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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/03/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 464/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 464 R.G. dell'anno 2022 tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Parte_1 C.F._1
Asaro in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
e
rappresentato e difeso dall'avv. VITO CP_1 C.F._2
PERRICONE in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO avente ad oggetto: responsabilita Extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 12/9/2023,
l'avv. Asaro, per parte attrice, “conclude come in atto di citazione e memorie ex art.
183, sesto comma, c.p.c., in particolare come da prima memoria istruttoria, con rigetto di tutte le eccezioni e difese avversarie;
chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
L'avv. Perricone, per parte convenuta, “conclude come da comparsa di costituzione e risposta, atti e verbali di causa;
insiste per il rigetto della domanda, poiché sprovvista di prova, sia sul piano dell'an che del quantum;
si associa alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c.”.
Pag. 1 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato l'1/3/22, dedotta una lettera datata Parte_1
5/7/2012 per mezzo della quale il convenuto aveva falsamente CP_1
rappresentato al Tribunale per i minorenni di Palermo e all del Organizzazione_1
comune di Mazara del Vallo che essa attrice, “nelle ore serali, svolgeva presso la sua abitazione l'attività di prostituta, e che la via Mattana, all'imbrunire, si sarebbe trasformata in un ricovero per extracomunitari "che desideravano usufruire dei servizi della sig.ra […] anche alla presenza della figlia minore”, chiedeva: Parte_1
“ritenere e dichiarare che a causa delle infamanti accuse rivolte dal convenuto nei confronti dell'attrice, questa ha subito i danni non patrimoniali e morali, meglio descritti in premessa;
Ritenere e dichiarare che tali danni vanno liquidati in via equitativa, e comunque in misura non inferiore ad € 15.000,00, o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più congrua;
Condannare pertanto il convenuto al risarcimento di tali danni in favore dell'attrice, oltre interessi legali ed accessori di legge fino al soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi”.
Il convenuto, con la propria tempestiva comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito:
- la improcedibilità della domanda ex art. 5 D. Lgs 28/10;
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- il difetto di prova in ordine al quantum debeatur.
2) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Occorre precisare che nei confronti di , per i fatti oggetto del presente CP_1 giudizio e in relazione al reato previsto e punito dall'art. 595, primo e secondo comma,
c.p., è stata promossa azione penale dinanzi al Giudice di Pace di Marsala.
Nel corso del giudizio penale, precisamente all'udienza del 16/10/14 (v. sentenza del
Giudice di Pace di Marsala), si costituiva parte civile nei confronti Parte_1 dell'imputato , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. CP_1
Il giudizio penale di prime cure si concludeva con la condanna dell'imputato, tra l'altro, anche al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.
A seguito di impugnazione, il Tribunale di Marsala, quale giudice d'appello, dichiarava, con sentenza del 3/7/19, il non doversi procedere nei confronti del per effetto CP_1
della rilevata tardività nella proposizione della querela.
Pag. 2 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Essendo indubitabile la natura extracontrattuale dell'azione risarcitoria esercitata dall'attrice, è opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento costituito: dall'art. 2947 co. 1 c.c. che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'illecito aquiliano;
dall'art. 2947 co. 3 c.c.,
a tenore del quale, in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile;
tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;
dall'art. 2943 c.c. che individua gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, includendovi la notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio e di ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore nonché la proposizione di una domanda nel corso di un giudizio;
dall'art. 2945 co. 2
c.c., a norma del quale l'effetto interruttivo di uno degli atti indicati ai primi due commi dell'art. 2943 c,c, permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
dagli artt. 75 e 76 c.p.p. secondo cui l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, mediante la costituzione di parte civile.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo e, cioè, fino a quando la sentenza sia divenuta irrevocabile ovvero la pronuncia di proscioglimento, intervenuta durante la fase istruttoria, non sia più soggetta ad impugnazione (v. ex multis, Cass. 17134/03; 26887/08; 11775/13); tale adempimento, purché coltivato e non revocato, 'congela' dunque la prescrizione dell'azione risarcitoria (Cass. 12587/13) e produce effetto sospensivo rispetto al processo civile, fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, quando l'azione sia proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (art. 75 co 3 c.p.p.).
Se, dunque, né il tenore testuale dell'art. 2945 c.c. né l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza distinguono, quanto alla cessazione dell'effetto interruttivo, le sentenze
Pag. 3 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile assolutorie da quelle di proscioglimento per altra causa (es. per non doversi procedere, art. 529 c.p.p.) e quelle di proscioglimento da quelle di condanna, richiedendosene in ogni caso l'irrevocabilità, non v'è appiglio normativo di sorta che consenta di sostenere, come pure fa la difesa del convenuto, che la sentenza che accerti la mancanza o tardività di una condizione di procedibilità dell'azione penale privi di efficacia tutti gli atti del processo svoltosi, travolgendo e caducando la costituzione di parte civile dell'offesa e i suoi effetti interruttivi della prescrizione (v. Trib. Palermo, sez. III civile, 16/09/2016,
n.4509, consultabile presso la Banca dati di merito).
La proposizione della querela per i reati non perseguibili d'ufficio è, infatti, presupposto della potestas judicandi del giudice penale e della procedibilità dell'azione penale ma non incide sulla validità degli atti del processo, che è regolata dagli artt. 177 e segg.
c.p.p. ed informata al principio di tassatività delle cause di nullità.
Una volta perfezionata (e salva la sua esclusione), la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76 co. 2 c.p.p.).
Pertanto, considerato che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in grado di appello risale al 2019, al momento della notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio (1.3.2022) il termine di prescrizione quinquennale non era affatto perento.
3) Nel merito, la domanda attorea può trovare accoglimento.
3.1) Al dettagliato addebito formulato in atto introduttivo, il convenuto non ha opposto alcuna contestazione specifica, limitandosi ad eccepire: l'improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria (successivamente sanata come da verbale negativo prodotto il
28/6/22); la prescrizione (infondatamente, come sopra già esposto); la “assenza di elementi probatori a sostegno della domanda” sotto il seguente peculiare aspetto: “la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice è del tutto sfornita di prova limitandosi ad affermazioni labiali di disagio personale e sociale assolutamente non provato, anzi, dalla documentazione prodotta in atti appare evidente come esistano motivi di stress psicologico riconducibili ad altre cause. Né i semplici disagi o inconvenienti della vita quotidiana possono essere oggetto di risarcimento secondo la Suprema Corte. Inoltre si può ottenere la risarcibilità del danno morale solo se si ha la prova del pregiudizio.
Occorre dunque dimostrare il danno in sé cosa che nemmeno si intravede nell'atto giudiziario introduttivo”.
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E', dunque, evidente che la contestazione riguarda esclusivamente il quantum debeatur, giacché in nessun modo il ha contestato nella propria comparsa e, in generale, nei CP_1
termini preclusivi di rito (nessuna memoria istruttoria è stata depositata dal convenuto) la paternità e il contenuto della lettera da cui muove la pretesa risarcitoria per cui è causa.
Al riguardo si osserva che non é sufficiente la generica deduzione di “assenza di elementi probatori a sostegno della domanda”.
Ed invero, l'art. 115 c.p.c. dispone “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Nella costante lettura della disposizione operata dalla giurisprudenza di legittimità, dal principio di non contestazione deriva che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020,
n.17889; cfr. Cass. Civ. sez. VI, 15/02/2023, n.4770; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9439 del 23/03/2022, Rv. 664451 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020,
Rv. 658756 - 01).
E' irrilevante, peraltro, la negazione dell'addebito in questione operata dal convenuto in sede di risposta all'interrogatorio formale, giacché “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà
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deduttiva” (Cass. Civ. sez. VI, 02/12/2019, n.31402; conf. Cass. Civ. sez. III,
06/04/2022, n.11247).
Dunque, in assenza di tempestiva contestazione del fatto storico dell'invio, ad opera di
, della lettera datata 5/7/12 per mezzo della quale si denunciava al CP_1
Tribunale per i Minorenni di Palermo e ai Servizi Sociali del Comune di Mazara del
Vallo che esercitava la prostituzione presso la propria abitazione e al Parte_1
cospetto della figlia di età minore, il fatto stesso può reputarsi provato.
3.2) Parte attrice ha pure fornito in giudizio ampia prova delle concrete conseguenze della denuncia formulata da . CP_1
assistente sociale all'epoca dei fatti responsabile della Controparte_2
UN LO , ove si trovava momentaneamente ospitata la Org_2 Pt_1
ha dichiarato che, a seguito della ricezione da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Mazara del Vallo della missiva a firma di ove si denunciava l'esercizio CP_1 dell'attività di prostituzione a cospetto della figlia minore, unitamente all'assistente sociale ha proceduto a una verifica in loco dei fatti denunciati, con Persona_1
esito negativo. ha, invero, riferito di avere preso diretta visione della lettera e del Persona_1
suo contenuto e di avere anche parlato con il denunciante in ordine alle vicende denunciate, precisando di avere relazionato al Tribunale per i minorenni in ordine al sopralluogo effettuato presso l'abitazione della e ai riscontri negativi ottenuti in Pt_1
ordine ai fatti denunciati.
In atti è stata poi acquisita la relazione, datata 12/10/12, sottoscritta dalle assistenti sociali e e indirizzata al Tribunale per i Persona_1 Controparte_2
Minorenni di Palermo ove, per l'appunto, si ha modo di leggere della “visita domiciliare presso le ex vicine dell'ultima casa dove ha abitato per due mesi e dove Pt_1
secondo la segnalazione fatta da un sindacalista, , della di CP_1 Org_3
Mazara, abitante nella stessa strada, avrebbe svolte attività immorali. Premesso che detta segnalazione è sembrata a noi operatori inverosimile proprio perché si conosceva
si effettua la domiciliare per acquisire altri elementi di valutazione sulla Pt_1
questione, si verifica e si accerta che, alla fine di tre colloqui avuti con tre vicine di casa, ciascuno delle quali non sapeva che noi avremmo parlato con le altre, la
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segnalazione di cui prima sembra essere una costruzione ad opera di una persona che ha litigato in precedenza diverse volte con per questioni futili, insultandola. Pt_1
Nel pensiero comune delle tre vicine di casa è ritenuta una brava ragazza, una Pt_1 madre attenta che non ha mai fatto entrare un solo uomo a casa sua”.
Il marito della ha dichiarato di avere appreso della moglie dei Pt_1 Persona_2
diverbi avuti con il e delle iniziative assunte dai Servizi Sociali a seguito della CP_1
falsa denuncia sporta dal convenuto.
3.3) L'attività istruttoria svolta restituisce, dunque, un quadro di piena valenza diffamatoria della condotta del , suscettibile di dare il via, ingiustamente e con CP_1
dispendio di risorse pubbliche, ad attività di accertamento degli Uffici pubblici competenti, sì da rivelarsi idonea a ledere, quantomeno dinanzi agli operatori dei Servizi
Sociali, l'immagine e la reputazione di donna e di madre della Pt_1
Venendo al quantum, se è vero che in caso di violazione del diritto all'immagine, il danno non patrimoniale non può essere ritenuto un danno in re ipsa, è altrettanto consolidato in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui detto danno può essere dimostrato per presunzioni (Cass. Civ. sez. III, 12/04/2022, n.11768).
In giudizio, il presumibile stato di vergogna e disagio personale subito dalla giovane madre (all'epoca dei fatti appena ventidue anni) per effetto della falsa denuncia, è, peraltro, dimostrato dalle dichiarazioni rese dalla teste che ha riferito che “la Per_1 era molto arrabbiata per la segnalazione”. Pt_1
Peraltro, è ragionevolmente presumibile che la natura istituzionale dei destinatari della segnalazione abbia indotto nella persona offesa il timore di conseguenze sul piano della propria genitorialità.
Restano, invece, non provati sia il collegamento tra i fatti per cui è causa e lo stato di ipertensione arteriosa riscontrato a carico della ben quattro anni dopo (v. certificato Pt_1
del 18/1/16), sia la percezione della esatta natura dei fatti esposti dal in capo alle CP_1
vicine di casa, delle quali, peraltro, né la parte attrice né i testi escussi sono stati in grado di precisare le generalità.
La natura limitata e presumibilmente breve del lasso di tempo intercorso tra la conoscenza dell'esposto del convenuto e gli accertamenti con esito negativo operati dai servizi sociali, il limitato numero dei soggetti venuti a conoscenza dell'effettivo
Pag. 7 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile contenuto dell'esposto e l'assenza di riscontri in ordine al mutamento delle abitudini di vita della inducono a limitare la liquidazione equitativa del danno alla cifra, Pt_1 comprensiva di interessi e rivalutazione, che si ritiene congruo fissare in € 1.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
4) Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (individuati sulla scorta del decisum), opportunamente modulati sulla scorta dell'estensione dell'attività istruttoria, da distrarsi in favore dell'avv.
Luciano Asaro, procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) condanna a pagare a per i titoli risarcitori indicati in CP_1 Parte_1 motivazione, la somma di € 1.500,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna a rifondere delle spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 264,00 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luciano Asaro, procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Marsala, 24/3/2024.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 8 a 8
N. 464/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 464 R.G. dell'anno 2022 tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Parte_1 C.F._1
Asaro in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
e
rappresentato e difeso dall'avv. VITO CP_1 C.F._2
PERRICONE in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO avente ad oggetto: responsabilita Extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 12/9/2023,
l'avv. Asaro, per parte attrice, “conclude come in atto di citazione e memorie ex art.
183, sesto comma, c.p.c., in particolare come da prima memoria istruttoria, con rigetto di tutte le eccezioni e difese avversarie;
chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
L'avv. Perricone, per parte convenuta, “conclude come da comparsa di costituzione e risposta, atti e verbali di causa;
insiste per il rigetto della domanda, poiché sprovvista di prova, sia sul piano dell'an che del quantum;
si associa alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c.”.
Pag. 1 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato l'1/3/22, dedotta una lettera datata Parte_1
5/7/2012 per mezzo della quale il convenuto aveva falsamente CP_1
rappresentato al Tribunale per i minorenni di Palermo e all del Organizzazione_1
comune di Mazara del Vallo che essa attrice, “nelle ore serali, svolgeva presso la sua abitazione l'attività di prostituta, e che la via Mattana, all'imbrunire, si sarebbe trasformata in un ricovero per extracomunitari "che desideravano usufruire dei servizi della sig.ra […] anche alla presenza della figlia minore”, chiedeva: Parte_1
“ritenere e dichiarare che a causa delle infamanti accuse rivolte dal convenuto nei confronti dell'attrice, questa ha subito i danni non patrimoniali e morali, meglio descritti in premessa;
Ritenere e dichiarare che tali danni vanno liquidati in via equitativa, e comunque in misura non inferiore ad € 15.000,00, o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più congrua;
Condannare pertanto il convenuto al risarcimento di tali danni in favore dell'attrice, oltre interessi legali ed accessori di legge fino al soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi”.
Il convenuto, con la propria tempestiva comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito:
- la improcedibilità della domanda ex art. 5 D. Lgs 28/10;
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- il difetto di prova in ordine al quantum debeatur.
2) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Occorre precisare che nei confronti di , per i fatti oggetto del presente CP_1 giudizio e in relazione al reato previsto e punito dall'art. 595, primo e secondo comma,
c.p., è stata promossa azione penale dinanzi al Giudice di Pace di Marsala.
Nel corso del giudizio penale, precisamente all'udienza del 16/10/14 (v. sentenza del
Giudice di Pace di Marsala), si costituiva parte civile nei confronti Parte_1 dell'imputato , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. CP_1
Il giudizio penale di prime cure si concludeva con la condanna dell'imputato, tra l'altro, anche al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.
A seguito di impugnazione, il Tribunale di Marsala, quale giudice d'appello, dichiarava, con sentenza del 3/7/19, il non doversi procedere nei confronti del per effetto CP_1
della rilevata tardività nella proposizione della querela.
Pag. 2 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Essendo indubitabile la natura extracontrattuale dell'azione risarcitoria esercitata dall'attrice, è opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento costituito: dall'art. 2947 co. 1 c.c. che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'illecito aquiliano;
dall'art. 2947 co. 3 c.c.,
a tenore del quale, in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile;
tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;
dall'art. 2943 c.c. che individua gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, includendovi la notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio e di ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore nonché la proposizione di una domanda nel corso di un giudizio;
dall'art. 2945 co. 2
c.c., a norma del quale l'effetto interruttivo di uno degli atti indicati ai primi due commi dell'art. 2943 c,c, permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
dagli artt. 75 e 76 c.p.p. secondo cui l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, mediante la costituzione di parte civile.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo e, cioè, fino a quando la sentenza sia divenuta irrevocabile ovvero la pronuncia di proscioglimento, intervenuta durante la fase istruttoria, non sia più soggetta ad impugnazione (v. ex multis, Cass. 17134/03; 26887/08; 11775/13); tale adempimento, purché coltivato e non revocato, 'congela' dunque la prescrizione dell'azione risarcitoria (Cass. 12587/13) e produce effetto sospensivo rispetto al processo civile, fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, quando l'azione sia proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (art. 75 co 3 c.p.p.).
Se, dunque, né il tenore testuale dell'art. 2945 c.c. né l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza distinguono, quanto alla cessazione dell'effetto interruttivo, le sentenze
Pag. 3 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile assolutorie da quelle di proscioglimento per altra causa (es. per non doversi procedere, art. 529 c.p.p.) e quelle di proscioglimento da quelle di condanna, richiedendosene in ogni caso l'irrevocabilità, non v'è appiglio normativo di sorta che consenta di sostenere, come pure fa la difesa del convenuto, che la sentenza che accerti la mancanza o tardività di una condizione di procedibilità dell'azione penale privi di efficacia tutti gli atti del processo svoltosi, travolgendo e caducando la costituzione di parte civile dell'offesa e i suoi effetti interruttivi della prescrizione (v. Trib. Palermo, sez. III civile, 16/09/2016,
n.4509, consultabile presso la Banca dati di merito).
La proposizione della querela per i reati non perseguibili d'ufficio è, infatti, presupposto della potestas judicandi del giudice penale e della procedibilità dell'azione penale ma non incide sulla validità degli atti del processo, che è regolata dagli artt. 177 e segg.
c.p.p. ed informata al principio di tassatività delle cause di nullità.
Una volta perfezionata (e salva la sua esclusione), la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76 co. 2 c.p.p.).
Pertanto, considerato che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in grado di appello risale al 2019, al momento della notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio (1.3.2022) il termine di prescrizione quinquennale non era affatto perento.
3) Nel merito, la domanda attorea può trovare accoglimento.
3.1) Al dettagliato addebito formulato in atto introduttivo, il convenuto non ha opposto alcuna contestazione specifica, limitandosi ad eccepire: l'improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria (successivamente sanata come da verbale negativo prodotto il
28/6/22); la prescrizione (infondatamente, come sopra già esposto); la “assenza di elementi probatori a sostegno della domanda” sotto il seguente peculiare aspetto: “la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice è del tutto sfornita di prova limitandosi ad affermazioni labiali di disagio personale e sociale assolutamente non provato, anzi, dalla documentazione prodotta in atti appare evidente come esistano motivi di stress psicologico riconducibili ad altre cause. Né i semplici disagi o inconvenienti della vita quotidiana possono essere oggetto di risarcimento secondo la Suprema Corte. Inoltre si può ottenere la risarcibilità del danno morale solo se si ha la prova del pregiudizio.
Occorre dunque dimostrare il danno in sé cosa che nemmeno si intravede nell'atto giudiziario introduttivo”.
Pag. 4 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
E', dunque, evidente che la contestazione riguarda esclusivamente il quantum debeatur, giacché in nessun modo il ha contestato nella propria comparsa e, in generale, nei CP_1
termini preclusivi di rito (nessuna memoria istruttoria è stata depositata dal convenuto) la paternità e il contenuto della lettera da cui muove la pretesa risarcitoria per cui è causa.
Al riguardo si osserva che non é sufficiente la generica deduzione di “assenza di elementi probatori a sostegno della domanda”.
Ed invero, l'art. 115 c.p.c. dispone “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Nella costante lettura della disposizione operata dalla giurisprudenza di legittimità, dal principio di non contestazione deriva che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020,
n.17889; cfr. Cass. Civ. sez. VI, 15/02/2023, n.4770; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9439 del 23/03/2022, Rv. 664451 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020,
Rv. 658756 - 01).
E' irrilevante, peraltro, la negazione dell'addebito in questione operata dal convenuto in sede di risposta all'interrogatorio formale, giacché “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà
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deduttiva” (Cass. Civ. sez. VI, 02/12/2019, n.31402; conf. Cass. Civ. sez. III,
06/04/2022, n.11247).
Dunque, in assenza di tempestiva contestazione del fatto storico dell'invio, ad opera di
, della lettera datata 5/7/12 per mezzo della quale si denunciava al CP_1
Tribunale per i Minorenni di Palermo e ai Servizi Sociali del Comune di Mazara del
Vallo che esercitava la prostituzione presso la propria abitazione e al Parte_1
cospetto della figlia di età minore, il fatto stesso può reputarsi provato.
3.2) Parte attrice ha pure fornito in giudizio ampia prova delle concrete conseguenze della denuncia formulata da . CP_1
assistente sociale all'epoca dei fatti responsabile della Controparte_2
UN LO , ove si trovava momentaneamente ospitata la Org_2 Pt_1
ha dichiarato che, a seguito della ricezione da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Mazara del Vallo della missiva a firma di ove si denunciava l'esercizio CP_1 dell'attività di prostituzione a cospetto della figlia minore, unitamente all'assistente sociale ha proceduto a una verifica in loco dei fatti denunciati, con Persona_1
esito negativo. ha, invero, riferito di avere preso diretta visione della lettera e del Persona_1
suo contenuto e di avere anche parlato con il denunciante in ordine alle vicende denunciate, precisando di avere relazionato al Tribunale per i minorenni in ordine al sopralluogo effettuato presso l'abitazione della e ai riscontri negativi ottenuti in Pt_1
ordine ai fatti denunciati.
In atti è stata poi acquisita la relazione, datata 12/10/12, sottoscritta dalle assistenti sociali e e indirizzata al Tribunale per i Persona_1 Controparte_2
Minorenni di Palermo ove, per l'appunto, si ha modo di leggere della “visita domiciliare presso le ex vicine dell'ultima casa dove ha abitato per due mesi e dove Pt_1
secondo la segnalazione fatta da un sindacalista, , della di CP_1 Org_3
Mazara, abitante nella stessa strada, avrebbe svolte attività immorali. Premesso che detta segnalazione è sembrata a noi operatori inverosimile proprio perché si conosceva
si effettua la domiciliare per acquisire altri elementi di valutazione sulla Pt_1
questione, si verifica e si accerta che, alla fine di tre colloqui avuti con tre vicine di casa, ciascuno delle quali non sapeva che noi avremmo parlato con le altre, la
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segnalazione di cui prima sembra essere una costruzione ad opera di una persona che ha litigato in precedenza diverse volte con per questioni futili, insultandola. Pt_1
Nel pensiero comune delle tre vicine di casa è ritenuta una brava ragazza, una Pt_1 madre attenta che non ha mai fatto entrare un solo uomo a casa sua”.
Il marito della ha dichiarato di avere appreso della moglie dei Pt_1 Persona_2
diverbi avuti con il e delle iniziative assunte dai Servizi Sociali a seguito della CP_1
falsa denuncia sporta dal convenuto.
3.3) L'attività istruttoria svolta restituisce, dunque, un quadro di piena valenza diffamatoria della condotta del , suscettibile di dare il via, ingiustamente e con CP_1
dispendio di risorse pubbliche, ad attività di accertamento degli Uffici pubblici competenti, sì da rivelarsi idonea a ledere, quantomeno dinanzi agli operatori dei Servizi
Sociali, l'immagine e la reputazione di donna e di madre della Pt_1
Venendo al quantum, se è vero che in caso di violazione del diritto all'immagine, il danno non patrimoniale non può essere ritenuto un danno in re ipsa, è altrettanto consolidato in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui detto danno può essere dimostrato per presunzioni (Cass. Civ. sez. III, 12/04/2022, n.11768).
In giudizio, il presumibile stato di vergogna e disagio personale subito dalla giovane madre (all'epoca dei fatti appena ventidue anni) per effetto della falsa denuncia, è, peraltro, dimostrato dalle dichiarazioni rese dalla teste che ha riferito che “la Per_1 era molto arrabbiata per la segnalazione”. Pt_1
Peraltro, è ragionevolmente presumibile che la natura istituzionale dei destinatari della segnalazione abbia indotto nella persona offesa il timore di conseguenze sul piano della propria genitorialità.
Restano, invece, non provati sia il collegamento tra i fatti per cui è causa e lo stato di ipertensione arteriosa riscontrato a carico della ben quattro anni dopo (v. certificato Pt_1
del 18/1/16), sia la percezione della esatta natura dei fatti esposti dal in capo alle CP_1
vicine di casa, delle quali, peraltro, né la parte attrice né i testi escussi sono stati in grado di precisare le generalità.
La natura limitata e presumibilmente breve del lasso di tempo intercorso tra la conoscenza dell'esposto del convenuto e gli accertamenti con esito negativo operati dai servizi sociali, il limitato numero dei soggetti venuti a conoscenza dell'effettivo
Pag. 7 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile contenuto dell'esposto e l'assenza di riscontri in ordine al mutamento delle abitudini di vita della inducono a limitare la liquidazione equitativa del danno alla cifra, Pt_1 comprensiva di interessi e rivalutazione, che si ritiene congruo fissare in € 1.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
4) Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (individuati sulla scorta del decisum), opportunamente modulati sulla scorta dell'estensione dell'attività istruttoria, da distrarsi in favore dell'avv.
Luciano Asaro, procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) condanna a pagare a per i titoli risarcitori indicati in CP_1 Parte_1 motivazione, la somma di € 1.500,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna a rifondere delle spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 264,00 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luciano Asaro, procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Marsala, 24/3/2024.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
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