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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/11/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28/11/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1106/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Diego VASINTON, del Foro di Lamezia Terme, presso lo studio del quale in Lamezia
Terme alla Piazza S. Giovanni n°15, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di TO Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 09.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1310/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80, indennità accompagnamento e art.3 comma 3 L.104/92, handicap grave, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, la rinnovazione della stessa, nominando nuovo C.t.u..
Il nuovo Ctu nel fissare l'inizi delle operazioni peritali e procedere a nuova visita del ricorrente, nonché nel riesaminare la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale, quindi nelle condizioni psico-fisiche, di aver diritto, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, art. 1 L. 18/80, e dell'handicap grave, ex art. 3 comma 3 L. n°104/92, non dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal 03.07.2025; periodo successivo all'introduzione sia della fase di ATP che di merito, per cui il consulente rivedeva le conclusioni del precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto. pagina 2 di 3 Il ctu concludeva “… In relazione a quanto esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che il Sig. allo stato, essendo invalido totalmente e non essendo Parte_1 in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo e indipendente, e non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente, necessita di un'assistenza continua (art.1 L.
18/80) (indennità di accompagnamento). Inoltre presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale, che ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, tale situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell'art.. 3, comma 3, della legge
104/92 (handicap grave) con decorrenza dalla data della visita (03/07/2025). …”
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. 18/80, e le agevolazioni e prestazioni dell'handicap grave, ex art. 3 comma 3 L. n°104/92, e che l' dovrà riconoscere ed erogare dalla data di riconoscimento CP_2
(03.07.2025) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono compensate interamente, considerato l'accoglimento della domanda
(riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e dopo dell'introduzione del giudizio di merito), è avvenuto dopo la domanda amministrativa ed anche dopo il giudizio di merito, sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali si CP_2 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. 18/80, e dell'handicap grave, ex art. 3 comma 3 L.
n°104/92, a decorrere dalla data di riconoscimento del 29.03.2023 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti, per le ragioni in parte motiva;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 28/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28/11/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1106/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Diego VASINTON, del Foro di Lamezia Terme, presso lo studio del quale in Lamezia
Terme alla Piazza S. Giovanni n°15, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di TO Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 09.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1310/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80, indennità accompagnamento e art.3 comma 3 L.104/92, handicap grave, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, la rinnovazione della stessa, nominando nuovo C.t.u..
Il nuovo Ctu nel fissare l'inizi delle operazioni peritali e procedere a nuova visita del ricorrente, nonché nel riesaminare la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale, quindi nelle condizioni psico-fisiche, di aver diritto, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, art. 1 L. 18/80, e dell'handicap grave, ex art. 3 comma 3 L. n°104/92, non dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal 03.07.2025; periodo successivo all'introduzione sia della fase di ATP che di merito, per cui il consulente rivedeva le conclusioni del precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto. pagina 2 di 3 Il ctu concludeva “… In relazione a quanto esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che il Sig. allo stato, essendo invalido totalmente e non essendo Parte_1 in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo e indipendente, e non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente, necessita di un'assistenza continua (art.1 L.
18/80) (indennità di accompagnamento). Inoltre presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale, che ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, tale situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell'art.. 3, comma 3, della legge
104/92 (handicap grave) con decorrenza dalla data della visita (03/07/2025). …”
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. 18/80, e le agevolazioni e prestazioni dell'handicap grave, ex art. 3 comma 3 L. n°104/92, e che l' dovrà riconoscere ed erogare dalla data di riconoscimento CP_2
(03.07.2025) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono compensate interamente, considerato l'accoglimento della domanda
(riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e dopo dell'introduzione del giudizio di merito), è avvenuto dopo la domanda amministrativa ed anche dopo il giudizio di merito, sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali si CP_2 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. 18/80, e dell'handicap grave, ex art. 3 comma 3 L.
n°104/92, a decorrere dalla data di riconoscimento del 29.03.2023 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti, per le ragioni in parte motiva;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 28/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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