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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3145/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3145/2021, avente ad oggetto: la separazione giudiziale tra le parti, promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.114, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Iozzia, giusta C.F._1
procura in atti;
- Ricorrente – contro nato a [...] il [...] ( ) e residente in [...] CodiceFiscale_2
Solferino n. 114, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Lavinia Luciano, giusta procura in atti;
- Resistente –
pagina 1 di 6 Con l'intervento del P.M. (visto dell'8.07.2021).
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 28.06.2021 , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 21.05.1998 e che dalla loro unione CP_1
erano nati i figli (il 9.10.1996), (il 24.02.2016) e (il12.09.2019), Per_1 Per_2 Per_3 chiedeva la pronuncia della separazione personale dal marito, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé e diritto di visita del padre, secondo i tempi ivi indicati, l'assegnazione della casa familiare al nonché e la previsione in capo al CP_1
coniuge di un assegno di mantenimento per i figli e pari a 50,00 euro Per_2 Per_3
ciascuno, da versare mensilmente alla , oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Più specificamente deduceva che a causa di incompatibilità caratteriali e incomprensioni è venuta meno da tempo la comunione di vita materiale e affettiva tra i coniugi e che la convivenza è divenuta intollerabile.
All'udienza presidenziale del 18.10.2021 compariva la sola ricorrente e, all'esito del suo interrogatorio, il Presidente, preso atto dell'impossibilità di una conciliazione tra le parti, stante anche l'assenza del resistente, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori e Per_2
a entrambi i genitori, mantenendone il collocamento presso la madre, Per_3 nell'abitazione sita a Pozzallo in Piazzale Italia n. 6, regolamentava il diritto di visita paterno e stabiliva, come da richiesta, che il padre contribuisse al mantenimento dei figli nella misura complessiva di 100,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quindi nominava il Giudice istruttorie e fissava l'udienza di trattazione della causa.
In data 4.04.2022 si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, si CP_1
opponeva alla domanda di separazione, manifestando la sua intenzione di riconciliazione con la;
in via subordinata si associava alle domande di affidamento e Parte_1
collocamento dei figli minori e diritto di visita paterno, nonché alla richiesta di versamento pagina 2 di 6 della somma di 100,00 euro mensili.
Sotto tale ultimo profilo evidenziava la precarietà della sua condizione economica a causa del suo stato di salute, per il quale era stato riconosciuto invalido e nell'impossibilità di lavorare.
La causa veniva quindi istruita documentalmente.
All'udienza del 6 marzo 2025 i difensori precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito della controversia, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalla sola ricorrente è fondata e deve essere accolta.
L'art. 151 c.c. infatti stabilisce che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali sa rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
La condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione o distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti oggettivi, come la presentazione del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo si conciliazione, dovendo ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio di consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Cass. Sez. I, 29 marzo 2011, n. 7125; Cass. 21 gennaio
2014 n. 1164; Cass. Sez. I, 29 aprile 2015 n. 8713).
Per cui la mera opposizione (come nel caso di specie) di un coniuge alla separazione personale richiesta al partner, opposizione non accompagnata dalla contestuale negazione del fallimento dell'unione o di una situazione di intollerabilità della convivenza, non può impedire al Giudice di procedere alla separazione personale delle parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 150 e 151 c.p.c. (Cass. Sez. I, 29 marzo 2011 n. 7125).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di pagina 3 di 6 conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
3. Quanto all'affidamento e collocamento dei figli minori della coppia e , Per_2 Per_3
stante il consenso delle parti sull'affidamento congiunto a entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la residenza materna, e in assenza di condizioni di pregiudizio, il Collegio ritiene potersi disporre in conformità.
4. Il diritto di visita paterno potrà essere demandato ai liberi accordi tra le parti e, in mancanza, seguirà la seguente regolamentazione finalizzata a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla bigenitorialità: il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due volte a settimana, nei giorni di lunedi e mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
il padre terrà con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la ricorrente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
5. Quanto all'assegnazione della casa familiare, preso atto dell'accordo delle parti sulla sua assegnazione a deve ratificarsi tale comune volontà, non sussistendo ragioni CP_1
di pregiudizio per i figli minori, i quali vivono da tempo con la madre in altra abitazione.
6. Infine, passando al vaglio della complessiva situazione economico, patrimoniale e reddituale dei coniugi, dall'audizione delle parti è emerso che fino al Parte_1
2021 ha svolto attività come collaboratrice domestica e che in seguito sarebbe stata assunta per una azienda agricola. Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte è emerso che il suo reddito annuo nell'anno d'imposta 2020 è stato pari a circa 5.800,00 euro e nel 2022
a 9.900,00 euro.
pagina 4 di 6 invece è disoccupato e percepisce unicamente pensione di invalidità civile CP_1
pari a 300,00 euro lorde.
6.1.Quanto al contributo di mantenimento dovuto dal padre per entrambi i figli minorenni, posto che le parti hanno indirettamente concordato per il versamento della somma complessiva di 100,00 euro mensili (pari a 50,00 euro a figlio) e tenuto conto, d'altro canto, delle precarie condizioni di vita del resistente, il Collegio ritiene equo confermare tale somma. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze dei figli, appare necessario stabilire, ad integrazione della somma prevista per il mantenimento, che l'Assegno Unico sia percepito per intero dalla . Parte_1
6.2 In merito alle spese straordinarie, occorre rilevare che il nella memoria ex art. CP_1
183, comma 6 n. 1 ha modificato la domanda chiedendo di partecipare di volta in volta alle stesse non in ragione del 50%, bensì secondo le sue disponibilità economiche;
in subordine, nella percentuale minore che il giudice ritenesse congrua, “tenuto conto della situazione economica e patrimoniale di entrambi i coniugi, al fine di consentire allo stesso ottemperare alla pronuncia del Giudice senza essere esposto al rischio di denunce da parte della moglie per inosservanza degli obblighi di assistenza familiare”.
Mentre la ricorrente si è opposta.
Ebbene, ritiene il Collegio che la richiesta del non sia meritevole di accoglimento. CP_1
Invero, posto che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire anche alle spese straordinarie, in relazione alle proprie capacità economiche e di lavoro, in ogni caso, da una valutazione complessiva che tenga conto, non solo della situazione economica del resistente, ma anche di ulteriori elementi quali, la già esigua contribuzione in via ordinaria prevista a suo carico, per soli 100,00 euro complessive, le condizioni economiche della madre, anch'esse precarie, le sempre maggiori esigenze dei figli, collegate all'età, appare equo stabilire che ciascuno dei genitori partecipi al 50% alle spese straordinarie (di studio, salute e svago) dei figli.
7. Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni pagina 5 di 6 diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa;
dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3
con collocamento prevalente presso la madre;
regolamenta la presenza del padre con i figli come in parte motiva;
assegna la casa familiare al resistente; dispone che provveda al mantenimento dei figli minori versando alla CP_1
ricorrente, entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 100,00 euro complessive – da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che l'Assegno Unico sia percepito interamente da;
Parte_1
rigetta per il resto;
compensa le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del
3.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3145/2021, avente ad oggetto: la separazione giudiziale tra le parti, promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.114, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Iozzia, giusta C.F._1
procura in atti;
- Ricorrente – contro nato a [...] il [...] ( ) e residente in [...] CodiceFiscale_2
Solferino n. 114, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Lavinia Luciano, giusta procura in atti;
- Resistente –
pagina 1 di 6 Con l'intervento del P.M. (visto dell'8.07.2021).
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 28.06.2021 , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 21.05.1998 e che dalla loro unione CP_1
erano nati i figli (il 9.10.1996), (il 24.02.2016) e (il12.09.2019), Per_1 Per_2 Per_3 chiedeva la pronuncia della separazione personale dal marito, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé e diritto di visita del padre, secondo i tempi ivi indicati, l'assegnazione della casa familiare al nonché e la previsione in capo al CP_1
coniuge di un assegno di mantenimento per i figli e pari a 50,00 euro Per_2 Per_3
ciascuno, da versare mensilmente alla , oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Più specificamente deduceva che a causa di incompatibilità caratteriali e incomprensioni è venuta meno da tempo la comunione di vita materiale e affettiva tra i coniugi e che la convivenza è divenuta intollerabile.
All'udienza presidenziale del 18.10.2021 compariva la sola ricorrente e, all'esito del suo interrogatorio, il Presidente, preso atto dell'impossibilità di una conciliazione tra le parti, stante anche l'assenza del resistente, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori e Per_2
a entrambi i genitori, mantenendone il collocamento presso la madre, Per_3 nell'abitazione sita a Pozzallo in Piazzale Italia n. 6, regolamentava il diritto di visita paterno e stabiliva, come da richiesta, che il padre contribuisse al mantenimento dei figli nella misura complessiva di 100,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quindi nominava il Giudice istruttorie e fissava l'udienza di trattazione della causa.
In data 4.04.2022 si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, si CP_1
opponeva alla domanda di separazione, manifestando la sua intenzione di riconciliazione con la;
in via subordinata si associava alle domande di affidamento e Parte_1
collocamento dei figli minori e diritto di visita paterno, nonché alla richiesta di versamento pagina 2 di 6 della somma di 100,00 euro mensili.
Sotto tale ultimo profilo evidenziava la precarietà della sua condizione economica a causa del suo stato di salute, per il quale era stato riconosciuto invalido e nell'impossibilità di lavorare.
La causa veniva quindi istruita documentalmente.
All'udienza del 6 marzo 2025 i difensori precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito della controversia, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalla sola ricorrente è fondata e deve essere accolta.
L'art. 151 c.c. infatti stabilisce che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali sa rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
La condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione o distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti oggettivi, come la presentazione del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo si conciliazione, dovendo ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio di consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Cass. Sez. I, 29 marzo 2011, n. 7125; Cass. 21 gennaio
2014 n. 1164; Cass. Sez. I, 29 aprile 2015 n. 8713).
Per cui la mera opposizione (come nel caso di specie) di un coniuge alla separazione personale richiesta al partner, opposizione non accompagnata dalla contestuale negazione del fallimento dell'unione o di una situazione di intollerabilità della convivenza, non può impedire al Giudice di procedere alla separazione personale delle parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 150 e 151 c.p.c. (Cass. Sez. I, 29 marzo 2011 n. 7125).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di pagina 3 di 6 conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
3. Quanto all'affidamento e collocamento dei figli minori della coppia e , Per_2 Per_3
stante il consenso delle parti sull'affidamento congiunto a entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la residenza materna, e in assenza di condizioni di pregiudizio, il Collegio ritiene potersi disporre in conformità.
4. Il diritto di visita paterno potrà essere demandato ai liberi accordi tra le parti e, in mancanza, seguirà la seguente regolamentazione finalizzata a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla bigenitorialità: il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due volte a settimana, nei giorni di lunedi e mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
il padre terrà con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la ricorrente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
5. Quanto all'assegnazione della casa familiare, preso atto dell'accordo delle parti sulla sua assegnazione a deve ratificarsi tale comune volontà, non sussistendo ragioni CP_1
di pregiudizio per i figli minori, i quali vivono da tempo con la madre in altra abitazione.
6. Infine, passando al vaglio della complessiva situazione economico, patrimoniale e reddituale dei coniugi, dall'audizione delle parti è emerso che fino al Parte_1
2021 ha svolto attività come collaboratrice domestica e che in seguito sarebbe stata assunta per una azienda agricola. Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte è emerso che il suo reddito annuo nell'anno d'imposta 2020 è stato pari a circa 5.800,00 euro e nel 2022
a 9.900,00 euro.
pagina 4 di 6 invece è disoccupato e percepisce unicamente pensione di invalidità civile CP_1
pari a 300,00 euro lorde.
6.1.Quanto al contributo di mantenimento dovuto dal padre per entrambi i figli minorenni, posto che le parti hanno indirettamente concordato per il versamento della somma complessiva di 100,00 euro mensili (pari a 50,00 euro a figlio) e tenuto conto, d'altro canto, delle precarie condizioni di vita del resistente, il Collegio ritiene equo confermare tale somma. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze dei figli, appare necessario stabilire, ad integrazione della somma prevista per il mantenimento, che l'Assegno Unico sia percepito per intero dalla . Parte_1
6.2 In merito alle spese straordinarie, occorre rilevare che il nella memoria ex art. CP_1
183, comma 6 n. 1 ha modificato la domanda chiedendo di partecipare di volta in volta alle stesse non in ragione del 50%, bensì secondo le sue disponibilità economiche;
in subordine, nella percentuale minore che il giudice ritenesse congrua, “tenuto conto della situazione economica e patrimoniale di entrambi i coniugi, al fine di consentire allo stesso ottemperare alla pronuncia del Giudice senza essere esposto al rischio di denunce da parte della moglie per inosservanza degli obblighi di assistenza familiare”.
Mentre la ricorrente si è opposta.
Ebbene, ritiene il Collegio che la richiesta del non sia meritevole di accoglimento. CP_1
Invero, posto che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire anche alle spese straordinarie, in relazione alle proprie capacità economiche e di lavoro, in ogni caso, da una valutazione complessiva che tenga conto, non solo della situazione economica del resistente, ma anche di ulteriori elementi quali, la già esigua contribuzione in via ordinaria prevista a suo carico, per soli 100,00 euro complessive, le condizioni economiche della madre, anch'esse precarie, le sempre maggiori esigenze dei figli, collegate all'età, appare equo stabilire che ciascuno dei genitori partecipi al 50% alle spese straordinarie (di studio, salute e svago) dei figli.
7. Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni pagina 5 di 6 diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa;
dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3
con collocamento prevalente presso la madre;
regolamenta la presenza del padre con i figli come in parte motiva;
assegna la casa familiare al resistente; dispone che provveda al mantenimento dei figli minori versando alla CP_1
ricorrente, entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 100,00 euro complessive – da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che l'Assegno Unico sia percepito interamente da;
Parte_1
rigetta per il resto;
compensa le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del
3.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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