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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 544/2024 introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 23/2024 RG 2459/2023 del Tribunale di Savona da
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Savona (SV), Piazza Del Popolo 3/8, presso e nello studio dell'Avv. Musso Lucia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
Contro
C.F. e P. i.v.a. , con sede in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti 3, Controparte_1 P.IVA_1
Tower A, 20154, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele Balbo di Vinadio presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata
Convenuta
Conclusioni
Per l'attore:
“Piaccia a tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
- Previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa alla pratica di attivazione della garanzia del credito offerta da MCC, nonché della documentazione relativa all'istruzione della pratica, con comunicazione del relativo esito, come instato in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.; e – in ogni caso – -previo accertamento della nullità della garanzia fidejussoria rilasciata dal Signor a CP_2 garanzia dell'intiero finanziamento di euro 62.200,00 concesso da alla società CP_1 [...] in data 24.04.2019, per contrasto con la l. 266/97, interpretata alla luce del d.m. Parte_2
23.09.2005; e/o, -preso atto dell'avvenuta attivazione della garanzia del fondo del CP_3
, con richiesta di liquidazione dell'importo di €. 49.760,00 (pari all'80% dell'importo
[...] mutuato);
e/o, IN OGNI CASO e nel merito, in via principale, revocare il decreto monitorio opposto, con il favore delle spese del giudizio;
nel merito, in via subordinata, ridurre l'importo della somma ingiunta all'eccedenza dell'importo del finanziamento erogato (euro 62.200,00) rispetto alla garanzia della società Mediocredito Centrale
S.p.A. (euro 49.760,00), e/o entro gli stretti limiti del dovuto e del provato;
con vittoria e/o compensazione delle spese di giudizio.”
Per il convenuto:
“Voglia l'illustrissimo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni tutte di cui in narrativa,
1) nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, nonché in ogni caso dichiarare tenuto
e condannare il sig. pagare a 'importo di € 63.506,87 Parte_1 Controparte_1 in linea capitale, oltre interessi convenzionali e di mora maturati e maturandi dal giorno
15.09.2023 sino alla data dell'effettivo saldo e spese legali del procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo;
2) in ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 23/2024 del Tribunale di Savona, emesso su ricorso di per Controparte_1 il pagamento di € 63.506,87 oltre interessi e spese di procedura. Il ammetteva di essere il Pt_1 fideiussore della società la quale aveva acceso presso in Parte_2 Controparte_1 data 24.4.2019, un mutuo chirografario a tasso variabile per la somma complessiva di € 62.200,00, assistito per l'80% da garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per Pmi gestito da Mediocredito
Centrale S.p.a.. Secondo parte opponente, poiché la società non provvedeva al Parte_2 rimborso del finanziamento, escuteva il garante, agendo per l'intero ammontare Controparte_1 del debito, nonostante l'art.
4.4 d.m. 23.9.2005 imponesse il divieto di garanzie ulteriori a quella prestata dal Fondo, sulla quota di finanziamento assistita dal citato Fondo di Garanzia. Con unico motivo di opposizione, il domandava la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, Pt_1 nella parte in cui era assunta a garanzia della quota di finanziamento già coperta dal più volte citato
, e concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_4 opposto.
Si costituiva tempestivamente contestando le difese avversarie e Controparte_1 chiedendo la conferma integrale del decreto. In particolare, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della l'odierna opposta affermava di aver comunicato al curatore Parte_2 fallimentare la risoluzione di tutti i contratti di finanziamento in essere con la società stessa. Inviava la medesima comunicazione all'odierno opponente, il signor quale garante della società fallita, Pt_1 domandando il pagamento del debito contratto con n conseguenza del mancato Controparte_1 pagamento degli importi richiesti, l'odierna opposta instaurava il procedimento monitorio, iscritto a
RG 2459/2023 del Tribunale di Savona, conclusosi con la concessione del decreto ingiuntivo in oggi opposto. Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione, per asserita violazione dell'art.
4.4. D.M. 23.9.2005, sosteneva che in quanto garanzia di tipo personale prestata da una CP_1 persona fisica – peraltro socio del debitore principale – la stessa non rientrasse tra le garanzie espressamente vietate dal decreto ministeriale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata da parte opposta, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.04.2025, in funzione della quale le parti hanno depositato le note e memorie di cui all'art. 189 co. 1 c.p.c.
L'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, “L'opposizione a decreto ingiuntivo porta a un giudizio ordinario di cognizione volto a verificare la validità della pretesa, non la regolarità dell'ingiunzione” (Cass. civile sez. I, 13/11/2024, n. 29294); in tale giudizio, “il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio”
(Cass. civile sez. I, 02/09/2024, n. 23479). Nel giudizio di opposizione, inoltre, opera l'art. 115 c.p.c., per cui potranno dirsi pacifiche, oltre alle circostanze esplicitamente ammesse dalle parti costituite, quelle che si atteggino a presupposti logico – giuridici delle difese svolte dalle medesime (cfr. Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n. 26048, parte motiva: “[…] posto che "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova,
a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa […] né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice"
(Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003, Rv. 568223)”).
La pretesa azionata da in sede monitoria concerne la “fideiussione Controparte_1 specifica” prestata dal in data 24.4.2019, a garanzia del finanziamento erogato, in pari data, Pt_1 da alla società Nell'atto introduttivo della presente Controparte_1 Parte_2 opposizione, il ha ammesso l'esistenza dell'obbligazione principale, costituita dal Pt_1 finanziamento concesso a mezzo mutuo da (Citazione, pag. 2: “il decreto Controparte_1 ingiuntivo de quo è stato richiesto ed ottenuto in danno del Signor nella sua qualità di Parte_1 garante della società con sede in Savona, per la restituzione di un mutuo Parte_2 chirografario imprese a tasso variabile (n. 8249960) di euro 62.200,00 che la società aveva ottenuto in data 24.04.2019 dall'Istituto UNICREDIT S.p.A., Filiale di Savona”), e non ha contestato né la conclusione, né la validità del relativo negozio. Il si è limitato a sollevare la questione della Pt_1 nullità della garanzia prestata, con ciò sviluppando una linea difensiva incompatibile con la contestazione del rapporto fondamentale, sul quale si innesta, quale obbligazione accessoria, il rapporto azionato dal creditore in sede monitoria (Citazione, pagg. 2 segg.: “non avendo la società provveduto al rimborso contrattualmente pattuito, l'Istituto di credito ha Parte_2 provveduto ad escutere il garante per l'intiero ammontare del finanziamento”). Invero, il debitore ingiunto si è spinto sino ad ammettere la fondatezza della pretesa di parte opposta, anche con riferimento al quantum della pretesa oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo (Citazione, pag. 3:
“[…] se è vero che la società Mediocredito Centrale ha facoltà di rivalersi sul Signor Parte_1 per le somme rimborsate ad è altrettanto vero che, a sensi di legge, detto Istituto dovrà CP_1 seguire la normativa di recupero stabilita per la riscossione delle imposte, certamente più garantista per la posizione del debitore”).
Tanto premesso in punto di esistenza e ammontare del credito azionato da Controparte_1 il ha eccepito la nullità della “fideiussione specifica” prestata dal in data 24.4.2019 a Pt_1 Pt_1 garanzia del finanziamento erogato in pari data da alla società Controparte_1 Parte_2 sulla base dell'asserita violazione del divieto ex art. 4.4., D.M. 23.9.2005 del Ministero delle
[...] attività produttive. Il Decreto Ministeriale in parola, recante “le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede all'art.
4.4. che
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Il debitore ingiunto ha sostenuto un'interpretazione estensiva della disposizione da ultimo richiamata, ritenendo che il divieto de quo si estenda anche alle garanzie prestate da una persona fisica in favore di una banca. Tale tesi non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nell'interpretazione degli atti normativi ruolo preminente va riconosciuto al criterio letterale;
gli esiti ai quali si pervenga in base all'utilizzo di detto criterio possono essere superati dall'applicazione del criterio teleologico esclusivamente nel caso in cui “l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo;
non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa” (Cass. civile sez. lav., 13/04/1996, n. 3495). La possibilità di adottare il procedimento analogico, d'altra parte, presuppone un vero e proprio vuoto normativo, dal quale derivi la necessità di rinvenire altrove la disciplina della fattispecie concreta: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti,
“non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi”, poiché ratio dell'analogia è evitare “che il giudice possa pronunciare un "non liquet" […], altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato” (Cass. civile sez. II, 17/01/2023,
n. 1203). L'art. 4.4., D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive, invece, appare inequivoco nel riferire il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie, in caso di operatività del Fondo per le pmi, alle sole species di garanzia puntualmente indicate nel corpo della disposizione, ossia quelle di tipo reale, assicurativo e bancario. La garanzia di causa è qualificabile in termini di fideiussione cd.
Omnibus (cfr. All. A.07. Doc. 4 art. 1 “Oggetto della garanzia:
1. La fideiussione CP_1 garantisce tutto quanto dovuto al debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
2. La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali delle obbligazioni garantite, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla banca, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe”): in quanto di tipo personale e prestata da una persona fisica, non è sussumibile in alcuna delle ipotesi contemplate dal legislatore. La contrapposizione tra garanzie personali e reali, oltreché pacifica in dottrina, trova riscontro nel dato normativo, che assoggetta le due forme di rafforzamento della pretesa creditoria a discipline radicalmente differenti: in proposito è sufficiente richiamare le diverse formalità imposte al garante, ai fini della costituzione della garanzia stessa, l'oggetto del vincolo – rispettivamente, l'intero patrimonio del garante oppure uno o più beni specificamente individuati – e il divieto di patto commissorio, operante solo per le garanzie reali e non per quelle personali (cfr. Cass. civile sez. III,
29/03/1996, n. 2909). L'individuazione, invece, delle garanzie di tipo bancario o assicurativo non può che essere operata con riferimento all'elemento soggettivo del garante, ossia di chi presta la garanzia vietata, e non al beneficiario della garanzia medesima: a tale conclusione induce lo stesso legislatore il quale, all'art. 1936 c.c., non definisce la fideiussione in quanto tale, ma il “fideiussore”, ossia “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”. E' dalla natura del garante, peraltro, che discendono quelle conseguenze, anche sotto il profilo della normativa applicabile, che la medesima parte attrice pretende di dedurre dalla propria, incontestata, qualità di consumatore. L'applicazione del criterio letterale, inoltre, non conduce a esiti incompatibili con quelli derivanti dal criterio teleologico: escludere dall'operatività del divieto de quo le garanzie prestate da soggetti privati, infatti, non scalfisce la ratio della disposizione, volta a favorire l'accesso al credito da parte di imprese di dimensioni medio-piccole esonerando le stesse dalla necessità di vedere compressa la disponibilità di singoli beni, o imponendo loro i costi derivanti dalla prestazione di garanzie da parte di soggetti istituzionali, quali banche o assicurazioni. In assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità, poi, prevale in sede di merito l'interpretazione secondo la quale il più volte citato art.
4.4. del D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive, non operando rispetto alle “garanzie personali prestate da persone fisiche” (Trib. Monza sent. 17 aprile
2025, pag. 5), non osta alla prestazione di tali garanzie rispetto a un finanziamento assistito dal Fondo per le piccole e medie imprese (cfr. Tribunale di Pavia, sent. 11 luglio 2024 n. 1124); ciò anche considerato che “risulta assente una norma di legge che abbia demandato al DM 23/9/2005
l'introduzione di norma interferenti con quelle del diritto privato, idonee quindi ad introdurre forme di divieto (con relative sanzioni di invalidità contrattuale) alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell'istituto di credito che eroghi concretamente il finanziamento agevolato” (App. Milano, sent. 3083/2022, pag. 10).
Poiché il ha sollevato un unico motivo di opposizione, ed essendo apposta al Pt_1 regolamento contrattuale una clausola di pagamento a prima richiesta (cfr. All. A.07. Doc. 4 pag. 1:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), peraltro mai contestata dal garante nella propria efficacia, resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2024 RG Parte_1
2459/2023 del Tribunale di Savona deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente. Esse sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della modesta complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le sole fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RESPINGE l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2024 Parte_1
RG 2459/2023 del Tribunale di Savona, che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
Savona, 29.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 544/2024 introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 23/2024 RG 2459/2023 del Tribunale di Savona da
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Savona (SV), Piazza Del Popolo 3/8, presso e nello studio dell'Avv. Musso Lucia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
Contro
C.F. e P. i.v.a. , con sede in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti 3, Controparte_1 P.IVA_1
Tower A, 20154, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele Balbo di Vinadio presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata
Convenuta
Conclusioni
Per l'attore:
“Piaccia a tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
- Previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa alla pratica di attivazione della garanzia del credito offerta da MCC, nonché della documentazione relativa all'istruzione della pratica, con comunicazione del relativo esito, come instato in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.; e – in ogni caso – -previo accertamento della nullità della garanzia fidejussoria rilasciata dal Signor a CP_2 garanzia dell'intiero finanziamento di euro 62.200,00 concesso da alla società CP_1 [...] in data 24.04.2019, per contrasto con la l. 266/97, interpretata alla luce del d.m. Parte_2
23.09.2005; e/o, -preso atto dell'avvenuta attivazione della garanzia del fondo del CP_3
, con richiesta di liquidazione dell'importo di €. 49.760,00 (pari all'80% dell'importo
[...] mutuato);
e/o, IN OGNI CASO e nel merito, in via principale, revocare il decreto monitorio opposto, con il favore delle spese del giudizio;
nel merito, in via subordinata, ridurre l'importo della somma ingiunta all'eccedenza dell'importo del finanziamento erogato (euro 62.200,00) rispetto alla garanzia della società Mediocredito Centrale
S.p.A. (euro 49.760,00), e/o entro gli stretti limiti del dovuto e del provato;
con vittoria e/o compensazione delle spese di giudizio.”
Per il convenuto:
“Voglia l'illustrissimo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni tutte di cui in narrativa,
1) nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, nonché in ogni caso dichiarare tenuto
e condannare il sig. pagare a 'importo di € 63.506,87 Parte_1 Controparte_1 in linea capitale, oltre interessi convenzionali e di mora maturati e maturandi dal giorno
15.09.2023 sino alla data dell'effettivo saldo e spese legali del procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo;
2) in ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 23/2024 del Tribunale di Savona, emesso su ricorso di per Controparte_1 il pagamento di € 63.506,87 oltre interessi e spese di procedura. Il ammetteva di essere il Pt_1 fideiussore della società la quale aveva acceso presso in Parte_2 Controparte_1 data 24.4.2019, un mutuo chirografario a tasso variabile per la somma complessiva di € 62.200,00, assistito per l'80% da garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per Pmi gestito da Mediocredito
Centrale S.p.a.. Secondo parte opponente, poiché la società non provvedeva al Parte_2 rimborso del finanziamento, escuteva il garante, agendo per l'intero ammontare Controparte_1 del debito, nonostante l'art.
4.4 d.m. 23.9.2005 imponesse il divieto di garanzie ulteriori a quella prestata dal Fondo, sulla quota di finanziamento assistita dal citato Fondo di Garanzia. Con unico motivo di opposizione, il domandava la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, Pt_1 nella parte in cui era assunta a garanzia della quota di finanziamento già coperta dal più volte citato
, e concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_4 opposto.
Si costituiva tempestivamente contestando le difese avversarie e Controparte_1 chiedendo la conferma integrale del decreto. In particolare, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della l'odierna opposta affermava di aver comunicato al curatore Parte_2 fallimentare la risoluzione di tutti i contratti di finanziamento in essere con la società stessa. Inviava la medesima comunicazione all'odierno opponente, il signor quale garante della società fallita, Pt_1 domandando il pagamento del debito contratto con n conseguenza del mancato Controparte_1 pagamento degli importi richiesti, l'odierna opposta instaurava il procedimento monitorio, iscritto a
RG 2459/2023 del Tribunale di Savona, conclusosi con la concessione del decreto ingiuntivo in oggi opposto. Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione, per asserita violazione dell'art.
4.4. D.M. 23.9.2005, sosteneva che in quanto garanzia di tipo personale prestata da una CP_1 persona fisica – peraltro socio del debitore principale – la stessa non rientrasse tra le garanzie espressamente vietate dal decreto ministeriale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata da parte opposta, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.04.2025, in funzione della quale le parti hanno depositato le note e memorie di cui all'art. 189 co. 1 c.p.c.
L'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, “L'opposizione a decreto ingiuntivo porta a un giudizio ordinario di cognizione volto a verificare la validità della pretesa, non la regolarità dell'ingiunzione” (Cass. civile sez. I, 13/11/2024, n. 29294); in tale giudizio, “il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio”
(Cass. civile sez. I, 02/09/2024, n. 23479). Nel giudizio di opposizione, inoltre, opera l'art. 115 c.p.c., per cui potranno dirsi pacifiche, oltre alle circostanze esplicitamente ammesse dalle parti costituite, quelle che si atteggino a presupposti logico – giuridici delle difese svolte dalle medesime (cfr. Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n. 26048, parte motiva: “[…] posto che "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova,
a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa […] né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice"
(Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003, Rv. 568223)”).
La pretesa azionata da in sede monitoria concerne la “fideiussione Controparte_1 specifica” prestata dal in data 24.4.2019, a garanzia del finanziamento erogato, in pari data, Pt_1 da alla società Nell'atto introduttivo della presente Controparte_1 Parte_2 opposizione, il ha ammesso l'esistenza dell'obbligazione principale, costituita dal Pt_1 finanziamento concesso a mezzo mutuo da (Citazione, pag. 2: “il decreto Controparte_1 ingiuntivo de quo è stato richiesto ed ottenuto in danno del Signor nella sua qualità di Parte_1 garante della società con sede in Savona, per la restituzione di un mutuo Parte_2 chirografario imprese a tasso variabile (n. 8249960) di euro 62.200,00 che la società aveva ottenuto in data 24.04.2019 dall'Istituto UNICREDIT S.p.A., Filiale di Savona”), e non ha contestato né la conclusione, né la validità del relativo negozio. Il si è limitato a sollevare la questione della Pt_1 nullità della garanzia prestata, con ciò sviluppando una linea difensiva incompatibile con la contestazione del rapporto fondamentale, sul quale si innesta, quale obbligazione accessoria, il rapporto azionato dal creditore in sede monitoria (Citazione, pagg. 2 segg.: “non avendo la società provveduto al rimborso contrattualmente pattuito, l'Istituto di credito ha Parte_2 provveduto ad escutere il garante per l'intiero ammontare del finanziamento”). Invero, il debitore ingiunto si è spinto sino ad ammettere la fondatezza della pretesa di parte opposta, anche con riferimento al quantum della pretesa oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo (Citazione, pag. 3:
“[…] se è vero che la società Mediocredito Centrale ha facoltà di rivalersi sul Signor Parte_1 per le somme rimborsate ad è altrettanto vero che, a sensi di legge, detto Istituto dovrà CP_1 seguire la normativa di recupero stabilita per la riscossione delle imposte, certamente più garantista per la posizione del debitore”).
Tanto premesso in punto di esistenza e ammontare del credito azionato da Controparte_1 il ha eccepito la nullità della “fideiussione specifica” prestata dal in data 24.4.2019 a Pt_1 Pt_1 garanzia del finanziamento erogato in pari data da alla società Controparte_1 Parte_2 sulla base dell'asserita violazione del divieto ex art. 4.4., D.M. 23.9.2005 del Ministero delle
[...] attività produttive. Il Decreto Ministeriale in parola, recante “le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede all'art.
4.4. che
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Il debitore ingiunto ha sostenuto un'interpretazione estensiva della disposizione da ultimo richiamata, ritenendo che il divieto de quo si estenda anche alle garanzie prestate da una persona fisica in favore di una banca. Tale tesi non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nell'interpretazione degli atti normativi ruolo preminente va riconosciuto al criterio letterale;
gli esiti ai quali si pervenga in base all'utilizzo di detto criterio possono essere superati dall'applicazione del criterio teleologico esclusivamente nel caso in cui “l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo;
non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa” (Cass. civile sez. lav., 13/04/1996, n. 3495). La possibilità di adottare il procedimento analogico, d'altra parte, presuppone un vero e proprio vuoto normativo, dal quale derivi la necessità di rinvenire altrove la disciplina della fattispecie concreta: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti,
“non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi”, poiché ratio dell'analogia è evitare “che il giudice possa pronunciare un "non liquet" […], altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato” (Cass. civile sez. II, 17/01/2023,
n. 1203). L'art. 4.4., D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive, invece, appare inequivoco nel riferire il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie, in caso di operatività del Fondo per le pmi, alle sole species di garanzia puntualmente indicate nel corpo della disposizione, ossia quelle di tipo reale, assicurativo e bancario. La garanzia di causa è qualificabile in termini di fideiussione cd.
Omnibus (cfr. All. A.07. Doc. 4 art. 1 “Oggetto della garanzia:
1. La fideiussione CP_1 garantisce tutto quanto dovuto al debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
2. La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali delle obbligazioni garantite, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla banca, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe”): in quanto di tipo personale e prestata da una persona fisica, non è sussumibile in alcuna delle ipotesi contemplate dal legislatore. La contrapposizione tra garanzie personali e reali, oltreché pacifica in dottrina, trova riscontro nel dato normativo, che assoggetta le due forme di rafforzamento della pretesa creditoria a discipline radicalmente differenti: in proposito è sufficiente richiamare le diverse formalità imposte al garante, ai fini della costituzione della garanzia stessa, l'oggetto del vincolo – rispettivamente, l'intero patrimonio del garante oppure uno o più beni specificamente individuati – e il divieto di patto commissorio, operante solo per le garanzie reali e non per quelle personali (cfr. Cass. civile sez. III,
29/03/1996, n. 2909). L'individuazione, invece, delle garanzie di tipo bancario o assicurativo non può che essere operata con riferimento all'elemento soggettivo del garante, ossia di chi presta la garanzia vietata, e non al beneficiario della garanzia medesima: a tale conclusione induce lo stesso legislatore il quale, all'art. 1936 c.c., non definisce la fideiussione in quanto tale, ma il “fideiussore”, ossia “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”. E' dalla natura del garante, peraltro, che discendono quelle conseguenze, anche sotto il profilo della normativa applicabile, che la medesima parte attrice pretende di dedurre dalla propria, incontestata, qualità di consumatore. L'applicazione del criterio letterale, inoltre, non conduce a esiti incompatibili con quelli derivanti dal criterio teleologico: escludere dall'operatività del divieto de quo le garanzie prestate da soggetti privati, infatti, non scalfisce la ratio della disposizione, volta a favorire l'accesso al credito da parte di imprese di dimensioni medio-piccole esonerando le stesse dalla necessità di vedere compressa la disponibilità di singoli beni, o imponendo loro i costi derivanti dalla prestazione di garanzie da parte di soggetti istituzionali, quali banche o assicurazioni. In assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità, poi, prevale in sede di merito l'interpretazione secondo la quale il più volte citato art.
4.4. del D.M. 23.9.2005 del Ministero delle attività produttive, non operando rispetto alle “garanzie personali prestate da persone fisiche” (Trib. Monza sent. 17 aprile
2025, pag. 5), non osta alla prestazione di tali garanzie rispetto a un finanziamento assistito dal Fondo per le piccole e medie imprese (cfr. Tribunale di Pavia, sent. 11 luglio 2024 n. 1124); ciò anche considerato che “risulta assente una norma di legge che abbia demandato al DM 23/9/2005
l'introduzione di norma interferenti con quelle del diritto privato, idonee quindi ad introdurre forme di divieto (con relative sanzioni di invalidità contrattuale) alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell'istituto di credito che eroghi concretamente il finanziamento agevolato” (App. Milano, sent. 3083/2022, pag. 10).
Poiché il ha sollevato un unico motivo di opposizione, ed essendo apposta al Pt_1 regolamento contrattuale una clausola di pagamento a prima richiesta (cfr. All. A.07. Doc. 4 pag. 1:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), peraltro mai contestata dal garante nella propria efficacia, resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2024 RG Parte_1
2459/2023 del Tribunale di Savona deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente. Esse sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della modesta complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le sole fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RESPINGE l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2024 Parte_1
RG 2459/2023 del Tribunale di Savona, che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
Savona, 29.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti