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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
RT CASAVOLA Presidente
IZ NI IU
NN CARBONARA IU rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1276 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. SEMERARO FRANCESCO, Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GRANATA Parte_2
FABRIZIO, come da mandato in atti,
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11/04/2025 e Parte_1 [...]
, premettevano che: in data 30/04/2012 avevano contratto matrimonio Parte_2 in Taranto (Ta); che dalla loro unione non erano nati i figli e che l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano,
1 altresì, decorsi i termini di legge, previa fissazione di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 06/04/1975, e , nato a [...] il [...], Pt_2 Parte_2 uniti in matrimonio in Taranto (Ta) il 30/04/2012 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di Taranto (Ta) al n. 12, parte 2, serie A, anno 2012;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
4) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 26/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
RT LA
Il Giudie est.
NN RB
2
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
RT CASAVOLA Presidente
IZ NI IU
NN CARBONARA IU rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1276 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. SEMERARO FRANCESCO, Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GRANATA Parte_2
FABRIZIO, come da mandato in atti,
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11/04/2025 e Parte_1 [...]
, premettevano che: in data 30/04/2012 avevano contratto matrimonio Parte_2 in Taranto (Ta); che dalla loro unione non erano nati i figli e che l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano,
1 altresì, decorsi i termini di legge, previa fissazione di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 06/04/1975, e , nato a [...] il [...], Pt_2 Parte_2 uniti in matrimonio in Taranto (Ta) il 30/04/2012 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di Taranto (Ta) al n. 12, parte 2, serie A, anno 2012;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
4) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 26/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
RT LA
Il Giudie est.
NN RB
2
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