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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/11/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
NA RI, ha depositato la sentenza all'esito dell'udienza del 27.11.2025, nella causa iscritta al n. 1644 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
,nato il [...] a [...]_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Angela
ON e NZ CO, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giangiuseppe Matarazzo, giusta procura ad litem in calce al ricorso;
-RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Rocca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Flavio Domiziano n. 9, giusta procura in calce alla memoria;
CONVENUTA -
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
CONVENUTO-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: previdenza complementare
1.
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto: di essere dipendente della società Controparte_1 inquadrato nella qualifica di operatore di esercizio, livello 183, dal 15.02.2017; di aver, inizialmente, lavorato con la società AMTS S.p.A., Azienda di Mobilità e
-
Trasporti per il Sannio S.p.A. con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come autoferrotranviere CCNL TpL mobilità; che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, alla società AMTS S.p.A., subentrava la società CP_1 che ne assorbiva interamente il personale;
condi aver aderito, in data 01.01.2022, al fondo pensione complementare CP_2,
-
conseguente obbligo della datrice di lavoro di versare: a) un contributo mensile posto a carico del lavoratore (pari al 2%); b) un contributo mensile posto a carico del datore stesso (pari al 2%); c) la quota del T.F.R. maturato mensilmente, il tutto mediante trattenuta mensile sulla retribuzione e versamento mensile in favore del Fondo;
che dal 01.04.2023 e fino al 31.12.2024, la datrice di lavoro aveva omesso il versamento
-
al fondo delle somme trattenute;
che, a seguito di accesso al proprio fascicolo previdenziale mediante l'apposito portale web del Fondo CP_2, acquisiva l'estratto conto contributivo dal quale risultava che la Parte_2 aveva adempito alla propria obbligazione/delegazione di pagamento/versamento sino al 31.03.2023, mentre dal 01.04.2023 aveva costantemente omesso di versare la contribuzione per un importo pari ad € 6.180,64 (somma dovuta sino al 31.12.2024).
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “1)- accertare e dichiarare l'omissione contributiva complementare della in persona del legale Parte_3 rapp.te p.t., in relazione al rapporto di lavoro dipendente intercorrente con il ricorrente ha omesso di versare in favore del Fondo Pensione Priamo dal 1° aprile
2023 fino al 31 dicembre 2024 (ultima data di cui è fornita una rilevazione dal Fondo complementare CP_2 alla data di deposito del presente atto) - l'importo di €.
6.180,64 di cui €. 2.027,21 per contributi ed €. 4.153,43 per quote di TFR;
2)- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., a Parte_3 pagare/versare al Controparte_3 di CP_4
Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori addetti ai Servizi di Trasporto
Pubblico e per i Lavoratori dei Settori Affini-, C.F. P.IVA 1 con sede legale in
Roma, Via Federico Cesi 72, 00193, iscritto all'Albo dei fondi pensione tenuto a cura della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con il n. 139, in favore del ricorrente - €. 6.180,64 - di cui €. 2.027,21 per contributi omessi ed €. 4.153,43 per quote di TFR;
3)- condannare la convenuta al pagamento Parte_3 delle spese, diritti ed onorari di causa oltre il 15% su competenze per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre rimborso C.U., con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".
Si costituiva in giudizio la Parte_3 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere a seguito del totale versamento delle somme trattenute a titolo di contributi per la previdenza complementare.
Ritualmente citato in giudizio, il CP_2 non si costituiva, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la parte ricorrente aderiva alla domanda di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna alle spese di lite.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Ebbene, in ragione del pagamento integrale in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso di specie, tali requisiti ricorrono in quanto il pagamento è sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale e ha determinato l'integrale cessazione della materia di lite.
*
Quanto alle spese di lite vanno poste a carico della CP_1 che non aveva fornito prova di aver correttamente provveduto a versare al fondo le quote di TFR maturate e i contributi trattenuti mensilmente al lavoratore, come da lui richiesto, i cui importi erano documentalmente provati dai cedolini paga. Pertanto le spese sono poste a carico della CP_1 e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della fase di studio ed introduttiva previa riduzione del 30%, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva concretamente prestata, anche in considerazione della serialità.
Le spese di lite nei confronti del fondo CP_2, la cui chiamata in causa si è resa necessaria affinché potesse essere emessa pronuncia di condanna in suo favore, possono invece essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa NA RI, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere
2) condanna la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 910,00, oltre CU di € 43,00, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) compensa le spese di lite fra il ricorrente e il fondo pensione Priamo.
Benevento, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
NA RI, ha depositato la sentenza all'esito dell'udienza del 27.11.2025, nella causa iscritta al n. 1644 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
,nato il [...] a [...]_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Angela
ON e NZ CO, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giangiuseppe Matarazzo, giusta procura ad litem in calce al ricorso;
-RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Rocca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Flavio Domiziano n. 9, giusta procura in calce alla memoria;
CONVENUTA -
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
CONVENUTO-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: previdenza complementare
1.
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto: di essere dipendente della società Controparte_1 inquadrato nella qualifica di operatore di esercizio, livello 183, dal 15.02.2017; di aver, inizialmente, lavorato con la società AMTS S.p.A., Azienda di Mobilità e
-
Trasporti per il Sannio S.p.A. con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come autoferrotranviere CCNL TpL mobilità; che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, alla società AMTS S.p.A., subentrava la società CP_1 che ne assorbiva interamente il personale;
condi aver aderito, in data 01.01.2022, al fondo pensione complementare CP_2,
-
conseguente obbligo della datrice di lavoro di versare: a) un contributo mensile posto a carico del lavoratore (pari al 2%); b) un contributo mensile posto a carico del datore stesso (pari al 2%); c) la quota del T.F.R. maturato mensilmente, il tutto mediante trattenuta mensile sulla retribuzione e versamento mensile in favore del Fondo;
che dal 01.04.2023 e fino al 31.12.2024, la datrice di lavoro aveva omesso il versamento
-
al fondo delle somme trattenute;
che, a seguito di accesso al proprio fascicolo previdenziale mediante l'apposito portale web del Fondo CP_2, acquisiva l'estratto conto contributivo dal quale risultava che la Parte_2 aveva adempito alla propria obbligazione/delegazione di pagamento/versamento sino al 31.03.2023, mentre dal 01.04.2023 aveva costantemente omesso di versare la contribuzione per un importo pari ad € 6.180,64 (somma dovuta sino al 31.12.2024).
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “1)- accertare e dichiarare l'omissione contributiva complementare della in persona del legale Parte_3 rapp.te p.t., in relazione al rapporto di lavoro dipendente intercorrente con il ricorrente ha omesso di versare in favore del Fondo Pensione Priamo dal 1° aprile
2023 fino al 31 dicembre 2024 (ultima data di cui è fornita una rilevazione dal Fondo complementare CP_2 alla data di deposito del presente atto) - l'importo di €.
6.180,64 di cui €. 2.027,21 per contributi ed €. 4.153,43 per quote di TFR;
2)- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., a Parte_3 pagare/versare al Controparte_3 di CP_4
Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori addetti ai Servizi di Trasporto
Pubblico e per i Lavoratori dei Settori Affini-, C.F. P.IVA 1 con sede legale in
Roma, Via Federico Cesi 72, 00193, iscritto all'Albo dei fondi pensione tenuto a cura della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con il n. 139, in favore del ricorrente - €. 6.180,64 - di cui €. 2.027,21 per contributi omessi ed €. 4.153,43 per quote di TFR;
3)- condannare la convenuta al pagamento Parte_3 delle spese, diritti ed onorari di causa oltre il 15% su competenze per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre rimborso C.U., con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".
Si costituiva in giudizio la Parte_3 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere a seguito del totale versamento delle somme trattenute a titolo di contributi per la previdenza complementare.
Ritualmente citato in giudizio, il CP_2 non si costituiva, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la parte ricorrente aderiva alla domanda di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna alle spese di lite.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Ebbene, in ragione del pagamento integrale in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso di specie, tali requisiti ricorrono in quanto il pagamento è sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale e ha determinato l'integrale cessazione della materia di lite.
*
Quanto alle spese di lite vanno poste a carico della CP_1 che non aveva fornito prova di aver correttamente provveduto a versare al fondo le quote di TFR maturate e i contributi trattenuti mensilmente al lavoratore, come da lui richiesto, i cui importi erano documentalmente provati dai cedolini paga. Pertanto le spese sono poste a carico della CP_1 e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della fase di studio ed introduttiva previa riduzione del 30%, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva concretamente prestata, anche in considerazione della serialità.
Le spese di lite nei confronti del fondo CP_2, la cui chiamata in causa si è resa necessaria affinché potesse essere emessa pronuncia di condanna in suo favore, possono invece essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa NA RI, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere
2) condanna la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 910,00, oltre CU di € 43,00, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) compensa le spese di lite fra il ricorrente e il fondo pensione Priamo.
Benevento, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.