Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 274 /2024, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
PINNA MARIA GRAZIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. FAVILLA FEDERICO e dell'Avv. MARCO DI NOCOLA AGOSTINI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
DIVORZIO
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente:
posti a carico della parte ricorrente, in forza di sentenza di divorzio n. Persona_2
951/2017 del Tribunale di Terni, ed erogati mediante pagamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. n favore dell'ex coniuge, sig.ra CP_1 Controparte_2
Voglia, altresì, disporre la decorrenza del provvedimento di abbattimento, dalla data di deposito del ricorso giudiziale presentato nell'interesse del sig. (12 CP_1 febbraio 2024)
Voglia, altresì, condannare la parte resistente al pagamento dei compensi professionali
e delle spese come previste e calcolate dal D.M. n. 147/2022.”
Parte resistente:
“In via principale: respingere, in quanto inammissibili o comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avversarie.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 premettendo di aver CP_1 contratto matrimonio in data 02.02.1991 con la resistente, e che dall'unione sono nati nato a [...] il giorno 07.10.1991), (nato a [...] il giorno 26.06.1999) CP_4 Per_1
e (nato a [...] il giorno 23.10.2022) ha chiesto la revoca del contributo posto a Per_2 suo carico per il mantenimento dei due figli e LO. Per_1
Il ricorrente ha esposto:
-che il Tribunale di Terni ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal con , con sentenza parziale del 5.02.2015, CP_1 Controparte_2 pronunciando nel novembre 2017, sentenza definitiva n. 951, nella quale è stato stabilito quanto alle condizioni di mantenimento dei figli: “Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo complessivo di euro 520,00 nei mesi di luglio, agosto e settembre (di cui euro 220,00= per il figlio euro 200,00 per il CP_4 figlio ed euro 100,00= per il figlio ) e di euro 420,00= nei restanti mesi Per_1 Per_2 dell'anno (di cui euro 220,00= per il figlio euro 100,00= per il figlio CP_4 Per_1 ed euro 100,00= per il figlio ), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Per_2
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate;
ordina al datore di lavoro di ovvero in caso di sospensione e/o cessazione del rapporto di lavoro e CP_1 qualora il resistente abbia diritto alla Cassa Integrazione e/o disoccupazione, all'Inps o ad altro ente preposto alla corresponsione del sussidio) di versare direttamente alla signora a titolo di mantenimento dei tre figli l'assegno mensile dovutole Controparte_2 pari ad euro 420,00= per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ed in misura di euro 520,00 mensili per i mesi di luglio, agosto e settembre, con decorrenza dell'ordine dalla mensilità successiva alla notifica del presente provvedimento e detraendo i relativi importi dagli emolumenti mensili spettanti al predetto dipendente”; -che nella primavera del 2021, il a adito il Tribunale di Terni per chiedere la CP_1 modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio, con riferimento al figlio Per_3 ed anche del figlio , alla luce della conseguita autosufficienza
[...] Per_1 economica dei due giovani figli, giudizio conclusosi con il decreto del 16.01.2022 che ha revocato il contributo al mantenimento dovuto al figlio maggiore ma non ha CP_4 accolto la domanda volta a rivedere le statuizioni economiche, indicate dalla sentenza di divorzio, per il figlio per le motivazioni ivi contenute;
Per_1
-che trascorsi due anni dalla pronuncia del decreto richiamato, la situazione di fatto si sarebbe nuovamente modificata poiché sia che secondo le allegazioni Per_1 Per_2 del ricorrente avrebbero terminato la scuola superiore, avendo gli stessi conseguito un diploma di tipo professionale, con possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, avrebbero iniziato a svolgere attività lavorativa;
-che in particolare nato nel 1999 conseguita all'età di 19 anni la licenza Persona_4 media superiore presso l'istituto tecnico tecnologico “Allevi – San Gallo” di Terni, avrebbe iniziato a lavorare presso società privata e pur risultando residente presso l'abitazione della madre, di fatto dimorerebbe ad Orte;
-che il figlio , di anni 21 ha conseguito il diploma di maturità presso l'I.I.S.P.T.C. Per_2
A. CASAGRANDE – F. CESI di Terni, nel settore alberghiero, e dopo stage formativi avrebbe trovato occupazione in strutture alberghiere in tutta Italia, inoltre il figlio dimorerebbe a Spoleto, pur essendo residente in via formale presso la madre;
tanto premesso il ricorrente a modifica della sentenza di divorzio, ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento corrisposto per i figli e in forza Per_1 Persona_2 della sentenza n. n. 951/2017 del Tribunale di Terni, con revoca dell'ordine diretto al datore di lavoro, e vittoria di spese.
Si è costituita opponendosi all'accoglimento del ricorso della Controparte_2 controparte precisando di aver affrontato notevoli difficoltà nel mantenimento dei figli, anche in conseguenza dell'inadempimento del ricorrente, e di aver subito con i figli l'espropriazione della casa coniugale di EN in ER , che veniva acquistata all'asta nel 2017 dalla signora mamma della resistente, la quale in tal modo Persona_5 consentiva la permanenza nella casa degli esecutati. La resistente esponeva come all'esito del procedimento per modifica delle condizioni di divorzio, conclusosi nel 2022, veniva accertato che il figlio ha delle oggettive difficoltà personali tali Persona_4 da renderlo beneficiario in passato di una indennità di frequenza, e che richiedevano un arco temporale più ampio per conseguire una occupazione stabile. Dato atto degli esigui redditi della resistente e delle difficoltà dei figli e , la resistente ha Per_1 Per_2 evidenziato il mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli, in quanto il figlio lavorerebbe come operaio part time percependo reddito mensile Per_1 di € 700,00 e il figlio non sarebbe economicamente autosufficiente, non Per_2 svolgendo attività lavorativa dovendo ricondurre il trasferimento in Spoleto a motivi di studio, per seguire corsi con costi sostenuti interamente dalla resistente. Tanto premesso la ha chiesto venissero respinte tutte le domande avversarie, con vittoria di spese. CP_2
All'esito dell'udienza sono stati acquisiti documenti relativi alla posizione lavorativa dei figli. Acquisita tale documentazione dalla quale è emerso lo svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte di entrambi i figli è stato revocato il contributo posto a carico del padre per il mantenimento degli stessi, con revoca dell'ordine diretto al datore di lavoro del ricorrente di corrispondere tali importi.
All'esito del giudizio la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
All'esito dell'acquisizione documentale presso l'INPS, è emerso che i figli delle parti
, di 25 anni, e , di 22 anni, svolgono attività lavorativa percependo propri Per_1 Per_2 redditi tali da poter essere considerati sufficienti per garantirne l'autonomia economica.
In particolare ha percepito dal 1 gennaio al 30 aprile 2024 € 6.019; ha Per_1 Per_2 percepito circa € 17.000 nel 2023, come desumibile dall'estratto contributivo INPS.
L'attività lavorativa anche se precaria, in considerazione dell'età dei ragazzi, del completamento del ciclo di studi e dell'entità del reddito percepito giustifica l'accoglimento della domanda avendo per età e per raggiunta autonomia i figli possibilità di tutelare autonomamente le proprie ragioni, qualora le attività lavorative dovessero cessare e ricorressero i presupposti per formulare richiesta di contributo alimentare nei confronti dei genitori.
Per quanto esposto la domanda deve essere accolta, disponendo la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di febbraio
2024 (data della domanda).
Le ragioni della decisione, ed in particolare lo svolgimento da parte dei figli di attività lavorativa precaria e non a tempo indeterminato, giustificano la compensazione delle spese di giudizio, dovendo essere valutato giudizialmente se tale attività e i redditi percepiti. possano essere considerati idonei a rendere i figli delle parti economicamente autonomi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti attualmente vigenti: revoca con decorrenza dal mese di febbraio 2024 il contributo posto a carico per padre per il mantenimento dei figli e , confermando la revoca dell'ordine Per_1 Per_2 diretto al datore di lavoro del ricorrente di corrispondere il contributo dovuto per i figli;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17 febbraio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti