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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1817/2023 promossa da:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre 14/26, presso l'avvocato Anna
[...]
Maria BRAMBILLA, che la rappresenta e difende;
Attore contro
, VIA ZARA 1-3 e , in Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 persona dell'amministratore, legale rappresentante pro-tempore Controparte_4
elettivamente domiciliato in piazza Galeazzo Alessi 2/17 presso gli avvocati Ernesto LAVATELLI
e Pier Paolo TRAVERSO, che lo rappresentano e difendono;
Convenuto
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, e previe le declaratorie che meglio, previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in particolare: ammissione dei capitoli di prova nn.
8;9;10 e 17; convocazione dei CTU a chiarimenti e in ogni caso rinnovazione della CTU per i motivi esposti a verbale del 31 ottobre 2024 ed in oggi sopra reiterati:
a) dichiarare la responsabilità del Controparte_5 [...]
-Via Zara 1 - 3 e in persona dell'amministratore pro tempore per i fatti descritti in CP_3
narrativa e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società
in principalità nella misura di €. 326.138,00 Controparte_1
(quanto ad €. 189.000,00 per mancato guadagno - quanto ad €. 137.138,00 per spese pubblicitarie)
o, in subordine, in quella diversa di €. 275.138,00 ( quanto ad €. 138.000,00 per mancato guadagno - quanto ad €. 137.138,00 per spese pubblicitarie ) o, in via di ulteriore subordine, quella meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale così come emersa dalla svolta istruttoria, maggiorata dagli interessi ex art. 1284 c.c.;
b) respingere le domande e le eccezioni tutte proposte dal convenuto perché infondate;
CP_2
c) vinte le spese e le competenze del procedimento di mediazione e della presente causa oltre spese generali CPA e IVA nonché spese di CTU e CTP”.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove.”
Per parte convenuta:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce tutte del caso, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi nonché in base alle risultanze dell'ampia ed approfondita istruttoria orale, documentale e tecnica, previa ammissione di capitoli di prova dedotti dal sub nn. 1, 16, 17 e 18 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., CP_2
voglia: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma 1, c.c. delle pretese risarcitorie azionate dalla Società attrice con riferimento alle annualità 2014 e 2015;
- accertare e dichiarare che le due distinte pretese risarcitorie cumulativamente azionate dalla
Società attrice sono tra loro incompatibili e, pertanto, rigettarle entrambe integralmente;
nel merito: rigettare integralmente le domande risarcitorie tutte formulate dalla Società attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata nel merito: pronunciare secondo giustizia in merito alle suddette domande risarcitorie, accogliendole solo ed esclusivamente nei limiti e nella misura in cui l'Ill.mo G.I. le dovesse ritenere eventualmente provate a seguito dell'espletata istruttoria.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, maggiorati di spese generali, Iva e Cpa, nonché della precedente fase di mediazione rispettivamente pari ad Euro 862,15 quanto alle spese, ed Euro 2.941,49 quanto agli onorari (comprensivi di spese generali, Iva, Cpa ed al lordo della ritenuta d'acconto).
Con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di CTU, nonché degli onorari dei Consulenti di
Parte nominati dal . CP_2
Con la massima osservanza.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2023 ha convenuto in giudizio il CP_1
Genova Corso Italia 20 Via Zara 1 – Controparte_5 Controparte_5 CP_6
esponendo:
- di aver stipulato contratto di affitto di azienda con Tritone s.r.l. il 22 gennaio 2014, in seguito modificato parzialmente con scrittura privata il 25 febbraio 2016, per la gestione all'interno dei locali in Genova, corso Italia Angolo via Zara 32/E del ristorante “Bella Vida”;
- che il ristorante “Bella Vida” si trova all'interno del Condominio in Genova, via Zara 1-3 e e dispone di un ampio dehors affacciato su , zona di intenso Controparte_3 CP_3
passaggio e di interesse soprattutto nei mesi estivi;
- di non aver potuto utilizzare il predetto spazio esterno, a causa della presenza di ingombranti ponteggi installati per l'esecuzione di lavori di ripristino della facciata;
- che nel gennaio/febbraio 2014 era stata installata una mantovana per proteggere la zona dehors antistante l'ingresso del ristorante;
- che tale collocazione doveva essere mantenuta per breve tempo;
- che i lavori alla facciata erano stati deliberati nel 2015 e sono terminati nel 2020;
- che lo stato dei luoghi ( caratterizzato da distacchi di calcinacci e blocchi di pietra, caduta di polveri, presenza di ponteggi ingombranti ) e il perdurare ingiustificato di tale stato di cose hanno costretto la società attrice a sopportare maggiori spese e a conseguire un minore incasso sia per il mancato utilizzo di gran parte della zona del dehors, sia per il minor afflusso di clientela;
- che il convenuto risulta responsabile dei danni subiti della società attrice, in quanto CP_2
il è rimasto inerte per quattro anni prima di iniziare i lavori e che tale condotta è CP_2
da qualificarsi come illecita, in quanto contraria alle norme di diligenza e perizia; - che, a causa di tale condotta, la società attrice ha subito diversi danni;
- che il danno economico derivante dal mancato utilizzo dei 14 tavoli è stato calcolato determinando il margine operativo lordo da rapportare percentualmente ai ricavi ed è stato quantificato in € 190.960,00;
- di aver subito, altresì, un danno di immagine, dal momento che i titolari del ristorante al fine di attirare clientela sono stati costretti a ricorrere a considerevoli investimenti nella pubblicità proprio al fine di sopperire sia alla mancata visibilità, sia alla cattiva immagine esterna del locale;
- che i maggiori costi pubblicitari sostenuti sono stati quantificati in € 137.138,48 per gli anni dal 2014 al 2020.
Sulla base di quanto sopra argomentato, la società attrice ha chiesto che sia accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i fatti descritti in narrativa e, conseguentemente, che CP_2 quest'ultimo sia condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice nella misura pari ad € 328.098,00 o in quella diversa determinata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_7
contestando integralmente le argomentazioni dedotte dalla società attrice a supporto delle proprie domande risarcitorie.
Il Condominio sito in Genova, via Zara 1-3 e , nel proprio atto introduttivo, ha Controparte_7
eccepito:
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, dal momento che il procedimento di mediazione avviato aveva ad oggetto una pretesa diversa rispetto a quella azionata con il presente giudizio;
- l'intervenuta prescrizione dei crediti risarcitori asseritamente vantati dalla società attrice, in quanto la prima richiesta formulata in tal senso da riporta la data del 14.04.2021 è CP_1
costituita dalla comunicazione e-mail inviata dall'allora legale di tale Società alla casella di posta elettronica certificata dell'Amministratore di Condominio geometra Controparte_4
- l'infondatezza delle domande di parte attrice, in quanto la mantovana in questione risultava installata già dal 2012, come si evince dalla documentazione fotografica depositata sub 2 e sub 3;
- che la circostanza sopra richiamata è confermata dal verbale dell'assemblea condominiale del 14.02.2013 prodotto sub 4;
- che il legale rappresentante della società che ha affittato l'azienda a risulta essere CP_1
il quale rivestiva la qualità di condomino ed al quale era ben nota la presenza Persona_1 della mantovana/ponteggio all'interno della sua proprietà; - che tale situazione, se non era nota al conduttore al momento della stipula di cui sopra,
avrebbe costituito un vizio ex articolo 1578 primo comma c.c., idoneo a diminuire in modo apprezzabile l'uso della cosa locata e che avrebbe legittimato a “domandare la CP_1 risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo” al locatore d'azienda, oppure avrebbe potuto agire ai sensi dell'articolo 1585 c.c.;
- l'incompatibilità delle richieste risarcitorie di cui alla domanda attorea, in quanto proposte cumulativamente e non in via alternativa;
- che la società attrice afferma di aver sostenuto maggiori costi pubblicitari per sopperire alla scarsa visibilità del ristorante che avrebbe provocato un minor afflusso di clientela, ma tale asserzione si rivela incompatibile con la domanda risarcitoria fondata sulla protratta impossibilità di utilizzare nell'area del dehors 14 tavoli corrispondenti a 28 coperti;
- che lo spazio occupato dalla mantovana e dai ponteggi non ha mai diminuito quello a disposizione dei tavoli, poiché le dimensioni ed il perimetro dell'area esterna riportati in tale piantina non corrispondono a quelli effettivi;
- che, dalla documentazione fotografica prodotta (documenti sub 6,7,8,9, 10 e 11) e relativa agli anni dal 2015 al 2020, risulta confermato che la presenza dei ponteggi non ha impedito in alcun modo l'allestimento del dehors né ha diminuito in modo apprezzabile gli spazi ed i coperti a disposizione, né ha inciso sulla reputazione del ristorante al quale nell'anno successivo all'apertura è stato conferito da parte di TripAdvisor il Certificato di Eccellenza;
- che le pretese risarcitorie azionate dalla società attrice sono del tutto inammissibili ed infondate;
- che, quanto all'asserito danno da marginalità non conseguita, non sono stati considerati diversi elementi analiticamente elencati a pagina 17 della comparsa di costituzione;
- che, quanto alla richiesta risarcitoria relativa agli asseriti maggiori costi pubblicitari, non è stato provato il presupposto di tale richiesta, costituito dalla scarsa visibilità del locale
(asseritamente determinata dalla presenza della mantovana e dei ponteggi);
- che, come risulta dalla documentazione fotografica, l'ingresso al dehors del ristorante e la relativa insegna erano collocati lungo il marciapiede lato monte di e che né CP_3
l'ingresso né l'insegna erano interessati dalla presenza di mantovana e ponteggi;
- che, a dimostrazione dei costi pubblicitari asseritamente sostenuti, ha prodotto CP_1
esclusivamente i propri bilanci relativi agli esercizi interessati, senza allegare le relative fatture e ricevute di pagamento.
Sulla base di tali ragioni, il Condominio sito in Genova, via Zara 1 - 3 e ha Controparte_7
chiesto che venga accertato il mancato esperimento da parte della società attrice del procedimento di mediazione di cui all'articolo 5 del Dlgs. 28/2010 e l'intervenuta prescrizione ex articolo 2947
c.c. delle pretese risarcitorie azionate dalla società attrice, con riferimento alle annualità 2014 e
2015. Ha chiesto, inoltre, che sia accertato che le due distinte pretese risarcitorie cumulativamente azionate dalla società attrice sono incompatibili tra loro e rigettarle integralmente. In via subordinata, ha chiesto la pronuncia secondo giustizia di tali domande, chiedendo che siano accolte esclusivamente nei limiti e nella misura in cui dovessero essere provate in corso di causa.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 8/06/2023, l'Ill.mo G.I. – rigettata l'eccezione preliminare ex art. 5 D.lgs. n. 28/2014 formulata dal – concedeva alle parti i termini CP_2
per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava la causa per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 26/10/2023.
In tale udienza, avendo nel frattempo ambo le parti depositato le suddette memorie, il G.I. si riservava sull'ammissione dei capitoli di prova dedotti dalle medesime e, quindi, con successiva ordinanza ne ammetteva alcuni, delegando al GOP l'assunzione della prova testimoniale e dell'interpello del legale rappresentante della Società attrice, che venivano introitati nel corso delle udienze tenutesi rispettivamente in data 16/01, 5/02 e 26/02/2024.
Con ordinanza del 15/03/2024, il GOP dichiarava chiusa la prova orale e trasmetteva pertanto gli atti all'Ill.mo G.I. per gli opportuni provvedimenti.
Quest'ultimo, fissata l'udienza del 9/04/2024 ai fini della prosecuzione del giudizio, all'esito della medesima si riservava in merito all'ammissione delle istanze di CTU formulate dalle parti e, quindi, con ordinanza in data 10/04/2024, le accoglieva entrambe, disponendo il licenziamento di CTU collegiale volta a: (i) individuare “l'area esterna di pertinenza del locale gestito dalla società attrice occupato da 6 mantovane, opere provvisionali o ponteggi nel periodo gennaio
2014/giugno- luglio 2020”; (ii) indicare “i tavoli ed il numero dei coperti non utilizzabili” dalla predetta nel suddetto periodo, “tenuto conto della stagione in cui è possibile CP_8 pranzare/cenare all'aperto e di una fascia di sicurezza tra area occupata e area libera per il posizionamento dei tavoli per la clientela”; (iii) quantificare “i danni asseritamente patiti dalla società attrice in termini di costi e mancati guadagni per la permanenza di un'area esterna non utilizzabile nel periodo in contestazione tenuto conto di un tasso di occupazione medio dei tavoli e del prezzo medio di ogni pasto/cena”.
Contestualmente, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 31/10/2024 per l'esame della CTU, che nel frattempo veniva ritualmente depositata.
A detta udienza la Società attrice richiedeva la chiamata a chiarimenti dei periti d'ufficio o la rinnovazione della consulenza sulla base di pretesi vizi che l'affliggerebbero, mentre il pur formulando alcune osservazioni critiche all'elaborato, insisteva per la fissazione CP_2
di udienza di precisazione delle conclusioni.
Il G.I. si riservava in merito alle rispettive istanze delle parti e, quindi, con ordinanza in data
2/11/2024 - “visti i risultati dell'ampia ed approfondita istruttoria orale, documentale e tecnica” - rinviava la causa all'udienza 17/12/2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note di precisazione da ambo le parti, il G.I. - con ordinanza in data 18/12/2024 - assegnava infine alle medesime i termini di legge per l'ulteriore deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Una volta depositate le comparse conclusionali e le note di replica la causa è stata trattenuta in decisione.
******
1. FATTO ILLECITO
Dalle risposte dati dai testimoni sui seguenti capitoli di parte attrice è emerso:
“2) Vero che nei primi mesi del 2014 venne installata una struttura c.d. mantovana al fine di proteggere la zona dehors antistante l'ingresso del ristorante e l'ingresso stesso che erano stati interessati dalla caduta di calcinacci dalla facciata, come da fotografie (p rod. 9;10;11; 29 ) che si rammostrano al teste, e mantenuta anche in presenza dei ponteggi e fino alla fine dei lavori;
3) Vero che i lavori alla facciata iniziarono nel 2017 e terminarono solo nel 2020;
6) Vero che fu individuata una zona “di sicurezza”, indicata in colore rosso nella planimetria allegata alla relazione del Dott. che si rammostra al teste, ove non vennero collocati i Tes_1 tavoli;
11) Vero che la zona esterna nel periodo 2014-2020 fu interdetta alla preparazione dei piatti dovendo così ricorrere alla sola cucina interna.
13) Vero che nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre degli anni 2014/2020 e precisamente durante l'occupazione del dehors del ristorante Bella Vida da parte di ponteggi e di mantovana, in diversi fine settimana gli avventori, trovando i tavoli esterni tutti occupati, hanno rifiutato di cenare all'interno del locale preferendo altri ristoranti;
15) Vero che nel periodo maggio 2014 - marzo 2020 compresi il ristorante Bella Vida svolgeva la sua attività tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 23;
16) Vero che nel periodo maggio – settembre degli anni dal 2014 al 2020 nei fini settimana e precisamente dal venerdì alla domenica compresi i tavoli esterni venivano utilizzati in doppia turnazione.”
UDIENZA DEL 16.01.2024 1. Parte_1 Parte_2
Parte_3
“Sul 13 posso dire che d'estate quando chiamavano i clienti tra il 2014 e il 2020 chiedevano di stare fuori per mangiare e noi non potevamo accontentare tutti perché i tavoli esteri disponibili erano pochi a causa della situazione descritta. Bisognava collocare i tavoli almeno ad un metro di distanza dalla mantovana. E quindi la gente cambiava posto volendo cenare o pranzare all'aperto d'estate.
[…] Sul 15 e vero dal 2014 al 2020 il ristorante era aperto tutti i giorni dalle 19 alle 23 poi con l'arrivo del covid da marzo 2020 abbiamo tenuto un giorno a settimana di chiusura.
Sul 16 da maggio a settembre 2014 2020 facevamo due turni per consentire a più clienti possibili di cenare fuori accettavano di venire anche più tardi pur di mangiare fuori.
Sul 19 e vero. davanti a me in più occasioni ha chiamato Controparte_1 l'amminsitratore sforza per segnalare la caduta di calcinacci nel dehors e i danni che ciò provocava alla sua attività.”
2. del legale rappresentante di Tes_2 Controparte_1
[...]
“Sul 5 quanto ai lavori alle facciate non ricordo il mese di inizio dei lavori ma era il 2017 CP_ sicuramente lo ricordo perché mi chiamò titolare dell'impresa che fece i lavori, per dirmi che sarebbero iniziati i lavaggi della facciata e avremmo avuto del fango. La fine die lavori la ricordo bene ed è avvenuta nell'estate del 2020 non ricordo il giorno
preciso.”
UDIENZA DEL 05.02.2024
3. ST ND CALLEGARI
“Sul 2 riconosce la mantovana come da foto 9-10-11-29 che mi si rammostrano. Era collocata lì e tale struttura l'ho sempre vista.
[…] Sul 4 confermo che la situazione durante la collocazione di ponteggi e mantovana nel dehors era come da foto 12-13-30° che mi si rammostra.
[…] Sul 11. So che ora d'estate cucinano anche fuori mentre prima durante i lavori e comunque quando c'erano i ponteggi cucinavano solo all'interno del ristorante. Sul 13 e successo anche a me avevo chiamato per cenare fiori ma avendomi proposto solo tavoli all'interno ho cambiato ristorante perché preferivamo cenare all'aperto d'estate. Sul 14 mi è capitato di vedere che quando c'era vento pulivano per le polveri o per i pezzettini di calcinaccio.
Suo 15 è vero, confermo che il ristorante era aperto solo la sera.
Sul 16 Vero confermo che quando chiamavo per prenotare mi chiedevano sempre quale turno preferissi ne facevano due in serata. Sul 19 nulla so.”
4. Parte_4 “Sul 3 quando sono arrivato nel 2018 già erano iniziati i lavori e sono terminati nel 2020. Sul 4 e vero confermo la situazione di cui alle foto quanto al dehors dal 2018 al 2020. Sul 4 e vero confermo la situazione di cui alle foto quanto al dehors dal 2018 al 2020.
Sul 5 confermo che dal 2018 almeno vedevo nella zona caduta di calcinacci e polvere. Sul 11 e vero confermo che dal 2018 al 2020 ho cucinato solo all'interno del ristorante e non fuori perché vi erano i ponteggi con disagio per portare i vari piatti dalla cucina interna al dehors esterno. Molte volte arrivavano anche freddi per il tragitto. Sul 13 e vero. io ero presente quando i clienti non trovando il tavolo fuori preferivano cenare altrove d'estate per poter stare all'aperto. In più di una occasione ho visto i clienti andarsene per cenare altrove. La gente riferiva di regola mangiare fuori d'estate ma avendo pochi tavoli a causa de ponteggi non cenavano dentro anche se noi garantivamo il servizio anche all'interno c'era l'aria condizionata ma preferivano cenare fuori.
Sul 14 e vero vedevo pulire minimo due volte al giorno il dehors a causa delle polveri e dei calcinacci. Io arrivavo alle 16.30 e già alle 1700 vedevo i miei colleghi pulire il dehors.
Sul 15 è vero. prima si lavorava 7 giorni su 7 solo la sera dalle 19 alle 23.
Sul 16 è vero facevamo due turni di servizio la sera.”
UDIENZA DEL 26.02.2024
5. Teste Persona_2
“sul 3 è vero. non ricordo precisamente la data giugno 2017 ma confermo che quando sono stati messi i ponteggi le mantovane sono state tolte come da capitolo sul 4 confermo che i ponteggi occupavano la stessa porzione del dehors rispetto a quella occupata prima dalle mantovane. Sul 5 i lavori di ristrutturazione complessiva sono durati di più mentre quelli della porzione di facciata lato sono finiti prima degli altri lavori . non ricordo precisamente il periodo. CP_3
[…]
“Sul 10 prendo visione delle foto prod 21 e confermo che durante i lavori le facciate e lato sud e ovest erano come da foto. Non ricordo le date. Sul 11 confermo che la foto prod 21 ritrae anche lo stato del dehor nel periodo anche se non ricordo precisamente le date.
Adr avv Brambilla andavo 3- 4 volte al mese nei luoghi ovvero circa una volta a settimana ma dipendeva dal periodo e dall'andamento die lavori. E io me lo ricordo così quando andavo anche se preciso che non mi curavo ogni volta di controllare come fosse il dehors. Sul 12 e vero mi richiamo a quanto detto.
Sul 13 14-15 nulla so su come fosse allestito il dehors in quelle date.”
6. Teste Testimone_3
“Sul 4 è vero dal 2015 posso dire al 2020 lo stato dell'ingresso del Bella Vida era come da foto che mi si rammostrano sia con mantovane che ponteggi.
[…] Sul 13 è vero io stesso sono andato via d'estate perché quando arrivavo per cenare fuori non c'era posto e preferivo, essendo estate, cenare all'esterno altrove. Sul 16 è vero confermo i doppi turni dei tavoli la sera come da capitolo Sul 19 nulla so.”
7. Teste SERGIO AR TT → titolare dell'impresa che ha realizzato i lavori alla facciata.
“Sul 5 è vero i lavori alle facciate sono iniziati a giugno 2017 e terminati a luglio 2020. Su 6 e' vero mi pare di ricordare che abbiamo smontato a luglio 2020 tutti i ponteggi sul dehors o meglio non ricordo la data precisa ma il periodo era quello.
Sul 11 è vero la foto 21 ritrae il dehors nei periodi estivi da giugno 17 a luglio 20. Adr avv Brambilla posso dire che i tavoli erano messi più o meno così come da foto ma non saprei dire se spostassero qualche tavolo all'occorrenza.”
8. ST IA NE
“Sul 3 -4 e vero le mantovane sono state tolte a giugno 2017 quando hanno poi messo i ponteggi. E i ponteggi sostanzialmente hanno occupato la stessa porzione del dehors come le mantovane prima Adr avv Brambilla all'inizio di giungo 2017 la ditta ha smontato le mantovane e l'altra ditta PI ha montato i ponteggi a fine giugno 2017.
Sul 5 e vero i lavori sono iniziati a giugno 2017 e terminati il 21 luglio2020 Sul 6 a luglio 2020 sono stati tolti tutti ponteggi compresi quelli nel dehors. Avevano incominciato
a marzo 2020 ma poi col covid si sono fermati per circa 2 mesi e ripreso a toglierli a maggio 2020.
Adr gop a fine maggio 2020 hanno liberato il lato sud e quindi anche il dehors dai ponteggi, compreso l'angolo del dehors lato via Zara. Mentre a luglio 2020 hanno tolto i ponteggi dal lato di via zara Sul7 e vero la foto 19 ritrae l'ingresso del locale da giugno 2017 a fine maggio 2020 essendo stato liberato quel lato sud.
[…] Sul 11 la foto 21 raffigura il dehors così nel periodo giugno 2017- fine maggio 2020.”
Si può quindi affermare che, come risulta dai verbali di assemblea depositati 30.06.2010 da parte convenuta con la seconda memoria ex articolo 183 VI comma cpc (doc. 18 bis) → “1) Presentazione preventivi per i ponteggi alle facciate, scelta e relativa delibera. […] Vengono aperti i preventivi. Vengono presentati 8 preventivi. […]. L'Assemblea delibera all'unanimità e incarica la subordinata ad una specifica dei lavori da eseguire comprese nell'offerta: Controparte_10 progetto dei ponteggi, antiintrusione, impianto di illuminazione compresa la messa a terra.”, a fronte di lavori deliberati molti anni prima vi fu una ritardata esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate, in quanto sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale, le mantovane sono state installate nel 2012 e successivamente soltanto nel giugno 2017 sono stati installati i ponteggi e iniziati i lavori.
Vi è stato quindi un comportamento lungamente inerte del condominio protrattosi dal 2014 – per quello che rileva in questa causa avendo la società attrice affittato l' azienda nel mese di gennaio 2014 - al giugno 2017 e tale condotta negligente costituisce un fatto illecito.
Invero “In tema di responsabilità extracontrattuale, il conduttore di un immobile ad uso commerciale è legittimato ad agire in via aquiliana contro il terzo che, con la propria condotta illecita, gli impedisca il pieno godimento del bene, indipendentemente dall'eventuale azione contrattuale esperibile nei confronti del locatore. L'installazione di un ponteggio sulla facciata di un edificio, se necessaria e urgente per ragioni di sicurezza, non configura di per sé un illecito, e le conseguenti ripercussioni negative sugli esercizi commerciali costituiscono un danno iure datum non risarcibile, purché i lavori siano eseguiti in tempi ragionevoli. Diviene invece fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il mantenimento ingiustificato del ponteggio per un periodo prolungato senza l'esecuzione di alcuna opera, in quanto tale condotta supera il limite di tollerabilità connaturato al dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e si configura come negligente rispetto all'ordinaria diligenza esigibile da un condominio nell'esecuzione dell'attività di manutenzione delle parti comuni. Il nesso causale tra la presenza del ponteggio e il danno patrimoniale subito dall'esercizio commerciale può essere accertato, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, sulla base della significativa coincidenza temporale tra
l'installazione del ponteggio e la contrazione del fatturato, in assenza di altre cause assorbenti ed esclusive. Qualora sia impossibile determinare con precisione il quantum del pregiudizio patrimoniale direttamente connesso alla condotta illecita, il giudice procede alla liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c., tenendo conto dei dati di bilancio, della contrazione dei ricavi, dell'aumento delle perdite e della durata della condotta illecita” ( in senso conforme
Trib. Milano sentenza n. 5904/2021 ).
Certamente, eventuali ostacoli al pieno godimento della res locata possono incidere sul rapporto e il sinallagma contrattuale tra locatore e conduttore e legittimare quest'ultimo alla riduzione del canone e al risarcimento del danno ma ciò attiene appunto al rapporto contrattuale tra locatore e conduttore.
Ciò non significa certamente che il conduttore non possa agire in via aquiliana contro il terzo che gli abbia, con la sua condotta illecita, procurato un danno e gli impedisca appieno di godere del bene. Del resto lo stesso art. 1585 comma 2 c.c. consente al conduttore di agire in nome proprio contro i terzi in reazione alle molestie di mero fatto (cfr. Cass. 25219/2015).
Il mantenimento, invece, di un' opera provvisionale per oltre tre anni senza l'esecuzione di alcuna lavorazione è una condotta non giustificata e peraltro contrastante altresì con le ragioni di urgenza dell'intervento edile. Mentre le ripercussioni negative sugli esercizi commerciali dei ponteggi montati per necessità e per durata ragionevole costituiscono, per così dire, un danno iure datum non risarcibile, è invece ingiusto il danno cagionato per il mantenimento di un ponteggio “inerte” per oltre tre anni.
Tale ingiustificata e irragionevolmente lunga condotta, infatti, supera il limite di tollerabilità delle altrui condotte, connaturato al dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., divenendo contra ius.
Il ha correttamente installato le opere provvisionali di protezione – mantovane – per CP_2 proteggere il locale dalla caduta di detriti, calcinacci e blocchi di pietra e dalla caduta di polveri, ma il successivo differimento al mese di giugno 2017 dell'inizio dei lavori configura una condotta negligente ed ingiustificata, non meritevole di alcuna tutela e produttiva di un danno ingiusto nei confronti dell'attrice che da quell'invasivo ponteggio ha subito un danno all'esercizio della propria attività commerciale.
Il avrebbe dovuto dare corso in modo più celere all'esecuzione dei lavori di CP_2 rifacimento delle facciate così contemperando l'interesse dell'attrice ( e degli altri condomini/conduttori ) ad una rapida esecuzione dei lavori;
così non ha fatto e la scelta non è qui sindacata sotto tale profilo, ben potendo non essere priva di ragionevolezza, in relazione ai pregressi rapporti con la società appaltatrice.
Tuttavia, il , nel mantenere inattivo il ponteggio provvisionale a lungo, ha CP_2 evidentemente scelto di sacrificare e ledere la posizione dell'attrice e degli effetti negativi di tale scelta il stesso deve rispondere. CP_2
La decisione, infatti, del di non avviare in tempi ragionevoli i lavori edili si configura, CP_2 nei confronti dell'attrice, come scelta negligente, in quanto contraria all'ordinaria diligenza esigibile da un nell'eseguire l'attività di manutenzione delle cose comuni e nel contenere i CP_2 disagi per condomini e inquilini dello stabile;
pertanto, dei connessi danni-conseguenza patiti dall'attrice deve rispondere il ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_2
La condotta illecita è limitata, per le ragioni sopra esposte, al periodo gennaio 2014-giugno 2017 in quanto non costituisce invece un illecito la presenza dei ponteggi durante il periodo di effettiva esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate la cui durata non appare sindacabile vista anche la complessità dei lavori e la mole del . CP_2
Ritiene pertanto il Tribunale che la presenza del ponteggio provvisionale/mantovana si ponga, almeno astrattamente, in connessione causale, secondo adeguata probabilità logica e nell'ambito degli elementi di fatto disponibili, con la contrazione di utili lamentata da parte attrice, attesa la significativa coincidenza temporale tra i due fatti.
La presenza di un ponteggio che impediva il completo utilizzo della zona dehors antistante l'ingresso del ristorante, come si evince dalle fotografie dello stato dei luoghi e dalle deposizioni testimoniali, è infatti causa altamente prevedibile, secondo l'id quod plerumque accidit, di un minor afflusso di clienti, che in parte verosimilmente andranno altrove, in parte non vedranno l'esercizio commerciale, in parte potrebbero non desiderare intrattenersi in un luogo a visibilità e luminosità ridotta.
Tale fatto, pertanto, in assenza di altre cause del calo di fatturato assorbenti ed esclusive emergenti dagli atti, si pone in connessione causale, ancorché probabilmente con altri concorrenti fattori, con il calo di guadagni lamentato dall'attrice. In ordine alla quantificazione del danno, ritiene il
Tribunale che debba necessariamente procedersi a liquidazione equitativa;
la sussistenza di un danno, sub specie di contrazione di utili e aumento delle perdite, è stata allegata/dimostrata ma è impossibile accertare con precisione il quantum del pregiudizio patrimoniale direttamente connesso alla condotta illecita del convenuto, anche considerato che naturalmente il danno effettivo non può semplicisticamente coincidere con l'aumento delle perdite o, tantomeno, con la contrazione dei ricavi. In questi casi soccorre la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. ( cfr. Cass.
2831/2021; Cass. 9339/2019 ).
2. IL DANNO E LA PRESCRIZIONE
In primo luogo, parte attrice lamenta di aver subito un danno economico derivante dal mancato utilizzo dei 14 tavoli corrispondenti a 28 coperti, determinato calcolando il margine operativo lordo (MOL) sul ricavo annuo pari ad euro 223.611,00 per ogni anno periodo dal 01.01.2014 al
31.05.2020, rapportato percentualmente ai ricavi, come da relazione prodotta sub 5 e complessivamente quantificato in € 190.960,00.
Ai fini della quantificazione di tale danno, devono considerarsi vari elementi.
Per quanto attiene alla richiesta risarcitoria formulata relativamente alle annualità 2014 e 2015, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, in quanto si sarebbe in presenza di un illecito permanente. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la permanenza andrebbe valutata non con riferimento alla manifestazione esteriore del danno, ma al rapporto eziologico tra il comportamento “contra ius” dell'agente e la lesione del bene tutelato. Nel presente giudizio, il fatto illecito che ha comportato i danni lamentati da parte attrice si è verificato nel 2014, anno in cui sono state installate le mantovane, e si è protratto fino al GIUGNO 2017, data in cui i lavori sono iniziati. Le Sezioni Unite ( cfr. Sezioni Unite, n. 23763/2011 anche Cass. ord. n. 26592/2021 ) , nel disciplinare il regime di prescrizione nel caso di illecito permanente, hanno statuito che in tale evenienza la prescrizione comincia a decorrere ogni giorno successivo a quelli in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce e si prescrive se non viene esercitato in modo continuo dal momento in cui si verifica.
Nel caso di specie, la prima richiesta risarcitoria via pec è stata inviata dal legale di parte attrice all'amministratore di condominio in data 14.04.2021, con conseguente prescrizione dei crediti risarcitori riferiti alle annualità 2014 e 2015.
Per la liquidazione dei restanti crediti risarcitori riferibili alle annualità 2016 e 2017, invece, si ritiene di dover procedere alla loro valutazione in via equitativa, tenuto conto delle conclusioni a cui
è pervenuto il collegio peritale nel proprio elaborato.
I periti incaricati, infatti, hanno ritenuto non esaustivi sotto l'aspetto qualitativo i documenti allegati dalle parti, al fine di supportare l'effettiva sussistenza del danno lamentato da parte attrice a titolo di
“mancati guadagni”.
CTU →
PG. 33 – 34 CTU → “L'esame dei documenti versati in Atti di Causa […] ha permesso di accertare la sussistenza di due diverse tipologie di occupazione dell'area esterna in argomento a mezzo differenti opere provvisionali, nonché differenti epoche di riferimento.
Più precisamente:
1. per il periodo intercorrente tra l'anno 2014 e l'anno 2016 è stata riscontrata la presenza di opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del sito dalla caduta accidentale di porzioni del soprastante fabbricato, consistenti in un impalcato con mantovana e come esplicato dal seguente elaborato grafico in pianta (ingombri determinati in funzione di quanto visivamente rilevabile dalle fotografie in Atti e dalle fotografie pubbliche, in relazione anche agli ingombri in elevazione del fabbricato):
2. per il periodo intercorrente tra l'anno 2017 e l'anno 2020 è stata riscontrata la presenza di opere provvisionali per la realizzazione di lavorazioni edili dei prospetti di facciata del soprastante fabbricato, consistenti in un ponteggio in elevazione con impalcati protetti da reti parasassi e mantovane di sicurezza;
la presente descrizione viene esplicata dal seguente elaborato grafico in pianta (ingombri determinati in funzione di quanto visivamente rilevabile dalle fotografie in Atti e dalle fotografie pubbliche, in relazione anche agli ingombri in elevazione del fabbricato)”
1° voce di danno → da parte della società Parte_5
Pagina 37 ctu→
“Al fine della quantificazione del numero di coperti non utilizzabili si è tenuto in considerazione:
1. la stagione in cui è possibile pranzare/cenare all'aperto viene indicata dai CTU per il periodo di ogni annualità dal 1 aprile al 31 ottobre;
2. le annualità di riferimento per la quantificazione sono gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019; viene escluso l'anno 2020 in quanto dal 9 Marzo 2020 l'Italia ha adottato misure di emergenza per contrastare la diffusione del virus Covid-19 e con un Decreto del Presidente del
Consiglio, l'intero paese era stato messo in lockdown e il Decreto aveva imposto Persona_3 la chiusura di scuole, università, negozi, bar e ristoranti;
3. l'incidenza dei giorni di pioggia (Fonte ARPAL – Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria) per ogni stagionalità dal 1aprile fino al 31 ottobre di ogni anno assumibile per la quantificazione (per caduta giornaliera di pioggia superiore a 8 mm);
4. il più probabile posizionamento dei tavoli per la clientela con relativi spazi di movimentazione del personale lavorante in ragione delle diverse tipologie di opere provvisionali occupanti (nei diversi periodi delle predette annualità) l'area esterna di pertinenza del locale gestito dalla Società Attrice.”
Pag. 39 ctu: Alla luce di quanto sopra, di seguito viene data evidenza, ai fini della quantificazione oggetto del successivo paragrafo, dei seguenti dati per singolo anno e stagione (1 aprile – 31 ottobre) – (cfr. banche dati storiche meteo Genova anni 2014-2020 – allegato n. 7):
- 2014: coperti non utilizzabili 26; giorni 214; giorni di pioggia 16;
- 2015: coperti non utilizzabili 26; giorni 214; giorni di pioggia 14;
- 2016: coperti non utilizzabili 26; giorni 214; giorni di pioggia 11;
- 2017: coperti non utilizzabili 16; giorni 214; giorni di pioggia 8;
- 2018: coperti non utilizzabili 16; giorni 214; giorni di pioggia 16;
- 2019: coperti non utilizzabili 16; giorni 214; giorni di pioggia 17.
Pg. 41 ctu → “Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, con particolare riferimento al doc. 5 prodotto da parte parte attrice ed al doc. 12 prodotto da parte convenuta, in considerazione del fatto che il menù fisso proposto dal ristorante gestito da parte attrice presentava il prezzo di € 32,00 escluse le bevande, il dolce ed il coperto, il prezzo medio di ogni pasto/cena (in quanto il ristorante risulta aperto unicamente per il servizio serale) risulta quantificabile in Euro 45,001 circa, come di seguito esposto (somma sostanzialmente in linea con quanto esposto in atti da parte attrice).”
Pg. 42 ctu → “Il tasso di occupazione medio dei tavoli:
1. dalla documentazione (anche fotografica) presente in atti, a parere di chi scrive, non risulta desumibile l'effettivo mancato utilizzo da parte della società attrice dei n. 14 tavoli (28 coperti) ivi indicati dalla stessa;
2. oltre ai coperti fruibili presso il dehor esterno parte attrice disponeva altresì di numerosi coperti all'interno del locale;
3. il locale suddivideva il servizio serale in n. 2 turni prefissati come altresì dichiarato dai testi sentiti sul punto “(…) è vero facevamo due turni di servizio la sera (…) Vero confermo che quando chiamavo per prenotare mi chiedevano sempre quale turno preferissi ne facevano due in serata (…)”;
4. non risulta prodotta alcuna documentazione contabile utile al fine della quantificazione Pg. 48 ctu→ “Pertanto sulla base delle complessive informazioni fornite dalle parti, come desumibili dai documenti allegati, gli scriventi ritengono che le stesse non siano esaustive, sotto l'aspetto qualitativo, al fine di univocamente supportare l'effettiva sussistenza del danno lamentato da parte attrice a titolo di “mancati guadagni”.
Pg. 50 ctu →“I sottoscritti CTU, fermo quanto sopra, nella sottostante tabella forniscono una rappresentazione dell'eventuale margine non conseguibile dalla società per l'asserita “mancata possibilità di utilizzo dei tavoli” nel dehor esterno del locale, in ipotesi di costante e piena occupazione dei tavoli sulla scorta delle risultanze raggiunte in sede di risposta alla seconda partizione del quesito.
I sottoscritti CTU, fermo quanto sopra, nella sottostante tabella forniscono una rappresentazione dell'eventuale margine non conseguibile dalla società per l'asserita “mancata possibilità di utilizzo dei tavoli” nel dehor esterno del locale, in ipotesi di costante e piena occupazione dei tavoli sulla scorta delle risultanze raggiunte in sede di risposta alla seconda partizione del quesito. Alla luce di quanto sopra, il margine potenzialmente non conseguibile dalla società attrice nei periodi oggetto di richiesta risarcitoria (2014-2015-2016-2017-2018-2019), risulterebbe pari ad Euro 134.427,92.
Detta possibile fattispecie di danno
Tabella a pagina 50 della relazione dei ctu
Anno Coperti non utilizzabili N. turni serali N. giorni utilizzo dehor Prezzo medio singolo coperto
Ricavi ipotetici MOL Margine/"mancato guadagno" ipotetico per inutilizzo tavoli 2014 26 2 198 45,00 € 463.320,00 € -17,92% - € 2015 26 2 200 45,00 € 468.000,00 € 10,61% 49.666,78 € 2016 26 2 203 45,00 € 475.020,00 € 3,47% 16.496,79 € 2017 16 2 206 45,00 € 296.640,00 € 6,06% 17.985,30 € 2018 16 2 198 45,00 € 285.120,00 € 8,56% 24.419,36 € 2019 16 2 197 45,00 € 283.680,00 € 9,12% 25.859,69 € 134.427,92 €
Anno Coperti non utilizzabili N. turni serali N. giorni utilizzo dehor Prezzo medio singolo coperto Ricavi ipotetici MOL Margine/"mancato guadagno" ipotetico per inutilizzo tavoli
2014 26 2 198 45,00 € 463.320,00 € -17,92% - €
2015 26 2 200 45,00 € 468.000,00 € 10,61% 49.666,78 €
2016 26 2 203 45,00 € 475.020,00 € 3,47% 16.496,79 €
2017 16 2 206 45,00 € 296.640,00 € 6,06% 17.985,30 €
2018 16 2 198 45,00 € 285.120,00 € 8,56% 24.419,36 €
2019 16 2 197 45,00 € 283.680,00 € 9,12% 25.859,69 €
134.427,92 €
Alla luce di quanto sopra, il margine potenzialmente non conseguibile dalla società attrice nei periodi oggetto di richiesta risarcitoria (2014-2015-2016-2017-2018-2019), risulterebbe pari ad
Euro 134.427,92.
La produzione in giudizio esclusivamente dei bilanci di esercizio con riferimento agli anni 2016,
2017, 2018 non ha consentito ai periti di effettuare una stima aderente il più possibile alla realtà della “mancata possibilità di utilizzo dei tavoli”. Tale stima è stata possibile solamente in relazione al 2019, dal momento che è stato prodotto in giudizio l'estratto del registro dei corrispettivi Iva, che riporta gli incassi imponibili in relazione al periodo 01.05.2019 – 30.09.2019. Grazie a tale documento, il collegio peritale ha potuto determinare il tasso di occupazione medio dei tavoli riferito al 2019, sia per l'intero periodo in esame (1.05.2019 – 30.09.2019) pari al 40%, sia per i soli weekend del periodo in esame (venerdì – sabato - domenica) pari al 49%. (Cfr. pagina 47 della consulenza tecnica d'ufficio).
Con riferimento alle altre annualità ( 2016, 2017, 2018 ), invece, i consulenti incaricati hanno quantificato il margine non conseguibile dalla società in modo approssimativo, senza considerare il tasso medio di occupazione dei tavoli, ma valutando una serie di parametri, di seguito riportati: la stagione in cui è possibile pranzare/cenare all'aperto (dal 01 aprile al 31 ottobre), l'incidenza dei giorni di pioggia (Fonte ARPAL) per ogni stagionalità dal 1 aprile fino al 31 ottobre di ogni anno desumibile per la quantificazione (per la caduta giornaliera di pioggia superiore a 8 mm), il più probabile posizionamento dei tavoli per la clientela con relativi spazi di movimentazione del personale lavorante in ragione delle diverse tipologie di opere provvisionali occupanti l'area esterna di pertinenza del locale gestito dalla Società attrice, il prezzo medio di ogni pasto (quantificato in 45 euro, sulla scorta della documentazione in atti).
Sulla base della combinazione di questi dati, i periti hanno quantificato il mancato guadagno ipotetico per inutilizzo dei tavoli, come di seguito: € 16.496,79 per il 2016, € 17.985,30 per il 2017,
€ 24.419,36 per il 2018 ed € 25.859,69 per il 2019 e così in totale € 84.761,14.
Non essendo possibile addivenire all' esatta quantificazione del danno effettivamente subito da parte attrice, pertanto, alla luce del complessivo esame delle prove orali assunte, delle fotografie e dei documenti prodotte e dei criteri orientativi pur forniti dai c.t.u., nonostante la risposta ipotetica ai quesiti, si ritiene di poter e dover liquidare in via equitativa ed in moneta attuale il pregiudizio effettivamente subito da e di considerare a tale scopo l'importo CP_1 quantificato dai periti e pari ad € 25.489,44 arrotondato ad € 25.000,00 ( € 16.496,79 + € 17.985,30 : 2 = € 25.489,44 ) esclusivamente per le due annate 2016-2017 ( in relazione al 2017 soltanto per il trimestre aprile-giugno atteso che successivamente è stato dato inizio ai lavori quindi dividendo l' importo calcolato per un semestre dai ctu pari ad € 17.985,30 al 50% ) alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla sussistenza dell' illecito limitatamente a questo periodo temporale e alla prescrizione per quanto riguarda gli anni 2014-2015.
La seconda voce di danno lamentata da parte attrice è costituita da un presunto danno di immagine, verificatosi a causa dell'installazione delle mantovane/ponteggi intorno alle facciate del convenuto. CP_2 La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che il danno alla reputazione e all'immagine è un danno conseguenza che richiede specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (cfr.
Cassazione Civile, n. 20558/2014).
Nel caso di specie, sono state prodotte da diverse fatture a dimostrazione delle spese di CP_1 sponsorizzazione sopportate dalla stessa, ma non risulta che tali costi siano stati sostenuti per migliorare la visibilità del ristorante, venuta a mancare a seguito dell'installazione dei ponteggi sulle facciate intorno al convenuto. CP_2
A tali conclusioni è pervenuto, altresì, il ctu incaricato il quale a pagina 49 del proprio elaborato ha affermato che: “Alla luce di quanto sopra, sulla base delle complessive informazioni fornite dalle parti, come desumibili dai documenti allegati, gli scriventi ritengono che le stesse non siano esaustive, sotto l'aspetto qualitativo, al fine di supportare l'effettiva sussistenza del danno lamentato da parte attrice a titolo di “maggiori costi”, in quanto le spese sopra menzionate, ed oggetto di analisi, non risultano in alcun modo correlate alla presenza delle mantovane/ponteggi ivi presenti e/o a all'asserita limitazione di coperti subito, ma raffigurano per contro, a parere di chi scrive, una mera scelta rientrante nelle strategie manageriali della società attrice, strategie condotte verosimilmente in parallelo rispetto ad un costante e graduale consolidamento del business della società stessa all'interno del mercato di riferimento come desumibile dai bilanci prodotti in atti.”
PG. 49 → “Per quanto concerne l'asserito danno per “maggiori costi” sostenuti dalla società attrice a titolo di costi pubblicitari, i CTU, all'esito dell'esame della documentazione prodotta da parte attrice a sostegno di tale assunto, rilevano quanto segue:
§ le spese di pubblicità in esame risultano riconducibili prevalentemente a:
- costi per produzione di volantini, abbigliamento e stampe;
- costi per annunci/spot pubblicitari presso cinema, giornali/riviste, televisione, radio, e/o presso siti internet;
- costi per sponsorizzazioni varie;
§ le spese di “pubblicità e propaganda” registrano un andamento decrescente (in termini di incidenza sul fatturato), fatta eccezione per il biennio 2015-2016 (annualità rientranti comunque nella fase di “start-up”), in funzione del graduale consolidamento del business della società attrice, e pertanto inversamente proporzionale al contestuale trend positivo e crescente del fatturato registrato dalla stessa, come di seguito esposto:
Anno Spese di pubblicità e propaganda Fatturato Incidenza (%) spese di pubblicità su fatturato
2014 24.653,25 € 246.524,43 € 10%
2015 37.336,86 € 487.065,63 € 7,67%
2016 46.617,50 € 516.876,52 € 9,02%
2017 36.833,61 € 574.444,04 € 6,41%
2018 35.701,77 € 682.780,21 € 5,23%
2019 41.061,92 € 740.959,29 € 5,54%
2020 20.731,00 € 554.683,87 € 3,74%
2021 9.813,85 € 589.120,90 € 1,67%
2022 15.639,31 € 928.025,92 € 1,69%
Alla luce di quanto sopra, sulla base delle complessive informazioni fornite dalle parti, come desumibili dai documenti allegati, gli scriventi ritengono che le stesse non siano esaustive, sotto l'aspetto qualitativo, al fine di supportare l'effettiva sussistenza del danno lamentato da parte attrice a titolo di “maggiori costi”, in quanto le spese sopra menzionate, ed oggetto di analisi, non risultano in alcun modo correlate alla presenza delle mantovane/ponteggi ivi presenti e/o a all'asserita limitazione di coperti subito, ma raffigurano per contro, a parere di chi scrive, una mera scelta rientrante nelle strategie manageriali della società attrice, strategie condotte verosimilmente in parallelo rispetto ad un costante e graduale consolidamento del business della società stessa all'interno del mercato di riferimento come desumibile dai bilanci prodotti in atti.”
Ne consegue, in base a quanto sopra esposto, che il convenuto può essere ritenuto CP_2 responsabile di un fatto illecito in danno della società attrice limitatamente al periodo 2016-2017 ( con la precisazione di cui sopra ) e può essere condannato, a titolo di risarcimento dei danni per la causale in atti, esclusivamente al pagamento dell' importo di € 25.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino al saldo.
3. LE SPESE LEGALI E DI CTU
Le spese legali seguono la sostanziale soccombenza del convenuto anche se devono essere liquidate nei limiti del danno riconosciuto rispetto a quanto preteso come previsto dall'art. 5, secondo comma, del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche: valore della causa compreso nello scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Le spese di ctu devono essere poste in via definitiva a carico esclusivo del CP_2 soccombente.
Le spese di ctp di parte attrice documentate per un importo complessivo di € 5.164,40 devono essere rimborsate dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva rigettata ogni altra diversa e più ampia domanda, istanza eccezione e deduzione così provvede:
DICHIARA la responsabilità del Controparte_5 Controparte_3
, in persona dell'amministratore pro-tempore, per i fatti oggetto di causa e nei limiti CP_7
indicati in motivazione e, conseguentemente,
CONDANNA
Il Corso Italia 20-20 A , in Controparte_5 Controparte_7 persona dell'amministratore pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla società
[...]
liquidati in € 25.000,00, oltre interessi al tasso legale su tale Controparte_1
importo dalla domanda giudiziale sino al saldo;
PONE
le spese di c.t.u. in via definitiva a carico esclusivo del convenuto;
CP_2
CONDANNA il convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di lite liquidate in € 1.398,09 per CP_2 esborsi ed € 5.077,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge, nonché le spese di c.t.p. pari ad € 5.164,40
Così deciso in Genova il 14 Marzo 2025
Il Giudice dott. Roberto Bonino