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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2184/2023
Il Giudice AL GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti CERCHIO FRANCESCO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
CIOCCA IVANOE/ resistente
OGGETTO: maggiorazione sociale ex art.70 l. n.388/00
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e memoria.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Quanto al mancato rispetto del termine per l'ultimazione del procedimento amministrativo, la conseguenza non è l'improponibilità della domanda giudiziale, ove sia stata proposta la domanda amministrativa (fatto pacifico), ma solo la sua improcedibilità ex art.443 c.p.c., la quale può essere rilevata solo entro la prima udienza di discussione;
ciò che non è avvenuto nel caso di specie, dovendo dunque procedersi all'esame della domanda (Cass. SU 8575/90).
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché
l' ha pagato alcuni ratei, ma la domanda ha ad oggetto una prestazione CP_1
di durata che copre anche un periodo successivo a quello coperto dai pagamenti, e fin quando non vi sarà mutamento delle condizioni legittimanti.
Risulta incontestato il requisito reddituale ex art.70 l. n.388/00 e dunque deve dichiararsi il diritto della attrice, la quale era titolare di pensione categoria VO, ovvero vecchiaia, e quindi a lei si applica il comma 7 della norma.
Spese di lite secondo soccombenza, con valore indeterminabile basso, previa compensazione per metà atteso che il pagamento nel maggio 2023 è avvenuto comunque entro i 300 giorni fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, decorrenti dal 12.10.22 (dovuta metà delle spese di dispositivo).
P.Q.M.
dichiara il diritto dell'attrice alla maggiorazione ex art.70, co.7 l. n.388/00 con decorrenza dal 12.10.22, data della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, al netto di quanto già CP_1
versato in corso di causa;
condanna l' previa compensazione per metà, al pagamento delle spese CP_1
di lite, liquidate in €5500 oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Pag. 2 di 3 Il Giudice
AL GN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2184/2023
Il Giudice AL GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti CERCHIO FRANCESCO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
CIOCCA IVANOE/ resistente
OGGETTO: maggiorazione sociale ex art.70 l. n.388/00
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e memoria.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Quanto al mancato rispetto del termine per l'ultimazione del procedimento amministrativo, la conseguenza non è l'improponibilità della domanda giudiziale, ove sia stata proposta la domanda amministrativa (fatto pacifico), ma solo la sua improcedibilità ex art.443 c.p.c., la quale può essere rilevata solo entro la prima udienza di discussione;
ciò che non è avvenuto nel caso di specie, dovendo dunque procedersi all'esame della domanda (Cass. SU 8575/90).
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché
l' ha pagato alcuni ratei, ma la domanda ha ad oggetto una prestazione CP_1
di durata che copre anche un periodo successivo a quello coperto dai pagamenti, e fin quando non vi sarà mutamento delle condizioni legittimanti.
Risulta incontestato il requisito reddituale ex art.70 l. n.388/00 e dunque deve dichiararsi il diritto della attrice, la quale era titolare di pensione categoria VO, ovvero vecchiaia, e quindi a lei si applica il comma 7 della norma.
Spese di lite secondo soccombenza, con valore indeterminabile basso, previa compensazione per metà atteso che il pagamento nel maggio 2023 è avvenuto comunque entro i 300 giorni fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, decorrenti dal 12.10.22 (dovuta metà delle spese di dispositivo).
P.Q.M.
dichiara il diritto dell'attrice alla maggiorazione ex art.70, co.7 l. n.388/00 con decorrenza dal 12.10.22, data della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, al netto di quanto già CP_1
versato in corso di causa;
condanna l' previa compensazione per metà, al pagamento delle spese CP_1
di lite, liquidate in €5500 oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Pag. 2 di 3 Il Giudice
AL GN
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