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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7145 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4063/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4063/2019 R.G., vertente tra:
(C.F. ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti AO Palma (c.f. ) ed Elisa
[...] C.F._2
Cacciato Insilla, (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia, C.F._3
Appellante-Appellato
Contro
(C.F. ), n.q. di successore ex. art. 111 Controparte_1 C.F._4 comma 1 di rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatella Rapuano (c.f. Controparte_2
) e UI MO (c.f. , presso il cui elettivamente C.F._5 C.F._6 domicilia,
Appellato-Appellante
e
, , E Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
tutti nella qualità di eredi dell'avv.
[...] Controparte_2
Appellati contumaci
e
E , quali eredi di , Controparte_7 Controparte_8 Persona_1
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma nr. 23698/2018
Pagina 1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_2 di Roma e per il pagamento di compensi professionali inerenti Persona_1 Parte_1 all'attività svolta in favore degli stessi per il trasferimento di un bene immobile, consistita in sette procedimenti giudiziari per i quali erano stati corrisposti solo alcuni acconti, residuando un credito complessivo pari ad euro 63.590,82, oltre interessi, Iva e Cpa.
I convenuti restavano contumaci ed il tribunale disponeva la mutazione del rito da sommario ad ordinario.
Nelle more si costituiva il terzo interveniente, arch. quale successore a titolo Controparte_1 particolare dell'attore, stante la cessione del credito operata in suo favore dal ricorrente.
A seguito del decesso dell'avv. in data 3 aprile 2017 il tribunale interrompeva il Controparte_2 giudizio. L'arch. ha riassunto il giudizio, notificando l'atto di riassunzione sia Controparte_1 ai convenuti contumaci che agli eredi del professionista, i quali sono rimasti tutti contumaci.
Il tribunale di Roma, alla luce dell'istruttoria compiuta, riscontrata la cessione del credito in favore di e la sussistenza dei presupposti per l'intervento in causa di tale terzo Controparte_1 successore, ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico all'avv. da parte di Controparte_2 entrambi i convenuti e Per quanto attiene la posizione della il giudice di Per_1 Parte_1 Per_1 primo grado ha valutato che “la sottoscrizione della procura alle liti da parte di Persona_1 per ciascuno dei procedimenti dedotto in giudizio;
il conferimento della procura alle liti, valutata in uno con l'altra documentazione prodotta, può infatti far presumere ex art.2729 c.c. la conclusione di un rapporto di patrocinio tra e l'avv. . Mentre per il Persona_1 CP_2 il tribunale, evidenziata l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di Parte_1 causa dalle quali sarebbe emerso il conferimento dell'incarico da parte di quest'ultimo, ha rilevato – sulla prova del mandato - come “pur non essendo parte del preliminare di compravendita del 2001, in quanto figlio della promissaria acquirente aveva un evidente interesse a che si Per_1 perfezionasse il trasferimento del diritto di proprietà così come previsto dall'preliminare.
Trasferimento rispetto al quale risultano congruenti e funzionali tutte le attività giudiziaria poi esperite dall'avv. . Infine, sul quantum il tribunale ha rilevato come tutte le CP_2 prestazioni sono state rese nella vigenza del D.M.127/2004, e pertanto effettuando il calcolo per ogni singolo procedimento, detraendo altresì quanto già ricevuto in acconto, ha condannato i convenuti e in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 28.551,47 a Parte_1 Per_1 titolo di diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali, nonché euro 2.764,00 per spese
Pagina 2 relative ai sette giudizi di cui sopra, in favore degli eredi del defunto Ha altresì, Controparte_2 rigettato la domanda avanzata dal cessionario di liquidazione di somme in suo Controparte_1 favore, rilevando: “Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. 22.424/2009). Nel caso di specie non si è proceduto alla estromissione della parte cedente, già parte attrice nel procedimento. Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, la statuizione di condanna deve essere pronunciata a beneficio del cedente, e per esso degli eredi costituiti in giudizio.”.
La sentenza è stata impugnata da e con instaurazione del Persona_1 Parte_1 procedimento nr. 4063/2019, a cui è stato riunito il procedimento nr. 4177/2019 iscritto a seguito dell'appello a sua volta proposto da ai cui atti di appello integralmente si Controparte_1 rinvia.
Gli appellanti e hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, chiedendo di Per_1 Parte_1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , l'intervenuta Parte_1 prescrizione dei crediti ed in subordine di accertare l'estinzione del credito per compensazione, o comunque la minor somma dovuta, e sempre in subordine di accertare e dichiarare la minor somma dovuta stante l'assenza di preventivo e la conseguente applicabilità dei minimi tariffari ed in ogni caso lo scorporo delle somme versate in acconto che comporterebbero un differenza pari ad euro
440,15.
Con il proprio gravame, il successore a titolo particolare ha richiesto invece la Controparte_1 riforma della sentenza impugnata, chiedendo la liquidazione delle spese di lite in proprio favore nonché la condanna in proprio favore quale cessionario del credito dei compensi professionali maturati dall'avv. (cedente), come calcolati nell'atto introduttivo e aumentati di Controparte_2 rivalutazione ed interessi.
Stante il decesso nelle more del giudizio d'appello della l'appellante ha precisato le Per_1 conclusioni nei confronti degli eredi della stessa, come in atti.
La Corte, disposta la riunione dei procedimenti, preso dunque atto del decesso della Per_1
ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi AO e
[...] [...]
i quali non si sono costituiti ed ha trattenuto la causa in decisione all'esito dell'udienza CP_8 cartolare del 24 marzo 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pagina 3 L'appello proposto da e è infondato e deve essere rigettato, mentre risulta fondato Per_1 Parte_1
l'appello proposto dal CP_2
a) Sull'appello di e Per_1 Parte_1
1. In merito alla dedotta carenza di legittimazione passiva del rilevabile d'ufficio se Parte_1 risulta dagli atti di causa (vedi Cass. Civ. nr. 8625/2025), la Corte ritiene non fondata la doglianza.
Il ha dedotto che il tribunale ha ritenuto provato il conferimento del mandato sulla base di Parte_1 prove testimoniali inammissibili in quanto contratto da provarsi per iscritto, tenuto conto del valore del contratto, ai sensi degli artt. 2725 e 2721 cc..
L'eccezione è in primo luogo inammissibile poiché sollevata solo con l'atto di appello, laddove come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita per la prima volta in appello (neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado) o, a maggior ragione, nel giudizio di legittimità” (Cass. Civ. Sez. 1, Ord. nr. 3956 del 19.02.2018).
Ritenuto quanto sopra assorbente di ogni questione sul punto, si evidenzia comunque che, se da una parte per la procura ad litem è richiesta una forma scritta, peraltro “…il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.” (Cass. Civ. Sez. 6 – 3, Ord. nr. 8863 del 31.03.2021). Condivisibili sono le conclusioni a cui è giunto il giudice di primo grado, poiché i testimoni non si sono limitati a riferire in merito ad una consegna di documenti, come deduce l'appellante, ma hanno confermato il conferimento di una serie di incarichi da parte del Parte_1 al in ordine alla questione dell'immobile. Il teste , all'udienza del 6 CP_2 Testimone_1 aprile 2016, sul capitolo 2, memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, ha precisato “…io ero anche presente quando il ha chiesto di predisporre una citazione finalizzata ad ottenere il Parte_1 trasferimento coattivo dell'immobile, e ciò è avvenuto nel 2005” e sul capitolo 4) “Confermo la circostanza ero presente quanto vennero conferiti gli incarichi;
gli incarichi sono stati conferiti separatamente tra il 2008 ed il 2009”. Così anche il teste all'udienza del 24 Testimone_2 giugno 2016, sul capitolo 4 ha dichiarato “Si, è vero, è quello che ho detto poco prima con il fatto in più che entrò insieme la necessità di ricorrere al TAR per il raddoppio degli appartamenti sempre
Pagina 4 su delega esplicita del e della madre ”, e ancora sulla partecipazione Parte_1 Persona_1 attiva del per la definizione in transazione, in risposta al capitolo 6 afferma “…è vero, Parte_1 preciso che la sottoscrizione di rinuncia agli atti da parte della sig.ra avvenne a seguito Per_1 della lunga trattativa condotta dal e dall'avv. definita con l'atto di Parte_1 CP_2 transazione”. Tale ricostruzione dei fatti è stata peraltro confermata anche dall'altro teste Tes_3
[...]
2. Con il secondo motivo di appello, il deduce di non aver ricevuto alcuna notifica del Parte_1 ricorso e, in merito alla notifica effettuata personalmente alla madre, riferisce che la stessa versava in gravi condizioni di salute (deterioramento cognitivo – Alzheimer) che non le consentivano di comprendere appieno il contenuto dell'atto ricevuto;
al riguardo produce documentazione sanitaria.
Rileva la Corte che invero dalla documentazione medica prodotta con l'atto di appello non è dato rilevare lo stato di salute in cui si trovava la al momento in cui è avvenuta la notifica;
non Per_1 emergono compiutamente gli effetti del deterioramento cognitivo, che, se anche in atto, non può essere considerato di per sé invalidante, comportando altrimenti la necessità di un accertamento sulla capacità di intendere e volere, che non solo non vi è stato all'epoca ma neppure successivamente.
3. Con il terzo motivo, l'appellante eccepisce la prescrizione presuntiva del credito, evidenziando che i primi sei procedimenti indicati nel ricorso si erano conclusi prima della fine dell'anno 2010 e niente era stato chiesto dal professionista in virtù dell'accordo di compensazione.
L' eccezione è inammissibile poiché la stessa non è rilevabile d'ufficio e deve essere sollevata a pena di decadenza nel giudizio di primo grado nella comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., non potendosi in sede di gravame proporsi eccezioni che non siano anche rilevabili d'ufficio.
4. Con il quarto motivo, l'appellante ha sollevato eccezione di compensazione dei crediti, allegando una serie di lavori di consulenza svolti in favore dell'avv. il cui Controparte_2 compenso avrebbe dovuto essere scorporato da quanto a sua volta dovuto per l'attività legale svolta da quest'ultimo in favore della a sostegno di tali tesi chiede l'ammissione di nuovi Per_1 documenti in sede di gravame che dovrebbero fornire la prova della dedotta compensazione.
I nuovi documenti sono inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
l'eccezione di compensazione è inammissibile, in quanto la compensazione eccepita rientrerebbe nell'ipotesi della compensazione propria, essendo i presunti crediti originati sulla base di rapporti distinti, quello dell'avv. con la inerente le cause aventi ad oggetto l'acquisto di un CP_2 Per_1 immobile da parte di quest'ultima e dall'altro quelli dell'avv. con l'ing. per CP_2 Parte_1 svariate consulenze affidate a quest'ultimo in una serie di pratiche distinte ed indipendenti da quella
Pagina 5 della madre;
la compensazione, così inquadrata, non può dunque essere rilevata d'ufficio (art. 1242 comma 1 c.c.) e pertanto risulta inammissibile (Cass. civ. Sez. 6-2, Ord. nr. 28469 del 15.12.2020).
Considerato assorbente tutto quanto sopra, la Corte peraltro evidenzia che dalla documentazione di cui il ha chiesto l'acquisizione nell'odierno giudizio di appello non è dato evincere alcun Parte_1 accordo compensativo tra le parti, né l'effettività delle prestazioni rese in favore dell'avv. CP_2 né la loro possibile quantificazione, riducendosi di fatto ad una mera produzione di documenti di provenienza unilaterale dello stesso senza alcun riscontro da parte dell'avvocato. Parte_1
5. Con il quinto motivo l'appellante eccepisce la nullità della cessione del credito, lamentando la mancato notifica della comunicazione di cessione agli appellanti- debitori e sottolineando la mancata allegazione della prova della ricezione della raccomandata.
La censura è infondata, poiché, essendo il contratto di cessione un contratto avente natura consensuale, il suo perfezionamento avviene con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario con cui si attribuisce al cessionario la veste di “creditore esclusivo”, unico legittimato a pretendere la prestazione. Il contratto è dunque valido ed efficace anche senza la notifica al debitore che incide esclusivamente sotto il profilo dell'eventuale pagamento effettuato al cedente e delle cessioni diacroniche, tutte ipotesi che non ricorrono nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. Sez.3, Ord. nr. 4713 del 19.02.2019).
6. Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta la liquidazione, da parte del tribunale, dei compensi professionali nello scaglione tariffario di valore medio in violazione dell'art. 1, comma 6,
D.M. 140/2012, che doveva invece avvenire secondo i minimi stante la mancanza di un preventivo tra le parti.
La censura è infondata e non può essere accolta in quanto preliminarmente errata nel merito.
La Corte evidenzia innanzitutto che la liquidazione operata dal giudice di primo grando è avvenuta correttamente secondo i parametri dettati da DM 127/2004, essendo le prestazioni giudiziali conclusesi prima dell'entrata in vigore del D.M. 140/2012 e dunque anche prima dell'entrata in vigore del D.L. nr. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 statuente l'obbligo di un preventivo di massima. Sul punto va peraltro rilevato che comunque detto obbligo non influisce sulla liquidazione giudiziale operata dal giudice neppure nella vigenza dei parametri dettati dal D.M. 55/2014.
7. Infine, con il settimo motivo di appello il contesta l'omesso integrale scomputo degli Parte_1 acconti versati, denunciando una differenza tra quanto detratto dal Tribunale, pari ad euro
19.559,15, e quanto realmente corrisposto dalla pari ad euro 20.0000,00, somma che Per_1 risulterebbe dai documenti prodotti in sede di appello e dei quali si chiede l'acquisizione.
Pagina 6 Tale gravame è innanzitutto inammissibile, stante l'inammissibilità della produzione documentale ai sensi dell'art. 345 c.p.c., come già sopra argomentato, ed inoltre esso sarebbe comunque infondato perché da tale documentazione, contestata dall'appellato potrebbero al più CP_2 evincersi delle disposizioni di pagamento, che non solo non indicano a quali cause siano riferite ma neppure se le stesse siano andate a buon fine.
B) L'appello proposto dal è invece fondato e merita accoglimento. CP_2
Con il primo motivo, lamenta l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato la sua domanda come proposta nella comparsa conclusionale e non nell'atto di intervento, e assume inoltre che in quanto successore a titolo particolare, la domanda doveva essere accolta nei suoi confronti e non nei confronti degli eredi del cedente (peraltro contumaci).
Ritiene la Corte che la natura e gli effetti della qualifica di successore a titolo particolare ex art. 111
c.p.c., riconosciuta dal giudice di primo grado all'odierno appellante alla luce dell'avvenuta cessione del credito, sia assorbente di ogni altra questione. Come analiticamente riscostruito dalla
Suprema Corte con la sentenza nr. 10442/2023: “Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non fa venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio [...]”.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nella parte in cui, riconoscendo il quantum dovuto a titolo di compenso del defunto avv. condanna i convenuti al pagamento Controparte_2 in favore degli eredi dello stesso in luogo del successore particolare Controparte_1
Anche il secondo motivo d'appello deve essere accolto. L'appellante rileva da una parte l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla richiesta di liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, decorrenti dalla messa in mora avvenuta nel marzo 2013, e dall'altra mancato riconoscimento delle spese di lite in suo favore.
La censura è fondata limitatamente agli interessi legali, dovuti dalla data di messa in mora della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (14 novembre 2014), non essendo provato un termine precedente di messa in mora, in particolare non risultando la prova della ricezione della diffida inviata con raccomandata del 4 marzo 2014, mancando la ricevuta di ritorno,
e non essendo i precedenti atti richiamati dall'appellante equivalenti a una messa in mora formale.
Pagina 7 Gli interessi sono dovuti nella misura legale, in quanto l'art. 1284 co. 4 si applica solo ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione (legge 10 novembre 2014 n. 16), ed essendo il giudizio in oggetto iniziato precedentemente con il deposito del ricorso introduttivo.
La rivalutazione monetaria non è dovuta, mancando la prova di un danno ulteriore rispetto a quello già coperto dagli interessi, mentre la condanna alle spese di lite consegue all'accoglimento della domanda in questa sede di appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari per entrambi i gradi di giudizio in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede, in riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta l'appello proposto da in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
2) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto condanna , Controparte_1 Parte_1 in proprio e quale erede di e , quali eredi di Persona_1 Controparte_8 Controparte_7 Per_1
tutti in solido tra loro al pagamento, in favore di della somma di
[...] Controparte_1 euro 28.551,47, oltre Iva e Cpa, e spese generali, nonché euro 2.764,00 a titolo di spese vive, il tutto oltre interessi legali dal 14 novembre 2014 al saldo;
3) condanna , in proprio e quale erede di e Parte_1 Persona_1 Controparte_8
, quali eredi di tutti in solido tra loro alle spese del doppio grado di Controparte_7 Persona_1 giudizio in favore di che liquida in euro 3.809,00, oltre accessori per il Controparte_1 giudizio di primo grado ed euro 3.473,00 oltre accessori per il giudizio di secondo grado;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
, in proprio e quale erede di dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Persona_1 unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.
115 del 30.05.2002.
Così deciso in Roma, 25 novembre 2025 La Presidente rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4063/2019 R.G., vertente tra:
(C.F. ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti AO Palma (c.f. ) ed Elisa
[...] C.F._2
Cacciato Insilla, (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia, C.F._3
Appellante-Appellato
Contro
(C.F. ), n.q. di successore ex. art. 111 Controparte_1 C.F._4 comma 1 di rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatella Rapuano (c.f. Controparte_2
) e UI MO (c.f. , presso il cui elettivamente C.F._5 C.F._6 domicilia,
Appellato-Appellante
e
, , E Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
tutti nella qualità di eredi dell'avv.
[...] Controparte_2
Appellati contumaci
e
E , quali eredi di , Controparte_7 Controparte_8 Persona_1
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma nr. 23698/2018
Pagina 1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_2 di Roma e per il pagamento di compensi professionali inerenti Persona_1 Parte_1 all'attività svolta in favore degli stessi per il trasferimento di un bene immobile, consistita in sette procedimenti giudiziari per i quali erano stati corrisposti solo alcuni acconti, residuando un credito complessivo pari ad euro 63.590,82, oltre interessi, Iva e Cpa.
I convenuti restavano contumaci ed il tribunale disponeva la mutazione del rito da sommario ad ordinario.
Nelle more si costituiva il terzo interveniente, arch. quale successore a titolo Controparte_1 particolare dell'attore, stante la cessione del credito operata in suo favore dal ricorrente.
A seguito del decesso dell'avv. in data 3 aprile 2017 il tribunale interrompeva il Controparte_2 giudizio. L'arch. ha riassunto il giudizio, notificando l'atto di riassunzione sia Controparte_1 ai convenuti contumaci che agli eredi del professionista, i quali sono rimasti tutti contumaci.
Il tribunale di Roma, alla luce dell'istruttoria compiuta, riscontrata la cessione del credito in favore di e la sussistenza dei presupposti per l'intervento in causa di tale terzo Controparte_1 successore, ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico all'avv. da parte di Controparte_2 entrambi i convenuti e Per quanto attiene la posizione della il giudice di Per_1 Parte_1 Per_1 primo grado ha valutato che “la sottoscrizione della procura alle liti da parte di Persona_1 per ciascuno dei procedimenti dedotto in giudizio;
il conferimento della procura alle liti, valutata in uno con l'altra documentazione prodotta, può infatti far presumere ex art.2729 c.c. la conclusione di un rapporto di patrocinio tra e l'avv. . Mentre per il Persona_1 CP_2 il tribunale, evidenziata l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di Parte_1 causa dalle quali sarebbe emerso il conferimento dell'incarico da parte di quest'ultimo, ha rilevato – sulla prova del mandato - come “pur non essendo parte del preliminare di compravendita del 2001, in quanto figlio della promissaria acquirente aveva un evidente interesse a che si Per_1 perfezionasse il trasferimento del diritto di proprietà così come previsto dall'preliminare.
Trasferimento rispetto al quale risultano congruenti e funzionali tutte le attività giudiziaria poi esperite dall'avv. . Infine, sul quantum il tribunale ha rilevato come tutte le CP_2 prestazioni sono state rese nella vigenza del D.M.127/2004, e pertanto effettuando il calcolo per ogni singolo procedimento, detraendo altresì quanto già ricevuto in acconto, ha condannato i convenuti e in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 28.551,47 a Parte_1 Per_1 titolo di diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali, nonché euro 2.764,00 per spese
Pagina 2 relative ai sette giudizi di cui sopra, in favore degli eredi del defunto Ha altresì, Controparte_2 rigettato la domanda avanzata dal cessionario di liquidazione di somme in suo Controparte_1 favore, rilevando: “Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. 22.424/2009). Nel caso di specie non si è proceduto alla estromissione della parte cedente, già parte attrice nel procedimento. Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, la statuizione di condanna deve essere pronunciata a beneficio del cedente, e per esso degli eredi costituiti in giudizio.”.
La sentenza è stata impugnata da e con instaurazione del Persona_1 Parte_1 procedimento nr. 4063/2019, a cui è stato riunito il procedimento nr. 4177/2019 iscritto a seguito dell'appello a sua volta proposto da ai cui atti di appello integralmente si Controparte_1 rinvia.
Gli appellanti e hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, chiedendo di Per_1 Parte_1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , l'intervenuta Parte_1 prescrizione dei crediti ed in subordine di accertare l'estinzione del credito per compensazione, o comunque la minor somma dovuta, e sempre in subordine di accertare e dichiarare la minor somma dovuta stante l'assenza di preventivo e la conseguente applicabilità dei minimi tariffari ed in ogni caso lo scorporo delle somme versate in acconto che comporterebbero un differenza pari ad euro
440,15.
Con il proprio gravame, il successore a titolo particolare ha richiesto invece la Controparte_1 riforma della sentenza impugnata, chiedendo la liquidazione delle spese di lite in proprio favore nonché la condanna in proprio favore quale cessionario del credito dei compensi professionali maturati dall'avv. (cedente), come calcolati nell'atto introduttivo e aumentati di Controparte_2 rivalutazione ed interessi.
Stante il decesso nelle more del giudizio d'appello della l'appellante ha precisato le Per_1 conclusioni nei confronti degli eredi della stessa, come in atti.
La Corte, disposta la riunione dei procedimenti, preso dunque atto del decesso della Per_1
ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi AO e
[...] [...]
i quali non si sono costituiti ed ha trattenuto la causa in decisione all'esito dell'udienza CP_8 cartolare del 24 marzo 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pagina 3 L'appello proposto da e è infondato e deve essere rigettato, mentre risulta fondato Per_1 Parte_1
l'appello proposto dal CP_2
a) Sull'appello di e Per_1 Parte_1
1. In merito alla dedotta carenza di legittimazione passiva del rilevabile d'ufficio se Parte_1 risulta dagli atti di causa (vedi Cass. Civ. nr. 8625/2025), la Corte ritiene non fondata la doglianza.
Il ha dedotto che il tribunale ha ritenuto provato il conferimento del mandato sulla base di Parte_1 prove testimoniali inammissibili in quanto contratto da provarsi per iscritto, tenuto conto del valore del contratto, ai sensi degli artt. 2725 e 2721 cc..
L'eccezione è in primo luogo inammissibile poiché sollevata solo con l'atto di appello, laddove come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita per la prima volta in appello (neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado) o, a maggior ragione, nel giudizio di legittimità” (Cass. Civ. Sez. 1, Ord. nr. 3956 del 19.02.2018).
Ritenuto quanto sopra assorbente di ogni questione sul punto, si evidenzia comunque che, se da una parte per la procura ad litem è richiesta una forma scritta, peraltro “…il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.” (Cass. Civ. Sez. 6 – 3, Ord. nr. 8863 del 31.03.2021). Condivisibili sono le conclusioni a cui è giunto il giudice di primo grado, poiché i testimoni non si sono limitati a riferire in merito ad una consegna di documenti, come deduce l'appellante, ma hanno confermato il conferimento di una serie di incarichi da parte del Parte_1 al in ordine alla questione dell'immobile. Il teste , all'udienza del 6 CP_2 Testimone_1 aprile 2016, sul capitolo 2, memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, ha precisato “…io ero anche presente quando il ha chiesto di predisporre una citazione finalizzata ad ottenere il Parte_1 trasferimento coattivo dell'immobile, e ciò è avvenuto nel 2005” e sul capitolo 4) “Confermo la circostanza ero presente quanto vennero conferiti gli incarichi;
gli incarichi sono stati conferiti separatamente tra il 2008 ed il 2009”. Così anche il teste all'udienza del 24 Testimone_2 giugno 2016, sul capitolo 4 ha dichiarato “Si, è vero, è quello che ho detto poco prima con il fatto in più che entrò insieme la necessità di ricorrere al TAR per il raddoppio degli appartamenti sempre
Pagina 4 su delega esplicita del e della madre ”, e ancora sulla partecipazione Parte_1 Persona_1 attiva del per la definizione in transazione, in risposta al capitolo 6 afferma “…è vero, Parte_1 preciso che la sottoscrizione di rinuncia agli atti da parte della sig.ra avvenne a seguito Per_1 della lunga trattativa condotta dal e dall'avv. definita con l'atto di Parte_1 CP_2 transazione”. Tale ricostruzione dei fatti è stata peraltro confermata anche dall'altro teste Tes_3
[...]
2. Con il secondo motivo di appello, il deduce di non aver ricevuto alcuna notifica del Parte_1 ricorso e, in merito alla notifica effettuata personalmente alla madre, riferisce che la stessa versava in gravi condizioni di salute (deterioramento cognitivo – Alzheimer) che non le consentivano di comprendere appieno il contenuto dell'atto ricevuto;
al riguardo produce documentazione sanitaria.
Rileva la Corte che invero dalla documentazione medica prodotta con l'atto di appello non è dato rilevare lo stato di salute in cui si trovava la al momento in cui è avvenuta la notifica;
non Per_1 emergono compiutamente gli effetti del deterioramento cognitivo, che, se anche in atto, non può essere considerato di per sé invalidante, comportando altrimenti la necessità di un accertamento sulla capacità di intendere e volere, che non solo non vi è stato all'epoca ma neppure successivamente.
3. Con il terzo motivo, l'appellante eccepisce la prescrizione presuntiva del credito, evidenziando che i primi sei procedimenti indicati nel ricorso si erano conclusi prima della fine dell'anno 2010 e niente era stato chiesto dal professionista in virtù dell'accordo di compensazione.
L' eccezione è inammissibile poiché la stessa non è rilevabile d'ufficio e deve essere sollevata a pena di decadenza nel giudizio di primo grado nella comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., non potendosi in sede di gravame proporsi eccezioni che non siano anche rilevabili d'ufficio.
4. Con il quarto motivo, l'appellante ha sollevato eccezione di compensazione dei crediti, allegando una serie di lavori di consulenza svolti in favore dell'avv. il cui Controparte_2 compenso avrebbe dovuto essere scorporato da quanto a sua volta dovuto per l'attività legale svolta da quest'ultimo in favore della a sostegno di tali tesi chiede l'ammissione di nuovi Per_1 documenti in sede di gravame che dovrebbero fornire la prova della dedotta compensazione.
I nuovi documenti sono inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
l'eccezione di compensazione è inammissibile, in quanto la compensazione eccepita rientrerebbe nell'ipotesi della compensazione propria, essendo i presunti crediti originati sulla base di rapporti distinti, quello dell'avv. con la inerente le cause aventi ad oggetto l'acquisto di un CP_2 Per_1 immobile da parte di quest'ultima e dall'altro quelli dell'avv. con l'ing. per CP_2 Parte_1 svariate consulenze affidate a quest'ultimo in una serie di pratiche distinte ed indipendenti da quella
Pagina 5 della madre;
la compensazione, così inquadrata, non può dunque essere rilevata d'ufficio (art. 1242 comma 1 c.c.) e pertanto risulta inammissibile (Cass. civ. Sez. 6-2, Ord. nr. 28469 del 15.12.2020).
Considerato assorbente tutto quanto sopra, la Corte peraltro evidenzia che dalla documentazione di cui il ha chiesto l'acquisizione nell'odierno giudizio di appello non è dato evincere alcun Parte_1 accordo compensativo tra le parti, né l'effettività delle prestazioni rese in favore dell'avv. CP_2 né la loro possibile quantificazione, riducendosi di fatto ad una mera produzione di documenti di provenienza unilaterale dello stesso senza alcun riscontro da parte dell'avvocato. Parte_1
5. Con il quinto motivo l'appellante eccepisce la nullità della cessione del credito, lamentando la mancato notifica della comunicazione di cessione agli appellanti- debitori e sottolineando la mancata allegazione della prova della ricezione della raccomandata.
La censura è infondata, poiché, essendo il contratto di cessione un contratto avente natura consensuale, il suo perfezionamento avviene con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario con cui si attribuisce al cessionario la veste di “creditore esclusivo”, unico legittimato a pretendere la prestazione. Il contratto è dunque valido ed efficace anche senza la notifica al debitore che incide esclusivamente sotto il profilo dell'eventuale pagamento effettuato al cedente e delle cessioni diacroniche, tutte ipotesi che non ricorrono nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. Sez.3, Ord. nr. 4713 del 19.02.2019).
6. Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta la liquidazione, da parte del tribunale, dei compensi professionali nello scaglione tariffario di valore medio in violazione dell'art. 1, comma 6,
D.M. 140/2012, che doveva invece avvenire secondo i minimi stante la mancanza di un preventivo tra le parti.
La censura è infondata e non può essere accolta in quanto preliminarmente errata nel merito.
La Corte evidenzia innanzitutto che la liquidazione operata dal giudice di primo grando è avvenuta correttamente secondo i parametri dettati da DM 127/2004, essendo le prestazioni giudiziali conclusesi prima dell'entrata in vigore del D.M. 140/2012 e dunque anche prima dell'entrata in vigore del D.L. nr. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 statuente l'obbligo di un preventivo di massima. Sul punto va peraltro rilevato che comunque detto obbligo non influisce sulla liquidazione giudiziale operata dal giudice neppure nella vigenza dei parametri dettati dal D.M. 55/2014.
7. Infine, con il settimo motivo di appello il contesta l'omesso integrale scomputo degli Parte_1 acconti versati, denunciando una differenza tra quanto detratto dal Tribunale, pari ad euro
19.559,15, e quanto realmente corrisposto dalla pari ad euro 20.0000,00, somma che Per_1 risulterebbe dai documenti prodotti in sede di appello e dei quali si chiede l'acquisizione.
Pagina 6 Tale gravame è innanzitutto inammissibile, stante l'inammissibilità della produzione documentale ai sensi dell'art. 345 c.p.c., come già sopra argomentato, ed inoltre esso sarebbe comunque infondato perché da tale documentazione, contestata dall'appellato potrebbero al più CP_2 evincersi delle disposizioni di pagamento, che non solo non indicano a quali cause siano riferite ma neppure se le stesse siano andate a buon fine.
B) L'appello proposto dal è invece fondato e merita accoglimento. CP_2
Con il primo motivo, lamenta l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato la sua domanda come proposta nella comparsa conclusionale e non nell'atto di intervento, e assume inoltre che in quanto successore a titolo particolare, la domanda doveva essere accolta nei suoi confronti e non nei confronti degli eredi del cedente (peraltro contumaci).
Ritiene la Corte che la natura e gli effetti della qualifica di successore a titolo particolare ex art. 111
c.p.c., riconosciuta dal giudice di primo grado all'odierno appellante alla luce dell'avvenuta cessione del credito, sia assorbente di ogni altra questione. Come analiticamente riscostruito dalla
Suprema Corte con la sentenza nr. 10442/2023: “Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non fa venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio [...]”.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nella parte in cui, riconoscendo il quantum dovuto a titolo di compenso del defunto avv. condanna i convenuti al pagamento Controparte_2 in favore degli eredi dello stesso in luogo del successore particolare Controparte_1
Anche il secondo motivo d'appello deve essere accolto. L'appellante rileva da una parte l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla richiesta di liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, decorrenti dalla messa in mora avvenuta nel marzo 2013, e dall'altra mancato riconoscimento delle spese di lite in suo favore.
La censura è fondata limitatamente agli interessi legali, dovuti dalla data di messa in mora della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (14 novembre 2014), non essendo provato un termine precedente di messa in mora, in particolare non risultando la prova della ricezione della diffida inviata con raccomandata del 4 marzo 2014, mancando la ricevuta di ritorno,
e non essendo i precedenti atti richiamati dall'appellante equivalenti a una messa in mora formale.
Pagina 7 Gli interessi sono dovuti nella misura legale, in quanto l'art. 1284 co. 4 si applica solo ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione (legge 10 novembre 2014 n. 16), ed essendo il giudizio in oggetto iniziato precedentemente con il deposito del ricorso introduttivo.
La rivalutazione monetaria non è dovuta, mancando la prova di un danno ulteriore rispetto a quello già coperto dagli interessi, mentre la condanna alle spese di lite consegue all'accoglimento della domanda in questa sede di appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari per entrambi i gradi di giudizio in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede, in riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta l'appello proposto da in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
2) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto condanna , Controparte_1 Parte_1 in proprio e quale erede di e , quali eredi di Persona_1 Controparte_8 Controparte_7 Per_1
tutti in solido tra loro al pagamento, in favore di della somma di
[...] Controparte_1 euro 28.551,47, oltre Iva e Cpa, e spese generali, nonché euro 2.764,00 a titolo di spese vive, il tutto oltre interessi legali dal 14 novembre 2014 al saldo;
3) condanna , in proprio e quale erede di e Parte_1 Persona_1 Controparte_8
, quali eredi di tutti in solido tra loro alle spese del doppio grado di Controparte_7 Persona_1 giudizio in favore di che liquida in euro 3.809,00, oltre accessori per il Controparte_1 giudizio di primo grado ed euro 3.473,00 oltre accessori per il giudizio di secondo grado;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
, in proprio e quale erede di dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Persona_1 unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.
115 del 30.05.2002.
Così deciso in Roma, 25 novembre 2025 La Presidente rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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