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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1162 del RGAC dell'anno 2022 vertente
TRA
(codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Bennato (C. F. - pec : C.F._2 Email_1
parte attrice -
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Lorenzo Catizone (CF ) dell'Avvocatura regionale, C.F._3 elettivamente domiciliata presso la cittadella regionale loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale - pec: AVVOCATO13. EGIONE.CALABRIA. Emai_2
-parte convenuta -
Nonche'
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.i. C.F. CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cosenza al Viale degli Alimena n. 61 presso lo studio P.IVA_3 dell'avv. Daniele Percacciuolo (C.F. , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura in atti, indirizzo pec: Email_3
-parte convenuta -
Oggetto: cessazione materia del contendere.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che in data 23 agosto 2021, alle ore 01:50, il proprio figlio Parte_1 CP_4
, alla guida dell'autoveicolo Volvo XC60 targata ET548CL di proprietà dell'attore,
[...] percorreva la SS 280 dei due Mari, in direzione Lamezia Terme - Catanzaro, allorquando, superato il nuovo svincolo di immissione per Caraffa, intorno al km 26 + 400 collideva con un cinghiale nel momento in cui l'animale, comparso all'improvviso, si trovava al centro della carreggiata. Ha aggiunto che - a seguito del sinistro - l'autovettura riportava danni nella parte anteriore, con interessamento del lamierato esterno ed interno, paraurti ant., griglia ant., cruscotto, proiettori ant.
Dx e sx, airbag conducente e passeggero, airbag a tendina, cinture di sicurezza, radiatore acqua, condensatori e tubazioni annesse per un importo pari ad € 19.548,61, che supera il valore commerciale della vettura quantificato in circa € 16.000,00.
Ha, quindi, citato la e l' per sentire accertare, riconoscere e dichiarare la Controparte_1 CP_3 responsabilità solidale e/o esclusiva della e dell per il danno lamentato Controparte_1 CP_3 dall'autovettura quantificato in di € 19.548,61, o, in subordine, di € 16.000,00, e/o nella maggiore o minore misura risultante in corso dii causa.
Si sono costituite la e l' chiedendo il rigetto della domanda attrice Controparte_1 CP_3
2. Nel corso della causa, dopo avere disposto una ctu modale sulla dinamica dell'incidente, il precedente GI ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
Con note sostitutive d'udienza del 27.6.2024, le parti hanno dato atto di aderire alla proposta conciliativa. Parte attrice chiedeva, altresì, disporsi rinvio per verificare l'adempimento del pagamento previsto, reiterando la stessa richiesta con le successive note sostitutive dell'udienza del
19.09.2024.
A partire dall'udienza del 7.11.2024 il processo è stato proseguito dalla sola parte convenuta CP_3 che, in tale occasione, ha chiesto un ulteriore rinvio al fine di verificare il pagamento del ctu.
Nelle successive note sostitutive di udienza del 17.2.2025 parte convenuta ha depositato in CP_3 atti gli intervenuti pagamenti in esecuzione della proposta conciliativa accettata dalle parti.
Infine all'udienza del 5 maggio 2025, il procuratore dell' - nell'assenza delle altre parti - ha CP_3 ribadito l'avvenuto pagamento delle somme di cui alla conciliazione giudiziale ed ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. Alla luce di tali premesse, la vertenza può essere definita con una sentenza in rito così come richiesto dalla parte.
3.1 Come noto la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico – non regolamentato dal codice di procedura civile – di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti per le più svariate ragioni.
Nel caso di specie l'intervenuta conciliazione e l'avvenuto pagamento delle somme in essa contemplate ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse perseguito nella presente causa, tanto che l'unica parte che ha proseguito il giudizio ha chiesto una pronuncia conclusiva.
4. Le spese di lite – come da richiesta - rimangono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali ex art. 92, comma 3, c.p.c.
Catanzaro, lì 7.05.2025
Il G.O.P.
dott. Vitullio Marzullo
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1162 del RGAC dell'anno 2022 vertente
TRA
(codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Bennato (C. F. - pec : C.F._2 Email_1
parte attrice -
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Lorenzo Catizone (CF ) dell'Avvocatura regionale, C.F._3 elettivamente domiciliata presso la cittadella regionale loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale - pec: AVVOCATO13. EGIONE.CALABRIA. Emai_2
-parte convenuta -
Nonche'
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.i. C.F. CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cosenza al Viale degli Alimena n. 61 presso lo studio P.IVA_3 dell'avv. Daniele Percacciuolo (C.F. , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura in atti, indirizzo pec: Email_3
-parte convenuta -
Oggetto: cessazione materia del contendere.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che in data 23 agosto 2021, alle ore 01:50, il proprio figlio Parte_1 CP_4
, alla guida dell'autoveicolo Volvo XC60 targata ET548CL di proprietà dell'attore,
[...] percorreva la SS 280 dei due Mari, in direzione Lamezia Terme - Catanzaro, allorquando, superato il nuovo svincolo di immissione per Caraffa, intorno al km 26 + 400 collideva con un cinghiale nel momento in cui l'animale, comparso all'improvviso, si trovava al centro della carreggiata. Ha aggiunto che - a seguito del sinistro - l'autovettura riportava danni nella parte anteriore, con interessamento del lamierato esterno ed interno, paraurti ant., griglia ant., cruscotto, proiettori ant.
Dx e sx, airbag conducente e passeggero, airbag a tendina, cinture di sicurezza, radiatore acqua, condensatori e tubazioni annesse per un importo pari ad € 19.548,61, che supera il valore commerciale della vettura quantificato in circa € 16.000,00.
Ha, quindi, citato la e l' per sentire accertare, riconoscere e dichiarare la Controparte_1 CP_3 responsabilità solidale e/o esclusiva della e dell per il danno lamentato Controparte_1 CP_3 dall'autovettura quantificato in di € 19.548,61, o, in subordine, di € 16.000,00, e/o nella maggiore o minore misura risultante in corso dii causa.
Si sono costituite la e l' chiedendo il rigetto della domanda attrice Controparte_1 CP_3
2. Nel corso della causa, dopo avere disposto una ctu modale sulla dinamica dell'incidente, il precedente GI ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
Con note sostitutive d'udienza del 27.6.2024, le parti hanno dato atto di aderire alla proposta conciliativa. Parte attrice chiedeva, altresì, disporsi rinvio per verificare l'adempimento del pagamento previsto, reiterando la stessa richiesta con le successive note sostitutive dell'udienza del
19.09.2024.
A partire dall'udienza del 7.11.2024 il processo è stato proseguito dalla sola parte convenuta CP_3 che, in tale occasione, ha chiesto un ulteriore rinvio al fine di verificare il pagamento del ctu.
Nelle successive note sostitutive di udienza del 17.2.2025 parte convenuta ha depositato in CP_3 atti gli intervenuti pagamenti in esecuzione della proposta conciliativa accettata dalle parti.
Infine all'udienza del 5 maggio 2025, il procuratore dell' - nell'assenza delle altre parti - ha CP_3 ribadito l'avvenuto pagamento delle somme di cui alla conciliazione giudiziale ed ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. Alla luce di tali premesse, la vertenza può essere definita con una sentenza in rito così come richiesto dalla parte.
3.1 Come noto la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico – non regolamentato dal codice di procedura civile – di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti per le più svariate ragioni.
Nel caso di specie l'intervenuta conciliazione e l'avvenuto pagamento delle somme in essa contemplate ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse perseguito nella presente causa, tanto che l'unica parte che ha proseguito il giudizio ha chiesto una pronuncia conclusiva.
4. Le spese di lite – come da richiesta - rimangono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali ex art. 92, comma 3, c.p.c.
Catanzaro, lì 7.05.2025
Il G.O.P.
dott. Vitullio Marzullo