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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/12/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 413 / 2025 promossa da
, , col patrocinio dell'avv. Christian Aimaro;
Parte_1 C.F._1
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, , con il patrocinio dell'avv. Lorena
[...] P.IVA_1
Fiordelmondo; atti notificati a
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2
; non intervenuto;
P.IVA_2
Oggetto:
- cartella n. 132 2017 00018509 00 801 per € 879,74;
- cartella n.132 2017 00031040 69 801 per € 855,26;
- cartella n. 132 2019 00003715 52 801 per € 863,90;
- cartella n. 132 2020 00025674 46 801 per € 774,42;
- cartella n.132 2022 00002688 90 801 per € 773,90;
- cartella n. 132 2022 00039532 13 801 per € 743,41;
- cartella n. 132 2024 00006775 51 801 per € 773,70;
- cartella n. 132 2024 00030927 23 801 per € 874,40;
- cartella n. 132 2022 00046054 25 801 per € 731,22.
Conclusioni: per il ricorrente
NEL MERITO
In via principale
pagina 1 di 3 Accertare che il Sig. nulla deve ad in riferimento alle cartelle impugnate in quanto Parte_1 CP_1 relative a somme prescritte ed in ogni caso non dovute e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità delle seguenti cartelle notificate al ricorrente:
- cartella n. 132 2017 00018509 00 801 per € 879,74;
- cartella n.132 2017 00031040 69 801 per € 855,26;
- cartella n. 132 2019 00003715 52 801 per € 863,90;
- cartella n. 132 2020 00025674 46 801 per € 774,42;
- cartella n.132 2022 00002688 90 801 per € 773,90;
- cartella n. 132 2022 00039532 13 801 per € 743,41;
- cartella n. 132 2024 00006775 51 801 per € 773,70;
- cartella n. 132 2024 00030927 23 801 per € 874,40;
- cartella n. 132 2022 00046054 25 801 per € 731,22 per le ragioni di cui agli scritti difensivi di parte ricorrente.
In via subordinata
Limitare al giusto ed al provato la pretesa creditoria di oggetto delle opposte cartelle di pagamento. CP_1
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese, IVA, CA e rimborso forfetario nella misura di legge. per il resistente
Respingere il ricorso perché tardivo e/o nullo e/o inammissibile.
Con vittoria di spese e di compensi difensivi come per legge ed oneri riflessi ex art.
1. C. 208 L. 266/05 in misura del 23,81% trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Istituto. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
[...]
esponeva che in data 1° luglio 2025 gli aveva notificato le cartelle di pagamento in Parte_2 CP_2 oggetto, tutte riferite ai premi assicurativi per la società per Controparte_3 Parte_3 le annualità dal 2016 al 2024. Osservava che con riferimento alle annualità dal 2016 al 2019 i relativi crediti risultavano prescritti, e che con riferimento alle annualità dal 2016 al 2024 i relativi crediti risultavano non dovuti in quanto il 17 ottobre 2016 la società aveva cessato l'attività e il 15 maggio 2024 era stata addirittura cancellata. Chiedeva pertanto di accertare la non debenza di detti crediti.
replicava che le cartelle non erano state tempestivamente impugnate entro quaranta giorni dalla CP_1 notifica e che pertanto i crediti ivi indicati dovevano ritenersi ancora dovuti;
replicava, inoltre, che il ricorrente non aveva mai comunicato all'ente la cessazione dell'attività e la cancellazione della società e che pertanto la pretesa creditoria doveva considerarsi pienamente legittima. Chiedeva pertanto di rigettare le domande.
pagina 2 di 3 All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti svolgevano repliche e discutevano la causa. La giudice si ritirava in camera di consiglio col consenso delle parti al deposito della pronuncia nel fascicolo elettronico.
Diritto
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. b, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso [del termine di …] cinque anni”.
Nel caso in esame, l'ente previdenziale non solo non ha prodotto le evidenze delle notifiche delle cartelle di pagamento opposte, ma ha prodotto un estratto di ruolo da cui si evince che la prima notifica di tutte le cartelle è avvenuta il 1° luglio 2025: pertanto, i crediti scaduti anteriormente al 1° luglio 2020 devono considerarsi prescritti e non più esigibili.
Ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 5, dpr 1124/1965, “I datori di lavoro debbono […] denunciare all CP_1 assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. […] In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.” Tale disposizione costituisce un
“temperamento del principio di corrispettività tra premio e rischio” analogo a quello previsto dall'art. 1897 c.c. e risponde alle “esigenze di prevedibilità degli accantonamenti necessari proprie dell'organizzazione finanziaria dell'impresa assicuratrice, che non sono estranee all'assicuratore ente pubblico” (cfr. Cass. civ. sez. lav. 26963/2013). Nel caso in esame, il ricorrente non ha comunicato CP_ all previdenziale di aver cessato la propria attività: i premi e gli accessori pretesi relativamente al quinquennio antecedente la data di notifica devono pertanto ritenersi ancora dovuti.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori in considerazione della natura, del valore e della complessità della controversia, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda devono essere poste a carico dell'ente resistente nella misura della metà, e compensate fra le parti per la restante metà.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, accerta la non debenza dei crediti di cui alle cartelle n. 132 2017 00018509 00 801, n.132 2017 00031040 69 801, 132 2019
00003715 52 801 e n. 132 2020 00025674 46 801 (relativamente al minore importo di € 712,03), rigetta il ricorso nel resto e condanna Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, a rifondere a
[...] Parte_1 metà delle spese legali, liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con compensazione nel resto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 10/12/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 413 / 2025 promossa da
, , col patrocinio dell'avv. Christian Aimaro;
Parte_1 C.F._1
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, , con il patrocinio dell'avv. Lorena
[...] P.IVA_1
Fiordelmondo; atti notificati a
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2
; non intervenuto;
P.IVA_2
Oggetto:
- cartella n. 132 2017 00018509 00 801 per € 879,74;
- cartella n.132 2017 00031040 69 801 per € 855,26;
- cartella n. 132 2019 00003715 52 801 per € 863,90;
- cartella n. 132 2020 00025674 46 801 per € 774,42;
- cartella n.132 2022 00002688 90 801 per € 773,90;
- cartella n. 132 2022 00039532 13 801 per € 743,41;
- cartella n. 132 2024 00006775 51 801 per € 773,70;
- cartella n. 132 2024 00030927 23 801 per € 874,40;
- cartella n. 132 2022 00046054 25 801 per € 731,22.
Conclusioni: per il ricorrente
NEL MERITO
In via principale
pagina 1 di 3 Accertare che il Sig. nulla deve ad in riferimento alle cartelle impugnate in quanto Parte_1 CP_1 relative a somme prescritte ed in ogni caso non dovute e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità delle seguenti cartelle notificate al ricorrente:
- cartella n. 132 2017 00018509 00 801 per € 879,74;
- cartella n.132 2017 00031040 69 801 per € 855,26;
- cartella n. 132 2019 00003715 52 801 per € 863,90;
- cartella n. 132 2020 00025674 46 801 per € 774,42;
- cartella n.132 2022 00002688 90 801 per € 773,90;
- cartella n. 132 2022 00039532 13 801 per € 743,41;
- cartella n. 132 2024 00006775 51 801 per € 773,70;
- cartella n. 132 2024 00030927 23 801 per € 874,40;
- cartella n. 132 2022 00046054 25 801 per € 731,22 per le ragioni di cui agli scritti difensivi di parte ricorrente.
In via subordinata
Limitare al giusto ed al provato la pretesa creditoria di oggetto delle opposte cartelle di pagamento. CP_1
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese, IVA, CA e rimborso forfetario nella misura di legge. per il resistente
Respingere il ricorso perché tardivo e/o nullo e/o inammissibile.
Con vittoria di spese e di compensi difensivi come per legge ed oneri riflessi ex art.
1. C. 208 L. 266/05 in misura del 23,81% trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Istituto. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
[...]
esponeva che in data 1° luglio 2025 gli aveva notificato le cartelle di pagamento in Parte_2 CP_2 oggetto, tutte riferite ai premi assicurativi per la società per Controparte_3 Parte_3 le annualità dal 2016 al 2024. Osservava che con riferimento alle annualità dal 2016 al 2019 i relativi crediti risultavano prescritti, e che con riferimento alle annualità dal 2016 al 2024 i relativi crediti risultavano non dovuti in quanto il 17 ottobre 2016 la società aveva cessato l'attività e il 15 maggio 2024 era stata addirittura cancellata. Chiedeva pertanto di accertare la non debenza di detti crediti.
replicava che le cartelle non erano state tempestivamente impugnate entro quaranta giorni dalla CP_1 notifica e che pertanto i crediti ivi indicati dovevano ritenersi ancora dovuti;
replicava, inoltre, che il ricorrente non aveva mai comunicato all'ente la cessazione dell'attività e la cancellazione della società e che pertanto la pretesa creditoria doveva considerarsi pienamente legittima. Chiedeva pertanto di rigettare le domande.
pagina 2 di 3 All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti svolgevano repliche e discutevano la causa. La giudice si ritirava in camera di consiglio col consenso delle parti al deposito della pronuncia nel fascicolo elettronico.
Diritto
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. b, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso [del termine di …] cinque anni”.
Nel caso in esame, l'ente previdenziale non solo non ha prodotto le evidenze delle notifiche delle cartelle di pagamento opposte, ma ha prodotto un estratto di ruolo da cui si evince che la prima notifica di tutte le cartelle è avvenuta il 1° luglio 2025: pertanto, i crediti scaduti anteriormente al 1° luglio 2020 devono considerarsi prescritti e non più esigibili.
Ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 5, dpr 1124/1965, “I datori di lavoro debbono […] denunciare all CP_1 assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. […] In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.” Tale disposizione costituisce un
“temperamento del principio di corrispettività tra premio e rischio” analogo a quello previsto dall'art. 1897 c.c. e risponde alle “esigenze di prevedibilità degli accantonamenti necessari proprie dell'organizzazione finanziaria dell'impresa assicuratrice, che non sono estranee all'assicuratore ente pubblico” (cfr. Cass. civ. sez. lav. 26963/2013). Nel caso in esame, il ricorrente non ha comunicato CP_ all previdenziale di aver cessato la propria attività: i premi e gli accessori pretesi relativamente al quinquennio antecedente la data di notifica devono pertanto ritenersi ancora dovuti.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori in considerazione della natura, del valore e della complessità della controversia, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda devono essere poste a carico dell'ente resistente nella misura della metà, e compensate fra le parti per la restante metà.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, accerta la non debenza dei crediti di cui alle cartelle n. 132 2017 00018509 00 801, n.132 2017 00031040 69 801, 132 2019
00003715 52 801 e n. 132 2020 00025674 46 801 (relativamente al minore importo di € 712,03), rigetta il ricorso nel resto e condanna Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, a rifondere a
[...] Parte_1 metà delle spese legali, liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con compensazione nel resto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 10/12/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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