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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 10584/2023 e 97/2024 R.G.L. e vertenti
T R A
, in qualità di titolare della ditta individuale “IL Parte_1
BUONGUSTAIO DEL SUD”, rappresentato e difeso dall'Avv. VI Siano
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli P_
Avv.ti Luigi Lorusso (nel procedimento n. 10584/2023 R.G.L.) e Chiara Contusi (nel procedimento n. 97/2024 R.G.L.)
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento negativo – opposizione avverso avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2023, contenente istanza ex art. 700 c.p.c., Parte_1
, quale titolare della ditta individuale “Il Buongustaio del Sud”, adiva l'intestato
[...]
Tribunale del Lavoro, esponendo: che, all'esito di un controllo effettuato in data 3.5.2022 nel proprio Cassetto previdenziale, era emersa l'esistenza di contributi IVS non pagati per le annualità dal 2018 al 2022 relativi alla propria posizione (periodo 2021 – 2022), nonché a quella di (periodo 2018 – 2022), figlia di esso istante, per complessivi euro Persona_1
27.134,78; che, approfondendo le indagini, egli era giunto alla conclusione che,
CP_ verosimilmente, la pretesa contributiva vantata dall' anche per la predetta figlia poteva essere scaturita dal fatto che, in data 14.3.2019, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
NC (d'ora innanzi anche solo I.T.L.) aveva redatto un verbale di primo accesso ispettivo, con contestuale provvedimento di sospensione dell'attività di commercio ambulante da lui esercitata, essendo stata riscontrata la presenza della predetta “intenta alla vendita Parte_1 dietro al banco”; che, con provvedimento emesso in pari data, l'I.T.L. di NC aveva subordinato la riapertura dell'attività commerciale all'avvenuta regolarizzazione, ai soli fini della copertura Inail, della posizione di ed al pagamento della sanzione Persona_1
pecuniaria, pari ad euro 500,00; che, in data 15.3.2019, egli aveva chiesto la revoca del provvedimento di sospensione, dichiarando di aver provveduto a pagare la sanzione comminata ed aggiungendo che la regolarizzazione ai soli fini Inail del personale non risultante dalla documentazione obbligatoria si era perfezionata, ora per allora, fin dal luglio
2018; che, in ragione di quanto sopra, l'I.T.L. aveva revocato il provvedimento di sospensione dell'attività, come avrebbe dovuto evincersi dal verbale unico di accertamento e notificazione n. AN00000/2019-712-01, redatto in data 22.5.2019 dal predetto Ispettorato a conclusione degli accertamenti iniziati con l'accesso del 14.3.2019; che era dipendente, Persona_1 sin dal 15.11.2016, della ditta individuale “Giro Pizza” di , corrente in Controparte_2
Fano (PU) alla Via Roma n. 18, in virtù di apposito contratto di lavoro part time (24 ore settimanali), avendo ella svolto solo episodicamente l'attività di coadiuvante presso la ditta del padre, giusta dichiarazione da costei rilasciata ai funzionari ispettivi;
che esso istante aveva chiesto, in data 22.11.2022, l'annullamento in via di autotutela del provvedimento d'iscrizione di alla Gestione commercianti, nonché la rideterminazione dei Persona_1
contributi IVS presenti nel proprio Cassetto previdenziale, nei limiti di quelli da lui dovuti;
CP_ CP_ che, trasmessa la pratica dall' di Pesaro alla sede di Foggia, quest'ultima replicava, in data 6.3.2023, che non vi erano elementi per “validare la cancellazione dell'iscrizione inserita per la Coadiuvante a seguito di verbale”; che, nelle more del procedimento, la posizione di esso istante era stata ulteriormente penalizzata dal provvedimento di
“Sospensione di autorizzazione tipologia A mercato estivo”, emesso in data 9.12.2022 dal
Comune di Misano Adriatico sulla scorta della mancata regolarizzazione della posizione
CP_ contributiva della ditta individuale;
che il ricorso amministrativo inoltrato all' in data
23.5.2023 era stato respinto con delibera adottata il successivo 20.7.2023 dal Comitato
Amministratore della Gestione dei Contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Tanto esposto in punto di fatto, contestava il ricorrente la fondatezza dell'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti, deducendo, in subordine, che detta iscrizione Persona_1 era stata eseguita a far data dall'1.1.2018, laddove l'impiego della presunta coadivuante era
2 iniziato nel luglio del 2018, con conseguente illegittimità della pretesa contributiva avanzata anche per il periodo 1.1.2018-30.6.2018.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale – previa sospensione, in via cautelare ed urgente, dell'iscrizione di in qualità di Persona_1
coadiuvante – accogliesse, nel merito, le seguenti conclusioni: “b) in via principale, revocare CP_ e/o annullare l'iscrizione all' della IG.ra , dichiarando non dovuti i Persona_1 contributi e le sanzioni aggiuntive pretesi dall' nei confronti della posizione di P_
, ordinando contestualmente all'Istituto previdenziale di rideterminare gli Persona_1
importi dei contributi IVS, presenti nel Cassetto Previdenziale della ricorrente, nei limiti di quelli dovuti dal solo;
c) sempre in via principale, dichiarare – o ordinare Parte_1
CP_ all' di dichiarare – regolare il D.U.R.C. della ricorrente nel momento stesso in cui verranno versati i contributi dovuti dal IG. . d) sempre in via principale, Parte_1 condannare l'Ente previdenziale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. in ragione del comportamento colpevolmente ostruzionistico e non collaborativo mantenuto a sostegno di una pretesa palesemente e documentalmente priva di fondamento anche perché contraria alle direttive impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle risultanze degli Organi ispettivi;
e) in via subordinata, revocare e/o annullare l'iscrizione CP_ all' della IG.ra con riferimento al periodo 1/01/2018 – 30/06/2018, Persona_1 dichiarando non dovuti i contributi pretesi dall' nei confronti della posizione di P_
per il predetto periodo, non avendo quest'ultima prestato alcuna attività Persona_1 lavorativa presso la ditta ricorrente. f) Con vittoria di spese e competenze”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale resisteva, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto, richiamando, a tal fine, le risultanze dell'accertamento ispettivo.
L'istanza cautelare veniva rigettata, per difetto di periculum in mora.
Con distinto ricorso, depositato in data 5.1.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 382-2023-00005801-01-000, notificatogli in data 16.12.2023 in forza del preteso, mancato pagamento del complessivo importo di euro 23.053,30, quale
CP_ preteso dall' a titolo di contributi e somme aggiuntive afferenti alla Gestione
Commercianti per gli anni dal 2018 al 2022.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'illegittimità del suddetto avviso, stante la pendenza della causa di accertamento negativo precedentemente instaurata.
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva, riproponendo le difese svolte nel pregresso giudizio ed invocando l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
3 Resisteva l' , rimarcando la sussistenza del credito. CP_3
Le due cause, iscritte ai nn. 10584/2023 e 97/2024 R.G.L., venivano riunite, ai sensi degli artt.
274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., per evidenti ragioni di connessione, soggettiva e
(parzialmente) oggettiva.
Disattesa l'istanza cautelare (per difetto di periculum in mora) ed espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 26.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione dalle parti di note di trattazione scritta.
2. I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno, per quanto di ragione, accolti.
2.1. Invero, è pacifico – oltre che rilevabile documentalmente dalla produzione offerta
CP_ dall' nel fascicolo del procedimento n. 10584/2023 R.G.L. (cfr. visura della C.C.I.A.A., doc. 8) – che sia titolare di una impresa individuale con sede in Cerignola Parte_1 al Vico IV Addolorata n. 45 e che l'attività da costui esercitata in via prevalente sia quella di commercio ambulante.
CP_ E', del pari, incontroverso che egli sia iscritto alla Gestione Commercianti dell' (codice azienda 27759598), come si evince, peraltro, dal “Dettaglio Anagrafica Azienda” (doc. 1, CP_ fascicolo dell' .
2.2. Ciò posto, e seguendo la prospettazione compiuta dall'Istituto nel procedimento iscritto al n. 10584/2023 R.G.L. (e riprodotta, senza sostanziali variazioni, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito), si osserva che il debito contributivo a carico dell'odierno ricorrente, quale riportato nel “Dettaglio Estratto Emissione 2022” (doc. 18, fascicolo dell'Ente), ammonta ad euro 27.134,79, comprensivo di sanzioni per evasione ex lege n. 388/2000.
Più in dettaglio, secondo quanto esplicitato nella memoria di costituzione (v. pag. 5), tale importo attiene sia alla contribuzione dovuta dal titolare per l'anno 2022, per un importo pari ad euro 3.983,76, sia alla contribuzione dovuta per la di lui figlia, quale Persona_1
coadiuvante del padre, per un importo pari ad euro 23.151,06 relativamente al periodo da luglio del 2018 sino a tutto il 2022.
2.3. Non è qui in discussione per il ricorrente l'obbligo di perdurante iscrizione alla suddetta
Gestione, non essendo stata sollevata alcuna contestazione circa l'an e/o il quantum della pretesa contributiva vantata nei confronti di , tant'è che, già in sede Parte_1 cautelare, costui aveva chiesto di essere autorizzato a versare “solo i contributi facenti capo personalmente al IG. ” (v. punto 3 delle conclusioni, pag. 13 del ricorso). Parte_1
4 Il nucleo centrale della controversia ruota, invece, intorno all'iscrizione d'ufficio di Per_1
alla Gestione Commercianti in qualità di coadiuvante nell'impresa del padre, con
[...]
conseguente imposizione contributiva a decorrere da luglio del 2018.
2.4. Così delimitato il thema decidendum, occorre ribadire, in via pregiudiziale di rito, quanto già statuito nell'ordinanza cautelare in ordine alla giurisdizione dell'intestato Tribunale, vertendosi in materia di controversia contributiva rispetto alla quale l'unico Giudice munito di potestas iudicandi, al quale correttamente è stata devoluta la presente controversia, è il
Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, e ciò in conformità al principio secondo cui “La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il
"petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 20350/2018). CP_
2.5. Vanno pure disattese le eccezioni sollevate dall' in ordine al preteso difetto di interesse ad agire in capo a ed alla sua asserita carenza di legittimazione attiva, per Parte_1
l'assorbente considerazione che – a norma dell'art. 10, comma 2, L. n. 22 luglio 1966, n. 613
– “Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”.
Sussiste, pertanto, in capo all'odierno ricorrente l'interesse giuridicamente apprezzabile, attuale e concreto (ex art. 100 c.p.c.), a conseguire l'accertamento negativo del credito contributivo vantato dall'Istituto in conseguenza dell'iscrizione d'ufficio di Persona_1
alla Gestione Commercianti.
In virtù del summenzionato riferimento normativo, poi, la legittimazione ad agire non può che spettare al predetto CA (salvo quanto si dirà al punto 2.9 della motivazione).
2.6. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, viene subito in rilievo l'art. 1, comma 1, L. n. 613/1966, secondo cui “L'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente”.
5 L'art. 2, comma 1, stabilisce, a sua volta, che “Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli nati nel matrimonio o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”.
Come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. 26.1.2021, n. 1684, “questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 613 del 1966, art. 2 (a norma del quale "si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti"), va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorchè la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà
o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti”.
In senso conforme si veda Cass. Sez. Lav. 24.9.2019, n. 23791, secondo cui “
9. L'obbligo assicurativo sorge dunque ex lege, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 662 del
1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1), per i suddetti familiari dell'imprenditore commerciale, che svolgano nell'impresa la propria attività con carattere di abitualità ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininiterrotta sul luogo di lavoro) - e prevalenza - ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (così Cass. n. 9873 del 2014 e n. 7336 del
22/03/2017)”.
Quale utile parametro orientativo soccorrono, poi, le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10478 del 10.6.2013 e n. 14184 del 5.8.2013 (doc. 7, fascicolo di parte ricorrente nel proc. n. 10584/2023 R.G.L.), le quali riconducono la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare, quale desunto dall'art. 21, comma 6-ter, D.L. n. 269/2003,
6 convertito in L. n. 326/2003, concernente la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell'ambito delle imprese artigiane. CP_
2.7. Muovendo dalle superiori premesse, si ritiene che l' – pur essendone onerato ex art. 2697, comma 1, cod. civ. (siccome convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) – non abbia adeguatamente dimostrato l'espletamento, da parte di Per_1
di attività lavorativa nell'impresa del padre con i caratteri dell'abitualità e della
[...]
prevalenza.
Invero, l'iscrizione d'ufficio della predetta CA alla Gestione Commercianti, in qualità di coadiuvante, è stata effettuata dall'Istituto con provvedimento del 18.5.2022 (v. doc. 12,
CP_ fascicolo dell' nel proc. n. 10584/2023 R.G.L.). CP_
Detta iscrizione è avvenuta in seguito alla trasmissione (in data 15.3.2022) alla sede di
Foggia del verbale di accertamento e notificazione dell'I.T.L. di NC n. AN/0000 - 712 01 del 22.5.2019 (doc. 5, fascicolo di parte ricorrente nel proc. n. 10584/2023 R.G.L.), con il quale i Funzionari avevano concluso gli accertamenti, iniziati con accesso ispettivo del
14.3.2019, nei confronti di . Parte_1
La pretesa contributiva poggia sostanzialmente sugli elementi già enunciati dal Comitato
Amministratore della Gestione Commercianti nella deliberazione n. 974 del 19.7.2023 (doc.
2-B, fascicolo di parte ricorrente) e di seguito sintetizzati: a) sentita dai Persona_1
Funzionari Ispettivi, avrebbe confermato di collaborare con il padre fin dall'anno 2018; b) la ditta CA Antonio, per gli anni oggetto di accertamento, non ha occupato dipendenti, ad eccezione della figlia e del figlio VI (titolare anche di una autonoma attività Per_1 lavorativa); c) la ditta “GIRO PIZZA” di occupa altri lavoratori Controparte_2
dipendenti e, in ogni caso, il rapporto di lavoro part-time orizzontale instaurato da Per_1
con il fratello VI risulterebbe compatibile con l'attività di coadiuvante
[...] nell'impresa del padre.
2.8. Così riassunti i termini della pretesa, si ritiene che il tenore oltremodo generico delle dichiarazioni rese da nell'immediatezza dell'accesso ispettivo non consenta Persona_1 di asseverare la prospettazione dell' (v. doc. 14, fascicolo di parte ricorrente). CP_3
Difatti, la predetta – trovata intenta alla vendita presso il banco di prodotti caseari Parte_1
allestito dal padre nel mercato di Osimo (AN) – si limitò, in quella occasione, a riferire di aver iniziato a lavorare con “a luglio 2018”, aggiungendo di coadiuvare il Parte_1 genitore nell'attività di commercio ambulante “non abitualmente”, ma solo all'occorrenza ovvero “nei periodi di maggiore affluenza (d'estate)”.
7 Com'è evidente, non è certo sulle dichiarazioni dell'asserita coadiuvante che può fondatamente basarsi l'iscrizione d'ufficio operata dall'Istituto, non essendo possibile stabilire con quale frequenza la abbia prestato attività lavorativa per conto del padre. Parte_1
A ciò si aggiunga che – come si evince per tabulas dal contratto di lavoro subordinato part- time per 24 ore settimanali (doc. 6, fascicolo di parte ricorrente) nonché dalle deposizioni testimoniali di , e Testimone_1 Controparte_2 Testimone_2
– lavora sin dal 2016 nella pizzeria del fratello VI, Testimone_3 Persona_1 avendo coadiuvato il padre nell'attività di commercio ambulante per periodi estremamente ridotti (e, in ogni caso, inferiori a 90 giorni all'anno), e ciò sino all'anno 2020, allorquando la stessa si astenne dal lavoro per maternità.
Più in dettaglio, la teste (amica di ha dichiarato quanto segue: Tes_1 Persona_1
“ADR: Mi risulta che lavorasse con il padre aiutandolo nell'attività di Persona_1 commercio ambulante nei mercati settimanali. Non l'ho mai vista direttamente lavorare al mercato, quanto so mi è stato riferito dalla stessa ADR: Ho invece avuto modo Per_1
di frequentare la pizzeria Giro Pizza, sita a Fano, ove tuttora mi reco come cliente, e lì ho visto lavorare al banco. ADR: Non ricordo il periodo in cui la Persona_1
ha iniziato a lavorare in questa pizzeria. ADR: Oltre a lei, lavorano lì la Per_1
sorella e il fratello, che fa il pizzaiolo. ADR: Aggiungo che, nel giugno del 2021,
ha avuto un bambino, di nome (verbale dell'11.9.2024). Persona_1 Per_2
Il teste ha, dal canto suo, riferito: “ADR: Sul capitolo 5) del ricorso, è Controparte_2
capitato che, talvolta, mia sorella abbia lavorato con mio padre, prestandogli aiuto e collaborazione nell'esercizio della sua attività di commercio ambulante. ADR: E' capitato soprattutto in estate che, su richiesta di mio padre, mia sorella, come me, abbia potuto dare una mano nell'attività in questione. ADR: Si è trattato di una o due volte alla settimana, non
c'era una soglia prestabilita. ADR: Tanto è accaduto negli anni 2018, 2019 e 2020. ADR: Nel
2020 mia sorella è andata in maternità e, pertanto, non ha più lavorato con nostro padre.
ADR: Dopo la maternità mia sorella ha ripreso a lavorare con me in pizzeria, cosa che faceva già dal 2018. ADR: Sono titolare di una pizzeria a Fano, gestita da me con mia sorella
e con l'altra sorella più piccola, . ADR: Non vi sono dipendenti. Per un periodo ha Per_3
lavorato in pizzeria anche , marito di . ADR: Mio nipote Testimone_2 Persona_1
figlio di , è nato nel 2021, non ricordo la data precisa” (verbale del Per_2 Per_1
13.11.2024).
Di segno conforme è la deposizione del teste : “ADR: è mio Tes_2 Parte_1
suocero, mentre è mia moglie. ADR: Attualmente, da un anno e mezzo, Persona_1
8 lavoro in fabbrica. Prima, invece, lavoravo nella pizzeria di mio cognato VI. ADR: Mi risulta che , nel 2019 se non ricordo male, abbia lavorato con il padre non Persona_1
più di tre-quattro volte al mese prestando collaborazione nella sua attività di commercio ambulante. Preciso che nel 2019 mi sono trasferito a Fano. ADR: Mia moglie lavora nella pizzeria del fratello dal 2016. ADR: Dopo la maternità, nel 2021, mia moglie non ha più lavorato con il padre. Ha poi ripreso a lavorare in pizzeria. ADR: In pizzeria hanno sempre lavorato solo mio cognato VI, mia moglie e l'altra mia cognata, ” Persona_4
(verbale del 13.11.2024).
La stabile occupazione della all'interno della pizzeria del fratello è stata Parte_1
confermata anche dalla teste Tes_3
Non può neppure trascurarsi la deposizione resa dalla stessa la quale – sebbene Parte_1
titolare di un interesse di mero fatto ad un determinato esito della lite (ma non per questo incapace a testimoniare, ex art. 246 c.p.c.) – ha dichiarato quanto segue: “ADR: Ho aiutato occasionalmente mio padre nell'ambito della sua attività di commercio ambulante, il giovedì
o il sabato, neanche per due mesi all'anno, anche perché da nove anni circa lavoro nella pizzeria Giro Pizza, sita a Fano, inizialmente in cucina e in seguito come banconista, con orario di lavoro dalle 17:00 alle 21:00, tutti i giorni, tranne il giovedì (giorno di riposo).
ADR: Insieme a me lavorano in pizzeria mia sorella e mio fratello. ADR: Ho avuto un bambino il 28 giugno 2021” (verbale dell'11.9.2024).
Vale, infine, a conferire pieno riscontro al quadro istruttorio innanzi riassunto la testimonianza qualificata di (Funzionaria in servizio presso l'Ispettorato Testimone_4
Territoriale del Lavoro di NC), la quale ha reso una deposizione del seguente tenore:
“ADR: Nel 2019 ho svolto accertamenti a carico della ditta di . Parte_1
L'accesso ispettivo venne eseguito ad Osimo, nel corso di un mercato settimanale, e riscontrammo, io e l'altro Ispettore, dott. che stava Persona_5 Persona_1 servendo la clientela. Furono acquisite nell'immediatezza le dichiarazioni delle persone intente al lavoro e rilevammo, quanto alla predetta una presenza non Per_1
episodica, sebbene non abituale. Emerse, in particolare, che la signora dava una mano al genitore quando ve ne era bisogno. Avendo rilevato che la stessa aveva una posizione di lavoro dipendente part-time, ritenemmo sufficiente l'iscrizione ai soli fini assicurativi Inail, e
CP_ non anche a quelli non essendo emersa una partecipazione al lavoro per almeno 90 giorni all'anno” (verbale dell'11.9.2024).
9 CP_ Com'è evidente, le dichiarazioni della teste smentiscono la prospettazione dell' Tes_4
avvalorando, al contempo, la tesi propugnata in ricorso circa il coinvolgimento affatto marginale di nell'attività di commercio ambulante esercitata dal padre. Persona_1
2.9. Ne discende che, fermo restando l'obbligo contributivo direttamente gravante sul titolare, CP_ non sono dovute da quest'ultimo le somme richieste dall' a titolo di contributi e relative somme aggiuntive per la posizione di Persona_1
Quanto precede postula, quale logica conseguenza, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, restando assorbita ogni ulteriore questione – anche preliminare – dibattuta fra le parti.
Non può, tuttavia, disporsi la cancellazione della predetta CA dalla Gestione
CP_ Commercianti, posto che – come condivisibilmente eccepito dall' – il ricorrente s'appalesa sprovvisto di legittimazione in tal senso (v., in argomento, Corte d'Appello di
Bari-Sezione Lavoro, 24 novembre 2022, n. 1843).
3. Le spese di lite vengono compensate in misura di 1/3, stante l'infondatezza dell'istanza cautelare avanzata in corso di causa. CP_ Nel resto, tali spese seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv.
VI Siano, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, avuto riguardo all'importo preteso con l'avviso di addebito), con l'aumento del 30% per la riunione di cause connesse ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Non si ravvisa, tuttavia, la responsabilità processuale aggravata dell' , pure evocata dal CP_3
ricorrente, non rinvenendosi in concreto elementi idonei a disvelare una condotta dolosa e/o gravemente colposa dell'Ente, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10584/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute da Parte_1
CP_
le somme richieste dall' a titolo di contributi e relative somme aggiuntive per la
[...]
posizione di in relazione agli anni dal 2018 al 2022; Persona_1
b) annulla l'avviso di addebito n. 382-2023-00005801-01-000;
c) dichiara inammissibile la domanda di cancellazione di dalla Gestione Persona_1
Commercianti in qualità di coadiuvante;
10 d) compensa in misura di 1/3 le spese di lite, liquidate, per l'intero, in euro 5.000,00;
CP_ e) condanna l' alla refusione della residua quota di spese, pari ad euro 3.334,00, oltre contributo unificato, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. VI Siano.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 10584/2023 e 97/2024 R.G.L. e vertenti
T R A
, in qualità di titolare della ditta individuale “IL Parte_1
BUONGUSTAIO DEL SUD”, rappresentato e difeso dall'Avv. VI Siano
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli P_
Avv.ti Luigi Lorusso (nel procedimento n. 10584/2023 R.G.L.) e Chiara Contusi (nel procedimento n. 97/2024 R.G.L.)
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento negativo – opposizione avverso avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2023, contenente istanza ex art. 700 c.p.c., Parte_1
, quale titolare della ditta individuale “Il Buongustaio del Sud”, adiva l'intestato
[...]
Tribunale del Lavoro, esponendo: che, all'esito di un controllo effettuato in data 3.5.2022 nel proprio Cassetto previdenziale, era emersa l'esistenza di contributi IVS non pagati per le annualità dal 2018 al 2022 relativi alla propria posizione (periodo 2021 – 2022), nonché a quella di (periodo 2018 – 2022), figlia di esso istante, per complessivi euro Persona_1
27.134,78; che, approfondendo le indagini, egli era giunto alla conclusione che,
CP_ verosimilmente, la pretesa contributiva vantata dall' anche per la predetta figlia poteva essere scaturita dal fatto che, in data 14.3.2019, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
NC (d'ora innanzi anche solo I.T.L.) aveva redatto un verbale di primo accesso ispettivo, con contestuale provvedimento di sospensione dell'attività di commercio ambulante da lui esercitata, essendo stata riscontrata la presenza della predetta “intenta alla vendita Parte_1 dietro al banco”; che, con provvedimento emesso in pari data, l'I.T.L. di NC aveva subordinato la riapertura dell'attività commerciale all'avvenuta regolarizzazione, ai soli fini della copertura Inail, della posizione di ed al pagamento della sanzione Persona_1
pecuniaria, pari ad euro 500,00; che, in data 15.3.2019, egli aveva chiesto la revoca del provvedimento di sospensione, dichiarando di aver provveduto a pagare la sanzione comminata ed aggiungendo che la regolarizzazione ai soli fini Inail del personale non risultante dalla documentazione obbligatoria si era perfezionata, ora per allora, fin dal luglio
2018; che, in ragione di quanto sopra, l'I.T.L. aveva revocato il provvedimento di sospensione dell'attività, come avrebbe dovuto evincersi dal verbale unico di accertamento e notificazione n. AN00000/2019-712-01, redatto in data 22.5.2019 dal predetto Ispettorato a conclusione degli accertamenti iniziati con l'accesso del 14.3.2019; che era dipendente, Persona_1 sin dal 15.11.2016, della ditta individuale “Giro Pizza” di , corrente in Controparte_2
Fano (PU) alla Via Roma n. 18, in virtù di apposito contratto di lavoro part time (24 ore settimanali), avendo ella svolto solo episodicamente l'attività di coadiuvante presso la ditta del padre, giusta dichiarazione da costei rilasciata ai funzionari ispettivi;
che esso istante aveva chiesto, in data 22.11.2022, l'annullamento in via di autotutela del provvedimento d'iscrizione di alla Gestione commercianti, nonché la rideterminazione dei Persona_1
contributi IVS presenti nel proprio Cassetto previdenziale, nei limiti di quelli da lui dovuti;
CP_ CP_ che, trasmessa la pratica dall' di Pesaro alla sede di Foggia, quest'ultima replicava, in data 6.3.2023, che non vi erano elementi per “validare la cancellazione dell'iscrizione inserita per la Coadiuvante a seguito di verbale”; che, nelle more del procedimento, la posizione di esso istante era stata ulteriormente penalizzata dal provvedimento di
“Sospensione di autorizzazione tipologia A mercato estivo”, emesso in data 9.12.2022 dal
Comune di Misano Adriatico sulla scorta della mancata regolarizzazione della posizione
CP_ contributiva della ditta individuale;
che il ricorso amministrativo inoltrato all' in data
23.5.2023 era stato respinto con delibera adottata il successivo 20.7.2023 dal Comitato
Amministratore della Gestione dei Contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Tanto esposto in punto di fatto, contestava il ricorrente la fondatezza dell'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti, deducendo, in subordine, che detta iscrizione Persona_1 era stata eseguita a far data dall'1.1.2018, laddove l'impiego della presunta coadivuante era
2 iniziato nel luglio del 2018, con conseguente illegittimità della pretesa contributiva avanzata anche per il periodo 1.1.2018-30.6.2018.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale – previa sospensione, in via cautelare ed urgente, dell'iscrizione di in qualità di Persona_1
coadiuvante – accogliesse, nel merito, le seguenti conclusioni: “b) in via principale, revocare CP_ e/o annullare l'iscrizione all' della IG.ra , dichiarando non dovuti i Persona_1 contributi e le sanzioni aggiuntive pretesi dall' nei confronti della posizione di P_
, ordinando contestualmente all'Istituto previdenziale di rideterminare gli Persona_1
importi dei contributi IVS, presenti nel Cassetto Previdenziale della ricorrente, nei limiti di quelli dovuti dal solo;
c) sempre in via principale, dichiarare – o ordinare Parte_1
CP_ all' di dichiarare – regolare il D.U.R.C. della ricorrente nel momento stesso in cui verranno versati i contributi dovuti dal IG. . d) sempre in via principale, Parte_1 condannare l'Ente previdenziale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. in ragione del comportamento colpevolmente ostruzionistico e non collaborativo mantenuto a sostegno di una pretesa palesemente e documentalmente priva di fondamento anche perché contraria alle direttive impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle risultanze degli Organi ispettivi;
e) in via subordinata, revocare e/o annullare l'iscrizione CP_ all' della IG.ra con riferimento al periodo 1/01/2018 – 30/06/2018, Persona_1 dichiarando non dovuti i contributi pretesi dall' nei confronti della posizione di P_
per il predetto periodo, non avendo quest'ultima prestato alcuna attività Persona_1 lavorativa presso la ditta ricorrente. f) Con vittoria di spese e competenze”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale resisteva, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto, richiamando, a tal fine, le risultanze dell'accertamento ispettivo.
L'istanza cautelare veniva rigettata, per difetto di periculum in mora.
Con distinto ricorso, depositato in data 5.1.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 382-2023-00005801-01-000, notificatogli in data 16.12.2023 in forza del preteso, mancato pagamento del complessivo importo di euro 23.053,30, quale
CP_ preteso dall' a titolo di contributi e somme aggiuntive afferenti alla Gestione
Commercianti per gli anni dal 2018 al 2022.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'illegittimità del suddetto avviso, stante la pendenza della causa di accertamento negativo precedentemente instaurata.
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva, riproponendo le difese svolte nel pregresso giudizio ed invocando l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
3 Resisteva l' , rimarcando la sussistenza del credito. CP_3
Le due cause, iscritte ai nn. 10584/2023 e 97/2024 R.G.L., venivano riunite, ai sensi degli artt.
274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., per evidenti ragioni di connessione, soggettiva e
(parzialmente) oggettiva.
Disattesa l'istanza cautelare (per difetto di periculum in mora) ed espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 26.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione dalle parti di note di trattazione scritta.
2. I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno, per quanto di ragione, accolti.
2.1. Invero, è pacifico – oltre che rilevabile documentalmente dalla produzione offerta
CP_ dall' nel fascicolo del procedimento n. 10584/2023 R.G.L. (cfr. visura della C.C.I.A.A., doc. 8) – che sia titolare di una impresa individuale con sede in Cerignola Parte_1 al Vico IV Addolorata n. 45 e che l'attività da costui esercitata in via prevalente sia quella di commercio ambulante.
CP_ E', del pari, incontroverso che egli sia iscritto alla Gestione Commercianti dell' (codice azienda 27759598), come si evince, peraltro, dal “Dettaglio Anagrafica Azienda” (doc. 1, CP_ fascicolo dell' .
2.2. Ciò posto, e seguendo la prospettazione compiuta dall'Istituto nel procedimento iscritto al n. 10584/2023 R.G.L. (e riprodotta, senza sostanziali variazioni, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito), si osserva che il debito contributivo a carico dell'odierno ricorrente, quale riportato nel “Dettaglio Estratto Emissione 2022” (doc. 18, fascicolo dell'Ente), ammonta ad euro 27.134,79, comprensivo di sanzioni per evasione ex lege n. 388/2000.
Più in dettaglio, secondo quanto esplicitato nella memoria di costituzione (v. pag. 5), tale importo attiene sia alla contribuzione dovuta dal titolare per l'anno 2022, per un importo pari ad euro 3.983,76, sia alla contribuzione dovuta per la di lui figlia, quale Persona_1
coadiuvante del padre, per un importo pari ad euro 23.151,06 relativamente al periodo da luglio del 2018 sino a tutto il 2022.
2.3. Non è qui in discussione per il ricorrente l'obbligo di perdurante iscrizione alla suddetta
Gestione, non essendo stata sollevata alcuna contestazione circa l'an e/o il quantum della pretesa contributiva vantata nei confronti di , tant'è che, già in sede Parte_1 cautelare, costui aveva chiesto di essere autorizzato a versare “solo i contributi facenti capo personalmente al IG. ” (v. punto 3 delle conclusioni, pag. 13 del ricorso). Parte_1
4 Il nucleo centrale della controversia ruota, invece, intorno all'iscrizione d'ufficio di Per_1
alla Gestione Commercianti in qualità di coadiuvante nell'impresa del padre, con
[...]
conseguente imposizione contributiva a decorrere da luglio del 2018.
2.4. Così delimitato il thema decidendum, occorre ribadire, in via pregiudiziale di rito, quanto già statuito nell'ordinanza cautelare in ordine alla giurisdizione dell'intestato Tribunale, vertendosi in materia di controversia contributiva rispetto alla quale l'unico Giudice munito di potestas iudicandi, al quale correttamente è stata devoluta la presente controversia, è il
Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, e ciò in conformità al principio secondo cui “La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il
"petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 20350/2018). CP_
2.5. Vanno pure disattese le eccezioni sollevate dall' in ordine al preteso difetto di interesse ad agire in capo a ed alla sua asserita carenza di legittimazione attiva, per Parte_1
l'assorbente considerazione che – a norma dell'art. 10, comma 2, L. n. 22 luglio 1966, n. 613
– “Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”.
Sussiste, pertanto, in capo all'odierno ricorrente l'interesse giuridicamente apprezzabile, attuale e concreto (ex art. 100 c.p.c.), a conseguire l'accertamento negativo del credito contributivo vantato dall'Istituto in conseguenza dell'iscrizione d'ufficio di Persona_1
alla Gestione Commercianti.
In virtù del summenzionato riferimento normativo, poi, la legittimazione ad agire non può che spettare al predetto CA (salvo quanto si dirà al punto 2.9 della motivazione).
2.6. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, viene subito in rilievo l'art. 1, comma 1, L. n. 613/1966, secondo cui “L'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente”.
5 L'art. 2, comma 1, stabilisce, a sua volta, che “Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli nati nel matrimonio o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”.
Come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. 26.1.2021, n. 1684, “questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 613 del 1966, art. 2 (a norma del quale "si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti"), va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorchè la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà
o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti”.
In senso conforme si veda Cass. Sez. Lav. 24.9.2019, n. 23791, secondo cui “
9. L'obbligo assicurativo sorge dunque ex lege, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 662 del
1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1), per i suddetti familiari dell'imprenditore commerciale, che svolgano nell'impresa la propria attività con carattere di abitualità ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininiterrotta sul luogo di lavoro) - e prevalenza - ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (così Cass. n. 9873 del 2014 e n. 7336 del
22/03/2017)”.
Quale utile parametro orientativo soccorrono, poi, le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10478 del 10.6.2013 e n. 14184 del 5.8.2013 (doc. 7, fascicolo di parte ricorrente nel proc. n. 10584/2023 R.G.L.), le quali riconducono la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare, quale desunto dall'art. 21, comma 6-ter, D.L. n. 269/2003,
6 convertito in L. n. 326/2003, concernente la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell'ambito delle imprese artigiane. CP_
2.7. Muovendo dalle superiori premesse, si ritiene che l' – pur essendone onerato ex art. 2697, comma 1, cod. civ. (siccome convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) – non abbia adeguatamente dimostrato l'espletamento, da parte di Per_1
di attività lavorativa nell'impresa del padre con i caratteri dell'abitualità e della
[...]
prevalenza.
Invero, l'iscrizione d'ufficio della predetta CA alla Gestione Commercianti, in qualità di coadiuvante, è stata effettuata dall'Istituto con provvedimento del 18.5.2022 (v. doc. 12,
CP_ fascicolo dell' nel proc. n. 10584/2023 R.G.L.). CP_
Detta iscrizione è avvenuta in seguito alla trasmissione (in data 15.3.2022) alla sede di
Foggia del verbale di accertamento e notificazione dell'I.T.L. di NC n. AN/0000 - 712 01 del 22.5.2019 (doc. 5, fascicolo di parte ricorrente nel proc. n. 10584/2023 R.G.L.), con il quale i Funzionari avevano concluso gli accertamenti, iniziati con accesso ispettivo del
14.3.2019, nei confronti di . Parte_1
La pretesa contributiva poggia sostanzialmente sugli elementi già enunciati dal Comitato
Amministratore della Gestione Commercianti nella deliberazione n. 974 del 19.7.2023 (doc.
2-B, fascicolo di parte ricorrente) e di seguito sintetizzati: a) sentita dai Persona_1
Funzionari Ispettivi, avrebbe confermato di collaborare con il padre fin dall'anno 2018; b) la ditta CA Antonio, per gli anni oggetto di accertamento, non ha occupato dipendenti, ad eccezione della figlia e del figlio VI (titolare anche di una autonoma attività Per_1 lavorativa); c) la ditta “GIRO PIZZA” di occupa altri lavoratori Controparte_2
dipendenti e, in ogni caso, il rapporto di lavoro part-time orizzontale instaurato da Per_1
con il fratello VI risulterebbe compatibile con l'attività di coadiuvante
[...] nell'impresa del padre.
2.8. Così riassunti i termini della pretesa, si ritiene che il tenore oltremodo generico delle dichiarazioni rese da nell'immediatezza dell'accesso ispettivo non consenta Persona_1 di asseverare la prospettazione dell' (v. doc. 14, fascicolo di parte ricorrente). CP_3
Difatti, la predetta – trovata intenta alla vendita presso il banco di prodotti caseari Parte_1
allestito dal padre nel mercato di Osimo (AN) – si limitò, in quella occasione, a riferire di aver iniziato a lavorare con “a luglio 2018”, aggiungendo di coadiuvare il Parte_1 genitore nell'attività di commercio ambulante “non abitualmente”, ma solo all'occorrenza ovvero “nei periodi di maggiore affluenza (d'estate)”.
7 Com'è evidente, non è certo sulle dichiarazioni dell'asserita coadiuvante che può fondatamente basarsi l'iscrizione d'ufficio operata dall'Istituto, non essendo possibile stabilire con quale frequenza la abbia prestato attività lavorativa per conto del padre. Parte_1
A ciò si aggiunga che – come si evince per tabulas dal contratto di lavoro subordinato part- time per 24 ore settimanali (doc. 6, fascicolo di parte ricorrente) nonché dalle deposizioni testimoniali di , e Testimone_1 Controparte_2 Testimone_2
– lavora sin dal 2016 nella pizzeria del fratello VI, Testimone_3 Persona_1 avendo coadiuvato il padre nell'attività di commercio ambulante per periodi estremamente ridotti (e, in ogni caso, inferiori a 90 giorni all'anno), e ciò sino all'anno 2020, allorquando la stessa si astenne dal lavoro per maternità.
Più in dettaglio, la teste (amica di ha dichiarato quanto segue: Tes_1 Persona_1
“ADR: Mi risulta che lavorasse con il padre aiutandolo nell'attività di Persona_1 commercio ambulante nei mercati settimanali. Non l'ho mai vista direttamente lavorare al mercato, quanto so mi è stato riferito dalla stessa ADR: Ho invece avuto modo Per_1
di frequentare la pizzeria Giro Pizza, sita a Fano, ove tuttora mi reco come cliente, e lì ho visto lavorare al banco. ADR: Non ricordo il periodo in cui la Persona_1
ha iniziato a lavorare in questa pizzeria. ADR: Oltre a lei, lavorano lì la Per_1
sorella e il fratello, che fa il pizzaiolo. ADR: Aggiungo che, nel giugno del 2021,
ha avuto un bambino, di nome (verbale dell'11.9.2024). Persona_1 Per_2
Il teste ha, dal canto suo, riferito: “ADR: Sul capitolo 5) del ricorso, è Controparte_2
capitato che, talvolta, mia sorella abbia lavorato con mio padre, prestandogli aiuto e collaborazione nell'esercizio della sua attività di commercio ambulante. ADR: E' capitato soprattutto in estate che, su richiesta di mio padre, mia sorella, come me, abbia potuto dare una mano nell'attività in questione. ADR: Si è trattato di una o due volte alla settimana, non
c'era una soglia prestabilita. ADR: Tanto è accaduto negli anni 2018, 2019 e 2020. ADR: Nel
2020 mia sorella è andata in maternità e, pertanto, non ha più lavorato con nostro padre.
ADR: Dopo la maternità mia sorella ha ripreso a lavorare con me in pizzeria, cosa che faceva già dal 2018. ADR: Sono titolare di una pizzeria a Fano, gestita da me con mia sorella
e con l'altra sorella più piccola, . ADR: Non vi sono dipendenti. Per un periodo ha Per_3
lavorato in pizzeria anche , marito di . ADR: Mio nipote Testimone_2 Persona_1
figlio di , è nato nel 2021, non ricordo la data precisa” (verbale del Per_2 Per_1
13.11.2024).
Di segno conforme è la deposizione del teste : “ADR: è mio Tes_2 Parte_1
suocero, mentre è mia moglie. ADR: Attualmente, da un anno e mezzo, Persona_1
8 lavoro in fabbrica. Prima, invece, lavoravo nella pizzeria di mio cognato VI. ADR: Mi risulta che , nel 2019 se non ricordo male, abbia lavorato con il padre non Persona_1
più di tre-quattro volte al mese prestando collaborazione nella sua attività di commercio ambulante. Preciso che nel 2019 mi sono trasferito a Fano. ADR: Mia moglie lavora nella pizzeria del fratello dal 2016. ADR: Dopo la maternità, nel 2021, mia moglie non ha più lavorato con il padre. Ha poi ripreso a lavorare in pizzeria. ADR: In pizzeria hanno sempre lavorato solo mio cognato VI, mia moglie e l'altra mia cognata, ” Persona_4
(verbale del 13.11.2024).
La stabile occupazione della all'interno della pizzeria del fratello è stata Parte_1
confermata anche dalla teste Tes_3
Non può neppure trascurarsi la deposizione resa dalla stessa la quale – sebbene Parte_1
titolare di un interesse di mero fatto ad un determinato esito della lite (ma non per questo incapace a testimoniare, ex art. 246 c.p.c.) – ha dichiarato quanto segue: “ADR: Ho aiutato occasionalmente mio padre nell'ambito della sua attività di commercio ambulante, il giovedì
o il sabato, neanche per due mesi all'anno, anche perché da nove anni circa lavoro nella pizzeria Giro Pizza, sita a Fano, inizialmente in cucina e in seguito come banconista, con orario di lavoro dalle 17:00 alle 21:00, tutti i giorni, tranne il giovedì (giorno di riposo).
ADR: Insieme a me lavorano in pizzeria mia sorella e mio fratello. ADR: Ho avuto un bambino il 28 giugno 2021” (verbale dell'11.9.2024).
Vale, infine, a conferire pieno riscontro al quadro istruttorio innanzi riassunto la testimonianza qualificata di (Funzionaria in servizio presso l'Ispettorato Testimone_4
Territoriale del Lavoro di NC), la quale ha reso una deposizione del seguente tenore:
“ADR: Nel 2019 ho svolto accertamenti a carico della ditta di . Parte_1
L'accesso ispettivo venne eseguito ad Osimo, nel corso di un mercato settimanale, e riscontrammo, io e l'altro Ispettore, dott. che stava Persona_5 Persona_1 servendo la clientela. Furono acquisite nell'immediatezza le dichiarazioni delle persone intente al lavoro e rilevammo, quanto alla predetta una presenza non Per_1
episodica, sebbene non abituale. Emerse, in particolare, che la signora dava una mano al genitore quando ve ne era bisogno. Avendo rilevato che la stessa aveva una posizione di lavoro dipendente part-time, ritenemmo sufficiente l'iscrizione ai soli fini assicurativi Inail, e
CP_ non anche a quelli non essendo emersa una partecipazione al lavoro per almeno 90 giorni all'anno” (verbale dell'11.9.2024).
9 CP_ Com'è evidente, le dichiarazioni della teste smentiscono la prospettazione dell' Tes_4
avvalorando, al contempo, la tesi propugnata in ricorso circa il coinvolgimento affatto marginale di nell'attività di commercio ambulante esercitata dal padre. Persona_1
2.9. Ne discende che, fermo restando l'obbligo contributivo direttamente gravante sul titolare, CP_ non sono dovute da quest'ultimo le somme richieste dall' a titolo di contributi e relative somme aggiuntive per la posizione di Persona_1
Quanto precede postula, quale logica conseguenza, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, restando assorbita ogni ulteriore questione – anche preliminare – dibattuta fra le parti.
Non può, tuttavia, disporsi la cancellazione della predetta CA dalla Gestione
CP_ Commercianti, posto che – come condivisibilmente eccepito dall' – il ricorrente s'appalesa sprovvisto di legittimazione in tal senso (v., in argomento, Corte d'Appello di
Bari-Sezione Lavoro, 24 novembre 2022, n. 1843).
3. Le spese di lite vengono compensate in misura di 1/3, stante l'infondatezza dell'istanza cautelare avanzata in corso di causa. CP_ Nel resto, tali spese seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv.
VI Siano, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, avuto riguardo all'importo preteso con l'avviso di addebito), con l'aumento del 30% per la riunione di cause connesse ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Non si ravvisa, tuttavia, la responsabilità processuale aggravata dell' , pure evocata dal CP_3
ricorrente, non rinvenendosi in concreto elementi idonei a disvelare una condotta dolosa e/o gravemente colposa dell'Ente, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10584/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute da Parte_1
CP_
le somme richieste dall' a titolo di contributi e relative somme aggiuntive per la
[...]
posizione di in relazione agli anni dal 2018 al 2022; Persona_1
b) annulla l'avviso di addebito n. 382-2023-00005801-01-000;
c) dichiara inammissibile la domanda di cancellazione di dalla Gestione Persona_1
Commercianti in qualità di coadiuvante;
10 d) compensa in misura di 1/3 le spese di lite, liquidate, per l'intero, in euro 5.000,00;
CP_ e) condanna l' alla refusione della residua quota di spese, pari ad euro 3.334,00, oltre contributo unificato, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. VI Siano.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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