Art. 2.
La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione , e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
(Testo della legge)
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione , e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
(Testo della legge)
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".