellante ha (fondatamente, per quanto sinora esposto) chiesto l'attribuzione delle spese di primo grado nell'intero, senza la compensazione di un terzo, attenendosi all'importo liquidato dal primo giudice, senza reclamare ulteriori differenze o incrementi.
In altri termini, la predetta quantificazione riviene da una mera operazione aritmetica, atta a determinare la misura delle spese processuali nell'intero, a partire dalla somma liquidata in dispositivo dal primo giudice, nella quota dei 2/3.
pag. 6/7 Ne consegue che l' , se avesse voluto dolersi dell'eccessività dell'importo liquidato CP_1
dal Tribunale, avrebbe dovuto impugnare la statuizione sulle spese in relazione al loro ammontare, cosa che non ha fatto.
9.2. Nel resto la sentenza va confermata ed ogni altra questione controversa tra le parti resta assorbita.
10. Le spese di questo giudizio di appello, liquidate nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia (da commisurarsi nella differenza di importo rispetto a quanto liquidato dal Tribunale a titolo di compenso professionale, ossia € 675,00), seguono la soccombenza dell' CP_1
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
30.6.2023 da avverso la sentenza resa in data 8.2.2023 dal Parte_1
Tribunale di TRANI, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell' , in CP_1
persona del l.r.p.t., così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare per intero in favore di le spese del primo grado CP_1 Parte_1 di giudizio, liquidate in € 2.025,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l' a pagare, in favore dell'appellante, le spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 247,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Bari, il 8.7.2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 720/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 8.7.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NAVACH MASSIMO
appellante e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. BOVE CP_1 P.IVA_1
ANTONIO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 8.2.2023 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, a) dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta, con ricorso del 26.7.2022, da nei confronti dell' per il pagamento Parte_1 CP_1 dell'assegno d'invalidità civile, a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. del
3.2.2022 avente ad oggetto il requisito sanitario di tale prestazione;
b) condannava l' a pagare al difensore anticipatario della ricorrente i 2/3 delle spese processuali, CP_1
con compensazione della restante parte, liquidando, al netto della compensazione, la somma di € 1.350,00, oltre agli accessori di legge.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 30.6.2023, la parte privata ha proposto appello, dolendosi dell'erroneità della statuizione limitatamente alla disposta compensazione parziale delle spese processuali, e chiedendo la liquidazione per intero delle predette spese in proprio favore.
L' ha resistito al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 8.7.2024, la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
3. L'appello è fondato e va accolto.
3.1. Giova premettere che il primo giudice, dopo aver dato atto: a) della notificazione all' del decreto di omologa che riconosceva il requisito sanitario dell'assegno di CP_1
invalidità civile in data 22-25/02/2022; b) dell'invio a mezzo pec del modello AP70 in data 10/03/2022; c) del deposito del ricorso giudiziario in data 26/07/2022; d) della notifica del ricorso giudiziario in data 5-10/10/2022; e) della liquidazione da parte dell' degli importi dovuti a titolo di arretrati solo in data 23/11/2022, con accredito CP_1
il successivo 07/12/2022; ha compensato per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, valorizzando il comportamento collaborativo dell' , che <…si è attivato e ha CP_1 proceduto (…) sebbene tardivamente, per liquidare la prestazione senza attendere
l'esito del giudizio, il che comprova l'effettiva volontà di evitare alla parte interessata ulteriori lungaggini processuali (…) a ragionare diversamente (…) si determinerebbe un trattamento assolutamente equivalente della parte che, pur avendo cagionato la lite
(…) ha comunque mostrato nel corso del giudizio un comportamento collaborativo (…) facilitando, sotto questo profilo, la parte vincitrice (…), alla parte che, diversamente, resta assolutamente inerte e continua a non ottemperare al pregresso provvedimento giudiziale, il che appare irragionevole >>.
3.2. Lamenta l'appellante che questa motivazione sarebbe illegittima e contraddittoria, in quanto non rispettosa del principio generale per cui le spese devono gravare sulla parte che abbia dato causa all'instaurarsi del processo, in assenza di alcuna apprezzabile ipotesi ascrivibile alle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co.2, c.p.c.; evidenzia che l' aveva omesso di corrispondere la prestazione nel termine previsto CP_1
dalla legge di 120 giorni ex art. 445bis, co. 5, c.p.c., sicchè, nella specie, il primo pag. 2/7 giudice avrebbe dovuto considerare unicamente <il comportamento processuale tenuto dal resistente, il quale ha continuato a procrastinare ingiustificatamente, oltre il decorso dei termini di legge, il pagamento dei ratei scaduti, in tal modo rendendo necessario il ricorso al procedimento giudiziale>>
4. Osserva preliminarmente il Collegio che i precedenti di tenore favorevole all' , CP_1 citati dall'Istituto previdenziale nella memoria difensiva (C.App. Bari, sez. lav., n.
658/2023; n. 973/2023), appaiono superati dalla successiva pronuncia di questa Corte,
n. 19/2024, e da altre successive conformi, che hanno espresso un diverso orientamento, cui si intende, in questa sede, dare continuità.
5. Infatti, la statuizione sui costi della lite deve corrispondere al criterio delle <gravi ed eccezionali ragioni>>, applicabile ratione temporis, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92, co. 2, c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, <la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni"
è stata ricondotta (…) nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche>> (v. ex multis Cass., S.U.,
22.2.2012, n. 2572; Cass., 27.1.2016, n. 1521).
Orbene, la motivazione del Tribunale, devoluta al vaglio di questa Corte territoriale, non integra un'operazione di sussunzione conforme a legge, avuto riguardo all'iter che ha percorso in conformità alla legge processuale. Parte_1
6. In particolare, se il requisito sanitario viene accertato – del tutto o parzialmente – mediante il provvedimento di omologa conclusivo della prima fase necessaria ex art. 445 bis c.p.c. (co. 5, prima parte), oppure con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito, introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico (co. 6 e 7), segue un'altra interlocuzione fra l'assistibile e l' in sede amministrativa. CP_1
6.1. In proposito, l'art. 445 bis c.p.c. è soltanto descrittivo, limitandosi a sancire la notifica del decreto di omologa <agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
pag. 3/7 vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni>> (co. 5, seconda parte).
Di sicuro dalla disposizione si evince che, a far decorrere il termine fissato all' per CP_1
l'ulteriore istruttoria concernente i requisiti c.d. socio-economici tipici della prestazione
(reddito, incollocabilità, contribuzione, non ricovero) e il pagamento della stessa, non è idonea la comunicazione da parte della Cancelleria circa il deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario;
è necessaria la notificazione – si direbbe – in executivis da parte dell'assistibile.
6.2. Ma neppure tale adempimento basta, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'interessato con l' , mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, CP_1 nelle forme previste da quest'ultimo (mod. Autocert COD.AP70 conforme alla disciplina del d.p.r. 28.12.2000, n. 445), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto.
Infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto, sia dell'inadempimento colpevole dell' . CP_1
6.3. Come ulteriore possibile sviluppo, si aggiunge che, se nella fase amministrativa dopo l'ATP, l' neghi le altre componenti indispensabili ai fini del riconoscimento CP_1
e dell'attuazione del diritto, nonché nell'ipotesi di dilazione del pagamento della prestazione oltre il termine di 120 giorni, l'assistibile può domandare l'intervento risolutore del giudice, mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria.
Tale ipotesi, quindi, si colloca nel complessivo iter configurato dall'art. 445 bis c.p.c. come residuale e non voluta dalla legge di riforma.
La casistica indica che in quest'ultima eventuale fase giudiziaria a cognizione piena: a) talvolta l' eccepisce fondatamente la mancata trasmissione da parte dell'assistibile CP_1
dei necessari riscontri documentali circa i requisiti socio-economici aggiornati, peraltro, con conseguenze – si ritiene – soltanto sul regime delle spese di lite;
b) altre volte il pagamento della prestazione interviene durante la trattazione, con l'effetto della cessazione della materia del contendere;
c) l'assistibile può privilegiare l'opzione processuale del ricorso per decreto ingiuntivo.
pag. 4/7 7. Così coerentemente interpretata e congruamente attuata, la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c. supporta il motivo di gravame, perché risulta – in quanto, peraltro, accertato dallo stesso giudice a quo ed incontroverso in questa sede – che l'odierno appellante:
7.1.) ha ottenuto in data 3.2.2022 il decreto di omologa accertativo del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 2.2.2021, notificato all' in data 22- 25/02/2022; 7.2.) ha trasmesso all'Istituto il MOD. AP70 in data CP_1
10.3.2022; 7.3.) ha atteso il decorso di oltre 120 giorni dal 10.3.2022 (invio del CP_2
prima di introdurre la presente controversia dinanzi al Tribunale in data
[...]
26.7.2022; 7.4.) ha notificato all' il ricorso introduttivo della controversia in data CP_1
5-10.10.2023; 7.5.) ha ricevuto dall' la comunicazione di liquidazione della CP_1 prestazione e di pagamento dei ratei scaduti, pari a € 6.875,94, in data 23.11.2022, con accredito in data 7.12.2022.
8. In altre parole, l' è rimasto inottemperante, in assenza di specifiche CP_1
giustificazioni del ritardo, ed ha, quindi, violato il termine di 120 giorni fissato dalla legge per l'adempimento; in tale contesto, non appare ravvisabile un motivo di compensazione delle spese, ancorché parziale, nella circostanza che l' abbia CP_1
pagato in corso di causa senza attendere la definizione del giudizio, in quanto il pagamento è stato pacificamente eseguito dopo i 120 giorni dalla trasmissione del mod.
AP70, oltre che dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
8.1. Tale modus operandi dell'ente previdenziale evidenzia una disfunzione gestionale che, da un lato, tradisce la semplificazione e la velocizzazione dell'accertamento giudiziario sottese alla riforma che ha apportato l'ATPO, dall'altro, ha comportato una dilazione notevole nel soddisfacimento del diritto all'assegno di invalidità, spettante all'assistibile sin da febbraio 2021.
8.2. Né, d'altro canto, può condividersi la tesi sostenuta dall' nella memoria di CP_1
costituzione in appello, secondo cui la decisione di compensare per un terzo le spese processuali troverebbe giustificazione nel fatto che l'adempimento spontaneo dell'Istituto avrebbe comato la lacuna probatoria in cui era incorsa la ricorrente, la quale non avrebbe fornito prova dei requisiti socio-economici necessari per beneficiare dell'assegno di invalidità civile.
pag. 5/7 L'argomentazione, infatti, contraddice la condotta serbata dallo stesso , che ha CP_1
ritenuto di porre in pagamento la prestazione, sebbene con ritardo, già nel corso del giudizio di primo grado, evidentemente ritenendo sussistenti tutti i requisiti per la relativa erogazione, compresi quelli socio-economici.
A ciò si aggiunga che la parte ricorrente aveva allegato al ricorso introduttivo apposita autocertificazione (cfr. doc. sub 3 in fasc. parte I grado), nella sostanza mai contestata o disconosciuta dall' , che – come detto – all'atto della costituzione in giudizio CP_3
innanzi al Tribunale, ha rappresentato di aver liquidato la prestazione.
9. La sentenza impugnata va dunque riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione per 1/3 delle spese processuali, che devono, invece, seguire per intero la soccombenza “virtuale” dell' , il quale ha dato causa al giudizio e ha soddisfatto CP_3
tardivamente le avverse legittime pretese, ritualmente rivendicate.
Le spese del primo grado di giudizio vanno, quindi, poste a carico dell' , nella CP_1 misura, correttamente indicata dall'appellante, di complessivi € 2.025,00 (attesa la liquidazione di € 1.350,00 disposta dal primo giudice per i 2/3 dell'ammontare delle spese e la compensazione del residuo terzo).
9.1. Le censure mosse dall' nella memoria di costituzione in appello in ordine alla CP_1 quantificazione delle spese richiesta nell'atto di gravame sono del tutto inammissibili, posto che avrebbero dovuto formare oggetto di apposito appello incidentale.
Si rileva, in proposito, che la quantificazione in € 2.025,00, qui rivendicata dall'appellante, è stata infatti disposta dallo stesso Tribunale, che ha liquidato in favore della ricorrente i 2/3 di detta somma, pari a € 1.350,00.
In questa sede l'appellante ha (fondatamente, per quanto sinora esposto) chiesto l'attribuzione delle spese di primo grado nell'intero, senza la compensazione di un terzo, attenendosi all'importo liquidato dal primo giudice, senza reclamare ulteriori differenze o incrementi.
In altri termini, la predetta quantificazione riviene da una mera operazione aritmetica, atta a determinare la misura delle spese processuali nell'intero, a partire dalla somma liquidata in dispositivo dal primo giudice, nella quota dei 2/3.
pag. 6/7 Ne consegue che l' , se avesse voluto dolersi dell'eccessività dell'importo liquidato CP_1
dal Tribunale, avrebbe dovuto impugnare la statuizione sulle spese in relazione al loro ammontare, cosa che non ha fatto.
9.2. Nel resto la sentenza va confermata ed ogni altra questione controversa tra le parti resta assorbita.
10. Le spese di questo giudizio di appello, liquidate nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia (da commisurarsi nella differenza di importo rispetto a quanto liquidato dal Tribunale a titolo di compenso professionale, ossia € 675,00), seguono la soccombenza dell' CP_1
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
30.6.2023 da avverso la sentenza resa in data 8.2.2023 dal Parte_1
Tribunale di TRANI, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell' , in CP_1
persona del l.r.p.t., così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare per intero in favore di le spese del primo grado CP_1 Parte_1 di giudizio, liquidate in € 2.025,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l' a pagare, in favore dell'appellante, le spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 247,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Bari, il 8.7.2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
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