Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14/12/2024 , RGC n. 1355 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Marrone (per delega dell'avv. COSCARELLA GIOVANNI ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Siciliano (per delega dell'avv. SERRA MASSIMO ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1355 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Coscarella
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Massimo Serra
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente ha proposto opposizione al precetto notificato il 14 giugno 2024 da CP_1
, con cui è stato intimato il pagamento di euro 619.846,19, oltre interessi e spese, in
[...]
1
Ha dedotto: a) la pendenza presso il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata imprese, di altra causa avente ad oggetto lo stesso contratto, in cui è stata contestata l'avvenuta applicazione di interessi usurari e anatocistici il legittimi, nonché l'invalidità delle fideiussioni;
b) la pregiudizialità di detto giudizio rispetto alla presente causa;
c) la mancata allegazione del titolo esecutivo o della menzione della data di notifica dello stesso;
d) l'omessa indicazione dei period i di maturazione degli interessi e dei tassi applicati;
e) l'inidoneità del mutuo ad essere utilizzato come titolo esecutivo perché condizionato;
f) il difetto di legittimazione attiva.
Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di precetto opposto e l'accertamento dell'insussistenza del diritto di credito.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. In via preliminare, deve escludersi qualsiasi rapporto di pregiudizialità con la causa sopra indicata che possa impedire la decisione del presente giudizio, in quanto i motivi di opposizione sono diversi rispetto alle ragioni a sostegno dell'altra citazione e la decisione su detti motivi non dipende dell'altra causa.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
In primo luogo, risulta infondato il motivo relativo all'omessa allegazione del titolo o all'omessa indicazione della sua data di notifica, in quanto, essendo lo stesso costituto da un mutuo fondiario, la notifica può essere omessa ai sensi dell'art. 41 Tu b.
3.1. Infondata è anche la doglianza sull'incertezza della somma richiesta.
Infatti, “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico -giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”. (Cass. civ. Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4008).
Pertanto, deve ritenersi sufficiente l'indicazione in precetto dell'importo richiesto dal creditore, spettando, invece, al debitore, nell'ottica dei principi in materia di riparto dell'onere della prova in ambito contrattuale, dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è imputabile.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita e la parte debitrice non ha neppure dedotto quale sarebbe la somma dovuta.
3.2. Per quel che riguarda, invece, la doglianza relativa all'inidoneità del mutuo ad essere utilizzato come titolo esecutivo perché condizionato, la stessa è, in primo luogo generica, in quanto la parte non spiega quale sarebbe la condizione cui sarebbe sottoposto il contratto.
Inoltre, all'art. 14 del contratto la parte mutuataria ha dic hiarato di aver ricevuto la somma mutuata sul proprio conto corrente senza indicazione di alcuna condizione o vincolo di disponibilità, rilasciando quietanza liberatoria.
Pertanto, non sussiste alcuna condizione alla erogazione del mutuo.
3.3. Da ultimo, va respinto il motivo relativo al difetto di legittimazione di . CP_1
2 Infatti, il contratto è stato concluso con la poi divenuta Controparte_2 [...]
per come risulta dall'intestazione del reclamo presentato dallo s tesso Controparte_3 opponente e versato in atti (doc. 2_2).
La , poi, per come emerge dalla visura depositata da parte Controparte_3 Cont opposta, si è fusa con la costituendo , il quale Controparte_4 risulta, quindi, certamente l'attuale titolare del credito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 23.000,00 (di cui euro
4.500,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 7.500,00 per la fase di trattazione ed euro 8. 000,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 23.000,00 per compensi professionali, o ltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge .
Così deciso in Castrovillari, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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