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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 815/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per il resistente l'avv. Benucci Daniela
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore all' 8% per la malattia professionale “Spondiloartrosi dorso-lombare” denunciata in data 24.1.2022, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 18% (“Ipoacusia percettiva bilaterale, 5%, esiti chirurgici artroscopia spalla destra;
limitazione articolare spalla destra;
tendinosi spalla sinistra;
limitazione articolare spalla sinistra, 14%.), per un danno complessivo non inferiore al 25/26%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che;
lavora come carrozziere dal 1982, prima quale dipendente, poi, dal 2008 al 2013, quale artigiano, quindi ancora come dipendete dal 2014 al 2022, infine, dall'anno 2022 di nuovo come artigiano con impegno lavorativo mai inferiore a 40 ore settimanali;
si è occupato e si occupa in particolare dello smontaggio del veicolo, della sostituzione o recupero della parte danneggiata mediante operazioni di lattoneria, nonché della smerigliatura e verniciatura, del montaggio e delle operazioni di rifinitura (quali pulizia, lucidatura e ritocchi eventuali) del veicolo;
nel corso delle riparazioni e sostituzioni si trova continuativamente a movimentare manualmente e senza ausili parti dei veicoli quali sportelli, cofani pedane del ponte, sedili, gomme, cerchioni, pezzi tutti dal peso ciascuno non inferiore al kg.20, oltre attrezzi e materiali di vario genere dal peso variabile;
le
1 lavorazioni cui è dedito gli impongono spesso di sollevare e trasportare carichi posti a terra ad altezze pari o inferiori ai 40 cm, con necessità di incurvare la schiena in avanti.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4.La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso) e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6.Il CTU ha accertato che: protrusioni discali e listesi), pur avendo una componente “costituzionale”, sono aggravate dal sovraccarico biomeccanico (in particolare se movimenti ripetitivi), e da posture incongrue che divengono a tutti gli effetti una
“concausa efficiente e determinante”.
Il riconoscimento di un'origine professionale avviene quando sia documentato il rischio di movimentazione manuale di carichi e di posture incongrue avvengano con continuità durante il singolo turno lavorativo. E' infatti necessario che l'esposizione al rischio non sia occasionale ma costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. E' inoltre richiesto che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Nel caso in esame il periziando ha sempre svolto l'attività di “carrozziere”, con prevalente attività di “lattoniere”, ovvero addetto allo smontaggio di parti metalliche dei mezzi, ruote (con conseguente mobilizzazione di queste), quindi ha sempre svolto mansioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, ed esposizione a “microclima sfavorevole” (come più volte segnalato dal “medico competente aziendale” nel verbale di visita periodica annuale). Ritengo pertanto il rischio professionale sufficiente per intensità e durata a costituire valida concausa nell'aggravare le patologie riscontrate a carico della colonna vertebrale: “Spondiloartrosi dorso-lombare con protrusione discale D10-D11, D11-D12 ed L4-L5; spondilolistesi di 1° grado di L3 su L4 (con “pseudoprotrusione” del disco intersomatico); radicolopatia bilaterale
L3 (maggiore a destra)”.
Per la valutazione del caso può essere fatto riferimento alle voci 193 e 213 della tabella di cui all'articolo 13 del
D.Lg.vo 38/2000. Considerando che il ruolo di “concausa” (e non “causa unica e diretta”) nella genesi dell'affezione, i postumi permanenti in conseguenza del ruolo concausale derivato dall'attività lavorativa, con una valutazione d'insieme, possono essere quantificati nella misura del 5 %, (cinque per cento), che sommati al precedente 18% già riconosciuto (soprattutto con calcolo “a scalare” ma anche con “valutazione globale dell'efficienza psicofisica”), danno un complessivo 22% (ventidue per cento) di danno biologico permanente. La decorrenza può essere fatta risalire al 24.01.2022 (data di presentazione istanza all' ).>>. CP_1
2 7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 22% dalla domanda amministrativa del
24.1.2022 oltre accessori di legge.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
9. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “Spondiloartrosi dorso-lombare” denunciata da
[...] in data 24.1.2022 con danno biologico pari al 5%; Parte_1
- condanna l' al pagamento a favore di della maggiore rendita art 13 d. lgs 38/2000 CP_1 Parte_1 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 22% dalla domanda amministrativa del 24.1.2022, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 3500,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
Livorno, 26 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 815/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per il resistente l'avv. Benucci Daniela
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore all' 8% per la malattia professionale “Spondiloartrosi dorso-lombare” denunciata in data 24.1.2022, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 18% (“Ipoacusia percettiva bilaterale, 5%, esiti chirurgici artroscopia spalla destra;
limitazione articolare spalla destra;
tendinosi spalla sinistra;
limitazione articolare spalla sinistra, 14%.), per un danno complessivo non inferiore al 25/26%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che;
lavora come carrozziere dal 1982, prima quale dipendente, poi, dal 2008 al 2013, quale artigiano, quindi ancora come dipendete dal 2014 al 2022, infine, dall'anno 2022 di nuovo come artigiano con impegno lavorativo mai inferiore a 40 ore settimanali;
si è occupato e si occupa in particolare dello smontaggio del veicolo, della sostituzione o recupero della parte danneggiata mediante operazioni di lattoneria, nonché della smerigliatura e verniciatura, del montaggio e delle operazioni di rifinitura (quali pulizia, lucidatura e ritocchi eventuali) del veicolo;
nel corso delle riparazioni e sostituzioni si trova continuativamente a movimentare manualmente e senza ausili parti dei veicoli quali sportelli, cofani pedane del ponte, sedili, gomme, cerchioni, pezzi tutti dal peso ciascuno non inferiore al kg.20, oltre attrezzi e materiali di vario genere dal peso variabile;
le
1 lavorazioni cui è dedito gli impongono spesso di sollevare e trasportare carichi posti a terra ad altezze pari o inferiori ai 40 cm, con necessità di incurvare la schiena in avanti.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4.La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso) e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6.Il CTU ha accertato che: protrusioni discali e listesi), pur avendo una componente “costituzionale”, sono aggravate dal sovraccarico biomeccanico (in particolare se movimenti ripetitivi), e da posture incongrue che divengono a tutti gli effetti una
“concausa efficiente e determinante”.
Il riconoscimento di un'origine professionale avviene quando sia documentato il rischio di movimentazione manuale di carichi e di posture incongrue avvengano con continuità durante il singolo turno lavorativo. E' infatti necessario che l'esposizione al rischio non sia occasionale ma costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. E' inoltre richiesto che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Nel caso in esame il periziando ha sempre svolto l'attività di “carrozziere”, con prevalente attività di “lattoniere”, ovvero addetto allo smontaggio di parti metalliche dei mezzi, ruote (con conseguente mobilizzazione di queste), quindi ha sempre svolto mansioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, ed esposizione a “microclima sfavorevole” (come più volte segnalato dal “medico competente aziendale” nel verbale di visita periodica annuale). Ritengo pertanto il rischio professionale sufficiente per intensità e durata a costituire valida concausa nell'aggravare le patologie riscontrate a carico della colonna vertebrale: “Spondiloartrosi dorso-lombare con protrusione discale D10-D11, D11-D12 ed L4-L5; spondilolistesi di 1° grado di L3 su L4 (con “pseudoprotrusione” del disco intersomatico); radicolopatia bilaterale
L3 (maggiore a destra)”.
Per la valutazione del caso può essere fatto riferimento alle voci 193 e 213 della tabella di cui all'articolo 13 del
D.Lg.vo 38/2000. Considerando che il ruolo di “concausa” (e non “causa unica e diretta”) nella genesi dell'affezione, i postumi permanenti in conseguenza del ruolo concausale derivato dall'attività lavorativa, con una valutazione d'insieme, possono essere quantificati nella misura del 5 %, (cinque per cento), che sommati al precedente 18% già riconosciuto (soprattutto con calcolo “a scalare” ma anche con “valutazione globale dell'efficienza psicofisica”), danno un complessivo 22% (ventidue per cento) di danno biologico permanente. La decorrenza può essere fatta risalire al 24.01.2022 (data di presentazione istanza all' ).>>. CP_1
2 7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 22% dalla domanda amministrativa del
24.1.2022 oltre accessori di legge.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
9. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “Spondiloartrosi dorso-lombare” denunciata da
[...] in data 24.1.2022 con danno biologico pari al 5%; Parte_1
- condanna l' al pagamento a favore di della maggiore rendita art 13 d. lgs 38/2000 CP_1 Parte_1 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 22% dalla domanda amministrativa del 24.1.2022, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 3500,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
Livorno, 26 marzo 2025
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