TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Tiziana
Balduini
ha pronunziato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Vincenzo Pacifici 18, Tivoli (RM), presso lo studio del procuratore, Avv. Francesco
Baglioni, che lo rappresenta e difende per procura in atti. intimante
E (CF: ), elettivamente domiciliata in Via Controparte_1 P.IVA_1
Crescenzio 43, Roma, presso lo studio del procuratore, Avv. Sandra D'amico, che lo rappresenta e difende per procura in atti. intimata
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Via Antonio Parte_2 P.IVA_2
Baiamonti n10, Roma, presso lo studio del procuratore, Avv. Marco Casalini, che la rappresenta e difende per procura in atti. interventore volontario
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso non abitativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1/5 all'udienza del 3/4/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , n.q. di proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Roma, alla via Manfredo Camperio n.27, ha intimato lo sfratto per morosità a deducendo: Controparte_1
- che con contratto in data 1/11/2007, registrato il 27/11/2007 GA S.r.l. (società che aveva la gestione dell'immobile di cui sopra ed a cui era subentrata la società lo aveva concesso in locazione, ad uso non abitativo, Parte_2 all'Associazione L'IC S.S.D (successivamente trasformata in n società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata);
- che scaduto il contratto le parti si erano accordate per la corresponsione di una indennità di occupazione fino al rilascio dell'immobile pari ad € 26.028,00 annui;
- tale importo era stato corrisposto regolarmente fino all'anno 2019, ma dall'aprile 2020 i pagamenti erano cessati.
Costituitasi in giudizio premessa la pendenza tra le parti Controparte_1 di analogo giudizio rubricato al n.r.g. 32702/2023 Tribunale di Roma, si è opposta alla richiesta di convalida ed ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'intimante.
Con ordinanza in data 12/1/2024 è stata rigettata la richiesta di convalida dello sfratto ed è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio.
Fallita la mediazione, il giudizio è proseguito con il deposito di memorie integrative da parte della convenuta che ha chiesto dichiararsi “… l'improcedibilità, inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie, L' Controparte_2
[... insiste nelle difese svolte e nella richiesta di condanna del ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, non avendo riscosso il compenso e le spese anticipate”.
Con comparsa di costituzione depositata il 13/5/2024 è intervenuta in giudizio anche che ha ribadito la ricorrenza, tra lei e l'attore, di un contratto di Parte_2 gestione immobiliare relativo all'immobile de quo e che decorso il termine di scadenza del contratto le parti avevano concordato con la conduttrice la corresponsione di un'indennità di occupazione mensile pari ad 2.169,04. Ha inoltre aggiunto che l'intimata aveva cessato ogni pagamento dall'aprile 2020 ed ha aderito alle domande dell'intimante ed ha chiesto “1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO Dichiarare risolto il contratto di locazione e pertanto pronunciare ordinanza non impugnabile di rilascio provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.c. con contestuale fissazione del termine per l'esecuzione del provvedimento. Condannare la società (C.F. e P.I. Controparte_2
) a rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose l'immobile sito in P.IVA_1
2/5 Roma Via Manfredo Camperio n.27 rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del proprietario , fissando contestualmente la data di esecuzione per il Parte_1 rilascio 2) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, Condannare la società
[...]
(C.F. e P.I. ) alla refusione delle Controparte_2 P.IVA_1 somme pari ad Euro 132.311,44 (indennità di occupazione mensile pari ad Euro
2.169,04 moltiplicata per mesi 61) o quella maggiore o minore equitativamente stabilita in sede giudiziale”.
*************************
All'esito dell'istruttoria svolta risulta provato, ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:
- con sentenza del 20/12/1999 il Tribunale di Roma accertò l'avvenuto trasferimento dell'immobile sito in Roma, alla via Manfredo Camperio n.27 in capo a (cfr. doc. 2 fasc. intimante), il quale a sua volta Parte_1 concluse con la soc. GA (oggi un contratto di property Parte_2 management relativamente allo stesso;
- con contratto sottoscritto in data 1/11/2007 , registrato il 27/11/2007 (cfr. doc. 3 fasc. intimante), GA RL concesse in locazione la porzione in oggetto a a) per la durata di 4 anni e 9 mesi, rinnovabili di Controparte_1 ulteriori 6 anni, prevedendo altresì che “in caso di mancata disdetta ... il contratto sarà prorogato automaticamente per sei anni alle medesime condizioni contrattuali … e con scadenza definitiva al 31 agosto 2018, senza bisogno di disdetta e con obbligo del conduttore di riconsegnare l'immobile, libero da persone o cose di sua pertinenza, non oltre la scadenza convenuta. In ogni caso di mancata consegna dell'immobile, entro i successivi sei giorni, sarà dovuta alla locatrice una indennità di occupazione giornaliera non inferiore ad 1 /30 di tre volte l'ultimo canone mensile in vigore da rapportarsi ai giorni di occupazione a partire dal primo.” (art. 2); b) pattuendo il canone mensile di € 1.619, 20 (art. 3);
- decorso il termine di scadenza del contratto le parti concordarono la corresponsione di un'indennità di occupazione mensile pari ad 2.169,04;
- con dichiarazione del 25/5/2020 la legale rappresentante di dichiarò Pt_2 che nell'anno 2019 l' aveva versato per indennità di occupazione la CP_1 somma di € 26.028,00 (cfr. doc. 4 fasc. intimante);
- a far data da aprile 2020 il conduttore cessò ogni pagamento;
- con missiva del 21/10/2021 costituì in mora la conduttrice lamentando Pt_2 il mancato pagamento di canoni per il periodo dall'aprile 2020 all'ottobre 2021 (cfr. doc. 3 fasc. interventore volontario).
Ciò posto in punto di fatto deve rilevarsi la carenza di legittimazione attiva di
, attesa la sua estraneità al contratto di locazione e dovendosi Parte_1 considerare che il contratto di locazione ha carattere obbligatorio e può prescindere dalla proprietà della cosa locata da parte del locatore;
può essere quindi stipulato anche da chi non è proprietario, essendo sufficiente che abbia la legittima disponibilità dell'immobile.
3/5 Quanto poi alla posizione di nel predetto giudizio, se è pur vero che Parte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa e “Nel caso in cui sia dedotto in giudizio con la domanda riconvenzionale un diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale alla base del diritto di credito allegato con la domanda attorea, ove il giudice riconosca che la titolarità attiva di quest'ultimo credito spetti in favore non dell'attore, ma di colui che è volontariamente intervenuto in giudizio allegando di essere lui il titolare del diritto e non l'originario attore, il giudice deve provvedere anche sulla domanda riconvenzionale, intendendo quale parte occupante il lato passivo del relativo rapporto processuale l'interventore, e non più l'originario attore, senza che sia richiesta un'apposita istanza in tal senso del convenuto in riconvenzione” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31133, del 04/12/2024) è altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 419 c.p.c. l'intervento non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto.
Nel caso di specie la costituzione avrebbe dunque dovuto essere effettuata entro i dieci giorni antecedenti l'udienza di trattazione fissata per il giorno 20/5/2024, mentre detta costituzione si perfezionò solo il 13/5/2024, decorso il termine perentorio.
Sul punto le argomentazioni del terzo secondo cui l'atto venne depositato il 10/3/2024, ma fu rifiutato dal sistema telematico non appaiono sufficientemente riscontrate, atteso che le ricevute delle PEC prodotte non evidenziano che l'atto trasmesso in data 10/05/2024 fosse effettivamente destinato al deposito nel presente giudizio ed i numeri di ruolo riportati all'interno dell'atto attengono a giudizi differenti, dovendosi vieppiù aggiungere che il soggetto che ha conferito la procura al difensore, dott.ssa
[...]
non risulta essere l'effettivo legale rappresentante della società. CP_3
Dalla disamina della visura storica camerale depositata in atti dalla convenuta il
28/2/2025 emerge, infatti, che la rappresentante dell'impresa è Parte_3
[...]
Alla luce di quanto sopraesposto, l'intervento del terzo deve essere dichiarato inammissibile.
Infine, deve evidenziarsi che ha prodotto il verbale negativo di Parte_1 mediazione contenente l'accertamento dell'assenza di Controparte_1 senza giustificato motivo. Tenuto conto di quanto statuito dall'art. 12bis del d.lgs. 28/2010 L deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 dello Stato italiano, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Considerata la condotta processuale delle parti ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
4/5
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
DICHIARA la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
DICHIARA l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da Parte_2
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite
NN L , ai sensi dell'art. 12bis del d.lgs. 28/2010 al pagamento, Controparte_1 in favore dello Stato italiano, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Roma, 3/4/2025
Il Presidente – Giudice monocratico
Maria Tiziana Balduini
5/5