Articolo 3 della Legge 24 novembre 1948, n. 1493
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 gennaio 1949
Art. 3.
Le domande di indennizzo debbono essere presentate, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.
All'interessato e' concesso altresi' un ulteriore termine di 180 giorni per documentarne la fondatezza.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1949