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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5772/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), (C.F. ), P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 7 (C.F. ) rappresentati e difesi Parte_4 CodiceFiscale_4
dall'avv. Giuseppe Garofalo.
APPELLANTI
E
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
difesa dall'avv. Daniela Garbarino.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, ammessi i mezzi istruttori formulati nel primo grado di giudizio e qui ribaditi e richiesti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in particolare ritenere a titolo gratuito ex art.1815 –comma 2- c.c. il contratto di mutuo Rep. 122459 del 19.06.2002 per cui è causa, in quanto dispone interessi usurari, e quindi condannare l'appellata alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse per interessi usurari. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.".
L'appellata ha così concluso:
“NEL MERITO
A fronte dei suesposti motivi, rigettare il proposto appello e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 2769/2018 del 29/1-7/2/2018 nel procedimento N.R.7650/2014.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, e del giudizio di primo grado comprese le spese generali come per legge ed oneri fiscali.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti, il primo in qualità di contraente di mutuo ipotecario n.122.459 del
19.6.2002, gli altri quali garanti-datori di ipoteca, convenivano in giudizio la Controparte_2 pagina 2 di 7 avanti al Tribunale di Roma per sentire dichiarare che il mutuo era da ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c. per usura oggettiva e soggettiva e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi di mora ex art. 4 del contratto era nulla perché disponeva interessi usurari.
Chiedeva inoltre la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, al risarcimento dei danni subiti e alla rettificazione della segnalazione alla Centrale
dei Rischi.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2769/2018, rigettava tutte le domande attoree.
Rilevava che il contratto prevedeva l'applicazione di interessi corrispettivi nella misura del
5,90 % annuo e un tasso di mora limitato al tasso soglia, determinato ai sensi dell'art.2,
comma 4, L. n.108/1996, che all'epoca di conclusione del contratto era del 8,34%. La soglia usura poteva quindi dirsi superata esclusivamente ricorrendo al cumulo dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori e però questi ultimi andavano esclusi dal calcolo del TEG.
Anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi a sofferenza era corretta in quanto basata sulla reale situazione esistente.
3. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato che il Tribunale non aveva rilevato la sussistenza di usura oggettiva e soggettiva, dato che era stato applicato, oltre al tasso di interesse contrattualmente convenuto del 5,90% già inglobato nelle singole rate di mutuo, anche interessi di mora pari all'8,34% che sarebbero stati applicati sulle rate di importo costante già
comprensive dell'interesse pattuito del 5,90%, e ciò quindi sia alla parte capitale sia alla quota interessi della rata, generando così un tasso di interesse extra soglia. Inoltre,sulla base dell'applicazione dei tassi pattuiti, si sarebbe verificata anche usura sopravvenuta.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato una condotta di abuso del diritto da parte della banca concretizzatosi nella brusca interruzione del credito, attuata in applicazione di regole contrattuali unilateralmente predisposte dalla banca a suo esclusivo ed eccessivo vantaggio.
pagina 3 di 7 Con il terzo motivo hanno lamentato l'assenza degli elementi necessari per verificare l'effettivo costo dell'operazione.
Con il quarto motivo hanno lamentato l'omessa condanna al risarcimento dei danni cagionati dall'illecita condotta della banca.
Con il quinto motivo hanno ribadito l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei
Rischi, tenuto conto dell'illiceità della condotta della banca.
4. Il primo motivo d'appello è infondato.
Deve infatti considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v. anche Cass. n.
9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata è stato risolto il contrasto sulla questione, riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
pagina 4 di 7 “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione
nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti
ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la
rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo
caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi
moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti,
quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove
i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione
andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi
moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà
discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti
nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione
dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ. Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01)
Deve inoltre tenersi conto del principio affermato dalle Sezioni Unite sulla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia
dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la
nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per
un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante,
di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo
fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del
contratto.”(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017, Rv. 645811 - 01).
5. Il secondo motivo d'appello pure è infondato in quanto il recesso è giustificato dalle condizioni contrattuali di cui non si ravvisa alcun profilo di invalidità o inefficacia rispoetto alla normativa vigente.
pagina 5 di 7 6. Il terzo motivo è infondato atteso che nel contratto sono indicati tutti gli elementi per verificare il costo complessivo dell'operazione contrattuale.
L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (così Cass. n. 39169/2021).
7. Infine sono infondati, per quanto sopra esposto, anche il quarto e il quinto motivo,
stante la liceità della condotta della banca e l'assenza di elementi per ravvisare una condotta di usura c.d. soggettiva, non essendo sufficiente in tal senso la mera circostanza della contrazione del mutuo per ripianare precedenti finanziamenti.
8. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplcità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 27.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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