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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1744/2025
all'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
Parte_1
Avv. Emanuela Ferrelli
appellante E
CP_1 contumace appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7757/2025 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da atto d'appello.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado, così statuiva:
“Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la prestazione prevista dal dlgs. 38/00 per malattia professionale per un danno biologico complessivo pari al 18%; e condanna l a liquidare la prestazione di cui sopra in favore di parte CP_1 ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
[…] La CTU ha valutato un danno biologico complessivo pari al 18%. Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% alla luce della parziale soccombenza reciproca avendo parte ricorrente chiesto una percentuale di danno complessivo pari al 20% (art. 92, c. 2, c.p.c.); la restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' convenuto alla luce del CP_2 criterio generale di soccombenza (art. 91, c.p.c.).”. 2. Avverso tale decisione, ha proposto appello, con esclusivo Parte_1 riferimento alla liquidazione delle spese processuali, articolando i seguenti motivi di gravame:
“- ERRONEA PRONUNCIA per specifica VIOLAZIONE degli artt. 91 e 92 c.p.c. per contraddittorietà della decisione in relazione alla statuizione sulle spese;
- ERRONEA APPLICAZIONE D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n.37 del 08/03/2018.” 3. L' è rimasto contumace. CP_1
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è fondato.
5.1. Il primo motivo di appello, con cui il lamenta l'erroneità della Pt_1 decisione impugnata in ordine alla compensazione delle spese di lite, merita accoglimento. Infatti, la circostanza addotta dal Tribunale – ovvero la “parziale soccombenza reciproca” – posta a fondamento della statuizione impugnata non risulta rispondente all'esito della causa in cui il ricorrente è risultato vittorioso. Al riguardo deve infatti considerarsi che:
- è stata riconosciuta al una percentuale di invalidità superiore a quella Pt_1 riconosciuta in sede amministrativa;
- nelle conclusioni del ricorso di primo grado, è stata chiesta la condanna dell' “al riconoscimento e alla liquidazione di una rendita per la menomazione CP_1 fisica ex art 13 L. 38/2000, pari al 20% del totale, tenuto conto dell'esistenza di altro riconoscimento di danno biologico da parte dell' in capo al ricorrente, nella CP_1 misura del 5%, o alla percentuale di danno biologico complessivo che emergerà in corso di causa”. 5.2. Deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (S.U. n.32061/2022) “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”).
Nella fattispecie, ha formulato un'unica domanda e all'esito Parte_1 del giudizio, in cui è stato riconosciuto un danno biologico del 18% e, pertanto, una percentuale di danno superiore a quella accertata in via amministrativa, l' è CP_1
l'unico soggetto soccombente, non potendosi ritenere una soccombenza reciproca alla luce degli insegnamenti delle S.U. come innanzi richiamati. Né, nella specie, ai fini di una compensazione anche parziale delle spese, sussistono gli ulteriori presupposti (assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, o altre “gravi ed eccezionali ragioni”) che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
2 come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, giustificano la compensazione delle spese processuali. Le spese del primo grado di giudizio devono, dunque, essere poste interamente a carico dell' . CP_1
6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata liquidazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado, in violazione delle tabelle previste dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n.37 del 08/03/2018. Come asserito dall'appellante, stante l'indeterminabilità del valore della controversia, il primo Giudice avrebbe diversamente dovuto applicare quanto previsto dallo scaglione “valore indeterminabile basso”, ai sensi del quale sarebbe conseguito il corretto calcolo dei compensi per l'eseguita attività professionale. 6.1. La censura è fondata. 6.2. Il valore della causa, nel caso di specie, è rappresentato dal “decisum” (art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014), ovvero dalla differenza tra la rendita già percepita e quella spettante in ragione del riconoscimento, in sede giudiziale, di un maggior grado di danno biologico. Trattandosi di “riparametrazione” di una prestazione già riconosciuta, avente carattere periodico e durata non preventivabile, appare corretta l'individuazione operata dall'appellante del valore della causa nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 (cd. “valore indeterminabile basso”). Tenuto conto dello scaglione di riferimento, della natura previdenziale della causa, delle attività difensive in concreto svolte (e, quindi, anche della fase istruttoria, essendo stata espletata innanzi al Tribunale una C.T.U. medico legale), gli importi minimi liquidabili sono i seguenti: euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 1.347,00 per la fase istruttoria ed euro 1.838,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 4.638,00.
6.3. Ne segue che, avuto riguardo ai parametri di riferimento, la liquidazione delle spese operata dal primo giudice è inferiore ai minimi previsti dalle tabelle vigenti, minimi, come noto, inderogabili a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018 (cfr., ex multis, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023).
7. Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, devono essere determinati in complessivi €4.638,00 i compensi professionali di avvocato che l' deve CP_1 corrispondere per il giudizio di primo grado.
8. Alla soccombenza dell' segue la sua condanna al pagamento delle CP_1 spese del presente grado, liquidate in €962,00 (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla differenza tra la somma liquidata da questa Corte per le spese di primo grado e quella liquidata dal Tribunale e, quindi, dalla differenza fra l'importo indicato nel presente dispositivo (€4.638,00) e quello attribuito nella sentenza impugnata (€750,00). Al riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e
3 quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (Cass. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. 19014/2007).
P. Q. M.
La Corte in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l' CP_3 al pagamento per intero, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi € 4.638,00; condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €962,00, oltre 15% per spese forfettarie, nonchè IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 18 settembre 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
4
nella causa civile in grado di appello n. 1744/2025
all'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
Parte_1
Avv. Emanuela Ferrelli
appellante E
CP_1 contumace appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7757/2025 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da atto d'appello.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado, così statuiva:
“Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la prestazione prevista dal dlgs. 38/00 per malattia professionale per un danno biologico complessivo pari al 18%; e condanna l a liquidare la prestazione di cui sopra in favore di parte CP_1 ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
[…] La CTU ha valutato un danno biologico complessivo pari al 18%. Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% alla luce della parziale soccombenza reciproca avendo parte ricorrente chiesto una percentuale di danno complessivo pari al 20% (art. 92, c. 2, c.p.c.); la restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' convenuto alla luce del CP_2 criterio generale di soccombenza (art. 91, c.p.c.).”. 2. Avverso tale decisione, ha proposto appello, con esclusivo Parte_1 riferimento alla liquidazione delle spese processuali, articolando i seguenti motivi di gravame:
“- ERRONEA PRONUNCIA per specifica VIOLAZIONE degli artt. 91 e 92 c.p.c. per contraddittorietà della decisione in relazione alla statuizione sulle spese;
- ERRONEA APPLICAZIONE D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n.37 del 08/03/2018.” 3. L' è rimasto contumace. CP_1
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è fondato.
5.1. Il primo motivo di appello, con cui il lamenta l'erroneità della Pt_1 decisione impugnata in ordine alla compensazione delle spese di lite, merita accoglimento. Infatti, la circostanza addotta dal Tribunale – ovvero la “parziale soccombenza reciproca” – posta a fondamento della statuizione impugnata non risulta rispondente all'esito della causa in cui il ricorrente è risultato vittorioso. Al riguardo deve infatti considerarsi che:
- è stata riconosciuta al una percentuale di invalidità superiore a quella Pt_1 riconosciuta in sede amministrativa;
- nelle conclusioni del ricorso di primo grado, è stata chiesta la condanna dell' “al riconoscimento e alla liquidazione di una rendita per la menomazione CP_1 fisica ex art 13 L. 38/2000, pari al 20% del totale, tenuto conto dell'esistenza di altro riconoscimento di danno biologico da parte dell' in capo al ricorrente, nella CP_1 misura del 5%, o alla percentuale di danno biologico complessivo che emergerà in corso di causa”. 5.2. Deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (S.U. n.32061/2022) “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”).
Nella fattispecie, ha formulato un'unica domanda e all'esito Parte_1 del giudizio, in cui è stato riconosciuto un danno biologico del 18% e, pertanto, una percentuale di danno superiore a quella accertata in via amministrativa, l' è CP_1
l'unico soggetto soccombente, non potendosi ritenere una soccombenza reciproca alla luce degli insegnamenti delle S.U. come innanzi richiamati. Né, nella specie, ai fini di una compensazione anche parziale delle spese, sussistono gli ulteriori presupposti (assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, o altre “gravi ed eccezionali ragioni”) che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
2 come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, giustificano la compensazione delle spese processuali. Le spese del primo grado di giudizio devono, dunque, essere poste interamente a carico dell' . CP_1
6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata liquidazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado, in violazione delle tabelle previste dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n.37 del 08/03/2018. Come asserito dall'appellante, stante l'indeterminabilità del valore della controversia, il primo Giudice avrebbe diversamente dovuto applicare quanto previsto dallo scaglione “valore indeterminabile basso”, ai sensi del quale sarebbe conseguito il corretto calcolo dei compensi per l'eseguita attività professionale. 6.1. La censura è fondata. 6.2. Il valore della causa, nel caso di specie, è rappresentato dal “decisum” (art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014), ovvero dalla differenza tra la rendita già percepita e quella spettante in ragione del riconoscimento, in sede giudiziale, di un maggior grado di danno biologico. Trattandosi di “riparametrazione” di una prestazione già riconosciuta, avente carattere periodico e durata non preventivabile, appare corretta l'individuazione operata dall'appellante del valore della causa nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 (cd. “valore indeterminabile basso”). Tenuto conto dello scaglione di riferimento, della natura previdenziale della causa, delle attività difensive in concreto svolte (e, quindi, anche della fase istruttoria, essendo stata espletata innanzi al Tribunale una C.T.U. medico legale), gli importi minimi liquidabili sono i seguenti: euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 1.347,00 per la fase istruttoria ed euro 1.838,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 4.638,00.
6.3. Ne segue che, avuto riguardo ai parametri di riferimento, la liquidazione delle spese operata dal primo giudice è inferiore ai minimi previsti dalle tabelle vigenti, minimi, come noto, inderogabili a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018 (cfr., ex multis, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023).
7. Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, devono essere determinati in complessivi €4.638,00 i compensi professionali di avvocato che l' deve CP_1 corrispondere per il giudizio di primo grado.
8. Alla soccombenza dell' segue la sua condanna al pagamento delle CP_1 spese del presente grado, liquidate in €962,00 (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla differenza tra la somma liquidata da questa Corte per le spese di primo grado e quella liquidata dal Tribunale e, quindi, dalla differenza fra l'importo indicato nel presente dispositivo (€4.638,00) e quello attribuito nella sentenza impugnata (€750,00). Al riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e
3 quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (Cass. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. 19014/2007).
P. Q. M.
La Corte in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l' CP_3 al pagamento per intero, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi € 4.638,00; condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €962,00, oltre 15% per spese forfettarie, nonchè IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 18 settembre 2025
La Presidente est.
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