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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/10/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 399/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 399/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
10.03.2025, da
(CF. ) nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Marsciano, Viale Giacomo Matteotti n. 6/C,
e
(CF. ) nato il [...] a [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Marsciano, Viale Giacomo Matteotti n. 6/C, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianmatteo Costa ed elettivamente domiciliati in Assisi, Viale
Patrono d'Italia n. 66/B;
i quali hanno contratto matrimonio a Perugia il 19.03.2011 (atto n. 30, parte II, serie C, anno 2011) con i figli: , nata il [...] e , nato il [...] Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 2 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle conclusioni riportate nel ricorso.
All'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno dato atto che tra le stesse è intervenuta piena riconciliazione. Hanno, pertanto, chiesto al Tribunale dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
Va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo di matrice giurisprudenziale: il Giudice può dichiararla con sentenza, su istanza di parte o d'ufficio, quando nel corso del giudizio si verifica un mutamento della situazione tale da impedirne la definizione.
Nel caso di specie, con note sostitutive dell'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno dichiarato di essersi pienamente riconciliate ex art. 154 c.c.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni della decisione, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara cessata la materia del contendere,
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 24.10.2025
Il Presidente est.
IA AT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 399/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
10.03.2025, da
(CF. ) nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Marsciano, Viale Giacomo Matteotti n. 6/C,
e
(CF. ) nato il [...] a [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Marsciano, Viale Giacomo Matteotti n. 6/C, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianmatteo Costa ed elettivamente domiciliati in Assisi, Viale
Patrono d'Italia n. 66/B;
i quali hanno contratto matrimonio a Perugia il 19.03.2011 (atto n. 30, parte II, serie C, anno 2011) con i figli: , nata il [...] e , nato il [...] Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 2 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle conclusioni riportate nel ricorso.
All'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno dato atto che tra le stesse è intervenuta piena riconciliazione. Hanno, pertanto, chiesto al Tribunale dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
Va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo di matrice giurisprudenziale: il Giudice può dichiararla con sentenza, su istanza di parte o d'ufficio, quando nel corso del giudizio si verifica un mutamento della situazione tale da impedirne la definizione.
Nel caso di specie, con note sostitutive dell'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno dichiarato di essersi pienamente riconciliate ex art. 154 c.c.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni della decisione, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara cessata la materia del contendere,
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 24.10.2025
Il Presidente est.
IA AT
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