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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 278/2021 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 278/21 R.G.A. ( cui è riunita la causa iscritta al n.284/2021 R.G.A.), posta in decisione all'udienza del 12.03.2025
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...] il [...] c.f. , elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Roccalumera Via Umberto I n.205 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marisca (c.f.
[...]
), (indirizzo pec: ), che li rappresenta e difende, giusta C.F._3 Email_1
procura in calce all'atto di appello
Appellanti (giudizio n. 278/2021) e nato a [...] il [...] c.f. elettivamente domiciliato CP_1 C.F._4
in Catania via A. Mario 74 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Romeo (C.F:
) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto C.F._5
introduttivo del primo grado di giudizio e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellato
e
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_6
elettivamente domiciliata in Messina via Cavalluccio n. 3/A presso lo studio dell'Avv. Angela Lo
Turco (indirizzo pec: avv. iuffre.it,), che la rappresenta e difende, giusta Email_3
procura rilasciata su fogli separato da intendersi in cale alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore;
Appellante (giudizio n. 284/2021) ed appellante incidentale (giudizio n.278/2021)
oggetto: appello avverso la sentenza n. 93/2021, emessa dal Tribunale di Messina in data
21.01.2021 e pubblicata in pari data, in materia di azione revocatoria ordinaria
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per gli appellanti : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, Pt_1 difesa ed eccezione: 1) in via preliminare sospendere ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutività della sentenza impugnata se ritenuta sussistente e/o dichiarare l'insussistenza della provvisoria esecutività della sentenza, stante la sua natura dichiarativa.; 2) Accogliere il presente appello e, quindi, riformare la sentenza n. 93/21 del Tribunale di Messina e per l'effetto della riforma rigettare tutte le domande proposte dal sig. ; 3) Condannare il sig. alla rifusione delle spese dei due gradi di CP_1 CP_1 giudizio”.
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, CP_2 difesa ed eccezione: 1) Preliminarmente, ove ritenuta sussistente la provvisoria esecutività della sentenza anche in conseguenza di quanto dichiarato dal Tribunale nella parte motiva del provvedimento, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; 2) Accogliere il presente appello
e in riforma della sentenza n. 93/21 del Tribunale di Messina rigettare tutte le domande proposte dal sig.
; 3) Condannare il sig. alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio”. CP_1 CP_1
Per l' appellato : CP_1
a) Procedimento n.278/2021 R.G. “Piaccia all'Ecc.ma Corte Decidente, preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento con quello recante il n. 284/ 2021 di registro generale, nel merito contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, rigettare integralmente, nel merito contrariis reiectis con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, rigettare integralmente, per le causali e titoli esposti in parte motiva,
l'appello proposto dai germani e in ogni sua parte Parte_2 Controparte_3
e statuizione la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio”.
b) procedimento n. 284/2021
“Piaccia all'Ecc.ma Corte Decidente, preliminarmente, disporre la riunione del presente procedimento con quello più recente recante il numero 278/2021 di registro generale, nel merito contrariis reiectis con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, rigettare integralmente, per le causali e titoli esposti in parte motiva, l'appello proposto dalla sig.ra
confermando in ogni sua parte e statuizione la sentenza impugnata. Con Controparte_2 vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Messina e chiedendo Controparte_2 Parte_1 Parte_2
che venisse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 2901 c.c.:
a) dell'atto di concessione di CA volontaria del 17.02.2021 ai rogiti del notaio Persona_1
da rep. N. 23976 e racc. n. 11648, in forza del quale la aveva
[...] Per_2 CP_2
concesso CA volontaria di secondo grado sull'immobile di proprietà sito in Messina via dei Mille angolo via Citarella is. 167 in catasto Fabbricati del Comune di Messia al fg. 231 part. 148 sub 13 in favore di Parte_2
b) dell'atto di vendita del 12.08.2014 ai rogiti del notaio da rep. N. Persona_1 Per_2
27147 e racc. n. 14058 con cui la predetta aveva venduto a CP_2 Parte_1
il medesimo immobile.
A sostegno della domanda, l'attore assumeva che la era debitrice nei propri confronti CP_2
della somma di euro 15.413, 42 per effetto del decreto ingiuntivo n. 1612/14 emesso dal Tribunale
di Catania e che gli atti di disposizione posti in essere arrecavano pregiudizio alle proprie ragioni creditizie.
Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo l'irrevocabilità dell'atto di CP_2
compravendita , poiché stipulato al fine di reperire la liquidità necessaria per estinguere il debito di euro 24.242,73 nei confronti di OS IC s.p.a., garantito da CA legale iscritta in data 20.09.2010 , e quello di euro 116.000,00 in favore di in favore del quale Parte_2
aveva concesso CA volontaria sull'immobile sito in Messina via dei Mille angolo via Citarella.
Si costituivano anche i convenuti sostenendo di non avere avuto contezza del Pt_1
pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditizie dello , CP_1
essendo all'oscuro dei debiti della , ad eccezione di quello nei confronti di CP_2 Pt_2
e di altro dell'importo di euro 24.000,oo in favore di Serit, estinto con parte del prezzo di
[...]
vendita dell'immobile.
Eccepivano, quindi, l'irrevocabilità dell'atto di vendita, poichè stipulato dalla al solo CP_2
scopo di procurarsi la provvista necessaria ad estinguere i debiti.
Con sentenza n. 93/2021, emessa in data 21.01.2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Messina in accoglimento della domanda attrice così disponeva:
“- in accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 c.c. formulata da parte attrice, dichiara
l'inefficacia nei confronti della stessa parte attrice dei seguenti atti: 1) atto di concessione di
CA volontaria del 17 febbraio 2012 ai rogiti del notaio di rep. N. Persona_1 Per_2
23976, racc. n. 11648, con il quale ha concesso CA volontaria in favore Controparte_2 di sull'appartamento di tipo popolare posto al piano terra – rialzato, distinto con Parte_2
il numero due, formato da tre vani ed accessori, confinante con vano scala, alloggio n. 1, via dei
Mille, alloggio n. 3, cortile interno ed androne, distinto nel catasto fabbricati del comune di
Messina, in ditta esatta, al foglio 231, particella 148 sub. 13, via Trento n. 35, piano T, interno 2,
z.c. 1, cat. A/4, cl. 7, vani 4.5, rendita catastale euro 336,99; 2) atto di compravendita del 12
agosto 2014 ai rogiti del notaio di rep. N. 27147, racc. n. 14058, con Persona_1 Per_2
il quale ha venduto e trasferito in piena proprietà a Controparte_2 Parte_1
il medesimo immobile, ovvero l'appartamento di tipo popolare posto al piano terra – rialzato,
distinto con il numero due, formato da tre vani ed accessori, confinante con vano scala, alloggio
n. 1, via dei Mille, alloggio n. 3, cortile interno ed androne, distinto nel catasto fabbricati del
comune di Messina, in ditta esatta a, al foglio 231, particella 148 sub. 13, via Trento n. 35, piano
T, interno 2, z.c. 1, cat. A/4, cl. 7, vani 4.5, rendita catastale euro 336,99;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente l'annotamento della presente
sentenza; - condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di
parte attrice, spese che liquida in Euro 4.835,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese
generali, IVA e CPA come per legge”.
Avverso tale sentenza, con distinti atti di citazione in appello regolarmente notificati, proponevano appello tanto e quanto , tutti Parte_1 Parte_2 Controparte_2
invocandone la riforma , previa sospensione dell'efficacia esecutiva, ove configurabile.
Instaurato il contraddittorio, in entrambi i giudizi si costituiva lo , instando per la loro CP_1
riunione e, nel merito, per il rigetto di entrambi gli appelli;
nel giudizio iscritto al n. 278/2021 R.G.
si costituiva anche la , proponendo appello incidentale e chiedendo la riunione del CP_2
giudizio n. 284/2021 R.G.A., nelle more da essa instaurato.
All'udienza del 17.09.2021, disposta la riunione dei giudizi e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2023. Disposta con decreto presidenziale del 13.03.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127
ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022 , la causa veniva assegnata ad altro relatore , il cui ruolo veniva, però, congelato in ragione del suo impedimento .
A seguito del provvedimento di variazione tabellare n. 6/25 e del pedissequo provvedimento presidenziale di riassegnazione dei fascicoli di cui risultava relatore il predetto Consigliere, la
Corte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 12-
13.03.2023 assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, deve rilevarsi che – come segnalato dall'appellato - nessuna contestazione gli appellanti hanno sollevato in ordine alla declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di
CA volontaria, di guisa che tale statuizione deve ormai ritenersi coperta da giudicato.
2.-Ragioni di priorità logica impongono di esaminare con precedenza l'appello proposto dalla
(in termini, peraltro, del tutto sovrapponibili alle doglianze esposte in sede di appello CP_2
incidentale ed in parte coincidenti anche con le ragioni poste dagli appellanti principali a sostegno del proposto gravame ) .
Con il primo motivo di gravame , detta parte lamenta l'errata qualificazione del contratto di vendita del 12.08.2014 in termini di “datio in solutum” .
Nel ribadire che il corrispettivo della vendita era stato utilizzato per il pagamento dei debiti scaduti, richiama gli artt. 4 e 9 del contratto, nei quali si era dato atto, con l'uno, dell'accollo da parte dell'acquirente, , del debito di euro 116.000,00 che la venditrice Parte_1
aveva nei confronti di (debito, questo, garantito da CA gravante Parte_2
sull'immobile); con l'altro, del versamento della restante porzione del prezzo, pari ad euro
24.242,73, mediante assegno circolare non trasferibile n. 640083889105 emesso da Unipol Banca
Filiale di Nizza IC in data 11.08.2014 all'ordine di OS IC s.p.a. L'atto di vendita non integrava, dunque, un'anomala modalità di estinzione dell'obbligazione ,
essendo stato stipulato tra due soggetti non legati da un pregresso rapporto obbligatori, dato che il creditore di esse venditrice non era l'acquirente dell'immobile, , bensì Parte_1
Parte_2
3.-Con il secondo motivo di gravame (principale ed incidentale) , l'appellante censura CP_2
la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto operante il principio di non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento del debito scaduto solo con riferimento all'adempimento in senso tecnico e non alla datio in solutum.
Sostiene, in contrario, che la datio in solutum non soggiace alla disciplina di cui all'art. 2901
comma 3 c.c. solo nell'ipotesi in cui l'azione revocatoria sia stata proposta dal curatore fallimentare e richiama , a sostegno di tale conclusione, alcune pronunce della Corte di Cassazione
(Cass.n.4244/2020; Cass. n. 11051/2009).
Sulla scorta di tali argomentazioni, deduce che l'atto di compravendita, anche a volerne sostenere la qualificazione come datio in solutum, sarebbe irrevocabile ex art. 2901 n. 3 c,c. non essendo stata l'azione revocatoria promossa in ambito fallimentare ed avendo l'atto stesso costituito l'unico rimedio possibile per estinguere il debito scaduto.
4.- Con il terzo motivo di gravame (principale ed incidentale) , l'appellante lamenta la CP_2
violazione degli artt. 2901 comma 3 c.c., 2697 c.c., 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Sostiene che le risultanze probatorie erano tali da dimostrare che la vendita dell'immobile era stata effettuata al solo fine di adempiere il debito di euro 116.000,00 nei confronti di Pt_2
e quello di euro 24.242,73 nei confronti di OS IC s.p.a., tanto che l'acquirente
[...]
aveva corrisposto il prezzo di vendita , pari ad euro 140.242,73, accollandosi il debito della venditrice nei confronti di quanto ad euro 116.000,00, e con assegno circolare non Parte_2
trasferibile in favore di OS s.p.a., quanto alla residua porzione.
Aggiunge che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, vi era prova della sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra la vendita dell'immobile ed il pagamento dei debiti, risultando detta circostanza allegata nella comparsa di costituzione ed avendo lo stesso attore dato atto in più occasioni della situazione di dissesto economico in cui versava essa debitrice.
A fronte dell'allegazione del detto stato di nullatenenza da parte dello , nessun onere CP_1
probatorio gravava su essa convenuta in forza del principio di non contestazione, richiamato dallo stesso Tribunale.
§
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, sono del tutto coincidenti con le doglianze esposte dagli appellanti ai punti 2) , 2a) e 2b) Pt_1
dell'atto di impugnazione, con cui anche i predetti, sulla scorta delle medesime argomentazioni esposte dalla , contestano la qualificazione dell'atto in termini di datio in solutum ; CP_2
deducono l'inoperatività dell'art. 2901 coma 3 c.c. nell'ipotesi di datio in solutum o altro anomalo mezzo di pagamento solo nel caso di revocatoria proposta dal curatore fallimentare;
assumono,
infine, la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra la vendita ed il pagamento dei debito scaduti anche alla luce delle allegazioni dell'attore.
I motivi sono infondati.
Seguendo lo stesso ordine di esposizione osservato dall'appellante , ritiene la Corte del CP_2
tutto condivisibile la qualificazione della compravendita del 12.08.2014 in termini di datio in
solutum.
Ribadendo quanto già correttamente argomentato dal Tribunale, occorre, infatti, osservare che costituisce principio pacifico quello secondo cui la “datio in solutum” (nella specie attuata mediante la cessione di un bene con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto
) rappresenta una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. ( Cass. Sez III 19/02/2020 n. 4244; Cass. n. 12045/2010; Cass.n. 29981/2008).
In altri termini, l'adempimento del debito scaduto , quando sia realizzato secondo i termini temporali e di prestazione d'oggetto prestabiliti, si presenta come atto dovuto.
Quando, però, l'estinzione del debito avviene mediante modalità anomale, quali la datio in
solutum, è innegabile l'intervento di una scelta volontaria, che fa perdere all'atto la natura di “atto
dovuto” e conseguire quella di “atto voluto” , con la conseguenza che l'estinzione dell'obbligazione diviene l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.
La scelta volontaria del debitore, concordata con il creditore, di estinguere il debito attraverso una datio in solutum esclude, infatti, per sua stessa natura, il carattere di “atto dovuto” del meccanismo negoziale prescelto.
E' stato, altresì, precisato che “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un
debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione
dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti
della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la
liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo
per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con
un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto
per la revoca.” (Cass. n. 8992/2020 ; Cass. n. 4244/2020 ; Cass. n. 1414 /2020).
Alla luce delle considerazioni esposte e in adesione alla giurisprudenza consolidata, le argomentazioni degli appellanti devono ritenersi infondate.
Invero, nella specie, la contestazione della qualificazione dell'atto dispositivo in termini di datio
in solutum muove da un errato presupposto, costituito dalla asserita stipula dell'atto di vendita tra contraenti non legati da un pregresso rapporto obbligatorio, posto che non l'acquirente
[...]
bensì il fratello era creditore della Persona_3 Pt_2 CP_2
Tale ricostruzione , invero, non tiene conto del fatto che, come rappresentato dagli stessi convenuti (v. comparsa costituzione pag. 2): Pt_1
- la , anch'essa titolare di un'attività di noleggio videogiochi, aveva accumulato negli CP_2
anni un debito di euro 116.000,0 nei confronti della ditta Parte_2
- quest'ultimo era socio in affari con il fratello , gestendo l'attività di noleggio e vendita di videogiochi “in società con il fratello ”. Parte_1
Ebbene, la circostanza che il debito della fosse stato originato dai rapporti commerciali CP_2
intrattenuti con socio di fatto del fratello priva di consistenza la Parte_2 CP_4
doglianza degli appellanti, dimostrando che il credito estinto tramite parte del prezzo di vendita dell'immobile era riferibile alla società di fatto esistente tra i germani , di guisa che l'acquirente del bene non può qualificarsi terzo estraneo rispetto al preesistente rapporto obbligatorio.
Miglior sorte non merita il secondo motivo dell'appello della – del tutto coincidente con CP_2
quello di cui al punto 2b dell'appello proposto dai - volto a sostenere l'applicabilità Pt_1
dell'art. 2901 comma 3 c.c. anche alla datio in solutum, non operando l'esenzione solo nel caso di revocatoria ordinaria promossa dal curatore.
E' certamente conforme al granitico orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato l'assunto degli appellanti, secondo cui la “datio in solutum” costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico
In siffatta ipotesi, secondo il Supremo Collegio, l'irrevocabilità dell'atto di disposizione non può
conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall'art. 2901 c.c., ma non nell'ambito dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 L.F., posta a tutela della "par condicio creditorum"» (Cass. n. 4244/2020; Cass. n. 26927/2027;Cass. n. 28981/2008 ).
E', però, priva di fondamento la conclusione che gli appellanti pretendono di trarre dalle richiamate sentenze, in base alla quale , al di fuori delle ipotesi di revocatoria ordinaria promossa dal curatore, la datio in solutum sarebbe irrevocabile.
Tale tesi , oltre a non confrontarsi con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di assoggettabilità all'azione revocatoria delle modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, non è in alcun modo sostenuta dai richiami giurisprudenziali effettuati dagli appellanti.
Da essi si trae, infatti, il principio secondo cui nell'ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore –non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901 c.c. comma 3, ma neanche rileva il nesso di strumentalità necessaria tra il pagamento effettuato con mezzo anomalo e l'obbligazione scaduta.
Ha affermato, in particolare, il Supremo Collegio, che “laddove l'azione revocatoria sia posta in
essere dalla curatela ai sensi dell'art. 66 L.F., in relazione a modalità anomale di estinzione
dell'obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera
l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.p.c., ma neanche può applicarsi il principio per cui va
escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo
anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti
lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria
promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o
più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in
ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore.”
Va, in proposito, rammentato che – come osservato dal primo decidente – in materia di revocatoria ex art. 2901 c.c. “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto,
alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura
di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora
ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità
occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale
scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la
revoca”.(Cass.8992/2020; Cass. n.7747/2016)
Ebbene, nella specie – e tali argomentazioni riguardano le doglianze di cui al terzo motivo di appello della e del motivo esposto al punto 2c dell'appello – non vi è prova CP_2 Pt_1
della ricorrenza di tale nesso di strumentalità necessaria, non potendo essa evidentemente trarsi dalle mere allegazioni della convenuta circa la necessità di vendere l'immobile gravato da ipoteche al fine di evitare procedure esecutive.
Ritiene la Corte che detta prova neanche possa ritenersi acquisita per effetto della pretesa mancata contestazione ad opera dello . CP_1
E' vero che l'allora attore nei propri scritti difensivi, al fine di comprovare la consapevolezza in capo all'acquirente del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori della , ha descritto in termini tutt'altro che rosei la situazione economica in cui CP_2
quest'ultima versava, facendo riferimento all'esistenza di ipoteche gravati sul patrimonio immobiliare (definito “cospicuo”v. atto di citazione pagg. 1 e 2); alla pendenza di procedura esecutiva avente ad oggetto altro immobile della predetta (v. atto citazione pag. 7); al protesto di assegni rilasciati nel 2011; all'emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, sebbene la prova della ricorrenza del nesso di strumentalità possa essere fornita anche tramite presunzioni , va rammentato che in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica,
quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Cass. n.9054/2022)
Nella specie, il fatto storico manca di precisione , dato che le circostanze valorizzate dagli appellanti sono state rappresentate dallo in termini estremamente generici, non risultando CP_1
che – come assunto dai medesimi - tutto il “cospicuo” patrimonio immobiliare della CP_2
fosse gravato da ipoteche né, tantomeno, essendovi prova dell'entità dei crediti oggetto della procedura esecutiva e di quelli portati dagli assegni insoluti
In tale generico contesto, dal fatto noto non può desumersi, come conseguenza logica, secondo un principio di normalità causale, il fatto ignoto, nella specie rappresentato dall'esclusività della vendita quale mezzo per estinguere il debito in assenza di altre risorse disponibili.
Deve, pertanto, ritenersi che – come affermato dal primo decidente – non sia stata raggiunta la prova dell'insufficienza in capo alla di risorse liquide per estinguere il debito nei CP_2
confronti dei Pt_1
Peraltro – ed il rilievo assume valore dirimente- non vi è alcuna prova , ed ancor prima allegazione,
della pregressa costituzione in mora della , che costituisce presupposto necessario a dare CP_2
contezza del nesso di strumentalità necessaria.
§
5.- Resta, a questo punto, da esaminare il primo motivo dell'appello principale, con cui i germani nel lamentare la violazione degli artt. 2901 comma 1 n. 2 , 2697 e 2729 c.c., censurano Pt_1
la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto sussistente il presupposto della
scientia damni.
Precisano, in primo luogo, che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, nel costituirsi in giudizio avevano rappresentato che la , titolare di attività di noleggio videogiochi, CP_2
aveva intrattenuto rapporti commerciali con la ditta - anch'essa operante nel settore Parte_2
del noleggio e vendita videogiochi-, accumulando negli anni un debito in favore di quest'ultima pari ad euro 116.000,00.
Ciò posto, deducono che , pur potendo la prova della conoscenza del pregiudizio trarsi da presunzioni, è, però, necessario che queste siano gravi , precise e concordanti e che, in ogni caso,
detta conoscenza deve essere effettiva e non potenziale.
Nella specie, gli unici fatti noti erano costituiti dal debito della nei confronti di CP_2 Pt_2
e dall'esistenza di un'CA giudiziale iscritta sull'immobile oggetto di causa da parte
[...]
della Serit s.p.. a fronte di un debito di euro 24.242,73.
Tali fatti noti, però, secondo l'assunto degli appellanti, non erano gravi, precisi e concordanti e non consentivano di affermare la sussistenza della scientia damni in capo ad essi, che nulla sapevano circa la dismissione da parte della a partire dal 2011 del su cospicuo CP_2
patrimonio immobiliare né, tantomeno, della sottoposizione a pignoramento da parte di terzi nel
2014, quali allegati dallo . CP_1
Aggiungono che quest'ultimo, il cui credito era portato da assegni insoluti risalenti al 2011, ben avrebbe potuto iscrivere CA prima del 12.08.2014, così mettendo i terzi in grado di conoscere l'esistenza del suo credito.
Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto dell'assenza di legami di parente e/o affinità né di altri rapporti di altra natura con la o con i familiari delle stessa né del fatto che il costo CP_2
degli atti notarili ( euro 9.200,00) era quasi equivalente al credito dello . CP_1
Anche questo motivo sconta la medesima sorte di infondatezza dei precedenti.
Va , in proposito, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria ordinaria, secondo cui quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso all'esame, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo,
va accomunata a quella del debitore
Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068) né, tantomeno, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito ), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass.n. 16621/2019; Cass. n.
23326/2018;Cass. n. 1759/2006; Cass. n. 10430/2005).
Ciò posto, considerato che la prova di tale consapevolezza ben può essere raggiunta anche in base ad indici presuntivi (v. ex multis Cass. 16221/2019, Cass. 18073/2018, Cass. 17336/2018), nel caso di specie , ritiene la Corte che i due appellanti fossero a conoscenza del pregiudizio che l' atto dispositivo avrebbero potuto arrecare ai creditori della CP_2
La prova di tale generica consapevolezza può, infatti, trarsi già dall'esistenza di consolidati rapporti commerciali, nell'ambito dei quali la aveva contratto ingenti debiti nei CP_2
confronti dei Pt_1
Tali rapporti costituiscono, infatti, indice di un contesto relazionale significativo, che rendeva estremamente plausibile la presunzione che i predetti fossero consapevoli dell'esistenza Pt_1
della situazione debitoria della venditrice, anche in considerazione del fatto che la stessa non era riuscita a ripianare l'esposizione debitoria nei loro confronti.
Per di più, nello stesso atto di vendita si dava atto dell'esistenza di un debito nei confronti di
OS IC s.p.a , garantito da CA , a riprova dell'esistenza di una situazione economica tutt'altro che florida .
In tale quadro, può ritenersi provato che costoro avessero una conoscenza, benchè generica, del pregiudizio che con la vendita del bene immobile la avrebbe arrecato alle ragioni dei CP_2
creditori della venditrice.
Peraltro, nella medesima direzione depone la scelta di contrarre con Persona_4
anziché con formale creditore della . Parte_2 CP_2
Tale soluzione, infatti, ben si presta ad essere interpretata come tentativo di porre l'atto dispositivo al riparo da possibili azioni revocatorie e costituisce, quindi, indice della conoscenza dell'esposizione debitoria della . CP_2
§
Gli appelli vanno, pertanto, rigettati.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, che vanno liquidate in relazione a ciascuno dei due giudizi riuniti..
Invero, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (Cass.n. 27295/2022;Cass. n.
15860/2014)
Ne consegue che tanto gli appellanti in solido tra loro, quanto l'appellante Pt_1 CP_2
vanno condannati alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M.
n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato
svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale
dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle
tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come
dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione
disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel
giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico sia degli appellanti in solido tra loro, sia della il pagamento di un ulteriore importo Pt_1 CP_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1
commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
278/21 R.G. ,cui è riunita la causa iscritta al n. 284/2021 R.G. sugli appelli proposti da Pt_2
e nonché da avverso la sentenza n. 93/2021,
[...] Parte_1 Controparte_2
emessa dal Tribunale di Messina in data 21.01.2021 e pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti , in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
delle spese di questo grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per quella introduttiva;
€ 922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
- condanna al pagamento in favore di delle spese di questo Controparte_2 CP_1 grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00
per quella introduttiva;
€ 922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria)
oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti in solido tra Pt_1
loro, e dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_2
unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 278/21 R.G.A. ( cui è riunita la causa iscritta al n.284/2021 R.G.A.), posta in decisione all'udienza del 12.03.2025
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...] il [...] c.f. , elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Roccalumera Via Umberto I n.205 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marisca (c.f.
[...]
), (indirizzo pec: ), che li rappresenta e difende, giusta C.F._3 Email_1
procura in calce all'atto di appello
Appellanti (giudizio n. 278/2021) e nato a [...] il [...] c.f. elettivamente domiciliato CP_1 C.F._4
in Catania via A. Mario 74 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Romeo (C.F:
) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto C.F._5
introduttivo del primo grado di giudizio e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellato
e
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_6
elettivamente domiciliata in Messina via Cavalluccio n. 3/A presso lo studio dell'Avv. Angela Lo
Turco (indirizzo pec: avv. iuffre.it,), che la rappresenta e difende, giusta Email_3
procura rilasciata su fogli separato da intendersi in cale alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore;
Appellante (giudizio n. 284/2021) ed appellante incidentale (giudizio n.278/2021)
oggetto: appello avverso la sentenza n. 93/2021, emessa dal Tribunale di Messina in data
21.01.2021 e pubblicata in pari data, in materia di azione revocatoria ordinaria
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per gli appellanti : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, Pt_1 difesa ed eccezione: 1) in via preliminare sospendere ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutività della sentenza impugnata se ritenuta sussistente e/o dichiarare l'insussistenza della provvisoria esecutività della sentenza, stante la sua natura dichiarativa.; 2) Accogliere il presente appello e, quindi, riformare la sentenza n. 93/21 del Tribunale di Messina e per l'effetto della riforma rigettare tutte le domande proposte dal sig. ; 3) Condannare il sig. alla rifusione delle spese dei due gradi di CP_1 CP_1 giudizio”.
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, CP_2 difesa ed eccezione: 1) Preliminarmente, ove ritenuta sussistente la provvisoria esecutività della sentenza anche in conseguenza di quanto dichiarato dal Tribunale nella parte motiva del provvedimento, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; 2) Accogliere il presente appello
e in riforma della sentenza n. 93/21 del Tribunale di Messina rigettare tutte le domande proposte dal sig.
; 3) Condannare il sig. alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio”. CP_1 CP_1
Per l' appellato : CP_1
a) Procedimento n.278/2021 R.G. “Piaccia all'Ecc.ma Corte Decidente, preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento con quello recante il n. 284/ 2021 di registro generale, nel merito contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, rigettare integralmente, nel merito contrariis reiectis con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, rigettare integralmente, per le causali e titoli esposti in parte motiva,
l'appello proposto dai germani e in ogni sua parte Parte_2 Controparte_3
e statuizione la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio”.
b) procedimento n. 284/2021
“Piaccia all'Ecc.ma Corte Decidente, preliminarmente, disporre la riunione del presente procedimento con quello più recente recante il numero 278/2021 di registro generale, nel merito contrariis reiectis con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, rigettare integralmente, per le causali e titoli esposti in parte motiva, l'appello proposto dalla sig.ra
confermando in ogni sua parte e statuizione la sentenza impugnata. Con Controparte_2 vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Messina e chiedendo Controparte_2 Parte_1 Parte_2
che venisse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 2901 c.c.:
a) dell'atto di concessione di CA volontaria del 17.02.2021 ai rogiti del notaio Persona_1
da rep. N. 23976 e racc. n. 11648, in forza del quale la aveva
[...] Per_2 CP_2
concesso CA volontaria di secondo grado sull'immobile di proprietà sito in Messina via dei Mille angolo via Citarella is. 167 in catasto Fabbricati del Comune di Messia al fg. 231 part. 148 sub 13 in favore di Parte_2
b) dell'atto di vendita del 12.08.2014 ai rogiti del notaio da rep. N. Persona_1 Per_2
27147 e racc. n. 14058 con cui la predetta aveva venduto a CP_2 Parte_1
il medesimo immobile.
A sostegno della domanda, l'attore assumeva che la era debitrice nei propri confronti CP_2
della somma di euro 15.413, 42 per effetto del decreto ingiuntivo n. 1612/14 emesso dal Tribunale
di Catania e che gli atti di disposizione posti in essere arrecavano pregiudizio alle proprie ragioni creditizie.
Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo l'irrevocabilità dell'atto di CP_2
compravendita , poiché stipulato al fine di reperire la liquidità necessaria per estinguere il debito di euro 24.242,73 nei confronti di OS IC s.p.a., garantito da CA legale iscritta in data 20.09.2010 , e quello di euro 116.000,00 in favore di in favore del quale Parte_2
aveva concesso CA volontaria sull'immobile sito in Messina via dei Mille angolo via Citarella.
Si costituivano anche i convenuti sostenendo di non avere avuto contezza del Pt_1
pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditizie dello , CP_1
essendo all'oscuro dei debiti della , ad eccezione di quello nei confronti di CP_2 Pt_2
e di altro dell'importo di euro 24.000,oo in favore di Serit, estinto con parte del prezzo di
[...]
vendita dell'immobile.
Eccepivano, quindi, l'irrevocabilità dell'atto di vendita, poichè stipulato dalla al solo CP_2
scopo di procurarsi la provvista necessaria ad estinguere i debiti.
Con sentenza n. 93/2021, emessa in data 21.01.2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Messina in accoglimento della domanda attrice così disponeva:
“- in accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 c.c. formulata da parte attrice, dichiara
l'inefficacia nei confronti della stessa parte attrice dei seguenti atti: 1) atto di concessione di
CA volontaria del 17 febbraio 2012 ai rogiti del notaio di rep. N. Persona_1 Per_2
23976, racc. n. 11648, con il quale ha concesso CA volontaria in favore Controparte_2 di sull'appartamento di tipo popolare posto al piano terra – rialzato, distinto con Parte_2
il numero due, formato da tre vani ed accessori, confinante con vano scala, alloggio n. 1, via dei
Mille, alloggio n. 3, cortile interno ed androne, distinto nel catasto fabbricati del comune di
Messina, in ditta esatta, al foglio 231, particella 148 sub. 13, via Trento n. 35, piano T, interno 2,
z.c. 1, cat. A/4, cl. 7, vani 4.5, rendita catastale euro 336,99; 2) atto di compravendita del 12
agosto 2014 ai rogiti del notaio di rep. N. 27147, racc. n. 14058, con Persona_1 Per_2
il quale ha venduto e trasferito in piena proprietà a Controparte_2 Parte_1
il medesimo immobile, ovvero l'appartamento di tipo popolare posto al piano terra – rialzato,
distinto con il numero due, formato da tre vani ed accessori, confinante con vano scala, alloggio
n. 1, via dei Mille, alloggio n. 3, cortile interno ed androne, distinto nel catasto fabbricati del
comune di Messina, in ditta esatta a, al foglio 231, particella 148 sub. 13, via Trento n. 35, piano
T, interno 2, z.c. 1, cat. A/4, cl. 7, vani 4.5, rendita catastale euro 336,99;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente l'annotamento della presente
sentenza; - condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di
parte attrice, spese che liquida in Euro 4.835,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese
generali, IVA e CPA come per legge”.
Avverso tale sentenza, con distinti atti di citazione in appello regolarmente notificati, proponevano appello tanto e quanto , tutti Parte_1 Parte_2 Controparte_2
invocandone la riforma , previa sospensione dell'efficacia esecutiva, ove configurabile.
Instaurato il contraddittorio, in entrambi i giudizi si costituiva lo , instando per la loro CP_1
riunione e, nel merito, per il rigetto di entrambi gli appelli;
nel giudizio iscritto al n. 278/2021 R.G.
si costituiva anche la , proponendo appello incidentale e chiedendo la riunione del CP_2
giudizio n. 284/2021 R.G.A., nelle more da essa instaurato.
All'udienza del 17.09.2021, disposta la riunione dei giudizi e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2023. Disposta con decreto presidenziale del 13.03.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127
ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022 , la causa veniva assegnata ad altro relatore , il cui ruolo veniva, però, congelato in ragione del suo impedimento .
A seguito del provvedimento di variazione tabellare n. 6/25 e del pedissequo provvedimento presidenziale di riassegnazione dei fascicoli di cui risultava relatore il predetto Consigliere, la
Corte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 12-
13.03.2023 assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, deve rilevarsi che – come segnalato dall'appellato - nessuna contestazione gli appellanti hanno sollevato in ordine alla declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di
CA volontaria, di guisa che tale statuizione deve ormai ritenersi coperta da giudicato.
2.-Ragioni di priorità logica impongono di esaminare con precedenza l'appello proposto dalla
(in termini, peraltro, del tutto sovrapponibili alle doglianze esposte in sede di appello CP_2
incidentale ed in parte coincidenti anche con le ragioni poste dagli appellanti principali a sostegno del proposto gravame ) .
Con il primo motivo di gravame , detta parte lamenta l'errata qualificazione del contratto di vendita del 12.08.2014 in termini di “datio in solutum” .
Nel ribadire che il corrispettivo della vendita era stato utilizzato per il pagamento dei debiti scaduti, richiama gli artt. 4 e 9 del contratto, nei quali si era dato atto, con l'uno, dell'accollo da parte dell'acquirente, , del debito di euro 116.000,00 che la venditrice Parte_1
aveva nei confronti di (debito, questo, garantito da CA gravante Parte_2
sull'immobile); con l'altro, del versamento della restante porzione del prezzo, pari ad euro
24.242,73, mediante assegno circolare non trasferibile n. 640083889105 emesso da Unipol Banca
Filiale di Nizza IC in data 11.08.2014 all'ordine di OS IC s.p.a. L'atto di vendita non integrava, dunque, un'anomala modalità di estinzione dell'obbligazione ,
essendo stato stipulato tra due soggetti non legati da un pregresso rapporto obbligatori, dato che il creditore di esse venditrice non era l'acquirente dell'immobile, , bensì Parte_1
Parte_2
3.-Con il secondo motivo di gravame (principale ed incidentale) , l'appellante censura CP_2
la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto operante il principio di non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento del debito scaduto solo con riferimento all'adempimento in senso tecnico e non alla datio in solutum.
Sostiene, in contrario, che la datio in solutum non soggiace alla disciplina di cui all'art. 2901
comma 3 c.c. solo nell'ipotesi in cui l'azione revocatoria sia stata proposta dal curatore fallimentare e richiama , a sostegno di tale conclusione, alcune pronunce della Corte di Cassazione
(Cass.n.4244/2020; Cass. n. 11051/2009).
Sulla scorta di tali argomentazioni, deduce che l'atto di compravendita, anche a volerne sostenere la qualificazione come datio in solutum, sarebbe irrevocabile ex art. 2901 n. 3 c,c. non essendo stata l'azione revocatoria promossa in ambito fallimentare ed avendo l'atto stesso costituito l'unico rimedio possibile per estinguere il debito scaduto.
4.- Con il terzo motivo di gravame (principale ed incidentale) , l'appellante lamenta la CP_2
violazione degli artt. 2901 comma 3 c.c., 2697 c.c., 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Sostiene che le risultanze probatorie erano tali da dimostrare che la vendita dell'immobile era stata effettuata al solo fine di adempiere il debito di euro 116.000,00 nei confronti di Pt_2
e quello di euro 24.242,73 nei confronti di OS IC s.p.a., tanto che l'acquirente
[...]
aveva corrisposto il prezzo di vendita , pari ad euro 140.242,73, accollandosi il debito della venditrice nei confronti di quanto ad euro 116.000,00, e con assegno circolare non Parte_2
trasferibile in favore di OS s.p.a., quanto alla residua porzione.
Aggiunge che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, vi era prova della sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra la vendita dell'immobile ed il pagamento dei debiti, risultando detta circostanza allegata nella comparsa di costituzione ed avendo lo stesso attore dato atto in più occasioni della situazione di dissesto economico in cui versava essa debitrice.
A fronte dell'allegazione del detto stato di nullatenenza da parte dello , nessun onere CP_1
probatorio gravava su essa convenuta in forza del principio di non contestazione, richiamato dallo stesso Tribunale.
§
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, sono del tutto coincidenti con le doglianze esposte dagli appellanti ai punti 2) , 2a) e 2b) Pt_1
dell'atto di impugnazione, con cui anche i predetti, sulla scorta delle medesime argomentazioni esposte dalla , contestano la qualificazione dell'atto in termini di datio in solutum ; CP_2
deducono l'inoperatività dell'art. 2901 coma 3 c.c. nell'ipotesi di datio in solutum o altro anomalo mezzo di pagamento solo nel caso di revocatoria proposta dal curatore fallimentare;
assumono,
infine, la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra la vendita ed il pagamento dei debito scaduti anche alla luce delle allegazioni dell'attore.
I motivi sono infondati.
Seguendo lo stesso ordine di esposizione osservato dall'appellante , ritiene la Corte del CP_2
tutto condivisibile la qualificazione della compravendita del 12.08.2014 in termini di datio in
solutum.
Ribadendo quanto già correttamente argomentato dal Tribunale, occorre, infatti, osservare che costituisce principio pacifico quello secondo cui la “datio in solutum” (nella specie attuata mediante la cessione di un bene con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto
) rappresenta una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. ( Cass. Sez III 19/02/2020 n. 4244; Cass. n. 12045/2010; Cass.n. 29981/2008).
In altri termini, l'adempimento del debito scaduto , quando sia realizzato secondo i termini temporali e di prestazione d'oggetto prestabiliti, si presenta come atto dovuto.
Quando, però, l'estinzione del debito avviene mediante modalità anomale, quali la datio in
solutum, è innegabile l'intervento di una scelta volontaria, che fa perdere all'atto la natura di “atto
dovuto” e conseguire quella di “atto voluto” , con la conseguenza che l'estinzione dell'obbligazione diviene l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.
La scelta volontaria del debitore, concordata con il creditore, di estinguere il debito attraverso una datio in solutum esclude, infatti, per sua stessa natura, il carattere di “atto dovuto” del meccanismo negoziale prescelto.
E' stato, altresì, precisato che “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un
debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione
dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti
della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la
liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo
per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con
un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto
per la revoca.” (Cass. n. 8992/2020 ; Cass. n. 4244/2020 ; Cass. n. 1414 /2020).
Alla luce delle considerazioni esposte e in adesione alla giurisprudenza consolidata, le argomentazioni degli appellanti devono ritenersi infondate.
Invero, nella specie, la contestazione della qualificazione dell'atto dispositivo in termini di datio
in solutum muove da un errato presupposto, costituito dalla asserita stipula dell'atto di vendita tra contraenti non legati da un pregresso rapporto obbligatorio, posto che non l'acquirente
[...]
bensì il fratello era creditore della Persona_3 Pt_2 CP_2
Tale ricostruzione , invero, non tiene conto del fatto che, come rappresentato dagli stessi convenuti (v. comparsa costituzione pag. 2): Pt_1
- la , anch'essa titolare di un'attività di noleggio videogiochi, aveva accumulato negli CP_2
anni un debito di euro 116.000,0 nei confronti della ditta Parte_2
- quest'ultimo era socio in affari con il fratello , gestendo l'attività di noleggio e vendita di videogiochi “in società con il fratello ”. Parte_1
Ebbene, la circostanza che il debito della fosse stato originato dai rapporti commerciali CP_2
intrattenuti con socio di fatto del fratello priva di consistenza la Parte_2 CP_4
doglianza degli appellanti, dimostrando che il credito estinto tramite parte del prezzo di vendita dell'immobile era riferibile alla società di fatto esistente tra i germani , di guisa che l'acquirente del bene non può qualificarsi terzo estraneo rispetto al preesistente rapporto obbligatorio.
Miglior sorte non merita il secondo motivo dell'appello della – del tutto coincidente con CP_2
quello di cui al punto 2b dell'appello proposto dai - volto a sostenere l'applicabilità Pt_1
dell'art. 2901 comma 3 c.c. anche alla datio in solutum, non operando l'esenzione solo nel caso di revocatoria ordinaria promossa dal curatore.
E' certamente conforme al granitico orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato l'assunto degli appellanti, secondo cui la “datio in solutum” costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico
In siffatta ipotesi, secondo il Supremo Collegio, l'irrevocabilità dell'atto di disposizione non può
conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall'art. 2901 c.c., ma non nell'ambito dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 L.F., posta a tutela della "par condicio creditorum"» (Cass. n. 4244/2020; Cass. n. 26927/2027;Cass. n. 28981/2008 ).
E', però, priva di fondamento la conclusione che gli appellanti pretendono di trarre dalle richiamate sentenze, in base alla quale , al di fuori delle ipotesi di revocatoria ordinaria promossa dal curatore, la datio in solutum sarebbe irrevocabile.
Tale tesi , oltre a non confrontarsi con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di assoggettabilità all'azione revocatoria delle modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, non è in alcun modo sostenuta dai richiami giurisprudenziali effettuati dagli appellanti.
Da essi si trae, infatti, il principio secondo cui nell'ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore –non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901 c.c. comma 3, ma neanche rileva il nesso di strumentalità necessaria tra il pagamento effettuato con mezzo anomalo e l'obbligazione scaduta.
Ha affermato, in particolare, il Supremo Collegio, che “laddove l'azione revocatoria sia posta in
essere dalla curatela ai sensi dell'art. 66 L.F., in relazione a modalità anomale di estinzione
dell'obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera
l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.p.c., ma neanche può applicarsi il principio per cui va
escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo
anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti
lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria
promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o
più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in
ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore.”
Va, in proposito, rammentato che – come osservato dal primo decidente – in materia di revocatoria ex art. 2901 c.c. “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto,
alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura
di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora
ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità
occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale
scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la
revoca”.(Cass.8992/2020; Cass. n.7747/2016)
Ebbene, nella specie – e tali argomentazioni riguardano le doglianze di cui al terzo motivo di appello della e del motivo esposto al punto 2c dell'appello – non vi è prova CP_2 Pt_1
della ricorrenza di tale nesso di strumentalità necessaria, non potendo essa evidentemente trarsi dalle mere allegazioni della convenuta circa la necessità di vendere l'immobile gravato da ipoteche al fine di evitare procedure esecutive.
Ritiene la Corte che detta prova neanche possa ritenersi acquisita per effetto della pretesa mancata contestazione ad opera dello . CP_1
E' vero che l'allora attore nei propri scritti difensivi, al fine di comprovare la consapevolezza in capo all'acquirente del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori della , ha descritto in termini tutt'altro che rosei la situazione economica in cui CP_2
quest'ultima versava, facendo riferimento all'esistenza di ipoteche gravati sul patrimonio immobiliare (definito “cospicuo”v. atto di citazione pagg. 1 e 2); alla pendenza di procedura esecutiva avente ad oggetto altro immobile della predetta (v. atto citazione pag. 7); al protesto di assegni rilasciati nel 2011; all'emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, sebbene la prova della ricorrenza del nesso di strumentalità possa essere fornita anche tramite presunzioni , va rammentato che in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica,
quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Cass. n.9054/2022)
Nella specie, il fatto storico manca di precisione , dato che le circostanze valorizzate dagli appellanti sono state rappresentate dallo in termini estremamente generici, non risultando CP_1
che – come assunto dai medesimi - tutto il “cospicuo” patrimonio immobiliare della CP_2
fosse gravato da ipoteche né, tantomeno, essendovi prova dell'entità dei crediti oggetto della procedura esecutiva e di quelli portati dagli assegni insoluti
In tale generico contesto, dal fatto noto non può desumersi, come conseguenza logica, secondo un principio di normalità causale, il fatto ignoto, nella specie rappresentato dall'esclusività della vendita quale mezzo per estinguere il debito in assenza di altre risorse disponibili.
Deve, pertanto, ritenersi che – come affermato dal primo decidente – non sia stata raggiunta la prova dell'insufficienza in capo alla di risorse liquide per estinguere il debito nei CP_2
confronti dei Pt_1
Peraltro – ed il rilievo assume valore dirimente- non vi è alcuna prova , ed ancor prima allegazione,
della pregressa costituzione in mora della , che costituisce presupposto necessario a dare CP_2
contezza del nesso di strumentalità necessaria.
§
5.- Resta, a questo punto, da esaminare il primo motivo dell'appello principale, con cui i germani nel lamentare la violazione degli artt. 2901 comma 1 n. 2 , 2697 e 2729 c.c., censurano Pt_1
la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto sussistente il presupposto della
scientia damni.
Precisano, in primo luogo, che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, nel costituirsi in giudizio avevano rappresentato che la , titolare di attività di noleggio videogiochi, CP_2
aveva intrattenuto rapporti commerciali con la ditta - anch'essa operante nel settore Parte_2
del noleggio e vendita videogiochi-, accumulando negli anni un debito in favore di quest'ultima pari ad euro 116.000,00.
Ciò posto, deducono che , pur potendo la prova della conoscenza del pregiudizio trarsi da presunzioni, è, però, necessario che queste siano gravi , precise e concordanti e che, in ogni caso,
detta conoscenza deve essere effettiva e non potenziale.
Nella specie, gli unici fatti noti erano costituiti dal debito della nei confronti di CP_2 Pt_2
e dall'esistenza di un'CA giudiziale iscritta sull'immobile oggetto di causa da parte
[...]
della Serit s.p.. a fronte di un debito di euro 24.242,73.
Tali fatti noti, però, secondo l'assunto degli appellanti, non erano gravi, precisi e concordanti e non consentivano di affermare la sussistenza della scientia damni in capo ad essi, che nulla sapevano circa la dismissione da parte della a partire dal 2011 del su cospicuo CP_2
patrimonio immobiliare né, tantomeno, della sottoposizione a pignoramento da parte di terzi nel
2014, quali allegati dallo . CP_1
Aggiungono che quest'ultimo, il cui credito era portato da assegni insoluti risalenti al 2011, ben avrebbe potuto iscrivere CA prima del 12.08.2014, così mettendo i terzi in grado di conoscere l'esistenza del suo credito.
Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto dell'assenza di legami di parente e/o affinità né di altri rapporti di altra natura con la o con i familiari delle stessa né del fatto che il costo CP_2
degli atti notarili ( euro 9.200,00) era quasi equivalente al credito dello . CP_1
Anche questo motivo sconta la medesima sorte di infondatezza dei precedenti.
Va , in proposito, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria ordinaria, secondo cui quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso all'esame, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo,
va accomunata a quella del debitore
Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068) né, tantomeno, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito ), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass.n. 16621/2019; Cass. n.
23326/2018;Cass. n. 1759/2006; Cass. n. 10430/2005).
Ciò posto, considerato che la prova di tale consapevolezza ben può essere raggiunta anche in base ad indici presuntivi (v. ex multis Cass. 16221/2019, Cass. 18073/2018, Cass. 17336/2018), nel caso di specie , ritiene la Corte che i due appellanti fossero a conoscenza del pregiudizio che l' atto dispositivo avrebbero potuto arrecare ai creditori della CP_2
La prova di tale generica consapevolezza può, infatti, trarsi già dall'esistenza di consolidati rapporti commerciali, nell'ambito dei quali la aveva contratto ingenti debiti nei CP_2
confronti dei Pt_1
Tali rapporti costituiscono, infatti, indice di un contesto relazionale significativo, che rendeva estremamente plausibile la presunzione che i predetti fossero consapevoli dell'esistenza Pt_1
della situazione debitoria della venditrice, anche in considerazione del fatto che la stessa non era riuscita a ripianare l'esposizione debitoria nei loro confronti.
Per di più, nello stesso atto di vendita si dava atto dell'esistenza di un debito nei confronti di
OS IC s.p.a , garantito da CA , a riprova dell'esistenza di una situazione economica tutt'altro che florida .
In tale quadro, può ritenersi provato che costoro avessero una conoscenza, benchè generica, del pregiudizio che con la vendita del bene immobile la avrebbe arrecato alle ragioni dei CP_2
creditori della venditrice.
Peraltro, nella medesima direzione depone la scelta di contrarre con Persona_4
anziché con formale creditore della . Parte_2 CP_2
Tale soluzione, infatti, ben si presta ad essere interpretata come tentativo di porre l'atto dispositivo al riparo da possibili azioni revocatorie e costituisce, quindi, indice della conoscenza dell'esposizione debitoria della . CP_2
§
Gli appelli vanno, pertanto, rigettati.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, che vanno liquidate in relazione a ciascuno dei due giudizi riuniti..
Invero, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (Cass.n. 27295/2022;Cass. n.
15860/2014)
Ne consegue che tanto gli appellanti in solido tra loro, quanto l'appellante Pt_1 CP_2
vanno condannati alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M.
n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato
svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale
dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle
tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come
dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione
disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel
giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico sia degli appellanti in solido tra loro, sia della il pagamento di un ulteriore importo Pt_1 CP_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1
commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
278/21 R.G. ,cui è riunita la causa iscritta al n. 284/2021 R.G. sugli appelli proposti da Pt_2
e nonché da avverso la sentenza n. 93/2021,
[...] Parte_1 Controparte_2
emessa dal Tribunale di Messina in data 21.01.2021 e pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti , in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
delle spese di questo grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per quella introduttiva;
€ 922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
- condanna al pagamento in favore di delle spese di questo Controparte_2 CP_1 grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00
per quella introduttiva;
€ 922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria)
oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti in solido tra Pt_1
loro, e dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_2
unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino