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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14930/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVELLINO (AV) il 13/05/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Iorio e Alessia Iorio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
l' in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
CU e ID NO
NONCHE'
, Ente Controparte_2 pubblico non economico (Corte Cost. 289/2019), p. i. con sede legale in P.IVA_1
Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Dott. , Controparte_3
Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone, dall'Avv. Pasquale
LA e dall'Avv. Francesco Goglia
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 26/11/2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere stato dipendente dal 01.05.1999 al 31.8.2010 del
[...]
; di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
92/2014 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con cui è stato ingiunto al
[...]
il pagamento dell'importo di euro 16.823,61, oltre accessori, a titolo di Controparte_2
TFR e che tale decreto è stato notificato in data 4.3.2024; di aver successivamente notificato atto di precetto in data 8.4.2016; che in data 20.10.2022, il Controparte_2
ha trasmesso all' il prospetto di liquidazione del TFS;
di aver rivendicato nei
[...] CP_1
CP_ confronti dell' e del il pagamento in proprio favore del TFR/TFS, Controparte_2 con racc. A/R del 15/02/2017 (doc. 5) e con pec del 22/02/2023 (doc. 6).; che, malgrado ciò, l non ha provveduto al pagamento del TFR in questione. CP_1
Per tali ragioni, egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione in proprio favore della quota di TFS/TFR maturata in costanza del rapporto di lavoro intercorso col
[...]
e, per l'effetto, condannare l Controparte_2 Controparte_4
, in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento in proprio favore
[...] dell'importo lordo pari ad € 16.823,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
B) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Si è costituito il , che ha chiesto di dichiararsi il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva atteso che le somme richieste a titolo di TFR dovevano essere corrisposte dall' , essendo il consorzio un ente pubblico. CP_1
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti e l'omessa corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Con riferimento alla natura del , si condivide la ricostruzione Controparte_2 ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di merito che accede alla tesi della natura pubblicistica del , con argomentazioni che in tale sede si richiamano (cfr. ex CP_2 multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est. trib. Napoli sent. 535172017 est. S. Persona_1
2 D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent. n. 2943/2016 est. F. Vollero;
sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro).
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto.
Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione normativa sul punto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_5
Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è compito dell'interprete individuare la natura giuridica del per stabilire se esso sia ente pubblico economico ovvero non economico. CP_2
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006).
In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
3 Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
La genesi del è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. Controparte_2
23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in un unico CP_2 CP_2 consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento.
Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_2
Tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 dell'ordinanza in questione stabilisce, tra le altre cose, CP_2 che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il sia Controparte_2 applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal , considerato l'oggetto Controparte_2 dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., ovvero: efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi CP_2
o attività in regime di concorrenza con altre imprese private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività.
Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente
4 l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico”.
Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso.
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_2
Chiarita la natura di ente pubblico del , deve evidenziarsi la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR.
In materia, occorre ricordare che sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico limitatamente alle categorie rientranti nel cosiddetto pubblico impiego contrattualizzato assunti dopo la data del 31.12.2000. I dipendenti pubblici non rientranti nel pubblico impiego contrattualizzato e per quelli assunti in data anteriore alla predetta hanno diritto al pagamento del TFS.
Con riguardo ai dipendenti di enti pubblici non economici, le somme dovute a titolo di TFS devono essere corrisposte dall' . Sul punto, il Tar Trento con sentenza n. 114-2021, CP_1 infatti, ha stabilito che “L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente
Ente previdenziale”. Deve ritenersi che anche con riferimento al TFR l'unico soggetto obbligato è l'ente previdenziale competente, nel caso di specie l . A tal proposito, è CP_1 opportuno richiamare i principi stabiliti da Corte Costituzionale, 22/11/2018, n.213 secondo cui “Sono ammissibili gli interventi spiegati dall' Controparte_1 nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, l. 23 dicembre 1998,
[...]
n. 448, censurato per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR). L' , infatti, chiamato a erogare CP_1
i trattamenti di fine rapporto di cui si discute nei giudizi a quibus, vanta un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e suscettibile, pertanto, di essere inciso dall'esito del processo principale. Tale interesse è avvalorato anche dal fatto che i datori di lavoro pubblici, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, conseguente all'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, si riservano di chiedere in un successivo giudizio la restituzione delle somme versate all' (sentt. nn. 244 del 2014, 240 del 2016)”. CP_1
5 Tanto premesso, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Sulla scorta di tale principio, quindi, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione spiegata dall' . Sul punto, si condividono e si fanno proprie le compiute CP_1 argomentazioni di questo stesso Tribunale, nella persona del Presidente di Sezione, dott.ssa Pezzullo, nella sentenza n. 4007/2025 del 21.10.2025, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 12934/2024.
“Tanto premesso, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dall' . A tal proposito, occorre ribadire che “6.1.– L'evoluzione normativa, «stimolata CP_1 dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art.
2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019). Le indennità di fine
6 servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993).
6.2.- La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36
Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza
n. 159 del 2019).
La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019).
Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.
In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva” (Corte Costituzionale, 23/06/2023, (ud.
19/06/2023, dep. 23/06/2023), n.1309).
Il trattamento di fine servizio, l'indennità di fine servizio e il TFR dei pubblici dipendenti, ovvero nel caso di specie l'IPS, dunque, rispondono ad una duplice finalità, retributiva e previdenziale, e vengono corrisposti a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il relativo termine di prescrizione ha natura quinquennale.
Non influisce sul tale decorso, a parere di questo giudicante il dettato dell'art. 3 comma 10 bis della legge 335/2015, richiamato in alcuni precedenti della Corte di Appello.
La norma infatti recita testualmente: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_1 pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (termine poi prorogato al 31.12.2020), non si applicano fino al 31 dicembre 2022 (termie poi prorogato al 31.12.2025), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”
La ratio della norma è quella di garantire che le Pubbliche Amministrazioni possano regolarizzare la contribuzione omessa o incompleta entro determinati periodi, anche dopo
7 che sono spirati i termini ordinari. Questa disposizione, prorogata nel tempo, evita che i lavoratori subiscano ritardi o perdano diritti previdenziali, consentendo di completare le necessarie verifiche e i versamenti arretrati senza che si consumi la prescrizione.
A prescindere dalla applicabilità della norma ai consorzi di bacino, in quanto seppur enti pubblici economici non possono essere considerati amministrazioni pubbliche (cfr circolare
n. 92 del 17.11.2023), va osservato che la stessa norma ha ad oggetto CP_1 esclusivamente gli obblighi contributivi di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
Tali obblighi risultano diversi dall'obbligo gravante sul Fondo, relativo al pagamento del
TFR inevaso, non condividendo questo giudicante l'opinione che i primi (e quindi l'effettivo versamento) costituiscano presupposto per l'erogazione del secondo.
L'indicazione infatti per il calcolo dell'entità trattamento della retribuzione contributiva è effettuata a titolo di parametro, non rivenendosi alcuna norma che subordini l'erogazione dello stesso TFR all'effettivo versamento dei contributi e dovendosi altrimenti ritenere che essendo le PA ancora nei termini (prorogati al 31.12.2025) per la regolarizzazione della contribuzione non sarebbe attuale neppure il diritto al TFS che ne costituisce la conseguenza”.
Ciò posto va osservato che, nel caso di specie, è incontestato che il rapporto di lavoro sia cessato in data 31.08.2010.
Successivamente, il ricorrente ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 92/2014 notificato il
4.3.2024, avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tuttavia, ad avviso del quale l'atto in questione è idoneo ad interrompere la prescrizione, nonché a convertire il termine prescrizionale in decennale, lo stesso non può spiegare alcun effetto interruttivo. A ben vedere, il decreto ingiuntivo è stato emesso ed in seguito notificato esclusivamente nei confronti del , ma non dell' , il quale, come esposto in Controparte_2 CP_1 narrativa, è l'unico soggetto legittimato al pagamento di detta somma.
Al riguardo, va ribadito che l'atto di interruzione della prescrizione ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario al fine di riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. Tale articolo stabilisce che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza
8 di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Ed infatti, secondo Corte di Cassazione, sentenza n. 12480/2013: “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario”; secondo Cass. sent. n. 25861/2010: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”.
A quanto precede consegue che non può darsi alcuna efficacia legale all'atto indirizzato in un luogo presso il quale il destinatario non ha alcun legame né formale né sostanziale, poiché assolutamente fuori dalla sua sfera di dominio e controllo, oppure, a maggior ragione, notificato ad un soggetto diverso rispetto al debitore, in quanto non in grado di realizzare l'esigenza di conoscenza legale da parte di quest'ultimo.
Parimenti non può considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione l'invio della racc.
A/R del 15/02/2017 (doc. 5) da parte del ricorrente né il modello TFR1 da parte del all' , effettuato in data 20.10.2022, i quali sono avvenuti Controparte_2 CP_1 quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Malgrado la scrivente sia a conoscenza dell'orientamento secondo cui “In tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello EMENS - con il quale il datore di lavoro dichiara all' le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e i contributi dovuti - CP_1 costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione” (
Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30526 ), sullo specifico punto è necessario rammentare il disposto di cui all'art. 2953 c.c. a guisa del quale “La prescrizione comincia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nella fattispecie de qua, tale momento va ricondotto alla cessazione del rapporto di lavoro non essendo condizionato l'esercizio del diritto dalla trasmissione del modello di liquidazione da parte del datore e soprattutto non rappresentando tale adempimento un atto con cui espressamente il creditore mette in mora il debitore.
9 In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la giurisprudenza contrastante sussistono le ragioni per la compensazione delle spese processuali fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14930/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVELLINO (AV) il 13/05/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Iorio e Alessia Iorio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
l' in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
CU e ID NO
NONCHE'
, Ente Controparte_2 pubblico non economico (Corte Cost. 289/2019), p. i. con sede legale in P.IVA_1
Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Dott. , Controparte_3
Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone, dall'Avv. Pasquale
LA e dall'Avv. Francesco Goglia
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 26/11/2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere stato dipendente dal 01.05.1999 al 31.8.2010 del
[...]
; di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
92/2014 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con cui è stato ingiunto al
[...]
il pagamento dell'importo di euro 16.823,61, oltre accessori, a titolo di Controparte_2
TFR e che tale decreto è stato notificato in data 4.3.2024; di aver successivamente notificato atto di precetto in data 8.4.2016; che in data 20.10.2022, il Controparte_2
ha trasmesso all' il prospetto di liquidazione del TFS;
di aver rivendicato nei
[...] CP_1
CP_ confronti dell' e del il pagamento in proprio favore del TFR/TFS, Controparte_2 con racc. A/R del 15/02/2017 (doc. 5) e con pec del 22/02/2023 (doc. 6).; che, malgrado ciò, l non ha provveduto al pagamento del TFR in questione. CP_1
Per tali ragioni, egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione in proprio favore della quota di TFS/TFR maturata in costanza del rapporto di lavoro intercorso col
[...]
e, per l'effetto, condannare l Controparte_2 Controparte_4
, in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento in proprio favore
[...] dell'importo lordo pari ad € 16.823,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
B) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Si è costituito il , che ha chiesto di dichiararsi il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva atteso che le somme richieste a titolo di TFR dovevano essere corrisposte dall' , essendo il consorzio un ente pubblico. CP_1
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti e l'omessa corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Con riferimento alla natura del , si condivide la ricostruzione Controparte_2 ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di merito che accede alla tesi della natura pubblicistica del , con argomentazioni che in tale sede si richiamano (cfr. ex CP_2 multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est. trib. Napoli sent. 535172017 est. S. Persona_1
2 D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent. n. 2943/2016 est. F. Vollero;
sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro).
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto.
Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione normativa sul punto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_5
Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è compito dell'interprete individuare la natura giuridica del per stabilire se esso sia ente pubblico economico ovvero non economico. CP_2
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006).
In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
3 Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
La genesi del è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. Controparte_2
23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in un unico CP_2 CP_2 consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento.
Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_2
Tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 dell'ordinanza in questione stabilisce, tra le altre cose, CP_2 che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il sia Controparte_2 applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal , considerato l'oggetto Controparte_2 dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., ovvero: efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi CP_2
o attività in regime di concorrenza con altre imprese private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività.
Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente
4 l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico”.
Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso.
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_2
Chiarita la natura di ente pubblico del , deve evidenziarsi la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR.
In materia, occorre ricordare che sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico limitatamente alle categorie rientranti nel cosiddetto pubblico impiego contrattualizzato assunti dopo la data del 31.12.2000. I dipendenti pubblici non rientranti nel pubblico impiego contrattualizzato e per quelli assunti in data anteriore alla predetta hanno diritto al pagamento del TFS.
Con riguardo ai dipendenti di enti pubblici non economici, le somme dovute a titolo di TFS devono essere corrisposte dall' . Sul punto, il Tar Trento con sentenza n. 114-2021, CP_1 infatti, ha stabilito che “L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente
Ente previdenziale”. Deve ritenersi che anche con riferimento al TFR l'unico soggetto obbligato è l'ente previdenziale competente, nel caso di specie l . A tal proposito, è CP_1 opportuno richiamare i principi stabiliti da Corte Costituzionale, 22/11/2018, n.213 secondo cui “Sono ammissibili gli interventi spiegati dall' Controparte_1 nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, l. 23 dicembre 1998,
[...]
n. 448, censurato per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR). L' , infatti, chiamato a erogare CP_1
i trattamenti di fine rapporto di cui si discute nei giudizi a quibus, vanta un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e suscettibile, pertanto, di essere inciso dall'esito del processo principale. Tale interesse è avvalorato anche dal fatto che i datori di lavoro pubblici, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, conseguente all'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, si riservano di chiedere in un successivo giudizio la restituzione delle somme versate all' (sentt. nn. 244 del 2014, 240 del 2016)”. CP_1
5 Tanto premesso, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Sulla scorta di tale principio, quindi, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione spiegata dall' . Sul punto, si condividono e si fanno proprie le compiute CP_1 argomentazioni di questo stesso Tribunale, nella persona del Presidente di Sezione, dott.ssa Pezzullo, nella sentenza n. 4007/2025 del 21.10.2025, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 12934/2024.
“Tanto premesso, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dall' . A tal proposito, occorre ribadire che “6.1.– L'evoluzione normativa, «stimolata CP_1 dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art.
2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019). Le indennità di fine
6 servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993).
6.2.- La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36
Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza
n. 159 del 2019).
La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019).
Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.
In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva” (Corte Costituzionale, 23/06/2023, (ud.
19/06/2023, dep. 23/06/2023), n.1309).
Il trattamento di fine servizio, l'indennità di fine servizio e il TFR dei pubblici dipendenti, ovvero nel caso di specie l'IPS, dunque, rispondono ad una duplice finalità, retributiva e previdenziale, e vengono corrisposti a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il relativo termine di prescrizione ha natura quinquennale.
Non influisce sul tale decorso, a parere di questo giudicante il dettato dell'art. 3 comma 10 bis della legge 335/2015, richiamato in alcuni precedenti della Corte di Appello.
La norma infatti recita testualmente: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_1 pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (termine poi prorogato al 31.12.2020), non si applicano fino al 31 dicembre 2022 (termie poi prorogato al 31.12.2025), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”
La ratio della norma è quella di garantire che le Pubbliche Amministrazioni possano regolarizzare la contribuzione omessa o incompleta entro determinati periodi, anche dopo
7 che sono spirati i termini ordinari. Questa disposizione, prorogata nel tempo, evita che i lavoratori subiscano ritardi o perdano diritti previdenziali, consentendo di completare le necessarie verifiche e i versamenti arretrati senza che si consumi la prescrizione.
A prescindere dalla applicabilità della norma ai consorzi di bacino, in quanto seppur enti pubblici economici non possono essere considerati amministrazioni pubbliche (cfr circolare
n. 92 del 17.11.2023), va osservato che la stessa norma ha ad oggetto CP_1 esclusivamente gli obblighi contributivi di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
Tali obblighi risultano diversi dall'obbligo gravante sul Fondo, relativo al pagamento del
TFR inevaso, non condividendo questo giudicante l'opinione che i primi (e quindi l'effettivo versamento) costituiscano presupposto per l'erogazione del secondo.
L'indicazione infatti per il calcolo dell'entità trattamento della retribuzione contributiva è effettuata a titolo di parametro, non rivenendosi alcuna norma che subordini l'erogazione dello stesso TFR all'effettivo versamento dei contributi e dovendosi altrimenti ritenere che essendo le PA ancora nei termini (prorogati al 31.12.2025) per la regolarizzazione della contribuzione non sarebbe attuale neppure il diritto al TFS che ne costituisce la conseguenza”.
Ciò posto va osservato che, nel caso di specie, è incontestato che il rapporto di lavoro sia cessato in data 31.08.2010.
Successivamente, il ricorrente ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 92/2014 notificato il
4.3.2024, avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tuttavia, ad avviso del quale l'atto in questione è idoneo ad interrompere la prescrizione, nonché a convertire il termine prescrizionale in decennale, lo stesso non può spiegare alcun effetto interruttivo. A ben vedere, il decreto ingiuntivo è stato emesso ed in seguito notificato esclusivamente nei confronti del , ma non dell' , il quale, come esposto in Controparte_2 CP_1 narrativa, è l'unico soggetto legittimato al pagamento di detta somma.
Al riguardo, va ribadito che l'atto di interruzione della prescrizione ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario al fine di riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. Tale articolo stabilisce che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza
8 di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Ed infatti, secondo Corte di Cassazione, sentenza n. 12480/2013: “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario”; secondo Cass. sent. n. 25861/2010: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”.
A quanto precede consegue che non può darsi alcuna efficacia legale all'atto indirizzato in un luogo presso il quale il destinatario non ha alcun legame né formale né sostanziale, poiché assolutamente fuori dalla sua sfera di dominio e controllo, oppure, a maggior ragione, notificato ad un soggetto diverso rispetto al debitore, in quanto non in grado di realizzare l'esigenza di conoscenza legale da parte di quest'ultimo.
Parimenti non può considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione l'invio della racc.
A/R del 15/02/2017 (doc. 5) da parte del ricorrente né il modello TFR1 da parte del all' , effettuato in data 20.10.2022, i quali sono avvenuti Controparte_2 CP_1 quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Malgrado la scrivente sia a conoscenza dell'orientamento secondo cui “In tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello EMENS - con il quale il datore di lavoro dichiara all' le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e i contributi dovuti - CP_1 costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione” (
Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30526 ), sullo specifico punto è necessario rammentare il disposto di cui all'art. 2953 c.c. a guisa del quale “La prescrizione comincia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nella fattispecie de qua, tale momento va ricondotto alla cessazione del rapporto di lavoro non essendo condizionato l'esercizio del diritto dalla trasmissione del modello di liquidazione da parte del datore e soprattutto non rappresentando tale adempimento un atto con cui espressamente il creditore mette in mora il debitore.
9 In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la giurisprudenza contrastante sussistono le ragioni per la compensazione delle spese processuali fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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