Articolo 31 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 30Articolo 32
Versione
9 marzo 1999
Art. 31. (Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di
quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio).
1. All' articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero della difesa" sono inserite le seguenti: ", e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987 ,";
b) al secondo periodo, le parole: "il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione".
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell' art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall' art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , e successive modificazioni, dall' art. 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831 , e successive modificazioni, e dall' art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quantoin attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondocasa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987 , di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondocasa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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