Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1684 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. Anna Maria Muroni, C.F._2
che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 17.05.2024, e , coniugatisi in Parte_1 Parte_2
Terralba con rito civile il 28.06.2014, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione, il 05.08.2011, era nata una figlia, ; (ii) di svolgere le attività di assistente part-time presso uno studio Persona_1 dentistico e di operaio (e di disporre di redditi netti mensili, decurtati gli oneri, pari a euro 950,00 circa quanto al e a euro 800,00 quanto alla;
(iii) che la casa familiare era di proprietà Pt_2 Pt_1 dei genitori del (iv) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze Pt_2 caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (difatti, già cessata).
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2. Personalmente comparse all'udienza del 22.10.2024, le parti hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione e fosse omologato l'accordo sulle relative condizioni.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione alla stessa udienza.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa, ed è stato personalmente confermato dai diretti interessati all'udienza del 22.10.2024, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
5. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto della minore di Persona_1
ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Terralba di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 8 – Parte I – Serie – anno 2014, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
“1) coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia resta affidata ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso Per_1
e continuerà a ricevere da entrambi la cura, l'educazione e l'istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori mantenendo la piena responsabilità genitoriale, adotteranno sempre e consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la minore: le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e svago, le attività sportive e ricreative. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
3) la casa coniugale di proprietà dei genitori del sita in Terralba via Carducci n. 56, Pt_2
unitamente a tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
dove continuerà ad abitarvi insieme alla figlia e ivi manterranno la
[...] Per_1
residenza.
2 4) potrà vedere e stare con il padre ogni qual volta lo desideri compatibilmente con le Per_1
esigenze scolastiche e gli impegni extrascolastici della medesima nonché compatibilmente agli impegni lavorativi del La minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali con Pt_2
i genitori secondo le regole dell'alternanza, che in caso di disaccordo e pertanto in via sussidiaria vengono così stabilite: la minore potrà trascorrere dal 24/12 al 30/12 con la madre e dal 31/12 al 06/01 con il padre ad anni alterni. Allo stesso modo trascorrerà il periodo delle vacanze estive con il padre o con la madre secondo i desideri della figlia e gli impegni lavorativi dei genitori e comunque garantendo almeno una settimana consecutiva a luglio e una settimana consecutiva ad agosto con ciascuno dei genitori, da stabilirsi entro il
30 giugno di ogni anno.
- I genitori rilasciano il consenso per la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio e ciascuno potrà portare la figlia in vacanza anche all'estero, previa comunicazione all'altro genitore.
5) in considerazione della prevalente collocazione della minore presso la madre, Parte_1
percepirà nella misura del 100% l'assegno unico universale erogato dall'INPS
[...]
per la figlia minore, ed a tal fine il padre autorizza fin da ora la Sig.ra Parte_2
a presentare tutte le necessarie domande agli Enti competenti. Pt_1
6) Considerato i tempi di permanenza della figlia prevalenti con la madre rispetto al padre, le parti stabiliscono che il Sig. versi alla a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1
mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 250,00 per dodici mensilità.
7) Le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche (tasse, libri, attività ludiche, viaggi), e quant'altro si rendesse necessario per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione delle ricevute per chi dovrà anticiparle. Le spese straordinarie non necessarie dovranno essere sempre preventivamente concordate tra i genitori e dovranno essere valutate in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data 29.11.2017.
8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è richiesto.
9) Con integrale compensazione delle spese e compensi professionali del giudizio.”.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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