Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 104/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 104/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale tra
nato a [...], il 1°.8.1957, codice fiscale , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._2 Parte_3
, , nato a Praia a [...] il [...], codice C.F._3 Parte_4
fiscale elettivamente domiciliati in Paola (CS) alla via S. Agata, C.F._4
132, presso lo studio professionale dell'avv. Sabrina Mannarino, con indirizzo di posta elettronica certificata rappresenta e difende in Email_1
virtù di mandato alle liti in atti;
Appellanti
E
1
impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 286 del decreto legislativo n. 209/2005, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, in persona dei procuratori speciali, dott. nato a [...] (Francia) il Controparte_3
26.7.1960 (codice fiscale ) e dott. , nato a [...] C.F._5 Controparte_4 il 10.3.1968 (codice fiscale ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._6
Sergio Campise ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, in
Catanzaro, via Alessandro Turco n. 71
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 425/2021, emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Civile, Giudice Dott. Maurizio Ruggiero, nell'ambito del giudizio N.R.G. 512/2014, depositata in cancelleria in data 09.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia il
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e deduzione reietta, cosi provvedere: 1) In via preliminare: sentite le parti e compiuto un sommario accertamento, provvedere con ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 5 legge n°
102/2006, all'assegnazione-a carico della resistente quale impresa Controparte_2
designata per la Regione Calabria per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante p.t di una provvisionale pari al 50 % delle somme di seguito indicate nelle conclusioni qui rassegnate;
Nel merito:
2)Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del veicolo non identificato e conseguentemente l'obbligo ex lege del F.G.V.S a risarcire tutti i danni per l'effetto, condannare la convenuta quale Controparte_2
impresa designata per la Regione Calabria per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante p.t, al risarcimento dei tutti i
2 danni subiti dagli istanti nessuno escluso, sia patrimoniali che non, biologici, esistenziali morali, iure proprio che iure hereditatis a seguito della morte di e in Persona_1 particolare: 3)In favore del padre convivente con la vittima la complessiva somma di €
269.265,00, per danno non patrimoniale ( morale come da tabelle di Milano già rivalutato al di del sinistro aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale), oltre la somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta
CTU per i danni biologici iure proprio. 4) In favore del padre convivente con la vittima la complessiva somma di € 269.265,00, per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale), oltre la somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta CTU per i danni biologici iure proprio. 5) In favore della SO PT
, la complessiva somma di € 157.845,00, per danno non patrimoniale (morale come
[...]
da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale), oltre la somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta CTU per i danni biologici iure proprio. 6) In favore del RA
, la complessiva somma di € 157.845,00, per danno non patrimoniale Parte_4
(morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale), oltre la somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta CTU per i danni biologici iure proprio. 7) O nelle misure minori o maggiori che l'On. Giudicante vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione. 8)
Con vittoria delle spese e competenze di lite da distarsi in favore del difensore antistatario. e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3)
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.” per il procuratore dell'appellata “Voglia l'Ecc. ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di inibitoria, così provvedere: In via preliminare I Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato, per palese violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi dedotti in premessa, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di lite;
Nel merito Sull'an debeatur - In via principale, confermare la Sentenza n.425/2021 emessa dal Tribunale di Paola e per l'effetto, - accertare e dichiarare che la domanda
3 spiegata dall'attrice-appellante è infondata in fatto ed in diritto sia sull'an che sul quantum debeatur;
- In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame, accogliere tutte le eccezioni e conclusioni per come rassegnate nel giudizio di primo grado da intendersi tutte qui riportate e trascritte;
In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame accertare e dichiarare come sussistente il concorso di colpa del Sig. per tutte le motivazioni già Persona_1
dedotte in atti, con ogni consequenziale statuizione;
Sul quantum debeatur - Rigettare e respingere la richiesta di controparte relativamente a tutti i presunti danni richiesti perché infondata, eccessiva e non suffragata da prova alcuna;
- In ogni caso, nella denegata ipotesi di eventuale condanna della convenuta concludente, contenere la stessa entro i limiti del residuo massimale di legge vigente all'epoca del sinistro, detratte le somme già corrisposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Paola
Con atto di citazione notificato in data 11.3.2014, , Parte_1 Parte_2
, e hanno convenuto in giudizio, dinanzi il
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Paola, la quale impresa designata ex art. 286 del decreto Controparte_2
legislativo n. 209/2005 per la regione Calabria per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al fine di chiedere il risarcimento dei danni, in proprio e quali di eredi del congiunto (i primi due in qualità di genitori;
e Persona_1 Pt_4 PT
, quali fratelli), deceduto il 24.9.2006 “per arresto cardiocircolatorio in politrauma
[...] da incidente stradale”, allorché, mentre, a bordo del motociclo di sua proprietà, si trovava a percorrere la S.S. 18 in località Campora S. Giovanni del Comune di Amantea (CS), con direzione di marcia nord-sud, aveva invaso la semicarreggiata opposta, impattando contro il bordo dell'isola spartitraffico ivi esistente e, poi, contro il guard-rail a margine della semicarreggiata opposta.
In particolare, hanno esposto che: a) , mentre si trovava a bordo del Persona_1 motociclo all'interno della propria carreggiata, si era visto “tagliare” la strada da un veicolo non identificato che stava uscendo, improvvisamente, dall'accesso al ristorante
“Specialità Marinare”, ubicato sulla destra rispetto alla direzione di marcia del predetto
4 motociclo, cosicché, nonostante il tentativo di operare una manovra di emergenza, non era riuscito ad evitare la collisione ed a mantenere il controllo del mezzo, rovinando a terra;
b) il conducente del veicolo non identificato, anziché fermarsi per prestare soccorso, si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce;
c) sopraggiunti sul posto gli operatori della centrale operativa 118 di Cosenza, avevano constatato il decesso del giovane;
d) erano state costituite in mora la , quale Controparte_5
impresa designata per la regione Calabria per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada e con lettera a.r. del 5.3.2007; e) la Procura della CP_6
Repubblica di Paola aveva instaurato un procedimento penale (al n. 4041/2006 r.g.n.r.) nei confronti di persona da identificare, per il reato di cui all'art. 589 c.p.
Hanno chiesto, quindi, di accertare che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato e, conseguentemente, di condannare la convenuta quale impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia per le Controparte_2
vittime della strada, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della morte di . Persona_1
Si è costituita in giudizio la quale soggetto Controparte_7 procuratore delle società mandanti del “Gruppo Generali”, in qualità di impresa designata ex art. 286 decreto legislativo n. 209/2005, la quale: a) ha eccepito, in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2947 c.c., in assenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione dalla data di messa in mora sino a quella di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
b) ha sostenuto, comunque,
l'infondatezza della domanda, per difetto di prova sulla reale dinamica del sinistro, o, quanto meno, il concorso di colpa della vittima.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda e, in via subordinata, di accertare che il sinistro si era verificato con il concorso di colpa di e, in ogni caso, di Persona_1 contenere l'eventuale condanna entro i limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, ai sensi dell'art. dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990/69 e dell'art. 1 del d.p.r. del 19.4.1993.
Istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti e con prova testimoniale, le parti, all'udienza del 19.3.2021, hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
5 2. La sentenza n. 425/2021del Tribunale di Paola, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 425 del 9.6.2021, pubblicata in pari data, il Tribunale di Paola ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto delle domande attoree ed ha rigettato ogni domanda proposta dagli attori, condannandoli al rimborso delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, illustrata la disciplina della prescrizione di cui all'art. 2947, commi 2° e 3°, c.c. e valutate le risultanze istruttorie e, in particolar modo, la consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero nel procedimento penale, ha ritenuto che: a) la dinamica del sinistro non poteva essere ricostruita “in modo sufficientemente attendibile”, per la mancanza di testimoni oculari, ragion per cui, la conclusione cui era giunto il perito nominato dal Pubblico ministero, secondo il quale “risulta realmente plausibile il concorso di un altro veicolo nella causazione dell'evento”, non supportata da prove documentali o testimoniali sulla dinamica dell'accaduto, costituiva una mera ipotesi, insufficiente a raggiungere il grado del “più probabile che non” richiesto nel processo civile, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità; b) la causa esterna, richiamata dal consulente e che avrebbe potuto aver determinato la deviazione di traiettoria del motociclo, non appariva univocamente riferibile ad un altro veicolo, ma a qualunque ostacolo, come, ad esempio, l'improvviso attraversamento di un animale;
c) peraltro, per come rilevato dal consulente, la velocità del motociclo non era confacente alle condizioni di tempo e di luogo;
d) non era provato che il casco protettivo, rinvenuto in prossimità della vittima, fosse stato correttamente indossato;
e) non essendo provato un fatto reato, ai sensi dell'art. 589 c.p.c., era già intervenuta la prescrizione dell'asserito diritto di credito di parte attrice al momento della proposizione della domanda, avvenuta in data 11.3.2014, non essendo stati documentati atti interruttivi della prescrizione successivi alla lettera di messa in mora del 5.3.2007; f) ad ogni modo, la domanda doveva essere rigettata, in quanto non erano provati i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito civile, spettando, in particolare, al danneggiato l'onere di provare che il sinistro si fosse verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo.
3. Il presente giudizio di appello
6 Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
10.1.2022, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Paola, sulla base, in sostanza, di un unico motivo di impugnazione, con cui hanno sostenuto, contrariamente all'assunto del primo giudice: a) di avere assolto al loro onere probatorio, avendo prodotto la perizia espletata nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale, da cui era emerso che la responsabilità del sinistro era da ascriversi alla condotta di un veicolo non identificato;
b) era, quindi, applicabile l'art. 2947, comma 3°, c.c. ed il relativo più lungo termine di prescrizione;
c) era provato il fatto che Persona_1
indossasse il casco al momento del sinistro, per come si desumeva dai danni e dalla causa del decesso per “arresto cardio-circolatorio in politrauma da incidente stradale” e,
d'altra parte, la compagnia assicurativa non aveva fornito alcuna prova del contrario, per cui non poteva invocarsi il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Hanno, quindi, concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione presentata il 24.5.2022, si è costituita in giudizio la già quale impresa designata dal Fondo di Controparte_1 Controparte_2
garanzia per le vittime della strada ex art. 286 del decreto legislativo n. 209/2005, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto contenente contestazioni generiche e valutazioni non condivisibili delle risultanze istruttorie che non consentivano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumevano violati.
Ha, inoltre, sostenuto che;
a) la sentenza impugnata, in relazione al riconoscimento della intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto delle domande, era del tutto corretta;
b) difettavano elementi di prova sufficienti, al fine di suffragare la tesi attorea in punto di responsabilità, atteso che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la dinamica del sinistro non poteva essere ricostruita in modo attendibile, poiché la presenza sul posto del presunto veicolo non identificato era rimasta una mera supposizione;
c) in subordine, doveva essere ritenuto il concorso di colpa di Per_1
nella causazione del sinistro, in quanto viaggiava ad una velocità non commisurata
[...]
alle condizioni di tempo ed allo stato dei luoghi e senza indossare il casco protettivo, il cui uso avrebbe comportato lesioni meno gravi, con conseguente interruzione del nesso eziologico;
d) ad ogni modo, l'eventuale condanna di in qualità di Controparte_1
7 impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, non avrebbe potuto eccedere i massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro.
All'esito dell'udienza del 22.5.2022, la Corte ha rigettato la richiesta degli appellanti di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché ha dichiarato inammissibili le richieste istruttorie, in quanto, non formalmente reiterate all'atto di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale di primo grado di giudizio.
All'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte, ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Il 19.1.2025 hanno depositato, la comparsa conclusionale, gli appellanti, i quali hanno contestato l'ordinanza, con cui era stata rigettata la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, sostenendo che non potevano ritenersi abbandonate le istanze istruttorie, solo perché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, ed hanno riproposto le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione. Hanno ribadito, inoltre, le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione.
In data 20.1.2025, ha depositato la propria comparsa conclusionale la Controparte_1
ribadendo l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342
[...]
c.p.c. e, nel merito, le contestazioni mosse in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Il 5.2.2025, ha depositato le memorie di replica la Controparte_1
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Paola e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle difese della compagnia di assicurazioni appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dall'appellata, e delle istanze istruttorie formulate dagli appellanti, reiterate nella comparsa conclusionale;
b) il merito della vicenda ed in particolare, la valutazione circa la correttezza della valutazione, effettuata dal giudice di prime cure e censurata dagli appellanti, in relazione alla non applicabilità, al caso di specie, del terzo comma dell'art. 2947 c.c.; c) in caso di esito positivo del precedente scrutinio, la valutazione circa i presupposti dell'invocato
8 risarcimento del danno (segnatamente, in ordine al concorso nella produzione del sinistro stradale per cui è causa della condotta del conducente di un veicolo non identificato, escluso dal Tribunale con valutazione censurata dagli appellanti); d) la regolamentazione delle spese di lite.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Le istanze istruttorie di parte appellante
Come già visto, nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello, la Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendosi gli
[...]
appellanti limitati, in buona sostanza, a fare un richiamo alla sentenza impugnata ed alle argomentazioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza fornire nessun riferimento ai fatti di causa, né ai motivi di diritto che avrebbero dovuto condurre alla riforma della sentenza di primo grado, mancando, pertanto, l'esatta indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, oltre che l'indicazione delle circostanze da cui derivava la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
L'atto di appello deve ritenersi conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass., sez. VI, n. 21336 del 14.9.2017), poiché indica in maniera alquanto chiara sia le parti ed i capi della sentenza impugnata
(l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ed il rigetto della domanda), la diversa ricostruzione dei fatti di causa (con particolare riferimento alla dinamica del sinistro), le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza).
D'altra parte, la compiuta difesa dell'appellata sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che la stessa ne abbia ben compreso la valenza giuridica.
Con riguardo, invece, alla richiesta di parte appellante di “ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado”, formulata nell'atto di appello, disattesa con ordinanza della Corte del 26.5.2002 e reiterata nella comparsa conclusionale, essa deve reputarsi inammissibile e, comunque, infondata, giacché: a) del tutto generica nel suo contenuto (l'istanza di ammissione di prova testimoniale, del resto,
9 è stata, in massima parte, accolta dal Tribunale, essendo stata rigettata, condivisibilmente, soltanto con riferimento ad un aspetto valutativo del capitolo n. 1 ed al capitolo n. 4, stante l'irrilevanza della testimonianza del consulente tecnico del
Pubblico ministero circa gli esiti della sua consulenza, di cui è stata acquisita la relazione); b) non reiterata nel giudizio di primo grado, dopo l'ordinanza istruttoria del
30.3.2015, depositata in cancelleria il 31.2.2015 (nelle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, gli odierni appellanti si sono limitati a riportare le conclusioni dell'atto introduttivo, contenente la sola richiesta di c.t.u. volta ad accertare il danno biologico), né in quello di appello, al momento di precisare le conclusioni, dopo il rigetto avvenuto con ordinanza del 26.5.2022; c) la consulenza tecnica d'ufficio di natura modale, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria (su cui v. infra), così come quella medico – legale, è del tutto superflua.
3. Il merito del giudizio di appello. Le valutazioni della Corte
Come già accennato, gli appellanti, con un unico ed articolato motivo di impugnazione, censurano la sentenza del Tribunale, sostenendo che, contrariamente al convincimento del giudicante: a) hanno assolto al loro onere probatorio, avendo prodotto la relazione di consulenza espletata nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale, da cui
è emerso, secondo la loro prospettiva, che la responsabilità del sinistro sia da ascriversi alla condotta di un veicolo non identificato e rimasto ignoto;
b) dovendosi ipotizzare gli estremi del delitto di omicidio colposo, di cui all'art. 589 c.p., è applicabile il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947, comma 3°, c.c.; c) è provato, in considerazione dei danni riportati al momento dell'impatto con il guard-rail e della causa del decesso (“arresto cardio-circolatorio in politrauma da incidente stradale”), che il casco era stato correttamente indossato ed allacciato da e, d'altra parte, la Persona_1
compagnia assicurativa non ha fornito alcuna prova del contrario, per cui non può invocarsi il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
L'appello è infondato, non avendo gli appellanti assolto all'onere, sugli stessi gravante
(cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 10540/2023), di dimostrare che il sinistro stradale per cui è causa configuri l'ipotesi di omicidio colposo ex art. 589 c.p.c. e, in particolare, che sia stato provocato dal conducente di un veicolo rimasto non identificato, con conseguente decorso del termine biennale di prescrizione ex art. 2947, comma 2°, c.c.
10 nonché, comunque, infondatezza della domanda, per come ritenuto dal Tribunale, con valutazioni e considerazioni condivisibili, da intendersi richiamate, salve le precisazioni seguenti.
In effetti, deve evidenziarsi che nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di descrivere la dinamica del sinistro, non avendovi assistito, cosicché l'unico dato certo è rappresentato dal fatto che, intorno alle ore due di notte del 24.9.2006, , Persona_1
mentre, a bordo del suo motociclo, si trovava a percorrere la S.S. 18, con direzione di marcia nord-sud, nell'affrontare a velocità sostenuta (circostanza rilevata dal consulente e desumibile dai danni imponenti al mezzo ed alla sua persona) una curva con visuale preclusa, ha invaso la semicarreggiata opposta, andando ad impattare, violentemente, contro il bordo dell'isola spartitraffico ivi esistente e, poi, contro il guardrail, posto a margine della semicarreggiata opposta.
L'ipotesi, formulata dagli odierni appellanti, sulla base della relazione del consulente tecnico nominato dal Pubblico ministero nel procedimento penale, che lo spostamento del motociclo nella semicarreggiata destinata al senso di marcia opposto sia stato volontario, in quanto causato da un veicolo non identificato che, nell'uscire, improvvisamente, dall'accesso al ristorante “Specialità Marinare”, ubicato sulla destra rispetto alla direzione di marcia del predetto motociclo, gli avrebbe “tagliato” la strada, è puramente congetturale, per quanto, in ipotesi, possibile.
Lo stesso consulente del Pubblico ministero, del resto, ha definito soltanto “plausibile il concorso di un altro veicolo nella causazione dell'evento” e, meramente, “da non escludere”, in particolare, l'ipotesi che un veicolo proveniente dal suddetto ristorante avesse occupato la carreggiata(v. pag. 17 della relazione), salvo, peraltro, indicare che l'invasione da parte del motociclo della corsia opposta era avvenuta “per cause sconosciute” (v. pag. 15, nella risposta al primo quesito) ed affermare che la stessa ipotesi dell'intervento di “cause esterne” veniva formulata “sebbene non vi sia alcun riferimento nella documentazione contenuta nel fascicolo processuale”: cfr. la relazione citata, prodotta dagli odierni appellanti, peraltro senza gli allegati).
Altrettanto plausibili o da non escludere sono, tuttavia, ipotesi alternative, quali la distrazione del giovane o un colpo di sonno;
l'eccessiva velocità nell'affrontare la curva
(il tratto di strada si presentava asfaltato, ma con alcuni avvallamenti: v. pag. 12 della relazione del consulente;
la motocicletta, avente cilindrata di 600 cm cubi e potenza di
120 cavalli, era in grado di raggiungere, evidentemente, velocità alquanto elevate)
11 ovvero, ancora, come evidenziato dal Tribunale, l'attraversamento della strada da parte di un animale.
L'assenza di elementi oggettivi che possano far ritenere provato il supposto concorso di un veicolo proveniente dal ristorante rende superflua anche una consulenza tecnica d'ufficio di natura modale.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Consegue il rigetto dell'appello.
4. La regolamentazione delle spese di lite e la declaratoria di cui all'art 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore della parte appellata già come in dispositivo, applicando i parametri Controparte_1 Controparte_2
medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore indeterminabile di bassa complessità), ridotti della metà in ragione del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e dell'unica questione decisiva trattata.
Le spese possono, quindi, liquidarsi in complessivi euro 4.996,00 (euro 1029,00 per la fase di studio della controversia;
euro 729,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 1.735,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria ai sensi dell'art 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. n. 425/2021 del 9.6.2021, Parte_4
pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza n. 425/2021 del Tribunale di
Paola:
12 - condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rimborso delle spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi euro
4.996,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella md del 15%, come per legge, in favore della parte appellata Controparte_1
- dichiara gli appellanti tenuti al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater. del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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