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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1390/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CANNAVÒ Parte_1 C.F._1
SE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANIA
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1517/2024 pubblicata in data
22/03/2024 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 6 All'udienza del 28 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione, proposta da
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 21/0392 del 14 dicembre 2021, notificata il Parte_1
18 gennaio 2022, con la quale l ha intimato Controparte_2
all'opponente di pagare la somma di € 12.009,50 per aver violato l'art. 3, co. 3 del d.l. 12/2002 convertito in l. n.73/2002, come sostituito dall'art. 22, co. 1 del d.lgs. 151/2015; infrazioni tutte rilevate a seguito del verbale di accertamento n. 2017-117438 elevato in data 18/09/2017 dall' e notificato in data 20/09/2017. Controparte_2
Il giudice di prime cure, ha evidenziato:
1) le dichiarazioni sono indubbiamente attendibili in quanto fornite spontaneamente e senza alcun tipo di condizionamento da parte del datore di lavoro; 2) ai sensi dell'art. 9bis, co. 2 del
d.l. 510/1996 (convertito in l. n. 608 del 1996) come modificato dalla l. n. 297 del 2006, il datore di lavoro privato deve inviare la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, ove per inizio del rapporto di lavoro si intende la data dalla quale decorre, per il lavoratore, l'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, l'obbligo della remunerazione; 3) due sono le ipotesi in cui il datore di lavoro può comunicare l'assunzione anche dopo tale termine: assunzione d'urgenza per esigenze produttive ed assunzione per cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo e, comunque, entro 5 giorni successivi (come specificato nella nota del 14 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale); 4) nel caso di specie, l'opponente ha dedotto di non aver adempiuto all'obbligo di preventiva comunicazione dell'istaurazione del rapporto di lavoro per forza maggiore. Ebbene, la deroga al preventivo obbligo di comunicazione dell'assunzione in caso di forza maggiore soccorre allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che
l'assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima; 5) La possibilità di differire la comunicazione entro il termine di 5 giorni è giustificata solo dall'esigenza di dare al datore di lavoro un arco di tempo utile per la gestione
pagina 2 di 6 di imprevisti e sopravvenienze, preservando la finalità della normativa e senza abbassare il livello di tutela del lavoratore; 6) la fattispecie in esame esula pertanto dalla forza maggiore e ciò perché (a) ebbe a pianificare la raccolta dei frutti e la successiva Parte_1
piantumazione, come da esigenze di produzione legate alla stagione estiva;
(b) è presumibile che l'assenza dei lavoratori della cooperativa contattata e, conseguentemente, la necessità di reperire altra forza lavoro non può che essersi palesata all'opponente almeno il giorno precedente l'assunzione dei lavoratori, tanto che questi ultimi hanno iniziato la giornata lavorativa alle ore 5.30; (c) la dinamica dei fatti anzi descritta non può configurare causa di forza maggiore (la quale, per sua natura, presuppone il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario ed oggettivamente imprevedibili con ordinaria diligenza); d) l'opponente ha provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro solo nel pomeriggio successivo all'espletata attività ispettiva e, quindi, solo dopo la contestazione della violazione; 7) Quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione irrogata, considerato che l'art. 22 co. 1, lett. a) del d.lgs. 151 del 2015 prevede, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, l'importo di € 3000 per ciascun bracciante agricolo impiegato irregolarmente risulta non solo correttamente individuato tra il minimo ed il massimo edittale previsto dal legislatore, ma anche congruo alla luce della gravità dei fatti ovvero dell'impiego di forza lavoro “in nero” e del conseguenziale omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'opponente, con ricorso depositato in data
23/10/2024, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con l'atto di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che: la fattispecie in esame esula dalla forza maggiore;
il verbale di accertamento e/o contestazione, ai sensi dell'art. 2700 c.c. , fa piena prova fino a querela di falso, oltre che della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento o da lui compiuti;
ha ritenuto congrua la sanzione.
L'appello è inammissibile.
Ed invero nei motivi di ricorso l'appellante si è limitata a ribadire:
pagina 3 di 6 - il contenuto delle note del Ministero del Lavoro nn. 440/2007 e 4746/2007 che hanno chiarito i termini in cui intendere l'esonero dalla comunicazione preventiva ed in particolare chiariscono il “caso di urgenza connessa ad esigenze produttive” e la causa di
"forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata, e che, nella specie, la sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza ha impedito a di provvedere Parte_1
tempestivamente alle comunicazioni;
- trattandosi di un solo giorno di impiego dei lavoratori di effettivo lavoro, appare ingiustificata la sanzione di euro 3.000,00 per ciascun lavoratore.
Tuttavia tali censure non si confrontano affatto con il contenuto della motivazione e in particolare, dovendo certamente la pianificare la raccolta dei frutti e la successiva Pt_1 piantumazione, come da esigenze di produzione legate alla stagione estiva:
a) perché la stessa non abbia tempestivamente rilevato l'assenza dei lavoratori della cooperativa contattata;
b) perché la stessa non si sia attivata per reperire altra forza lavoro almeno il giorno precedente l'assunzione dei lavoratori;
c) come la stessa abbia potuto provvedere la mattina stessa dell'accertamento posto che risulta pacifico che i lavoratori hanno iniziato la giornata lavorativa alle ore 5.30;
d) ove ricorra l'urgenza, perché l'opponente non abbia provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro la stessa mattina come imposto dalle stesse note richiamate le quali prevedono in caso di urgenza “l'obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro” e vi abbia provveduto solo nel pomeriggio successivo all'espletata attività ispettiva e, quindi, solo dopo la contestazione della violazione;
e) quale sia la causa di forza maggiore ricorrente nel caso in esame, posto che, come ammesso dall'opponente, tale causa deve intendersi come un evento cogente, improvviso, e non prevedibile secondo una ordinaria diligenza evento e tale non può ritenersi l'indisponibilità alla pagina 4 di 6 prestazione lavorativa, indisponibilità che, in ogni caso, non può certo essersi manifestata alle
5,30 del mattino.
Va, infine, rilevato come all'uopo si palesino irrilevanti le circostanze dedotte nella prova per testi, posto che con le stesse si intende dimostrare che i lavoratori furono chiamati il giorno stesso dell'accertamento ispettivo, ma nulla dimostrano circa l'impossibilità di programmare in anticipo la raccolta e la dedotta indisponibilità dei lavoratori precedentemente contattati.
Parimenti inammissibile è la contestazione attinente al quantum della sanzione, avendo il primo giudice motivato la congruità dell'importo di € 3000 a lavoratore, mentre sul punto l'appellante nulla ha dedotto.
Quanto all'eccezione di nullità del verbale ispettivo sollevata da parte appellante in sede di memorie – tralasciando l'ammissibilità dell'eccezione in sede di note conclusive - basta rilevare che nel suddetto verbale si da atto di aver effettuato l'informativa circa il diritto della di chiedere l'assistenza di un legale e/o di un consulente del lavoro, sì come previsto Pt_1 nell'art. 12 dello Statuto del contribuente – nonché indicati espressamente i soggetti che sono stati sentiti dagli ispettori verbalizzanti in ossequio a quanto previsto dall'art. 33 della l.
183/2010.
L'eccezione si palesa pertanto infondata.
La sentenza gravata va confermata e l'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000) in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_1
1517/2024 pubblicata il 22/03/2024; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano come in motivazione;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
pagina 5 di 6 Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 28 novembre 2025.
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1390/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CANNAVÒ Parte_1 C.F._1
SE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANIA
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1517/2024 pubblicata in data
22/03/2024 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 6 All'udienza del 28 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione, proposta da
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 21/0392 del 14 dicembre 2021, notificata il Parte_1
18 gennaio 2022, con la quale l ha intimato Controparte_2
all'opponente di pagare la somma di € 12.009,50 per aver violato l'art. 3, co. 3 del d.l. 12/2002 convertito in l. n.73/2002, come sostituito dall'art. 22, co. 1 del d.lgs. 151/2015; infrazioni tutte rilevate a seguito del verbale di accertamento n. 2017-117438 elevato in data 18/09/2017 dall' e notificato in data 20/09/2017. Controparte_2
Il giudice di prime cure, ha evidenziato:
1) le dichiarazioni sono indubbiamente attendibili in quanto fornite spontaneamente e senza alcun tipo di condizionamento da parte del datore di lavoro; 2) ai sensi dell'art. 9bis, co. 2 del
d.l. 510/1996 (convertito in l. n. 608 del 1996) come modificato dalla l. n. 297 del 2006, il datore di lavoro privato deve inviare la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, ove per inizio del rapporto di lavoro si intende la data dalla quale decorre, per il lavoratore, l'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, l'obbligo della remunerazione; 3) due sono le ipotesi in cui il datore di lavoro può comunicare l'assunzione anche dopo tale termine: assunzione d'urgenza per esigenze produttive ed assunzione per cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo e, comunque, entro 5 giorni successivi (come specificato nella nota del 14 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale); 4) nel caso di specie, l'opponente ha dedotto di non aver adempiuto all'obbligo di preventiva comunicazione dell'istaurazione del rapporto di lavoro per forza maggiore. Ebbene, la deroga al preventivo obbligo di comunicazione dell'assunzione in caso di forza maggiore soccorre allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che
l'assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima; 5) La possibilità di differire la comunicazione entro il termine di 5 giorni è giustificata solo dall'esigenza di dare al datore di lavoro un arco di tempo utile per la gestione
pagina 2 di 6 di imprevisti e sopravvenienze, preservando la finalità della normativa e senza abbassare il livello di tutela del lavoratore; 6) la fattispecie in esame esula pertanto dalla forza maggiore e ciò perché (a) ebbe a pianificare la raccolta dei frutti e la successiva Parte_1
piantumazione, come da esigenze di produzione legate alla stagione estiva;
(b) è presumibile che l'assenza dei lavoratori della cooperativa contattata e, conseguentemente, la necessità di reperire altra forza lavoro non può che essersi palesata all'opponente almeno il giorno precedente l'assunzione dei lavoratori, tanto che questi ultimi hanno iniziato la giornata lavorativa alle ore 5.30; (c) la dinamica dei fatti anzi descritta non può configurare causa di forza maggiore (la quale, per sua natura, presuppone il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario ed oggettivamente imprevedibili con ordinaria diligenza); d) l'opponente ha provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro solo nel pomeriggio successivo all'espletata attività ispettiva e, quindi, solo dopo la contestazione della violazione; 7) Quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione irrogata, considerato che l'art. 22 co. 1, lett. a) del d.lgs. 151 del 2015 prevede, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, l'importo di € 3000 per ciascun bracciante agricolo impiegato irregolarmente risulta non solo correttamente individuato tra il minimo ed il massimo edittale previsto dal legislatore, ma anche congruo alla luce della gravità dei fatti ovvero dell'impiego di forza lavoro “in nero” e del conseguenziale omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'opponente, con ricorso depositato in data
23/10/2024, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con l'atto di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che: la fattispecie in esame esula dalla forza maggiore;
il verbale di accertamento e/o contestazione, ai sensi dell'art. 2700 c.c. , fa piena prova fino a querela di falso, oltre che della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento o da lui compiuti;
ha ritenuto congrua la sanzione.
L'appello è inammissibile.
Ed invero nei motivi di ricorso l'appellante si è limitata a ribadire:
pagina 3 di 6 - il contenuto delle note del Ministero del Lavoro nn. 440/2007 e 4746/2007 che hanno chiarito i termini in cui intendere l'esonero dalla comunicazione preventiva ed in particolare chiariscono il “caso di urgenza connessa ad esigenze produttive” e la causa di
"forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata, e che, nella specie, la sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza ha impedito a di provvedere Parte_1
tempestivamente alle comunicazioni;
- trattandosi di un solo giorno di impiego dei lavoratori di effettivo lavoro, appare ingiustificata la sanzione di euro 3.000,00 per ciascun lavoratore.
Tuttavia tali censure non si confrontano affatto con il contenuto della motivazione e in particolare, dovendo certamente la pianificare la raccolta dei frutti e la successiva Pt_1 piantumazione, come da esigenze di produzione legate alla stagione estiva:
a) perché la stessa non abbia tempestivamente rilevato l'assenza dei lavoratori della cooperativa contattata;
b) perché la stessa non si sia attivata per reperire altra forza lavoro almeno il giorno precedente l'assunzione dei lavoratori;
c) come la stessa abbia potuto provvedere la mattina stessa dell'accertamento posto che risulta pacifico che i lavoratori hanno iniziato la giornata lavorativa alle ore 5.30;
d) ove ricorra l'urgenza, perché l'opponente non abbia provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro la stessa mattina come imposto dalle stesse note richiamate le quali prevedono in caso di urgenza “l'obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro” e vi abbia provveduto solo nel pomeriggio successivo all'espletata attività ispettiva e, quindi, solo dopo la contestazione della violazione;
e) quale sia la causa di forza maggiore ricorrente nel caso in esame, posto che, come ammesso dall'opponente, tale causa deve intendersi come un evento cogente, improvviso, e non prevedibile secondo una ordinaria diligenza evento e tale non può ritenersi l'indisponibilità alla pagina 4 di 6 prestazione lavorativa, indisponibilità che, in ogni caso, non può certo essersi manifestata alle
5,30 del mattino.
Va, infine, rilevato come all'uopo si palesino irrilevanti le circostanze dedotte nella prova per testi, posto che con le stesse si intende dimostrare che i lavoratori furono chiamati il giorno stesso dell'accertamento ispettivo, ma nulla dimostrano circa l'impossibilità di programmare in anticipo la raccolta e la dedotta indisponibilità dei lavoratori precedentemente contattati.
Parimenti inammissibile è la contestazione attinente al quantum della sanzione, avendo il primo giudice motivato la congruità dell'importo di € 3000 a lavoratore, mentre sul punto l'appellante nulla ha dedotto.
Quanto all'eccezione di nullità del verbale ispettivo sollevata da parte appellante in sede di memorie – tralasciando l'ammissibilità dell'eccezione in sede di note conclusive - basta rilevare che nel suddetto verbale si da atto di aver effettuato l'informativa circa il diritto della di chiedere l'assistenza di un legale e/o di un consulente del lavoro, sì come previsto Pt_1 nell'art. 12 dello Statuto del contribuente – nonché indicati espressamente i soggetti che sono stati sentiti dagli ispettori verbalizzanti in ossequio a quanto previsto dall'art. 33 della l.
183/2010.
L'eccezione si palesa pertanto infondata.
La sentenza gravata va confermata e l'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000) in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_1
1517/2024 pubblicata il 22/03/2024; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano come in motivazione;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
pagina 5 di 6 Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 28 novembre 2025.
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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