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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N R.G 393//2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'22.01.2025, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica .
TRA
avente nome“ Club , con sede in Muro Lucano Parte_1 Pt_2
(85054) C .da San Luca, nella persona del suo Legale rappresentante pro-tempore SI CP_1
, nato a [...] il 13 .08.1941 ivi residente alla località San Antonio IN oltre che
[...]
nell'interesse del SI IN così come sopra generalizzato entrambi elettivamente domiciliati in Muro Lucano alla Via Roma N 14 presso lo studio dell'Avv Caputi Ermenegildo dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in 85100, in
[...] CP_2
Via Isca del Pioppo N 41 OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO E DIRITO
Parte opponente in data 13.08.2015 spicca opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione N
625/2025 del14 12 2015 Prot. 43229 notificata in data 16.12.2015, contro il verbale di accertamento effettuato dai funzionari della locale di , Controparte_2 CP_2
Serv Ispezione del Lavoro ,nel quale si contestava all' opponente di aver impiegato Parte_1
irregolarmente una lavoratrice subordinata ) per una giornata di lavoro Controparte_3
oltre che aver omesso di consegnare alla detta copia dell'istaurazione del rapporto CP_3
di lavoro ,in spregio dell'art 4 bis, primo periodo ,comma 2 D.LGS 181/2000, come modificato dall'art 6 comma 1 del D.LGS 297/2002 e successivamente modificato dall'art 5 lettera a e b
Legge 183/2010.
Art 3 comma 3 D.L. 12/2002,così come modificato dal D.L. 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge 9/2014 perché ,sempre a detta degli Ispettori ,avrebbe impiegato irregolarmente una lavoratrice in violazione dell'art 3 comma 3 D.L. 12 /2002, come modificato e convertito dalla Legge 73/2002, come sostituito dall'art 4 Legge 183/2010 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato .
In data 15.09.2015 i ricorrenti, a mezzo del loro Difensore vengono ascoltati dinanzi alla competente Direzione Provinciale del lavoro di ove venivano esposte le ragioni per cui CP_2
vi è opposizione. In riferimento all'ordinanza di cui sopra si precisa che la stessa conteneva oltre alla contestate violazioni la prescrizione di una sanzione pecuniaria dell'ammontare di euro4.465,00 per le violazioni presuntivamente condotte.
Parte opponente preliminarmente riferisce che l'Associazione che ci occupa è riconosciuta dal
CONI quale Ente di promozione Sportiva ,dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali, dal quale ente di promozione Controparte_2
Sociale ed è membro della CSIT ,organo riconosciuto dalla CIO, oltre che membro dell'OITS e membro del Forum del Terzo Settore .L'Associazione si prefigge di diffondere la pratica sportiva in tutte le sue discipline rivolgendosi a tutti i cittadini ,intendendo lo sport come servizio sociale e di aggregazione culturale. Continua parte opponente affermando che i soci all'interno di detta società svolgono attività di volontariato conformi ai dettati della Legge 266/1991, in riferimento alla SI.ra , dette attività avvengono in piena autonomia, senza alcun Controparte_3
vincolo di subordinazione e comunque senza alcuno degli elementi caratterizzanti appunto il lavoro subordinato(retribuzione ,subordinazione ,mancanza di autonomia decisionale, osservanza di orario di lavoro ).L'attività continua è svolta sotto la completa responsabilità della parte opponente, si conferma ,quindi, la completa estraneità ad alcun rapporto di lavoro ,il
Procuratore di parte ricorrente lamenta ,inoltre ,che pur avendo richiesto accesso agli atti ,gli stessi gli sono stati negati. Per le ragioni sopra riportate si chiede preliminarmente la sospensione dell'ordinanza ingiunzione come sopra generalizzata(istanza rigettata in data
05.04.2017) e comunque , nel merito annullare l'impugnata ordinanza N 625/2015 con C condanna alle spese di giustizia. Si costituisce Controparte_2
precisando che la violazione contestata alla Società opponente deriva dall'aver constato l'esistenza di un rapporto di lavoro da parte della SI senza che ve ne fossero gli CP_3
elementi tipici in base sia all'esame della documentazione che a quanto la stessa SI.ra ha dichiarato .In occasione dell'accesso degli Ispettori nel locale , gli stessi hanno CP_3
potuto verificare icto oculi l'attività svolta dalla SI ra intenta a servire i clienti dietro CP_3
il bancone del bar. Interrogata precisava che erano quindici giorni che era associata alla Società che ci occupa ,la SI continua affermando :”Per la mia presenza qui non è stato CP_3
pattuito alcun compenso e non so se alla fine del mese ,in base alle entrate del circolo ,mi verrà data qualcosa come compenso per la mia presenza qui presso il circolo .E ancora , se vengo la mattina arrivo intorno alle 5.45 e mi trattengo fino alle 13.nel pomeriggio se mi capita di venire mi fermo solo un po' di ore .Attualmente sono disoccupata ,non percepisco alcuna indennità.
”Dalla dichiarazione della sig si evince che la stessa avesse l'aspettativa di percepire CP_3
un qualche emolumento per la sua attività all'interno del locale ove è sita l'associazione. La stessa presenza della SInora alle 5.45 del mattino all'interno del locale intenta a CP_3
“lavorare” dietro il bancone del bar fa quantomeno riflettere su un inappropriato utilizzo dell'associata ,sicuramente non in linea con quanto stabilito dallo statuto dell'associazione che ci occupa .Tanto riferisce la , anche in riferimento a quanto Controparte_2
lamentato da parte ricorrente circa il diritto di difesa che vede contrarre le sue aspettative di fronte all'impossibilità di avere accesso agli atti ( alla dichiarazione della SI agli CP_3
Ispettori) parte opposta evidenzia che il Consiglio di stato ,ne ha impedito l'accesso con un delibato a sezioni Unite .Anche sull'eccepito difetto di motivazione ,si concorda con parte opposta sulla circostanza che le ordinanze emesse dalla Direzione sono derivanti dal verbale unico di accertamento, dal quale emergono sia gli accertamenti effettuati che le ragioni degli addebiti. La causa è stata istruita mediante escussione della SI ,la quale ,sotto CP_3
giuramento conferma il verbale da lei sottoscritto davanti agli Ispettori ribadendo che l'associazione è senza fini di lucro e che ci si incontrava per fare quattro chiacchiere .La causa viene introitata a Sentenza dalla scrivente il 22.01.2025.Le ragioni per cui è opposizione dell'ordinanza ingiunzione trovano in questa sede accoglimento , dalle risultanze istruttorie, infatti, non si evince alcun rapporto di lavoro, la stessa SInora escussa sotto il CP_3
vincolo del giuramento afferma di essersi occupata della somministrazione dei caffè al bar dell'associazione volontariamente ,di esserne socia ( se pur da pochi giorni dall'evento che ci occupa)e di non avere con la medesima associazione alcun vincolo di subordinazione.
Il rapporto subordinato è regolato principalmente dall'articolo 2094 c.c. e trova il suo cardine nel lavoro del lavoratore alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore ,in cambio di una giusta retribuzione ,con un vincolo di subordinazione caratterizzato da eterodirezione, organizzazione e potere disciplinare del datore di lavoro .Lavoro ,tutelato da leggi speciali(Statuto dei lavoratori)contratti collettivi e contratto individuale .I Contratti collettivi stabiliscono le condizioni specifiche di settore (orari, retribuzione minime,) nel nostro caso non risulta in nessun atto che la SI sia mai e in alcun modo stata soggetta ai vincoli del CP_3
lavoro subordinato ,atteso che la stessa non ha mai seguito le istruzioni e le direttive impartite da alcun datore di lavoro, né tantomeno risulta agli atti che alcuno le abbia mai data istruzioni in tal senso tanto da far desumere un rapporto di lavoro subordinato .Anche per quanto riguarda la retribuzione ,elemento anch'esso caratterizzante subordinazione, non è stato provato dall'istruttoria alcun emolumento a favore della la SInora .L'ulteriore elemento CP_3
della continuità non trova alcun riscontro nell'istruttoria agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza ,nella persona del Gop Dott Bernardina Massari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore sig contro la
[...] Controparte_1 [...] Accoglie la domanda proposta dall ' Controparte_2 [...]
e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione N 625/015 del Parte_3
14.12.2015 Prot 43229.
Spese compensate.
Così deciso in Potenza lì 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Bernardina Massari
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N R.G 393//2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'22.01.2025, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica .
TRA
avente nome“ Club , con sede in Muro Lucano Parte_1 Pt_2
(85054) C .da San Luca, nella persona del suo Legale rappresentante pro-tempore SI CP_1
, nato a [...] il 13 .08.1941 ivi residente alla località San Antonio IN oltre che
[...]
nell'interesse del SI IN così come sopra generalizzato entrambi elettivamente domiciliati in Muro Lucano alla Via Roma N 14 presso lo studio dell'Avv Caputi Ermenegildo dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in 85100, in
[...] CP_2
Via Isca del Pioppo N 41 OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO E DIRITO
Parte opponente in data 13.08.2015 spicca opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione N
625/2025 del14 12 2015 Prot. 43229 notificata in data 16.12.2015, contro il verbale di accertamento effettuato dai funzionari della locale di , Controparte_2 CP_2
Serv Ispezione del Lavoro ,nel quale si contestava all' opponente di aver impiegato Parte_1
irregolarmente una lavoratrice subordinata ) per una giornata di lavoro Controparte_3
oltre che aver omesso di consegnare alla detta copia dell'istaurazione del rapporto CP_3
di lavoro ,in spregio dell'art 4 bis, primo periodo ,comma 2 D.LGS 181/2000, come modificato dall'art 6 comma 1 del D.LGS 297/2002 e successivamente modificato dall'art 5 lettera a e b
Legge 183/2010.
Art 3 comma 3 D.L. 12/2002,così come modificato dal D.L. 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge 9/2014 perché ,sempre a detta degli Ispettori ,avrebbe impiegato irregolarmente una lavoratrice in violazione dell'art 3 comma 3 D.L. 12 /2002, come modificato e convertito dalla Legge 73/2002, come sostituito dall'art 4 Legge 183/2010 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato .
In data 15.09.2015 i ricorrenti, a mezzo del loro Difensore vengono ascoltati dinanzi alla competente Direzione Provinciale del lavoro di ove venivano esposte le ragioni per cui CP_2
vi è opposizione. In riferimento all'ordinanza di cui sopra si precisa che la stessa conteneva oltre alla contestate violazioni la prescrizione di una sanzione pecuniaria dell'ammontare di euro4.465,00 per le violazioni presuntivamente condotte.
Parte opponente preliminarmente riferisce che l'Associazione che ci occupa è riconosciuta dal
CONI quale Ente di promozione Sportiva ,dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali, dal quale ente di promozione Controparte_2
Sociale ed è membro della CSIT ,organo riconosciuto dalla CIO, oltre che membro dell'OITS e membro del Forum del Terzo Settore .L'Associazione si prefigge di diffondere la pratica sportiva in tutte le sue discipline rivolgendosi a tutti i cittadini ,intendendo lo sport come servizio sociale e di aggregazione culturale. Continua parte opponente affermando che i soci all'interno di detta società svolgono attività di volontariato conformi ai dettati della Legge 266/1991, in riferimento alla SI.ra , dette attività avvengono in piena autonomia, senza alcun Controparte_3
vincolo di subordinazione e comunque senza alcuno degli elementi caratterizzanti appunto il lavoro subordinato(retribuzione ,subordinazione ,mancanza di autonomia decisionale, osservanza di orario di lavoro ).L'attività continua è svolta sotto la completa responsabilità della parte opponente, si conferma ,quindi, la completa estraneità ad alcun rapporto di lavoro ,il
Procuratore di parte ricorrente lamenta ,inoltre ,che pur avendo richiesto accesso agli atti ,gli stessi gli sono stati negati. Per le ragioni sopra riportate si chiede preliminarmente la sospensione dell'ordinanza ingiunzione come sopra generalizzata(istanza rigettata in data
05.04.2017) e comunque , nel merito annullare l'impugnata ordinanza N 625/2015 con C condanna alle spese di giustizia. Si costituisce Controparte_2
precisando che la violazione contestata alla Società opponente deriva dall'aver constato l'esistenza di un rapporto di lavoro da parte della SI senza che ve ne fossero gli CP_3
elementi tipici in base sia all'esame della documentazione che a quanto la stessa SI.ra ha dichiarato .In occasione dell'accesso degli Ispettori nel locale , gli stessi hanno CP_3
potuto verificare icto oculi l'attività svolta dalla SI ra intenta a servire i clienti dietro CP_3
il bancone del bar. Interrogata precisava che erano quindici giorni che era associata alla Società che ci occupa ,la SI continua affermando :”Per la mia presenza qui non è stato CP_3
pattuito alcun compenso e non so se alla fine del mese ,in base alle entrate del circolo ,mi verrà data qualcosa come compenso per la mia presenza qui presso il circolo .E ancora , se vengo la mattina arrivo intorno alle 5.45 e mi trattengo fino alle 13.nel pomeriggio se mi capita di venire mi fermo solo un po' di ore .Attualmente sono disoccupata ,non percepisco alcuna indennità.
”Dalla dichiarazione della sig si evince che la stessa avesse l'aspettativa di percepire CP_3
un qualche emolumento per la sua attività all'interno del locale ove è sita l'associazione. La stessa presenza della SInora alle 5.45 del mattino all'interno del locale intenta a CP_3
“lavorare” dietro il bancone del bar fa quantomeno riflettere su un inappropriato utilizzo dell'associata ,sicuramente non in linea con quanto stabilito dallo statuto dell'associazione che ci occupa .Tanto riferisce la , anche in riferimento a quanto Controparte_2
lamentato da parte ricorrente circa il diritto di difesa che vede contrarre le sue aspettative di fronte all'impossibilità di avere accesso agli atti ( alla dichiarazione della SI agli CP_3
Ispettori) parte opposta evidenzia che il Consiglio di stato ,ne ha impedito l'accesso con un delibato a sezioni Unite .Anche sull'eccepito difetto di motivazione ,si concorda con parte opposta sulla circostanza che le ordinanze emesse dalla Direzione sono derivanti dal verbale unico di accertamento, dal quale emergono sia gli accertamenti effettuati che le ragioni degli addebiti. La causa è stata istruita mediante escussione della SI ,la quale ,sotto CP_3
giuramento conferma il verbale da lei sottoscritto davanti agli Ispettori ribadendo che l'associazione è senza fini di lucro e che ci si incontrava per fare quattro chiacchiere .La causa viene introitata a Sentenza dalla scrivente il 22.01.2025.Le ragioni per cui è opposizione dell'ordinanza ingiunzione trovano in questa sede accoglimento , dalle risultanze istruttorie, infatti, non si evince alcun rapporto di lavoro, la stessa SInora escussa sotto il CP_3
vincolo del giuramento afferma di essersi occupata della somministrazione dei caffè al bar dell'associazione volontariamente ,di esserne socia ( se pur da pochi giorni dall'evento che ci occupa)e di non avere con la medesima associazione alcun vincolo di subordinazione.
Il rapporto subordinato è regolato principalmente dall'articolo 2094 c.c. e trova il suo cardine nel lavoro del lavoratore alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore ,in cambio di una giusta retribuzione ,con un vincolo di subordinazione caratterizzato da eterodirezione, organizzazione e potere disciplinare del datore di lavoro .Lavoro ,tutelato da leggi speciali(Statuto dei lavoratori)contratti collettivi e contratto individuale .I Contratti collettivi stabiliscono le condizioni specifiche di settore (orari, retribuzione minime,) nel nostro caso non risulta in nessun atto che la SI sia mai e in alcun modo stata soggetta ai vincoli del CP_3
lavoro subordinato ,atteso che la stessa non ha mai seguito le istruzioni e le direttive impartite da alcun datore di lavoro, né tantomeno risulta agli atti che alcuno le abbia mai data istruzioni in tal senso tanto da far desumere un rapporto di lavoro subordinato .Anche per quanto riguarda la retribuzione ,elemento anch'esso caratterizzante subordinazione, non è stato provato dall'istruttoria alcun emolumento a favore della la SInora .L'ulteriore elemento CP_3
della continuità non trova alcun riscontro nell'istruttoria agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza ,nella persona del Gop Dott Bernardina Massari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore sig contro la
[...] Controparte_1 [...] Accoglie la domanda proposta dall ' Controparte_2 [...]
e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione N 625/015 del Parte_3
14.12.2015 Prot 43229.
Spese compensate.
Così deciso in Potenza lì 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Bernardina Massari