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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1802/2021 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1
Verde in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore,
CONVENUTA – CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.3.2021 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto: di aver lavorato in virtù di contratto a tempo parziale al 50% alle dipendenze della convenuta dal 13.7.2017 al 4.3.2018, data nella quale la CP_1
recedeva dal rapporto;
di aver svolto mansioni di educatore professionale occupandosi della gestione e organizzazione della casa famiglia, della cucina e della pulizia degli ambienti, nonché di progetti e servizi educativi e riabilitativi per minori migranti non accompagnati con l'obiettivo del loro inserimento sociale mediante l'insegnamento della lingua italiana e l'apprendimento di un mestiere;
che tali mansioni sono riconducibili al livello D della contrattazione collettiva nazionale AGIDAE –CCNL – Socio Assistenziale -2017-2019; di aver percepito per tutta la durata del rapporto esclusivamente acconti a titolo di retribuzione complessivamente pari ad € 1.750,00.
1 Tanto premesso, previo accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni dovute e del
TFR, come quantificati nei conteggi allegati al ricorso.
Pur ritualmente citata non si costituiva la convenuta di cui va dichiarata la contumacia.
Espletata la prova per testi, la causa è rinviata per la discussione. È quindi pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 13.7.2017 al 4.3.2018 deve ritenersi provata in quanto emergente dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (estratto contributivo, lettera di recesso, pur erroneamente data, inviata il
5.3.2018) nonché da quanto riferito dal collega di lavoro, , escusso quale teste Testimone_1 all'udienza del 12.1.2023, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, il quale ha confermato che nel periodo in cui egli stesso ha lavorato presso la cooperativa come educatore era inserito nell'organizzazione della cooperativa come educatore anche il ricorrente. Ha poi confermato le mansioni svolte dal ricorrente quale educatore professionale e l'osservanza da parte del ricorrente di turni stabiliti dalla cooperativa.
Orbene, una volta ritenuta la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso svoltosi con le modalità indicate in ricorso, competeva al datore, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della retribuzione.
Al contrario, nessuna prova di pagamento è stata offerta dalla società convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio.
Come è noto, infatti, in ordine alle spettanze retributive, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in
2 buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Mutuando tali principi al caso di specie, si ribadisce che parte ricorrente ha fornito la prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta, attraverso la documentazione contenuta nella produzione e attraverso la prova orale. Invece, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, con riferimento agli istituti summenzionati, con la conseguenza che sono dovute le retribuzioni ordinarie, al netto degli acconti che il ricorrente ha dichiarato di aver percepito per euro 1750,00. Sono altresì dovuti gli importi a titolo di TFR in assenza di prova liberatoria.
Quanto alla quantificazione delle somme dovute, va rilevato che il ricorrente ha parametrato i predetti emolumenti tenuto conto dell'espletamento di un orario a tempo part – time al 50%
e di mansioni riconducibili al livello D (nel quale rientra la figura di educatore professionale svolta dal ricorrente, come provato dall'istruttoria svolta) del CCNL AGIDAE Socio –
Assistenziale vigente ratione temporis, CCNL che si ritiene applicabile al caso di specie quale parametro retributivo, pur in assenza di prova dell'adesione a tale contrattazione da parte della datrice di lavoro, tenuto conto del settore e delle professionalità ivi disciplinati.
Sicché, ritenuta la correttezza dei conteggi formulati dalla parte ricorrente, la convenuta va in definitiva condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.225,97 di cui €
4.756,28 a titolo retribuzioni e € 469,69 a titolo di TFR.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t.;
3 2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma complessiva di€ 5.225,97 di cui € 4.756,28 a titolo retribuzioni
[...]
e € 469,69 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, se dovute, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1802/2021 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1
Verde in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore,
CONVENUTA – CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.3.2021 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto: di aver lavorato in virtù di contratto a tempo parziale al 50% alle dipendenze della convenuta dal 13.7.2017 al 4.3.2018, data nella quale la CP_1
recedeva dal rapporto;
di aver svolto mansioni di educatore professionale occupandosi della gestione e organizzazione della casa famiglia, della cucina e della pulizia degli ambienti, nonché di progetti e servizi educativi e riabilitativi per minori migranti non accompagnati con l'obiettivo del loro inserimento sociale mediante l'insegnamento della lingua italiana e l'apprendimento di un mestiere;
che tali mansioni sono riconducibili al livello D della contrattazione collettiva nazionale AGIDAE –CCNL – Socio Assistenziale -2017-2019; di aver percepito per tutta la durata del rapporto esclusivamente acconti a titolo di retribuzione complessivamente pari ad € 1.750,00.
1 Tanto premesso, previo accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni dovute e del
TFR, come quantificati nei conteggi allegati al ricorso.
Pur ritualmente citata non si costituiva la convenuta di cui va dichiarata la contumacia.
Espletata la prova per testi, la causa è rinviata per la discussione. È quindi pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 13.7.2017 al 4.3.2018 deve ritenersi provata in quanto emergente dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (estratto contributivo, lettera di recesso, pur erroneamente data, inviata il
5.3.2018) nonché da quanto riferito dal collega di lavoro, , escusso quale teste Testimone_1 all'udienza del 12.1.2023, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, il quale ha confermato che nel periodo in cui egli stesso ha lavorato presso la cooperativa come educatore era inserito nell'organizzazione della cooperativa come educatore anche il ricorrente. Ha poi confermato le mansioni svolte dal ricorrente quale educatore professionale e l'osservanza da parte del ricorrente di turni stabiliti dalla cooperativa.
Orbene, una volta ritenuta la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso svoltosi con le modalità indicate in ricorso, competeva al datore, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della retribuzione.
Al contrario, nessuna prova di pagamento è stata offerta dalla società convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio.
Come è noto, infatti, in ordine alle spettanze retributive, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in
2 buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Mutuando tali principi al caso di specie, si ribadisce che parte ricorrente ha fornito la prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta, attraverso la documentazione contenuta nella produzione e attraverso la prova orale. Invece, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, con riferimento agli istituti summenzionati, con la conseguenza che sono dovute le retribuzioni ordinarie, al netto degli acconti che il ricorrente ha dichiarato di aver percepito per euro 1750,00. Sono altresì dovuti gli importi a titolo di TFR in assenza di prova liberatoria.
Quanto alla quantificazione delle somme dovute, va rilevato che il ricorrente ha parametrato i predetti emolumenti tenuto conto dell'espletamento di un orario a tempo part – time al 50%
e di mansioni riconducibili al livello D (nel quale rientra la figura di educatore professionale svolta dal ricorrente, come provato dall'istruttoria svolta) del CCNL AGIDAE Socio –
Assistenziale vigente ratione temporis, CCNL che si ritiene applicabile al caso di specie quale parametro retributivo, pur in assenza di prova dell'adesione a tale contrattazione da parte della datrice di lavoro, tenuto conto del settore e delle professionalità ivi disciplinati.
Sicché, ritenuta la correttezza dei conteggi formulati dalla parte ricorrente, la convenuta va in definitiva condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.225,97 di cui €
4.756,28 a titolo retribuzioni e € 469,69 a titolo di TFR.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t.;
3 2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma complessiva di€ 5.225,97 di cui € 4.756,28 a titolo retribuzioni
[...]
e € 469,69 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, se dovute, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
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