Articolo 21 della Legge 9 marzo 2022, n. 23
Articolo 20
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7 aprile 2022
Art. 21. Norma di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 21:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Entrata in vigore il 7 aprile 2022
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