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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1161 dell'anno 2023
T R A
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1161 dell'anno 2023
T R A
, d'ora innanzi Parte_1
anche , (P. Iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggiero Bollino, (C.F. ), C.F._1
con lui elettivamente domiciliata in Barletta, alla Via Imbriani n. 150, in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante- CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Milano, alla Via E. Caldara n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Grieco (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita C.F._3
su separato foglio;
-appellata-
E
in persona Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Cerignola (FG), al Viale Aldo
Moro n. 86, elettivamente domiciliato in Cerignola, al Corso A. Moro n. 86, presso e nello studio dell'avv. Ermenegildo Russo (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
NONCHE'
(C.F. , con sede legale in Bologna, Controparte_3 P.IVA_2
alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in alla Via Mario D'Adduzio n. 3, presso e nello studio Pt_1
dell'avv. Anna Maria Vasco (C.F. ) che la rappresenta e difende in C.F._5
virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale dell' 11.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate pag. 2/16 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l Controparte_1 [...]
, deducendo che: Controparte_4
a) in data 16.01.2013, a seguito di RX della colonna lombosacrale da cui sono emersi fenomeni di spondilosi e discoartrosi, era stata ricoverata presso l' per essere sottoposta il 18.01.2013 ad intervento Controparte_5 chirurgico di installazione di protesi d'anca a cura del dott. ; Persona_1
b) in data 22.01.2013 era stata dimessa con indicazione di ricovero urgente presso centro riabilitativo, ove si era ricoverata in pari data, tuttavia, a partire dal
01.02.2013 aveva iniziato ad accusare un dolore all'arto inferiore sinistro con ipostenia e deficit di estensione del piede;
c) in data 11.03.2013 era stata dimessa dal “ ” ma, accusando dolori e CP_2 persistendo insensibilità all'arto, si era rivolta nel settembre 2013 al dott.
, chirurgo operatore, il quale l'aveva tranquillizzata sul buon Persona_1 risultato dell'intervento;
d) in data 07.10.2013 ha eseguito una TAC rachide lombare, da cui si erano evinti
“fenomeni degenerativo artrosici a carico delle faccette articolari” e, persistendo la sintomatologia dolorosa e la insensibilità, si era rivolta nuovamente al dott.
, il quale in data 23.01.2014 le aveva prescritto il un Persona_1 Per_2 potente antibiotico, e consigliato di eseguire una scintigrafia ossea, nel sospetto di infezione nel sito chirurgico;
e) in data 28.01.2014, presso l' aveva Controparte_6 eseguito la scintigrafia che aveva accertato: “nelle immagini tardive iperaccumulo della radioattività in corrispondenza del capo articolare prossima della protesi e piccola area di tessuto normo fissante nella regione del collo protesico e del grande trocantere del femore sinistro. Nel sospetto di infezione protesica si consiglia di eseguire scintigrafia con leucociti radio marcati”; quest'ultima, ivi eseguita in data
08.05.2014, aveva confermato il sospetto di infezione;
f) in data 17.06.2014, presso l' di Bologna, si era CP_5 CP_7 sottoposta ad “intervento di rimozione protesi e applicazione di cemento spaziatore” e lo stesso giorno era stata dimessa e trasferita presso il Controparte_8 di Bologna per la prosecuzione e il monitoraggio della terapia
[...] antibiotica, cui sono seguiti successivi ricoveri presso il e Controparte_8 un lungo periodo di terapia antibiotica sino alla bonifica completa del sito, come rilevato dalla scintigrafia eseguita in data 12.12.2014;
pag. 3/16 g) in data 16.12.2014 era stata ricoverata presso l'istituto per CP_7 rimozione del cemento spaziatore e, successivamente, per il reimpianto di nuova protesi d'anca;
h) non era stata adeguatamente informata sui rischi connessi all'intervento praticato presso la struttura ospedaliera di Cerignola e la ctp a firma del dott.
ha rilevato profili di responsabilità medica a carico di Persona_3 entrambe le strutture convenute.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell' e del Controparte_9 Controparte_10
e la connessa rispettiva responsabilità dell e della
[...] Parte_2 nella determinazione dell'evento dannoso, con condanna di queste Controparte_2 ultime al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura ritenuta di giustizia, oltre vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la , la quale, nel contestare quanto ex adverso Parte_2 dedotto, ha eccepito la mancanza del nesso di causalità genericamente imputato alle parti convenute rispetto al contenuto della domanda risarcitoria, mancando l'indicazione del grado di responsabilità addebitabile alla piuttosto che alla Parte_2
Controparte_2
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda, nonché l'accertamento di una eventuale responsabilità concorsuale della parte attrice, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio il il Controparte_2 quale ha contestato sia l'addebito di responsabilità ascrittogli, evidenziando la conformità dell'operato dei sanitari alla prassi medica richiesta dallo specifico caso clinico, sia la quantificazione e la sussistenza dei danni, segnalando che non è stata operata alcuna distinzione tra l'asserito danno riconducibile ai ridetti sanitari e quello derivato dal successivo trattamento riabilitativo.
Ha domandato, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Il predetto Centro Medico, autorizzato all'integrazione del contraddittorio per essere manlevato in caso di accertamento di responsabilità, ha chiamato in causa la
[...]
la quale, nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'addebito Controparte_3 formulato nei confronti della propria assicurata, ritenendo non sussistente alcun nesso di causalità tra i trattamenti riabilitativi effettuati presso il predetto centro ed i danni pag. 4/16 fisici lamentati e ha respinto le accuse circa l'omessa cura dell'ematoma che avrebbe provocato la paralisi dello sciatico popliteo esterno sinistro, nonché quelle relative all'errata programmazione ed esecuzione dei trattamenti di riabilitazione motoria ivi eseguiti.
Ha contestato, altresì, in riferimento al quantum debeatur, la tipologia dei danni lamentati dall'attrice e la conseguente richiesta risarcitoria, ritenuta eccessiva e non proporzionata all'effettivo pregiudizio fisico subito, nonché la sussistenza del lamentato danno patrimoniale, evidenziando che, indipendentemente dall'intervento protesico, la sarebbe stata ostacolata nelle mansioni di casalinga dalla grave CP_1 patologia artrosica di cui già soffriva e dalle conseguenze connesse a tale ingravescente patologia.
Ha ritenuto eccessiva, altresì, la richiesta di rimborso delle spese mediche e di trasporto, in quanto i documenti prodotti in giudizio non risultano riconducibili alle spese sostenute in ragione della dedotta invalidità e non risultano idonei a comprovare che gli oneri economici rivendicati non siano stati effettivamente sopportati in conseguenza del pregiudizio fisico, di cui l'attrice era portatrice ancor prima di ricorrere alle cure mediche.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita documentalmente e mediante ctu medico-legale, è stata decisa con la sentenza n. 546/2023 pubblicata in data 28.02.2023, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra la , CP_1 CP_2
e con integrale compensazione delle spese di lite
[...] Controparte_3 fra le medesime parti e condannato l' al pagamento in favore dell'attrice Parte_2 dell'importo di 89.808,00 euro, oltre interessi, nonché delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , per i seguenti motivi: Parte_2
1. la sentenza impugnata ha ingiustamente recepito e condiviso le risultanze della
CTU espletata nel corso del procedimento di primo grado che, a dire dell'appellante, sarebbero erronee, poiché hanno inquadrato l'infezione contratta dalla come di tipo “precoce” e non di tipo “ritardato”, la cui CP_1 genesi deve necessariamente essere ricondotta alla diffusione ematogena di un focolaio infettivo proveniente da altra sede in un tempo postumo rispetto allo pag. 5/16 stesso intervento chirurgico, sicché il Giudice di Prime Cure avrebbe dovuto valutare l'insussistenza del nesso di causalità e ritenere la condotta dei sanitari della conforme alla corretta pratica sanitaria;
Parte_2
2. il Tribunale ha errato nel condannare al risarcimento del danno esclusivamente la (peraltro, applicando la percentuale massima di danno Parte_2 differenziale pari all'8%), in quanto, a dire dell'appellante, i criteri di calcolo ed i parametri di quantificazione forniti dal CTU non sarebbero condivisibili, atteso che nel giudizio di primo grado non è stata fornita la prova della risarcibilità del pregiudizio lamentato, non essendo emersi elementi idonei a chiarire né l'effettiva consistenza della lesione né la derivazione causale della stessa rispetto al comportamento dei sanitari della . Parte_2
Sul punto ha aggiunto che il Giudice di Prime Cure avrebbe dovuto valutare in maniera più contenuta gli esiti risarcitori del giudizio, anche in ragione della condotta processuale della , la quale nell'atto di citazione ha stimato il CP_1 danno biologico permanente e temporaneo in un importo esorbitante, utilizzando conclusioni non condivisibili dell'elaborato peritale del ctp ed ha citato in giudizio anche il per aver omesso di trattare in Controparte_2 maniera adeguata l'ematoma formatosi nella zona interessata dall'intervento chirurgico, senza, tuttavia, indicare il grado di responsabilità di quest'ultimo.
Ha segnalato, poi, che, nonostante il Tribunale abbia considerato irrituale la richiesta dell'attrice di dichiarare tramite il proprio difensore privo di mandato ad hoc la volontà di rinunciare all'azione, ovvero alla pretesa risarcitoria azionata nei confronti del e, quindi, della chiamata in Controparte_2 garanzia lo stesso giudicante ha pronunciato Controparte_3
d'ufficio la cessazione della materia del contendere nei soli confronti del
[...]
e della con la conseguenza che è CP_2 Controparte_3 risultato ancora più indefinito ed indeterminabile sia il nesso di causalità sia il grado di responsabilità imputato ai convenuti rispetto al generico contenuto della domanda risarcitoria.
L'appellante ha rilevato, infine, che deve ritenersi eccessiva anche la condanna della al rimborso delle spese mediche e di trasporto, atteso che i Parte_2 documenti prodotti a tal fine dall'attrice non risultano riconducibili con certezza alle spese sostenute a causa della dedotta invalidità e non sono idonei pag. 6/16 a comprovare che gli oneri economici rivendicati non siano stati effettivamente sopportati dalla medesima in conseguenza della propria pregressa invalidità.
Ha richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa, di rigettare integralmente, ovvero per quanto di ragione, la domanda ex adverso formulata, nonché di dichiarare la responsabilità concorsuale della parte attrice nella causazione del sinistro e conseguentemente accogliere l'avversa domanda nei limiti del grado di responsabilità accertato e provato in corso di causa.
Si è costituita la , la quale ha contestato l'assunto dell , secondo CP_1 Parte_2 cui l'infezione contratta sarebbe da annoverare tra le infezioni protesiche di tipo ritardato (poiché la relativa sintomatologia venne per la prima volta refertata il
14.10.2013) e a diffusione ematogena, rilevando che siffatte deduzioni sono state ampiamente contrastate dalle risultanze della CTU, da cui è emerso che l'infezione è stata causata o concausata da una verosimile non perfetta asepsi durante l'intervento praticato presso l' , i cui sanitari avrebbero violato la leges artis e Controparte_5 le comuni regole di condotta.
Ha segnalato, altresì, che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui il
Giudice di ha erroneamente utilizzato i criteri di calcolo ed i parametri di Parte_3 quantificazione del danno forniti dal CTU, applicando solo a carico della la Parte_2 percentuale massima di danno differenziale, poiché, a dire dell'appellata, lo stesso sarebbe residuato anche nel caso di un intervento correttamente riuscito, atteso che tale tipo di danno si verifica quando, a fronte di una preesistente situazione compromessa, il nuovo evento lesivo (nel caso di specie, quello determinato da responsabilità dei sanitari) produce un incremento delle disfunzioni già presenti.
Ha domandato, pertanto, previa dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il deducendo la Controparte_2 conformità dell'operato dei propri sanitari alla prassi medica richiesta dal caso clinico in questione e che le avverse doglianze sono prive di riscontro oggettivo, mancando il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla e l'attività posta in essere dai CP_1 predetti sanitari, sicché il deficit sciatico sofferto dalla paziente (già presente all'atto del ricovero) è riconducibile esclusivamente all'imperizia medica dei sanitari pag. 7/16 dell'Ospedale “G. Tatarella” di Cerignola, i quali durante l'intervento chirurgico di protesi all'anca sinistra hanno eseguito una non prefetta asepsi che ha causato o concausato l'infezione periprotesica.
Ha evidenziato, altresì, che dalle risultanze della CTU è emerso che i sanitari dell'Ospedale “G. Tatarella” di Cerignola non hanno saputo prevenire o trattare l'insorgenza dell'infezione periprotesica, avendo focalizzato l'attenzione sulla patologia spondilo-discoartrosica a livello del rachide lombare e non avendo preso in considerazione, invece, l'ipotesi di una infezione precoce dell'impianto protesico, pur in presenza di sintomi manifestati già al momento della dimissione della paziente e dei fattori di rischio generali e locali a cui era esposta quest'ultima.
Ha richiesto, pertanto, di respingere e rigettare ogni avversa domanda proposta in sede di impugnazione sia dalla , per effetto dell'intervenuta rinunzia all'azione nel CP_1 primo grado di giudizio e ritualmente accettata dalla deducente società, sia dall'
[...]
nei confronti dell'odierna società convenuta e, nella denegata ipotesi di Pt_2 accoglimento anche solo parziale della domanda proposta dall'appellante nei confronti della deducente società, di dichiarare la tenuta a Controparte_3 garantire il nonché Controparte_2 condannare la stessa compagnia assicuratrice al pagamento delle somme accertate e liquidate in corso di causa e, in ogni caso, condannarla a rivalere il predetto CP_2 al pagamento di tutte le somme a cui che lo stesso dovesse essere chiamato a
[...] pagare per effetto del giudizio di appello, oltre spese di lite.
Si è costituita in giudizio la la quale ha dedotto che il Tribunale di Controparte_3
Foggia non è incorso in alcun errore nel ritenere l'esclusiva responsabilità della odierna appellante in ordine alla causazione delle lesioni lamentate dalla , in quanto CP_1 ha correttamente valutato e recepito le risultanze della CTU, da cui è emerso che l'infezione contratta dalla paziente è riconducibile ad una non perfetta asepsi durante l'intervento di artoprotesi d'anca e non ad un errata programmazione ed esecuzione riabilitativa e/o ad una inadeguata gestione della stessa da parte dei sanitari del Centro di Riabilitazione, i quali hanno operato con diligenza, perizia e prudenza.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il contradditorio e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con l'ordinanza n. 1632/2024 pubblicata il 22.07.2024, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 11.06.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 cpc. pag. 8/16 ******
Primo motivo di appello: il Giudice di ha erroneamente recepito e Parte_3 condiviso il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, senza tenere conto dei fatti
e delle risultanze medico/legali che attengono all'inquadramento della genesi dell'infezione protesica, da considerarsi ritardata con conseguente assenza del nesso causale.
Il motivo di appello risulta infondato.
Costituisce principio dal quale non vi è ragioni di discostarsi che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n.
12445/2020).
Afferma altresì il Supremo collegio che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”
(così, Cass. n. 11081/2020).
pag. 9/16 Quanto al riparto dell'onere della prova, oltre a doversi rinviare alla copiosa e condivisibile giurisprudenza richiamata in motivazione dal Giudice di Prime Cure
(pagg. da 5 ad 11 dell'impugnata sentenza), deve osservarsi in tema di responsabilità sanitaria per infezioni nosocomiali che se in linea generale spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica ( o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico. (Cass. sez. III, 23/02/2021, n.4864), rilevando il criterio temporale (“il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale“) il criterio topografico (“insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. “probabilità prevalente“) e, infine, il criterio clinico ovvero quali tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare.
Part Chiarito quanto precede in punto di diritto, si osserva in sintesi che la ha censurato la sentenza di primo grado, ritenendo che il Giudice di Prime Cure non abbia preso in considerazione le osservazioni sollevate avverso la CTU, secondo le quali nessuna responsabilità puo' essere addebitata alla struttura sanitaria, poiché :
a) l'infezione protesica di cui si discute è di natura ritardata (certificata dall'esame istologico del 18.06.2014, eseguito ad oltre un anno di distanza dall'intervento e vista la sintomatologia sorta dopo 6 mesi dall'intervento) e non precoce come ritenuto dal CTU;
b) le indagini di laboratorio eseguite il giorno della dimissione della dal CP_1 nosocomio di Cerignola il 22.01.2013 riportano un valore dei neutrofili di 70.2%
(inferiore al range 40-74), avendo sottoposto a terapia antibiotica la paziente dal giorno dell'intervento chirurgico alla dimissione, sicchè la genesi dell'infezione va riportata all'esistenza verosimile di un focolaio infettivo proveniente in altra sede in tempo successivo all'intervento.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
pag. 10/16 Invero, l'impugnata sentenza – recependo le conclusioni del CTU – ha ricollegato l'infezione protesica di cui si discute (patologia che ha pacificamente colpito la
, costretta alla rimozione della protesi, a sottoporsi a lunga terapia antibiotica CP_1
e alla applicazione di nuovo apparecchio ortopedico) all'intervento del gennaio 2013 facendo leva su specifica sintomatologia quale dolore palpatorio in sede trocanterica
(ancora presente in sede di dimissione sia in forma spontanea che pressoria come riportato nel diario della cartella clinica pag. 4 doc. 3), ematoma sottocutaneo e termotatto positivo e aumentato riscontrati in occasione della redazione del progetto riabilitativo individuale da parte della poco dopo il ricovero per Controparte_2
l'attività di riabilitazione subito dopo l'intervento (doc. 4 allegato al fascicolo di primo grado nuovamente esibito dall'appellata in sede di impugnazione) a cui vanno aggiunti i numerosi episodi di algia manifestati nel corso del periodo di riabilitazione e già segnalati dalla paziente il 01.02.2013 (vedi diario clinico e consulenze doc. 4 cit.).
Inoltre, lo stesso certificato medico del Nosocomio di Cerignola (a firma illegibile) riporta alla data del 16.09.2013 la presenza di “postumi intervento protesi anca sinistra”.
L'infezione è stata poi definitivamente acclarata solo con l'esame istologico del
18.06.2014.
A ciò va aggiunta la considerazione compiuta dal CTU relativa al valore percentuale dei neutrofili superiori alla norma nei giorni precedenti le dimissioni (nella specie
87,6% (v.n. 40-74); in data 19-1-13 del 78,2%, in data 20-1-13 del 79,2% ed in data 21-1-
13 del 79,2%), risultando la circostanza che i detti valori fossero scesi sotto la soglia solo il giorno delle dimissioni in sé non dimostrativa della buona pratica sanitaria, trattandosi verosimilmente di flessione dovuta alla somministrazione di terapia antibiotica effettuata (con NI dal ricovero alla dimissione e con OS dal dì dell'intervento del 18.01.2013 alla dimissione del 22.01.2013) che ha comportato un esordio più subdolo della malattia, tenuto conto dei tempi di somministrazione, del calo del valore dei neutrofili solo il giorno prima del termine del ricovero che avrebbe dovuto imporre sia durante il ricovero sia in vista delle dimissioni la verifica dei valori di VES e PCR.
Inoltre, sempre gli esami del 22.01.2013 riportano linfociti al di sotto del range 20-48
(16,9) e monociti appena superiori al range massimo 3-11 (11,3) che avrebbero dovuto imporre migliore verifica dell'eventuale presenza di fenomeno infettivo, trattandosi di pag. 11/16 paziente ipertesa in trattamento con Eutirox, come puo' leggersi in cartella clinica doc.
3 all'atto del ricovero.
In conclusione, correttamente il Giudice di Prime Cure ha stabilito la responsabilità per l'evento dannoso in capo all'appellante, correttamente valorizzando gli indici cronologici (dolore presente all'atto della dimissione e ripetutamente durante la successiva fase di riabilitazione, termotatto positivo, ematoma, livello di neutrofili calato poco sotto la soglia solo il giorno prima delle dimissioni), topografici (sede dell'infezione in corrispondenza della protesi), adeguatezza lesiva, sottovalutazione degli specifici indici di rischio (età, patologie pregresse, obesità, deficit tiroideo in trattamento farmacologico da cui era affetta la paziente) e concentrazione delle successive visite ed esami sulla patologia osteo-articolare in luogo di quelle infettiva, in assenza di dimostrazione da parte della struttura sanitaria circa gli specifici accorgimenti posti in essere dalla struttura ospedaliera per evitare il propalarsi di infezione.
Secondo motivo di appello :
1. utilizzo da parte del Giudice di Prime Cure di criteri di calcolo approssimativi nella quantificazione del danno con l'utilizzo di un elaborato peritale impreciso ed approssimativo;
2. erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere tra la
da un lato e la e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'altro con mancata indicazione del grado di responsabilità tra le due Parte convenute ( e ); Controparte_2
3. erroneo rimborso di spese mediche e di trasporto e rimborso di € 10.000,00 per spese mediche in assenza di documentazione di riscontro.
Il motivo di appello, articolato nei tre punti che precedono, è fondato solo in parte.
1. Quanto ai criteri di calcolo utilizzati dal Giudice di Prime Cure, si osserva che la quantificazione del danno differenziale operato dal Giudice di Prime Cure nella misura dell'8% a fronte di un range indicato dal CTU nel 7-8% viene giustificato correttamente dal dott. proprio in risposta scritta alle osservazioni Persona_4 Part formulate dalla (pag. 43 CTU) nel “maggior impegno funzionale sulle strutture ossee ed articolari del soggetto sia allo stato che nel corso della vita” dovuto alla nuova protesi, più lunga e con cerchiaggi metallici, a fronte di una maggiore
“agilità” che la prima protesi avrebbe garantito alla paziente ove a seguito pag. 12/16 dell'intervento non si fosse manifestata l'infezione che l'ha costretta alla sostituzione di quella impiantatale nel nosocomio di Cerignola.
Corretta è stata poi la liquidazione operata dal Giudice di Prime Cure, eseguita non sulla base della mera percentuale indicata dal CTU quale danno differenziale ma, proprio perché questo consiste nella differenza tra il danno dell'invalidità in atto e quello dell'invalidità che sarebbe positivamente residuata senza l'errore medico per effetto dell'intervento di arto protesi, con il conteggio del danno derivante dalle due tipologie di lesioni di cui in premessa, implicanti la seconda il 20% di postumi permanenti e la prima i detti postumi maggiorati del danno differenziale determinato nell'8% sulla base degli intervalli (15-25% e 7-8%) indicati dal CTU e quindi con un valore complessivo del 28% (ossia 20%+8%), il tutto sulla base delle tabelle del
Tribunale di Milano e riconoscendone alla la differenza. CP_1
Sotto tale aspetto si osserva, invero, che la decisione della di rinunciare CP_1 all'azione nei confronti della e della non puo' influire Controparte_2 CP_3
(come prospettato dalla appellante) sulla quantificazione del danno, avendo la Part Con
richiesto originariamente la condanna solidale della della al ristoro CP_1 Part del danno e non avendo mai la ichiesto espressamente di accertare la percentuale di concorso dei due convenuti nella causazione del danno ma solo quella di concorso della stessa danneggiata, come emerge a pag. 6 della comparsa di costituzione e Part risposta e avendo la semplicemente manifestato un mero “dubbio” in ordine alla quota di responsabilità gravante su ciascuno dei convenuti.
Tali considerazioni, pertanto, fanno sì che la ben potesse alla rinuncia CP_1 all'azione nei confronti del convenuto evocato in solido come manifestata dalla appellata.
Infine, risulta generico il motivo di appello relativo alla percentuale di invalidità Part permanente quantificata dal Tribunale di Foggia, essendosi la limitata ad evidenziare – oltretutto in modo apodittico – che “il Tribunale avrebbe potuto correttamente individuare nel 15% la percentuale di invalidità che sarebbe in ogni caso residuata alla Sig.ra ed aggiungere alla stessa un danno differenziale del 7% anziché CP_1 dell'8%. Cambiando ragionamento, lo stesso Tribunale, partendo dalla valutazione di un danno permanente complessivo, immotivatamente assunto nel 28%, avrebbe potuto valutare nel 25% la percentuale di danno normalmente esitato da un intervento di artoprotesi e limitare la valutazione del danno differenziale al solo 3%” (pag. 13 atto di appello).
pag. 13/16 2. La pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere risulta poi correttamente resa dal Giudice di tenuto conto: Parte_3
a) che l'affermazione contenuta a pag. 5 dell'impugnata sentenza secondo cui “sul Part punto colgono nel segno le doglianze della secondo cui tale richiesta (n.d.e. di declaratoria di cessazione della materia del contendere) sarebbe irrituale” contiene un evidente refuso, dovendosi la frase intendere nei seguenti termini
“sul punto NON colgono nel segno”, alla luce della giurisprudenza subito dopo correttamente richiamata dal Giudice di Prime in ordine alle modalità di Pt_3 declaratoria di rinuncia all'azione (nella specie Cass. 19845/2019);
b) della dichiarazione nelle note di trattazione scritta del 08.03.2022 da parte della di estromettere la e la dalla controversia CP_1 Controparte_2 CP_3
(implicante rinuncia all'azione), insistendo nella domanda proposta nei soli Part confronti della della dichiarazione di accettazione dell'altrui rinuncia sia da parte della nelle note depositate il 15.03.2022 che da parte Controparte_2 di nelle note depositata il 23.03.2022; Controparte_3
c) che l'appellante è privo di interesse ad impugnare tale capo della sentenza, in quanto relativo ad altre parti in causa (ossia la , originaria Controparte_2 Part convenuta con la per la condanna, in solido, al ristoro del danno e la Con Part
terza chiamata in causa da parte della e non della e in CP_3 assenza oltretutto di espressa domanda di accertamento – nei rapporti interni tra le due originarie convenute – del grado di responsabilità, istanza mai Part formulata dalla n corso di causa.
Da tanto consegue che la pronuncia resa sul punto dal Tribunale risulta corretta, così come la conseguente statuizione di compensazione delle spese processuali di primo grado tra la , la e la così come richiesto da CP_1 Controparte_2 CP_3 costoro.
3. Va, invece, riformata l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Prime
Cure ha riconosciuto alla l'importo di € 10.000,00 a titolo di rimborso CP_1 per spese sopportate dalla danneggiata per visite mediche, esami diagnostici e viaggi a Bologna per i ricoveri in loco e gli interventi subiti, mancando in atti qualsivoglia documentazione per esborsi sostenuti a tal fine, come anche evidenziato dal CTU dott. a pag. 30 della propria relazione peritale. Persona_4
Infatti, la giurisprudenza richiamata dal Giudice di Prime Cure (e segnatamente da Con ultimo Cass. 8442/2019) consente all' di riconoscere il rimborso per spese mediche pag. 14/16 in via equitativa ex art. 1226 c.civ. unicamente nell'ipotesi di “lesioni personali di devastante entità” o al più ove queste abbiano determinato postumi che superino la soglia legislativamente stabilita della “micropermanenza”, mentre nel caso di specie si discute di “danno differenziale” determinato dal CTU nell'8%, sicchè nessun ristoro puo' spettare alla in via equitativa, in assenza della prova dei singoli esborsi CP_1 sostenuti.
Alla luce di quanto precede, la sentenza va riformata, con condanna della Pt_4
al pagamento, in favore dell'appellata, della minor somma di € 79.808,00, già
[...] rivalutato alla data di deposito della sentenza di primo grado, oltre interessi nei termini meglio indicati nella parte motiva della sentenza di primo grado (paragrafo
5.4), qui da intendersi richiamata e trascritta, detratte le somme eventualmente medio Part tempore versate dalla n esecuzione dell'impugnata sentenza.
L'accoglimento dell'appello solo in minima parte con riduzione dell'importo riconosciuto in favore della , considerando l'esito complessivo della lite CP_1 Part implica la compensazione tra la e la per 1/5 delle spese di primo e CP_1 Part secondo grado del giudizio, con condanna della al pagamento, in favore della
, dei residui 4/5, liquidati sulla base del DM 147/2022 e dell'importo CP_1 riconosciuto in sentenza (scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 in base al decisum) ai medi di tariffa per tutte e 4 le fasi per il primo grado e ai medi di tariffa
(minimi per la fase di trattazione, essendosi esaminata l'istanza ex art. 283 cpc), rimanendo ferme invece le statuizioni di cui ai punti 1 e 4 (cessazione della materia del contendere e oneri di CTU) del dispositivo dell'impugnata sentenza, visto l'esito della lite.
Nei rapporti tra l'appellante da un lato e dall'altro la e la Controparte_2 CP_3 visto il rigetto del motivo di appello concernente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese del presente giudizio di appello, liquidate per ciascuna di esse come in dispositivo sulla base del DM 147/2022 sulla base del valore indeterminato a bassa complessità della controversia per tutte le fasi, ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni esaminate, vanno poste a carico dell'appellante con distrazione in favore dell'avv. Russo, procuratore antistatario della Controparte_2
[...]
PQM
pag. 15/16 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 546/2023 del 24.02.2023
[...] depositata il 28.02.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
, dell'importo di € 79.808,00, già rivalutato alla data di deposito Controparte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi come in parte motiva, confermando l'impugnata sentenza nei termini di cui motivazione;
Part
➢ Compensa tra la e la per 1/5 le spese dei due gradi del giudizio, CP_1 Part condannando la al pagamento, in favore della dei residui 4/5, liquidati CP_1 per il primo grado in € 647,82 per esborsi ed € 11.282,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il grado di appello in €
9.723,20 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore della e della Controparte_2
delle spese del presente giudizio di appello, liquidate per Controparte_3 ciascuna di essi in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA ed accessori di legge, con distrazione per la in favore Controparte_2 dell'avv. Ermenegildo Russo, procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, addì 16.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1161 dell'anno 2023
T R A
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1161 dell'anno 2023
T R A
, d'ora innanzi Parte_1
anche , (P. Iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggiero Bollino, (C.F. ), C.F._1
con lui elettivamente domiciliata in Barletta, alla Via Imbriani n. 150, in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante- CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Milano, alla Via E. Caldara n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Grieco (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita C.F._3
su separato foglio;
-appellata-
E
in persona Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Cerignola (FG), al Viale Aldo
Moro n. 86, elettivamente domiciliato in Cerignola, al Corso A. Moro n. 86, presso e nello studio dell'avv. Ermenegildo Russo (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
NONCHE'
(C.F. , con sede legale in Bologna, Controparte_3 P.IVA_2
alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in alla Via Mario D'Adduzio n. 3, presso e nello studio Pt_1
dell'avv. Anna Maria Vasco (C.F. ) che la rappresenta e difende in C.F._5
virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale dell' 11.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate pag. 2/16 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l Controparte_1 [...]
, deducendo che: Controparte_4
a) in data 16.01.2013, a seguito di RX della colonna lombosacrale da cui sono emersi fenomeni di spondilosi e discoartrosi, era stata ricoverata presso l' per essere sottoposta il 18.01.2013 ad intervento Controparte_5 chirurgico di installazione di protesi d'anca a cura del dott. ; Persona_1
b) in data 22.01.2013 era stata dimessa con indicazione di ricovero urgente presso centro riabilitativo, ove si era ricoverata in pari data, tuttavia, a partire dal
01.02.2013 aveva iniziato ad accusare un dolore all'arto inferiore sinistro con ipostenia e deficit di estensione del piede;
c) in data 11.03.2013 era stata dimessa dal “ ” ma, accusando dolori e CP_2 persistendo insensibilità all'arto, si era rivolta nel settembre 2013 al dott.
, chirurgo operatore, il quale l'aveva tranquillizzata sul buon Persona_1 risultato dell'intervento;
d) in data 07.10.2013 ha eseguito una TAC rachide lombare, da cui si erano evinti
“fenomeni degenerativo artrosici a carico delle faccette articolari” e, persistendo la sintomatologia dolorosa e la insensibilità, si era rivolta nuovamente al dott.
, il quale in data 23.01.2014 le aveva prescritto il un Persona_1 Per_2 potente antibiotico, e consigliato di eseguire una scintigrafia ossea, nel sospetto di infezione nel sito chirurgico;
e) in data 28.01.2014, presso l' aveva Controparte_6 eseguito la scintigrafia che aveva accertato: “nelle immagini tardive iperaccumulo della radioattività in corrispondenza del capo articolare prossima della protesi e piccola area di tessuto normo fissante nella regione del collo protesico e del grande trocantere del femore sinistro. Nel sospetto di infezione protesica si consiglia di eseguire scintigrafia con leucociti radio marcati”; quest'ultima, ivi eseguita in data
08.05.2014, aveva confermato il sospetto di infezione;
f) in data 17.06.2014, presso l' di Bologna, si era CP_5 CP_7 sottoposta ad “intervento di rimozione protesi e applicazione di cemento spaziatore” e lo stesso giorno era stata dimessa e trasferita presso il Controparte_8 di Bologna per la prosecuzione e il monitoraggio della terapia
[...] antibiotica, cui sono seguiti successivi ricoveri presso il e Controparte_8 un lungo periodo di terapia antibiotica sino alla bonifica completa del sito, come rilevato dalla scintigrafia eseguita in data 12.12.2014;
pag. 3/16 g) in data 16.12.2014 era stata ricoverata presso l'istituto per CP_7 rimozione del cemento spaziatore e, successivamente, per il reimpianto di nuova protesi d'anca;
h) non era stata adeguatamente informata sui rischi connessi all'intervento praticato presso la struttura ospedaliera di Cerignola e la ctp a firma del dott.
ha rilevato profili di responsabilità medica a carico di Persona_3 entrambe le strutture convenute.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell' e del Controparte_9 Controparte_10
e la connessa rispettiva responsabilità dell e della
[...] Parte_2 nella determinazione dell'evento dannoso, con condanna di queste Controparte_2 ultime al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura ritenuta di giustizia, oltre vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la , la quale, nel contestare quanto ex adverso Parte_2 dedotto, ha eccepito la mancanza del nesso di causalità genericamente imputato alle parti convenute rispetto al contenuto della domanda risarcitoria, mancando l'indicazione del grado di responsabilità addebitabile alla piuttosto che alla Parte_2
Controparte_2
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda, nonché l'accertamento di una eventuale responsabilità concorsuale della parte attrice, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio il il Controparte_2 quale ha contestato sia l'addebito di responsabilità ascrittogli, evidenziando la conformità dell'operato dei sanitari alla prassi medica richiesta dallo specifico caso clinico, sia la quantificazione e la sussistenza dei danni, segnalando che non è stata operata alcuna distinzione tra l'asserito danno riconducibile ai ridetti sanitari e quello derivato dal successivo trattamento riabilitativo.
Ha domandato, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Il predetto Centro Medico, autorizzato all'integrazione del contraddittorio per essere manlevato in caso di accertamento di responsabilità, ha chiamato in causa la
[...]
la quale, nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'addebito Controparte_3 formulato nei confronti della propria assicurata, ritenendo non sussistente alcun nesso di causalità tra i trattamenti riabilitativi effettuati presso il predetto centro ed i danni pag. 4/16 fisici lamentati e ha respinto le accuse circa l'omessa cura dell'ematoma che avrebbe provocato la paralisi dello sciatico popliteo esterno sinistro, nonché quelle relative all'errata programmazione ed esecuzione dei trattamenti di riabilitazione motoria ivi eseguiti.
Ha contestato, altresì, in riferimento al quantum debeatur, la tipologia dei danni lamentati dall'attrice e la conseguente richiesta risarcitoria, ritenuta eccessiva e non proporzionata all'effettivo pregiudizio fisico subito, nonché la sussistenza del lamentato danno patrimoniale, evidenziando che, indipendentemente dall'intervento protesico, la sarebbe stata ostacolata nelle mansioni di casalinga dalla grave CP_1 patologia artrosica di cui già soffriva e dalle conseguenze connesse a tale ingravescente patologia.
Ha ritenuto eccessiva, altresì, la richiesta di rimborso delle spese mediche e di trasporto, in quanto i documenti prodotti in giudizio non risultano riconducibili alle spese sostenute in ragione della dedotta invalidità e non risultano idonei a comprovare che gli oneri economici rivendicati non siano stati effettivamente sopportati in conseguenza del pregiudizio fisico, di cui l'attrice era portatrice ancor prima di ricorrere alle cure mediche.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita documentalmente e mediante ctu medico-legale, è stata decisa con la sentenza n. 546/2023 pubblicata in data 28.02.2023, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra la , CP_1 CP_2
e con integrale compensazione delle spese di lite
[...] Controparte_3 fra le medesime parti e condannato l' al pagamento in favore dell'attrice Parte_2 dell'importo di 89.808,00 euro, oltre interessi, nonché delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , per i seguenti motivi: Parte_2
1. la sentenza impugnata ha ingiustamente recepito e condiviso le risultanze della
CTU espletata nel corso del procedimento di primo grado che, a dire dell'appellante, sarebbero erronee, poiché hanno inquadrato l'infezione contratta dalla come di tipo “precoce” e non di tipo “ritardato”, la cui CP_1 genesi deve necessariamente essere ricondotta alla diffusione ematogena di un focolaio infettivo proveniente da altra sede in un tempo postumo rispetto allo pag. 5/16 stesso intervento chirurgico, sicché il Giudice di Prime Cure avrebbe dovuto valutare l'insussistenza del nesso di causalità e ritenere la condotta dei sanitari della conforme alla corretta pratica sanitaria;
Parte_2
2. il Tribunale ha errato nel condannare al risarcimento del danno esclusivamente la (peraltro, applicando la percentuale massima di danno Parte_2 differenziale pari all'8%), in quanto, a dire dell'appellante, i criteri di calcolo ed i parametri di quantificazione forniti dal CTU non sarebbero condivisibili, atteso che nel giudizio di primo grado non è stata fornita la prova della risarcibilità del pregiudizio lamentato, non essendo emersi elementi idonei a chiarire né l'effettiva consistenza della lesione né la derivazione causale della stessa rispetto al comportamento dei sanitari della . Parte_2
Sul punto ha aggiunto che il Giudice di Prime Cure avrebbe dovuto valutare in maniera più contenuta gli esiti risarcitori del giudizio, anche in ragione della condotta processuale della , la quale nell'atto di citazione ha stimato il CP_1 danno biologico permanente e temporaneo in un importo esorbitante, utilizzando conclusioni non condivisibili dell'elaborato peritale del ctp ed ha citato in giudizio anche il per aver omesso di trattare in Controparte_2 maniera adeguata l'ematoma formatosi nella zona interessata dall'intervento chirurgico, senza, tuttavia, indicare il grado di responsabilità di quest'ultimo.
Ha segnalato, poi, che, nonostante il Tribunale abbia considerato irrituale la richiesta dell'attrice di dichiarare tramite il proprio difensore privo di mandato ad hoc la volontà di rinunciare all'azione, ovvero alla pretesa risarcitoria azionata nei confronti del e, quindi, della chiamata in Controparte_2 garanzia lo stesso giudicante ha pronunciato Controparte_3
d'ufficio la cessazione della materia del contendere nei soli confronti del
[...]
e della con la conseguenza che è CP_2 Controparte_3 risultato ancora più indefinito ed indeterminabile sia il nesso di causalità sia il grado di responsabilità imputato ai convenuti rispetto al generico contenuto della domanda risarcitoria.
L'appellante ha rilevato, infine, che deve ritenersi eccessiva anche la condanna della al rimborso delle spese mediche e di trasporto, atteso che i Parte_2 documenti prodotti a tal fine dall'attrice non risultano riconducibili con certezza alle spese sostenute a causa della dedotta invalidità e non sono idonei pag. 6/16 a comprovare che gli oneri economici rivendicati non siano stati effettivamente sopportati dalla medesima in conseguenza della propria pregressa invalidità.
Ha richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa, di rigettare integralmente, ovvero per quanto di ragione, la domanda ex adverso formulata, nonché di dichiarare la responsabilità concorsuale della parte attrice nella causazione del sinistro e conseguentemente accogliere l'avversa domanda nei limiti del grado di responsabilità accertato e provato in corso di causa.
Si è costituita la , la quale ha contestato l'assunto dell , secondo CP_1 Parte_2 cui l'infezione contratta sarebbe da annoverare tra le infezioni protesiche di tipo ritardato (poiché la relativa sintomatologia venne per la prima volta refertata il
14.10.2013) e a diffusione ematogena, rilevando che siffatte deduzioni sono state ampiamente contrastate dalle risultanze della CTU, da cui è emerso che l'infezione è stata causata o concausata da una verosimile non perfetta asepsi durante l'intervento praticato presso l' , i cui sanitari avrebbero violato la leges artis e Controparte_5 le comuni regole di condotta.
Ha segnalato, altresì, che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui il
Giudice di ha erroneamente utilizzato i criteri di calcolo ed i parametri di Parte_3 quantificazione del danno forniti dal CTU, applicando solo a carico della la Parte_2 percentuale massima di danno differenziale, poiché, a dire dell'appellata, lo stesso sarebbe residuato anche nel caso di un intervento correttamente riuscito, atteso che tale tipo di danno si verifica quando, a fronte di una preesistente situazione compromessa, il nuovo evento lesivo (nel caso di specie, quello determinato da responsabilità dei sanitari) produce un incremento delle disfunzioni già presenti.
Ha domandato, pertanto, previa dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il deducendo la Controparte_2 conformità dell'operato dei propri sanitari alla prassi medica richiesta dal caso clinico in questione e che le avverse doglianze sono prive di riscontro oggettivo, mancando il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla e l'attività posta in essere dai CP_1 predetti sanitari, sicché il deficit sciatico sofferto dalla paziente (già presente all'atto del ricovero) è riconducibile esclusivamente all'imperizia medica dei sanitari pag. 7/16 dell'Ospedale “G. Tatarella” di Cerignola, i quali durante l'intervento chirurgico di protesi all'anca sinistra hanno eseguito una non prefetta asepsi che ha causato o concausato l'infezione periprotesica.
Ha evidenziato, altresì, che dalle risultanze della CTU è emerso che i sanitari dell'Ospedale “G. Tatarella” di Cerignola non hanno saputo prevenire o trattare l'insorgenza dell'infezione periprotesica, avendo focalizzato l'attenzione sulla patologia spondilo-discoartrosica a livello del rachide lombare e non avendo preso in considerazione, invece, l'ipotesi di una infezione precoce dell'impianto protesico, pur in presenza di sintomi manifestati già al momento della dimissione della paziente e dei fattori di rischio generali e locali a cui era esposta quest'ultima.
Ha richiesto, pertanto, di respingere e rigettare ogni avversa domanda proposta in sede di impugnazione sia dalla , per effetto dell'intervenuta rinunzia all'azione nel CP_1 primo grado di giudizio e ritualmente accettata dalla deducente società, sia dall'
[...]
nei confronti dell'odierna società convenuta e, nella denegata ipotesi di Pt_2 accoglimento anche solo parziale della domanda proposta dall'appellante nei confronti della deducente società, di dichiarare la tenuta a Controparte_3 garantire il nonché Controparte_2 condannare la stessa compagnia assicuratrice al pagamento delle somme accertate e liquidate in corso di causa e, in ogni caso, condannarla a rivalere il predetto CP_2 al pagamento di tutte le somme a cui che lo stesso dovesse essere chiamato a
[...] pagare per effetto del giudizio di appello, oltre spese di lite.
Si è costituita in giudizio la la quale ha dedotto che il Tribunale di Controparte_3
Foggia non è incorso in alcun errore nel ritenere l'esclusiva responsabilità della odierna appellante in ordine alla causazione delle lesioni lamentate dalla , in quanto CP_1 ha correttamente valutato e recepito le risultanze della CTU, da cui è emerso che l'infezione contratta dalla paziente è riconducibile ad una non perfetta asepsi durante l'intervento di artoprotesi d'anca e non ad un errata programmazione ed esecuzione riabilitativa e/o ad una inadeguata gestione della stessa da parte dei sanitari del Centro di Riabilitazione, i quali hanno operato con diligenza, perizia e prudenza.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il contradditorio e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con l'ordinanza n. 1632/2024 pubblicata il 22.07.2024, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 11.06.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 cpc. pag. 8/16 ******
Primo motivo di appello: il Giudice di ha erroneamente recepito e Parte_3 condiviso il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, senza tenere conto dei fatti
e delle risultanze medico/legali che attengono all'inquadramento della genesi dell'infezione protesica, da considerarsi ritardata con conseguente assenza del nesso causale.
Il motivo di appello risulta infondato.
Costituisce principio dal quale non vi è ragioni di discostarsi che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n.
12445/2020).
Afferma altresì il Supremo collegio che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”
(così, Cass. n. 11081/2020).
pag. 9/16 Quanto al riparto dell'onere della prova, oltre a doversi rinviare alla copiosa e condivisibile giurisprudenza richiamata in motivazione dal Giudice di Prime Cure
(pagg. da 5 ad 11 dell'impugnata sentenza), deve osservarsi in tema di responsabilità sanitaria per infezioni nosocomiali che se in linea generale spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica ( o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico. (Cass. sez. III, 23/02/2021, n.4864), rilevando il criterio temporale (“il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale“) il criterio topografico (“insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. “probabilità prevalente“) e, infine, il criterio clinico ovvero quali tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare.
Part Chiarito quanto precede in punto di diritto, si osserva in sintesi che la ha censurato la sentenza di primo grado, ritenendo che il Giudice di Prime Cure non abbia preso in considerazione le osservazioni sollevate avverso la CTU, secondo le quali nessuna responsabilità puo' essere addebitata alla struttura sanitaria, poiché :
a) l'infezione protesica di cui si discute è di natura ritardata (certificata dall'esame istologico del 18.06.2014, eseguito ad oltre un anno di distanza dall'intervento e vista la sintomatologia sorta dopo 6 mesi dall'intervento) e non precoce come ritenuto dal CTU;
b) le indagini di laboratorio eseguite il giorno della dimissione della dal CP_1 nosocomio di Cerignola il 22.01.2013 riportano un valore dei neutrofili di 70.2%
(inferiore al range 40-74), avendo sottoposto a terapia antibiotica la paziente dal giorno dell'intervento chirurgico alla dimissione, sicchè la genesi dell'infezione va riportata all'esistenza verosimile di un focolaio infettivo proveniente in altra sede in tempo successivo all'intervento.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
pag. 10/16 Invero, l'impugnata sentenza – recependo le conclusioni del CTU – ha ricollegato l'infezione protesica di cui si discute (patologia che ha pacificamente colpito la
, costretta alla rimozione della protesi, a sottoporsi a lunga terapia antibiotica CP_1
e alla applicazione di nuovo apparecchio ortopedico) all'intervento del gennaio 2013 facendo leva su specifica sintomatologia quale dolore palpatorio in sede trocanterica
(ancora presente in sede di dimissione sia in forma spontanea che pressoria come riportato nel diario della cartella clinica pag. 4 doc. 3), ematoma sottocutaneo e termotatto positivo e aumentato riscontrati in occasione della redazione del progetto riabilitativo individuale da parte della poco dopo il ricovero per Controparte_2
l'attività di riabilitazione subito dopo l'intervento (doc. 4 allegato al fascicolo di primo grado nuovamente esibito dall'appellata in sede di impugnazione) a cui vanno aggiunti i numerosi episodi di algia manifestati nel corso del periodo di riabilitazione e già segnalati dalla paziente il 01.02.2013 (vedi diario clinico e consulenze doc. 4 cit.).
Inoltre, lo stesso certificato medico del Nosocomio di Cerignola (a firma illegibile) riporta alla data del 16.09.2013 la presenza di “postumi intervento protesi anca sinistra”.
L'infezione è stata poi definitivamente acclarata solo con l'esame istologico del
18.06.2014.
A ciò va aggiunta la considerazione compiuta dal CTU relativa al valore percentuale dei neutrofili superiori alla norma nei giorni precedenti le dimissioni (nella specie
87,6% (v.n. 40-74); in data 19-1-13 del 78,2%, in data 20-1-13 del 79,2% ed in data 21-1-
13 del 79,2%), risultando la circostanza che i detti valori fossero scesi sotto la soglia solo il giorno delle dimissioni in sé non dimostrativa della buona pratica sanitaria, trattandosi verosimilmente di flessione dovuta alla somministrazione di terapia antibiotica effettuata (con NI dal ricovero alla dimissione e con OS dal dì dell'intervento del 18.01.2013 alla dimissione del 22.01.2013) che ha comportato un esordio più subdolo della malattia, tenuto conto dei tempi di somministrazione, del calo del valore dei neutrofili solo il giorno prima del termine del ricovero che avrebbe dovuto imporre sia durante il ricovero sia in vista delle dimissioni la verifica dei valori di VES e PCR.
Inoltre, sempre gli esami del 22.01.2013 riportano linfociti al di sotto del range 20-48
(16,9) e monociti appena superiori al range massimo 3-11 (11,3) che avrebbero dovuto imporre migliore verifica dell'eventuale presenza di fenomeno infettivo, trattandosi di pag. 11/16 paziente ipertesa in trattamento con Eutirox, come puo' leggersi in cartella clinica doc.
3 all'atto del ricovero.
In conclusione, correttamente il Giudice di Prime Cure ha stabilito la responsabilità per l'evento dannoso in capo all'appellante, correttamente valorizzando gli indici cronologici (dolore presente all'atto della dimissione e ripetutamente durante la successiva fase di riabilitazione, termotatto positivo, ematoma, livello di neutrofili calato poco sotto la soglia solo il giorno prima delle dimissioni), topografici (sede dell'infezione in corrispondenza della protesi), adeguatezza lesiva, sottovalutazione degli specifici indici di rischio (età, patologie pregresse, obesità, deficit tiroideo in trattamento farmacologico da cui era affetta la paziente) e concentrazione delle successive visite ed esami sulla patologia osteo-articolare in luogo di quelle infettiva, in assenza di dimostrazione da parte della struttura sanitaria circa gli specifici accorgimenti posti in essere dalla struttura ospedaliera per evitare il propalarsi di infezione.
Secondo motivo di appello :
1. utilizzo da parte del Giudice di Prime Cure di criteri di calcolo approssimativi nella quantificazione del danno con l'utilizzo di un elaborato peritale impreciso ed approssimativo;
2. erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere tra la
da un lato e la e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'altro con mancata indicazione del grado di responsabilità tra le due Parte convenute ( e ); Controparte_2
3. erroneo rimborso di spese mediche e di trasporto e rimborso di € 10.000,00 per spese mediche in assenza di documentazione di riscontro.
Il motivo di appello, articolato nei tre punti che precedono, è fondato solo in parte.
1. Quanto ai criteri di calcolo utilizzati dal Giudice di Prime Cure, si osserva che la quantificazione del danno differenziale operato dal Giudice di Prime Cure nella misura dell'8% a fronte di un range indicato dal CTU nel 7-8% viene giustificato correttamente dal dott. proprio in risposta scritta alle osservazioni Persona_4 Part formulate dalla (pag. 43 CTU) nel “maggior impegno funzionale sulle strutture ossee ed articolari del soggetto sia allo stato che nel corso della vita” dovuto alla nuova protesi, più lunga e con cerchiaggi metallici, a fronte di una maggiore
“agilità” che la prima protesi avrebbe garantito alla paziente ove a seguito pag. 12/16 dell'intervento non si fosse manifestata l'infezione che l'ha costretta alla sostituzione di quella impiantatale nel nosocomio di Cerignola.
Corretta è stata poi la liquidazione operata dal Giudice di Prime Cure, eseguita non sulla base della mera percentuale indicata dal CTU quale danno differenziale ma, proprio perché questo consiste nella differenza tra il danno dell'invalidità in atto e quello dell'invalidità che sarebbe positivamente residuata senza l'errore medico per effetto dell'intervento di arto protesi, con il conteggio del danno derivante dalle due tipologie di lesioni di cui in premessa, implicanti la seconda il 20% di postumi permanenti e la prima i detti postumi maggiorati del danno differenziale determinato nell'8% sulla base degli intervalli (15-25% e 7-8%) indicati dal CTU e quindi con un valore complessivo del 28% (ossia 20%+8%), il tutto sulla base delle tabelle del
Tribunale di Milano e riconoscendone alla la differenza. CP_1
Sotto tale aspetto si osserva, invero, che la decisione della di rinunciare CP_1 all'azione nei confronti della e della non puo' influire Controparte_2 CP_3
(come prospettato dalla appellante) sulla quantificazione del danno, avendo la Part Con
richiesto originariamente la condanna solidale della della al ristoro CP_1 Part del danno e non avendo mai la ichiesto espressamente di accertare la percentuale di concorso dei due convenuti nella causazione del danno ma solo quella di concorso della stessa danneggiata, come emerge a pag. 6 della comparsa di costituzione e Part risposta e avendo la semplicemente manifestato un mero “dubbio” in ordine alla quota di responsabilità gravante su ciascuno dei convenuti.
Tali considerazioni, pertanto, fanno sì che la ben potesse alla rinuncia CP_1 all'azione nei confronti del convenuto evocato in solido come manifestata dalla appellata.
Infine, risulta generico il motivo di appello relativo alla percentuale di invalidità Part permanente quantificata dal Tribunale di Foggia, essendosi la limitata ad evidenziare – oltretutto in modo apodittico – che “il Tribunale avrebbe potuto correttamente individuare nel 15% la percentuale di invalidità che sarebbe in ogni caso residuata alla Sig.ra ed aggiungere alla stessa un danno differenziale del 7% anziché CP_1 dell'8%. Cambiando ragionamento, lo stesso Tribunale, partendo dalla valutazione di un danno permanente complessivo, immotivatamente assunto nel 28%, avrebbe potuto valutare nel 25% la percentuale di danno normalmente esitato da un intervento di artoprotesi e limitare la valutazione del danno differenziale al solo 3%” (pag. 13 atto di appello).
pag. 13/16 2. La pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere risulta poi correttamente resa dal Giudice di tenuto conto: Parte_3
a) che l'affermazione contenuta a pag. 5 dell'impugnata sentenza secondo cui “sul Part punto colgono nel segno le doglianze della secondo cui tale richiesta (n.d.e. di declaratoria di cessazione della materia del contendere) sarebbe irrituale” contiene un evidente refuso, dovendosi la frase intendere nei seguenti termini
“sul punto NON colgono nel segno”, alla luce della giurisprudenza subito dopo correttamente richiamata dal Giudice di Prime in ordine alle modalità di Pt_3 declaratoria di rinuncia all'azione (nella specie Cass. 19845/2019);
b) della dichiarazione nelle note di trattazione scritta del 08.03.2022 da parte della di estromettere la e la dalla controversia CP_1 Controparte_2 CP_3
(implicante rinuncia all'azione), insistendo nella domanda proposta nei soli Part confronti della della dichiarazione di accettazione dell'altrui rinuncia sia da parte della nelle note depositate il 15.03.2022 che da parte Controparte_2 di nelle note depositata il 23.03.2022; Controparte_3
c) che l'appellante è privo di interesse ad impugnare tale capo della sentenza, in quanto relativo ad altre parti in causa (ossia la , originaria Controparte_2 Part convenuta con la per la condanna, in solido, al ristoro del danno e la Con Part
terza chiamata in causa da parte della e non della e in CP_3 assenza oltretutto di espressa domanda di accertamento – nei rapporti interni tra le due originarie convenute – del grado di responsabilità, istanza mai Part formulata dalla n corso di causa.
Da tanto consegue che la pronuncia resa sul punto dal Tribunale risulta corretta, così come la conseguente statuizione di compensazione delle spese processuali di primo grado tra la , la e la così come richiesto da CP_1 Controparte_2 CP_3 costoro.
3. Va, invece, riformata l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Prime
Cure ha riconosciuto alla l'importo di € 10.000,00 a titolo di rimborso CP_1 per spese sopportate dalla danneggiata per visite mediche, esami diagnostici e viaggi a Bologna per i ricoveri in loco e gli interventi subiti, mancando in atti qualsivoglia documentazione per esborsi sostenuti a tal fine, come anche evidenziato dal CTU dott. a pag. 30 della propria relazione peritale. Persona_4
Infatti, la giurisprudenza richiamata dal Giudice di Prime Cure (e segnatamente da Con ultimo Cass. 8442/2019) consente all' di riconoscere il rimborso per spese mediche pag. 14/16 in via equitativa ex art. 1226 c.civ. unicamente nell'ipotesi di “lesioni personali di devastante entità” o al più ove queste abbiano determinato postumi che superino la soglia legislativamente stabilita della “micropermanenza”, mentre nel caso di specie si discute di “danno differenziale” determinato dal CTU nell'8%, sicchè nessun ristoro puo' spettare alla in via equitativa, in assenza della prova dei singoli esborsi CP_1 sostenuti.
Alla luce di quanto precede, la sentenza va riformata, con condanna della Pt_4
al pagamento, in favore dell'appellata, della minor somma di € 79.808,00, già
[...] rivalutato alla data di deposito della sentenza di primo grado, oltre interessi nei termini meglio indicati nella parte motiva della sentenza di primo grado (paragrafo
5.4), qui da intendersi richiamata e trascritta, detratte le somme eventualmente medio Part tempore versate dalla n esecuzione dell'impugnata sentenza.
L'accoglimento dell'appello solo in minima parte con riduzione dell'importo riconosciuto in favore della , considerando l'esito complessivo della lite CP_1 Part implica la compensazione tra la e la per 1/5 delle spese di primo e CP_1 Part secondo grado del giudizio, con condanna della al pagamento, in favore della
, dei residui 4/5, liquidati sulla base del DM 147/2022 e dell'importo CP_1 riconosciuto in sentenza (scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 in base al decisum) ai medi di tariffa per tutte e 4 le fasi per il primo grado e ai medi di tariffa
(minimi per la fase di trattazione, essendosi esaminata l'istanza ex art. 283 cpc), rimanendo ferme invece le statuizioni di cui ai punti 1 e 4 (cessazione della materia del contendere e oneri di CTU) del dispositivo dell'impugnata sentenza, visto l'esito della lite.
Nei rapporti tra l'appellante da un lato e dall'altro la e la Controparte_2 CP_3 visto il rigetto del motivo di appello concernente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese del presente giudizio di appello, liquidate per ciascuna di esse come in dispositivo sulla base del DM 147/2022 sulla base del valore indeterminato a bassa complessità della controversia per tutte le fasi, ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni esaminate, vanno poste a carico dell'appellante con distrazione in favore dell'avv. Russo, procuratore antistatario della Controparte_2
[...]
PQM
pag. 15/16 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 546/2023 del 24.02.2023
[...] depositata il 28.02.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
, dell'importo di € 79.808,00, già rivalutato alla data di deposito Controparte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi come in parte motiva, confermando l'impugnata sentenza nei termini di cui motivazione;
Part
➢ Compensa tra la e la per 1/5 le spese dei due gradi del giudizio, CP_1 Part condannando la al pagamento, in favore della dei residui 4/5, liquidati CP_1 per il primo grado in € 647,82 per esborsi ed € 11.282,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il grado di appello in €
9.723,20 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore della e della Controparte_2
delle spese del presente giudizio di appello, liquidate per Controparte_3 ciascuna di essi in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA ed accessori di legge, con distrazione per la in favore Controparte_2 dell'avv. Ermenegildo Russo, procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, addì 16.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
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