Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05460/2025REG.PROV.COLL.
N. 09882/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9882 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione Prima, -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025, il Cons. Antonella Manzione e udito per l’appellante l’avvocato Stefano Monti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso innanzi al T.a.r. per l’Abruzzo n.r.g. 21 del 2014 il signor -OMISSIS- militare dell’esercito italiano, ha impugnato il decreto dirigenziale prot. n. 169/1d del 2 ottobre 2013 con il quale ne è stata disposta l’espulsione dalla frequenza del 12° corso interno per allievi marescialli dell’esercito e il contestuale proscioglimento dalla relativa ferma a far data dal 21 settembre 2013 ai sensi dell’art. 599, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, reintegrandolo nel grado precedentemente rivestito.
1.1. Il ricorrente ha premesso, in linea di fatto, che:
- è stato ammesso al corso, che si svolgeva presso la Scuola Sottufficiali di Viterbo, quando lo stesso era già iniziato, non essendosi originariamente collocato utilmente in graduatoria (circostanza già di per sé evidenziata come penalizzante non essendo previsti corsi “di recupero”);
- inviato quasi subito ad un’esercitazione (c.d. “Campo”) pur non essendosi perfettamente rimesso da una pregressa distorsione di terzo grado alla caviglia sinistra, è stato attinto da una prima sanzione disciplinare, pari a cinque giorni di consegna semplice, cui ne sono seguite numerose altre, a suo dire rientranti nella “prassi” della vita militare all’interno degli Istituti di formazione (due « lievi sanzioni » - v. pag. 4 del ricorso di primo grado – per non essersi attenuto agli ordini durante una lezione di tiro e per non aver fatto rispettare il silenzio; un’altra per aver riportato una valutazione insufficiente ad un test a sorpresa; un’altra ancora per non avere eseguito correttamente l’esercizio di trazioni alla sbarra);
- è incorso in un « incidente di percorso » (pag. 5 sempre del ricorso di primo grado), ovvero la rilevata (durante un’ispezione) dimenticanza di inserire la sicura alla propria arma;
- nel medesimo periodo, messo a rapporto per non essere transitato dal check in , benché designato quale “Capo Area” durante il Campo estivo a Tauriano, « a causa di concomitanti impegni, non si presenta tempestivamente dal Superiore », tanto da essere nuovamente sanzionato, malgrado avesse poi addotto giustificazioni, a suo dire « valide »;
- ha comunque superato tutti gli esami del percorso formativo, sia militari che universitari.
1.2. In diritto, ha lamentato la mancata pubblicizzazione, sì da renderli noti agli interessati, dei criteri di valutazione dell’“attitudine militare”, oggetto di apposita Direttiva, che avrebbe dovuto essere affissa nei luoghi di lavoro, come imposto dall’art. 7, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) per tutte le norme disciplinari. Ha evidenziato presunte disparità di trattamento rispetto al giudizio finale riservato ad alcuni colleghi, che pur essendo stati sanzionati durante il corso con la consegna di rigore, che ha presupposti di ben più incisivo disvalore, sono stati ammessi al secondo anno oppure semplicemente costretti a ripetere il primo, ma non estromessi in toto dallo stesso.
1.3. Ottenuto l’accesso agli atti del procedimento valutativo all’esito di apposito contenzioso (n.r.g. 8081/2025, definito con sentenza n. 138 del 7 gennaio 2016 della sez. I bis del T.a.r. per il Lazio, di annullamento dell’originario diniego oppostogli dall’Amministrazione), ha presentato motivi aggiunti avverso il verbale della Commissione preposta al controllo delle procedure adottate per la determinazione delle votazioni in attitudine militare del 20 settembre 2013. Ha impugnato altresì gli altri atti presupposti dell’esclusione, ovvero la scheda per l’osservazione e lo schema riepilogativo dei provvedimenti disciplinari e della valutazione in attitudine militare degli allievi del 15 ° corso allievi marescialli di cui è causa. In particolare, avendo ottenuto la documentazione afferente una serie di colleghi, nominativamente indicati, in confronto ai quali ha lamentato eccesso di potere per disparità di trattamento, ha circostanziato la censura valorizzando le sanzioni dagli stessi riportate (10 giorni di consegna di rigore) senza che ne siano conseguite le medesime drastiche misure adottate nei suoi confronti.
2. Con la sentenza segnata in epigrafe il T.a.r. per l’Abruzzo ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite. Da un lato, sarebbe inconferente il richiamo al regime di pubblicità delle sanzioni disciplinari imposto dallo Statuto dei lavoratori, venendo all’evidenza un dipendente pubblico non contrattualizzato, per il quale le stesse non possono trovare applicazione (art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.u.p.i., che ne ricorda l’ordinamento speciale); dall’altro, l’eventuale trattamento di favore riservato ad altri, quand’anche dimostrato, giusta la diversità dei fatti e delle circostanze addebitate a ciascuno, « al limite potrebbe autorizzare il convincimento che avrebbero dovuto essere espulsi anche loro, ma non depone per l’illegittimità dell’espulsione del ricorrente ». In termini più generali, le valutazioni compiute in sede di giudizio di espulsione «[…] derivanti dalla mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti dell’interessato, appaiono peraltro allineate ai numerosi giudizi negativi ed ai diversi avvertimenti fatti al ricorrente in sede disciplinare relativamente al suo impegno ed alla sua attenzione ». Delle stesse, d’altro canto, egli era stato reso preventivamente e tempestivamente edotto (v. a titolo di esempio il contenuto della nota del 12 marzo 2013, della quale sono stati riportati testualmente alcuni passaggi salienti), sicché ben avrebbe potuto mutare il proprio atteggiamento e rimediare alle criticità via via evidenziategli.
3. Il militare ha interposto appello avverso ridetta sentenza, riproponendo criticamente rispetto alla stessa le medesime censure già avanzate in primo grado.
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in resistenza con atto di stile.
5. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025 il ricorso è stato discusso e, all’esito, trattenuto in decisione.
6. Il Collegio ritiene l’appello infondato. Tale valutazione di merito consente di prescindere da un più approfondito scrutinio dei profili di inammissibilità rivenienti dalla genericità di formulazione del gravame, che pare ripercorrere soltanto l’argomentazione già seguita innanzi al T.a.r. per l’Abruzzo.
7. In primo luogo occorre sgombrare il campo dalla pretesa di pubblicizzazione, addirittura mediante partecipazione a ciascun dipendente, della Direttiva per la valutazione in attitudine militare degli allievi e dei frequentatori degli Istituti di formazione dell’Esercito, cui l’appellante riconduce il vizio di violazione dell’art. 7, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.
7.1. Il primo giudice al riguardo evidenzia la specialità dell’ordinamento militare, per come valorizzata dalle previsioni dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottraggono i relativi dipendenti ai precetti del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (art.2, co.2, del richiamato d.lgs. n.165/2001) e alle regole sulla contrattazione individuale e collettiva di cui al titolo III del T.u.p.i. (art.2, co.3).
7.2 A tutto concedere alla tesi dell’appellante, inoltre, ovvero pur attingendo i principi di doverosa preventiva pubblicizzazione del c.d. “Codice disciplinare” anche dalle specifiche norme di settore afferenti la materia nel pubblico impiego non contrattualizzato, in armonia (ma non in applicazione) con il contenuto dell’evocato art. 7 della l. n. 300 del 1970, al fine di valorizzare la funzione preventiva e dissuasiva delle sanzioni, nonché di garantire un’uniforme e regolare applicazione che equilibri l’unidirezionalità dei poteri punitivi datoriali, esse non vengono in rilievo nel caso di specie.
8. L’equivoco di fondo nel quale incorre il militare, infatti, sta nel pretendere di qualificare come “sanzione disciplinare” l’esito di un complesso e articolato processo valutativo, che tiene conto, sì, delle sanzioni disciplinari irrogate nel periodo di riferimento, ma non si esaurisce in esse, dovendo estrapolare dall’osservazione continuativa del candidato un giudizio di attitudine alla progressione di carriera cui egli aspira mediante la sottoposizione ad apposito percorso formativo.
8.1. Il presunto, particolare rigore punitivo seguito dall’Amministrazione trova un’oggettiva giustificazione nell’intrinseca finalità propria dei corsi di formazione militare, destinati a preparare gli allievi alla prospettica carriera in quello specifico ambito e, dunque, tesi ad esigerne una particolare “moralità” comportamentale, lato sensu intesa, dentro e fuori l’istituto di formazione. La legittimità dell’irrogazione delle sanzioni, che costituiscono solo uno degli elementi di giudizio e che il militare non ha inteso impugnare, esplica naturaliter conseguenze in ordine alla valutazione dell’attitudine militare ( recte , “attitudine militare e professionale”).
8.2. In termini generali, per attitudine militare, definita dall’art. 588 del d.P.R. n. 90 del 2010 come « il complesso delle qualità morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare », si intende la disposizione “spirituale” dell’allievo, ovvero morale, intellettuale, valoriale, culturale e motivazionale comprensivamente intesa atta a dimostrane l’accettazione convinta e la condivisione intima dei peculiari caratteri propri della professione, della mentalità e della vita militare. Per riscontrarne la sussistenza, l’Amministrazione va, in sostanza, ad attingere la complessiva propensione caratteriale, mentale e, per così dire, esistenziale dell’allievo (originaria od acquisita durante il corso di formazione) ad inquadrarsi armonicamente nell’ambito di un Corpo militare, giusta le innegabili peculiarità che lo connotano.
9. Tale giudizio è frutto di assai ampia discrezionalità valutativa ed impinge nel merito dell’azione amministrativa: il relativo sindacato giurisdizionale è limitato pertanto al riscontro di una manifesta, insostenibile ed ingiustificabile illogicità, arbitrarietà od irragionevolezza evincibile ictu oculi .
10. Va ancora ricordato come l’art. 595 del medesimo d.P.R. n. 90 del 2010 distingue chiaramente, tanto nel contenuto (comma 1) quanto nelle modalità di valutazione (commi successivi), « l’area dell’attitudine militare e professionale » e le aree proprie del piano di studio, ossia le « discipline universitarie », le « discipline tecnico-professionali » e le « attività ginnico-sportive », sicché nessun particolare rilievo può essere attribuito a fini di bilanciamento degli elementi su cui si è basato il giudizio negativo, dell’invocato avvenuto superamento dei vari esami affrontati.
11. Ancora, l’art. 598 del d.PR. n. 90 del 2010 distingue – salve alcune eccezioni, non rilevanti nella specie – gli effetti dell’insufficienza in attitudine militare (che conduce all’immediata espulsione dal corso) da quelli dell’insufficienza nelle altre aree (che determina la mera ripetizione dell’anno di corso, con rinvio al corso successivo; solo una successiva insufficienza anche all’esito di questo conduce all’espulsione).
12. Del resto, che l’attitudine militare rivesta importanza centrale nel percorso formativo dell’allievo lo si evince dall’art. 601 del d.P.R. n. 90 del 2010, ove è stabilito da un lato che nella formazione della graduatoria, si sommi il voto in attitudine militare alla media dei voti riportati nelle altre discipline curricolari; dall’altro che, a parità di voto complessivo, prevalga l’allievo con la più alta votazione in attitudine militare.
13. L’attitudine militare, in sostanza, lungi dal consistere in una sorta di media aritmetica delle votazioni riportate nelle discipline di studio previste nel corso -risultanza aritmetica utilizzata al solo scopo di valutare titoli e requisiti dell’interessato- ha una consistenza concettuale e valutativa autonoma rispetto alle prime, da cui, per le motivazioni sopra espresse, differisce ontologicamente. Salvo poi apparire nel caso di specie «allineate ai numerosi giudizi negativi ed ai diversi avvertimenti fatti al ricorrente in sede disciplinare relativamente al suo impegno ed alla sua attenzione», come opportunamente rimarcato dal T.a.r. per l’Abruzzo, stralciando esemplificativamente taluni passaggi dalle motivazioni di alcune delle punizioni inflittegli, paradigmatiche della scarsità dell’impegno profuso o comunque dimostrato.
14. Nel caso di specie, peraltro, anche ad un’osservazione superficiale dei contenuti delle fattispecie poste a base delle sanzioni ne emerge la sintomaticità in senso negativo rispetto al complesso di caratteristiche di personalità richieste per poter accedere all’auspicato miglioramento di carriera. La narrazione semplificata di episodi che attingono la diligenza nella custodia dell’arma di ordinanza (l’ “incidente di percorso”), ontologicamente richiesta a chi della stessa deve essere dotato a tutela della sicurezza della collettività, ovvero il senso della gerarchia, egualmente essenziale in un’organizzazione basata sul suo assoluto rispetto, tanto da dequotare a mera postergazione tra impegni precedenti e sopravvenuti la mancata presentazione a rapporto da un superiore gerarchico che chiede conto di una manchevolezza, appaiono emblematici al riguardo.
15. Infine, va ricordato che l’attitudine militare è una propensione soggettiva modificabile nel tempo e, in particolare, suscettibile tanto di evoluzione (allorché l’allievo fa gradatamente propri i principi della vita militare), quanto di involuzione (allorché, viceversa, l’allievo manifesta factis una ribellione o, comunque, un rifiuto dei connotati e dei doveri tipici della dimensione militare). Ne consegue che il giudizio positivo in attitudine militare attribuito ad altri soggetti che pure sono incorsi in sanzioni disciplinari, anche più gravi, non implica ex se né una maggior benevolenza nei loro confronti, né, al contrario, una particolare malevolenza nei confronti del ricorrente. Esso infatti può essere conseguito ad un bilanciamento tra aspetti positivi e aspetti negativi che si è risolto a favore dei primi, ovvero semplicemente essere dipeso dalla ritenuta evoluzione in senso di crescita e distacco da comportamenti inadeguati, sul momento doverosamente stigmatizzati. Da ultimo, quand’anche fossero effettivamente frutto di un errore, avrebbero dovuto determinare al più l’espulsione di quei candidati, non l’ammissione al prosieguo del corso dell’appellante, come pure affermato dal T.a.r. per l’Abruzzo.
16. In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso in appello deve essere rigettato.
17. Le spese del grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 3.000/00 (tremila/00), oltre accessori, se dovuti, a favore del Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.