Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Rg. n. 673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale e nella persona dei giudici:
Dott.ssa Rita Di Salvo Presidente
Dott.ssa Ida D'Onofrio Giudice
Dott.ssa Gabriella Martone Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.32025, nel giudizio vertente tra
(CF. ), identificata come in atti, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Felice Medici, come da procura in calce all'atto di reclamo, elettivamente domiciliata come in atti;
RECLAMANTE
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Parte_2
) e (C.F. ), indentificati come in C.F._3 CP_2 C.F._4 atti, rappresentati e difesi dall'avv.to Carla Amadei, come da procura in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti;
RECLAMATI- RECLAMANTI INCIDENTALI ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza n. cronol. Parte_1
1138/2025 del 22.1.2025, con la quale il giudice della prima fase cautelare ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo richiesto dalla nei confronti degli odierni reclamati. Pt_1
Secondo la reclamante, il primo giudice, pur riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris, avrebbe ritenuto erroneamente insussistente il periculum in mora.
In particolare, la assume che, con la cessione delle quote societarie della Pt_1 Controparte_3 CP_1
ha coscientemente diminuito in maniera considerevole il suo patrimonio personale, sottraendo beni
[...] all'esecuzione. La ha depositato, in questa sede, documentazione integrativa volta a dimostrare Pt_1 che la consistenza del patrimonio di è inidonea a tutelare il credito da ella vantato nei CP_1 confronti dello stesso , attualmente pari ad euro 46.468,00 (oltre al credito che maturerà in futuro). CP_1 CP_ La ricorrente ha evidenziato che il sequestro conservativo delle quote societarie della e la CP_4 nomina di un custode delle stesse, costruisce l'unico strumento per “avere contezza, in anticipo, della
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e, quindi, per poter agire in tempo utile per ottenere quantomeno il versamento dell'assegno mensile di mantenimento di cui necessita per vivere oltre al recupero del credito già maturato” (v. atto di reclamo).
Si sono costituiti in giudizio i reclamanti, deducendo l'infondatezza dei motivi di impugnazione e delle avverse deduzioni, nonché proponendo reclamo incidentale, chiedendo di dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata per le
Imprese, nonché di dichiarare l'inammissibilità del ricorso cautelare per omessa evocazione in giudizio della da considerarsi litisconsorte necessario;
nel merito, i reclamati hanno chiesto il Controparte_5 rigetto del reclamo principale.
I motivi di reclamo non meritano accoglimento.
Giova anzitutto rilevare che i motivi di reclamo incidentale, che vengono esaminati in via preliminare attenendo a questioni di natura pregiudiziale, devono essere disattesi.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza, si rileva che l'ordinanza impugnata ha definito un procedimento cautelare introdotto in corso di causa.
E' noto che, quando già pende una causa per il merito, la domanda cautelare deve proporsi dinanzi al giudice istruttore del giudizio di merito: “Quando vi è causa pendente per il merito, la competenza ad autorizzare il sequestro (che ha carattere funzionale ed inderogabile) appartiene soltanto al giudice della
stessa, al quale la relativa istanza deve essere proposta;
tale competenza ha carattere esclusivo e non concorre con quella dei vari giudici indicati nell'art. 672 c.p.c” (Cassazione civile, sez. I , 22/01/1998, n.
564).
Ne deriva che, nel caso in esame, essendo la causa di merito pendente dinanzi all'intestato Tribunale, la competenza cautelare non può che spettare al medesimo giudice investito del merito.
Appare altresì infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver, la ricorrente, citato in causa anche la Controparte_5
Su tale profilo il giudice della prima fase ha condivisibilmente evidenziato che gli atti di trasferimento delle quote societarie (oggetto delle domande di simulazione e di revocatoria) sono stati posti in essere da in proprio, sicché la società (che costituisce un soggetto giuridico distinto ed autonomo) CP_1 non è litisconsorte necessario.
Anche la Suprema Corte ha chiarito che, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la titolarità di quote sociali, deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata nei confronti della società sotto il profilo della sussistenza di un litisconsorzio necessario, posto che rispetto alle domande svolte nel giudizio, la posizione della società è del tutto riflessa, dovendo la stessa limitarsi puramente e semplicemente a prendere atto della titolarità delle quote quale risulterà a seguito del giudicato (cfr. Cass. sez. I, 11/01/2005, n. 339).
Procedendo ad esaminare nel merito i motivi del reclamo principale, giova premettere che l'art. 669 terdecies c.p.c., nel prevedere che il collegio che provvede sul reclamo “modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare”, configura il mezzo di impugnazione come un gravame pienamente devolutivo, capace di attribuire al giudice di secondo grado la stessa ampiezza di poteri di quello che ha emesso la decisione contestata sicché lo strumento in questione non investe semplicemente il collegio della valutazione di singoli motivi di doglianza bensì di tutti i presupposti di concedibilità del provvedimento
2 richiesto, a prescindere dalle contestazioni sollevate, affinché si rivalutino in termini complessivi gli estremi di concessione della cautela invocata.
Ne consegue, altresì, che il giudice del reclamo può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata e, in motivazione, enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prima istanza, analogamente a quanto avviene nel giudizio di appello (cfr.
Tribunale, Torino, sez. III, 08/11/2006).
Ciò posto, si osserva che, secondo la prospettazione della ricorrente, le quote societarie della CP_5
di cui si richiede il sequestro conservativo, sono state oggetto di due atti di trasferimento, posti in
[...] essere da in favore dei figli e . CP_1 Parte_2 CP_2
L'istanza di sequestro conservativo è stata proposta nel corso di un giudizio di merito (Rg. n. 7315/24), nel quale la ha esperito un'azione di simulazione assoluta dei predetti atti di trasferimento, e, in Pt_1 via subordinata, di revocatoria ordinaria degli stessi.
E' noto che il sequestro conservativo è uno strumento volto a tutelare il pericolo per il creditore di perdere la garanzia del proprio credito mediante l'imposizione di un vincolo sul patrimonio complessivamente inteso, agli effetti dell'art. 2740 c.c., e non può, pertanto, avere ad oggetto uno o più beni specifici singolarmente individuati, diversamente dallo strumento del sequestro giudiziario: con il provvedimento di sequestro conservativo il giudice può invero determinare soltanto il valore del credito fino a concorrenza del quale esso può essere eseguito su qualsiasi bene del debitore (in tal senso v. anche Trib.
Modena, sez. I, 20 dicembre 2007; Trib. Nocera Inferiore, 23 giugno 2005).
Nel caso in esame, tuttavia, la ha chiesto il sequestro conservativo di beni specifici, Pt_1 rappresentanti dalle quote societarie della che sono state trasferite dal ai propri Controparte_5 CP_1 figli, richiamando espressamente anche l'applicazione dell'art. 2905 co. 2 cc. (v. ricorso introduttivo della prima fase cautelare).
Il sequestro dei beni dei terzi aventi causa dal debitore viene espressamente disciplinato dal secondo comma dell'art. 2905 c.c., ai sensi del quale “Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione”.
Il tratto distintivo di tale tipologia di sequestro risiede, appunto, nel fatto di colpire uno o più beni determinati, ossia quelli oggetto dell'atto dispositivo.
La giurisprudenza ammette, peraltro, che la possibilità di ottenere il sequestro dei beni del terzo avente causa dal debitore dell'art. 2905 co. 2 c.c. non è limitata al caso in cui il creditore abbia proposto un'azione revocatoria, risultando tale misura azionabile in via estensiva anche dal creditore che agisce in simulazione (cfr. Trib. Roma 20 giugno 2000, in questa Rivista, 2001, 935; v. anche Tribunale Nola, sez.
I, 04/01/2013: “Non vi è motivo di escludere la compatibilità del sequestro conservativo di cui all'art. 2905, comma 2, c.c. con l'azione di simulazione atteso che tale norma afferma l'esperibilità del rimedio cautelare genericamente nei confronti del terzo acquirente di beni del debitore, qualora sia stata proposta azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione”).
Ciò posto, è noto che l'elemento che rileva, ai fini della configurabilità del periculum, è quello del
“fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”.
3 Come già evidenziato nell'ordinanza impugnata, il requisito del periculum in mora va desunto, anche alternativamente, o da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, o da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 13/02/2002, n. 2081; Cass. Civ., sez. III, 17/06/1999, n. 6042; Cass. Civ., sez. III, 17/07/1996, n.
6460).
Nel caso del sequestro conservativo ex art. 2905 co. 2, c.c. - la cui finalità è quella di impedire che l'alienazione del bene da parte del terzo renda infruttuoso l'esercizio dell'azione revocatoria - sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del periculum in mora vanno valutati in relazione al soggetto nel cui patrimonio si trovano i beni (v. in tal senso, ex plurimis, Tribunale Nola sez. II, 24/11/2011; si veda anche Tribunale Palermo, 26/04/2004: “Il sequestro conservativo sui beni del terzo acquirente dei
beni del creditore, a seguito dell'esercizio di azione revocatoria, può essere richiesto se è provata la sussistenza del periculum in mora non nei confronti del debitore, ma direttamente nei confronti del terzo avente causa”).
Nella vicenda in esame la ricorrente si è limitata a prospettare la sussistenza del periculum in mora con riferimento al solo del creditore ), depositando all'uopo anche documentazione integrativa. CP_1
Nulla è stato tuttavia dedotto, né dimostrato, dalla ricorrente / reclamante (su cui grava il relativo onere probatorio) in ordine al periculum concernente i soggetti a cui sono stati trasferiti i beni di cui si richiede il sequestro (ossia le quote societarie).
Ne consegue il rigetto del reclamo.
A fronte del rigetto del reclamo principale ed incidentale le spese di lite vengono compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della
Legge n. 228 del 2012, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte reclamata/reclamante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo muove dall'esigenza di garantire un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato - cfr. Cass.
13/05/2014, n. 10306 e Cass. 14/03/2014, n. 5955. Ne deriva che il tenore letterale e la ratio della disposizione in questione come sopra ricostruita determinano, conseguentemente, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento dell'impugnazione cautelare di cui al reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies
c.p.c., trattandosi in ogni caso di un mezzo di impugnazione).
La reclamante principale non deve essere invece condannata al versamento dell'ulteriore importo predetto, in considerazione dell'ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere del
4 17/02/2025 (“In caso di ammissione a gratuito patrocinio di una parte, con conseguente prenotazione a
debito delle spese, la soccombenza non determina l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.p.r. n. 115 del 2002 all'art. 13 comma 1-quater”; Cass. sent.
09/08/2024, n. 22662).
PQM
§- rigetta il reclamo principale ed il reclamo incidentale;
§- compensa le spese di lite;
§- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte reclamata – reclamante incidentale, del versamento (ciascuno) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 14.4.2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Gabriella Martone
Il Presidente
dott.ssa Rita Di Salvo
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