Articolo 7 della Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 gennaio 1974
Art. 7.

I mandati di pagamento sono tenuti a disposizione dei beneficiari per il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza previste dall'articolo 5.
Le prefetture riemettono, alla scadenza successiva e con le modalita' di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento peri ratei non riscossi.
I ratei non riscossi entro due anni dal giorno di scadenza sono prescritti.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1974