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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/04/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1002/2022 RG. alla udienza del 05/04/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp. e dif dall'avv.to S. Fioravanti;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. M. Bonadies;
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 e regolarmente notificato conveniva in giudizio l chiedendo che venisse Parte_1 CP_1 dichiarato che l'infortunio descritto in narrativa aveva comportato un'astensione dal lavoro dal 31.01.2022 al 10.03.2022 e quindi la condanna dell a corrisponderle la relativa indennità per inabilità CP_1 temporanea assoluta nella misura di legge corrispondente al periodo di astensione dal lavoro ed a corrisponderle altresì le prestazioni conseguenti l'infortunio denunciato, con decorrenza come per legge con i ratei maturati e nella misura rapportata al grado di menomazione della ricorrente quale risulterà dalla espletanda CTU e quindi l'indennizzo relativo.
In fatto la ricorrente riferiva che in data 31.01.2022, nel corso dell'attività lavorativa, mentre effettuava un esame colonscopico ad un paziente, accusava un malore e cadeva a terra dallo sgabello dove era seduta, impattando al suolo l'emisoma destro.
nell'occasione veniva soccorsa dalla collega presente all'accaduto e successivamente veniva accompagnata Parte_2 dalla collega al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Parte_3
Benedetto, dove eseguiti gli accertamenti di rito le veniva diagnosticata:
“lesione tendinea del sovraspinoso spalla dx da caduta accidentale durante l'attivita' lavorativa”;
2 quindi si asteneva dal lavoro dal giorno 31.01.2022 al 10.03.2022, come da certificati medici allegati, dai quali risultava la seguente diagnosi: trauma contusivo spalla dx, polso dx, caviglia dx”;
in data 01.02.2022 la ricorrente si sottoponeva a visita ortopedica presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, all'esito della quale veniva data una prognosi di ulteriori 15 gg;
Ciò posto in fatto, la ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e pertanto non meritevole di accoglimento.
La causa ha per oggetto il riconoscimento dell'origine lavorativa dell'infortunio del 31.1.2022.
Dalla stessa narrazione della ricorrente emerge che la stessa, durante l'effettuazione di una colonscopia ad un paziente “accusava un malore e cadeva a terra”.
L non contesta tale narrazione e dunque ciò ha reso del tutto CP_1 superfluo svolgere istruttoria orale.
Orbene, già dalla sola narrazione della ricorrente emerge la totale assenza di una causa violenta, la cui ricorrenza rende possibile ipotizzare l'infortunio sul lavoro.
3 Con riferimento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici.
Orbene nel caso di specie la ricorrente non riesce neanche ad indicare la possibile o probabile causa della caduta, né la chiesta istruttoria orale è diretta a chiarire quale possa essere l'eventuale causa della caduta e la sua eventuale ricollegabilità all'attività lavorativa della ricorrente.
La ricorrente non ha neanche ipotizzato ad un esempio un particolare affaticamento (peraltro neanche l'affaticamento eventualmente riconducibile al lavoro potrebbe costituire quella causa violenta in sé in grado di far ritenere la sussistenza di una fattispecie di infortunio (“In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino
4 causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro.
(Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01)
In assenza di un qualsivoglia nesso causale ipotizzabile tra l'attività lavorativa e la caduta dallo sgabello della ricorrente, ogni ulteriore indagine è del tutto superflua ed anche meramente esplorativa.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario.
Ascoli Piceno, li 5.4.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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