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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/07/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa NN De CE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2015 promossa da:
, p.i. con sede legale in Ercolano alla Parte_1 P.IVA_1 via Trentola,21 in persona del legale rappr.p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Buonajuto e Ciro Buonajuto giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ATTORE contro nato il [...] a [...], ivi res.te alla via Dello Stadio n. 30, (cod. fisc. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano giusta procura ed elezione di C.F._1 domicilio in atti, CONVENUTO nonché nato a [...] il [...], ivi res.te alla via Dello Stadio n. 30,( cod. fisc. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria D'Alessio giusta procura ed CodiceFiscale_2 elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la società attrice deduceva che il sig. , titolare del Controparte_1 contratto di fornitura idrica di cui all'immobile sito in Pagani alla via Dello Stadio,28 risultava moroso in riferimento al pagamento di nr. 7 fatture di cui al periodo 28.10.2013- 30.01.2015 per un importo complessivo di euro 10.234,00. Tale morosità interessava anche il sig. il quale Controparte_2 usufruiva della medesima fornitura. Chiedeva quindi la condanna in solido dei convenuti per il pagamento dei consumi idrici quantificati in euro 10234,00 nonché la declaratoria di sospensione del servizio con restituzione del contatore. Vinte le spese di lite. Si costituivano in giudizio i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto con richiesta di vittoria delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio veniva disposto il mutamento del rito con concessione dei termini ex art. 183 6° comma cpc. All'esito il Giudice disponeva la nomina del CTU. Depositato l'elaborato peritale da parte del CTU, dopo un rinvio per deposito chiarimenti, la causa, all'udienza del 17.12.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini, alle parti costituite, ex art. 190 cpc. Solo le parti convenute provvedevano a depositare nei termini le comparse conclusionali autorizzate.
***
Preliminarmente è necessario chiarire, in merito alla sollevata eccezione di parte convenuta sulla mancanza di un contratto di erogazione regolarmente sottoscritto tra le parti, che il servizio pubblico di forniture idriche è stato affidato per legge agli ATO, ambiti territoriali delimitati, al quale gli enti locali, prima deputati all'erogazione del servizio, dovevano obbligatoriamente conferire gli impianti per l'erogazione del servizio, dopo aver costituito lo stesso . Singole leggi regionali hanno CP_3 delimitato le aree di competenza degli ATO, che sono poi stati costituiti dagli stessi enti locali, conferendo a ciascun ATO la facoltà di scegliere le modalità di gestione del servizio nel rispetto della normativa vigente. In applicazione di tale normativa l'ATO, in cui rientra il comune di Pagani, ha concesso la gestione del servizio idrico alla . La legittimazione della ad esigere Pt_1 Pt_1 il credito può quindi ritenersi sussistente, in quanto l'odierna attrice è soggetto che ex lege, con l'attività mediata di fonti secondarie, è chiamato a gestire il servizio nell'area ricompresa nell'ambito ATO in cui rientra il comune dove hanno la residenza i convenuti ed a riscuotere i corrispettivi;
a tal fine, si appalesa inconferente il richiamo agli artt. 1406 c.c. in materia di cessione di contratto, che postula un fondamento consensuale e l'esistenza di interessi esclusivamente privatistici (che nel caso di specie mancano).Poiché, quindi, la gestione del servizio idrico è stata affidata esclusivamente alla obbligata ad erogarlo alla collettività indifferenziata facente parte dell'ambito ATO del Parte_1 comune di Pagani, chiunque nell'area predetta intenda accedere al servizio idrico ad essa dovrà rivolgersi. Ne consegue che il rapporto ben può nascere di fatto, salvo che l'utente decida di non avvalersi del servizio, né la all'atto della successione ex lege nella gestione del servizio, avrebbe Pt_1 potuto sospendere l'erogazione della fornitura idrica in attesa della materiale sottoscrizione del contratto da parte di ciascun utente finale, perché tale comportamento avrebbe integrato una violazione della concessione del servizio pubblico, ed avrebbe provocato una grave disagio all'utenza.
Sempre in via preliminare va rilevata la inesistenza della eccepita carenza di legittimazione passiva del convenuto nel presente giudizio in via solidale, in quanto la pretesa creditoria Controparte_2 avanzata dall'attore si riferisce alla utenza di cui al contatore FA048939-O6 intestata a CP_1 codice anagrafico 156873 ma, come provato attraverso la CTU depositata serve anche
[...] l'abitazione del sig. . CP_2
Ed invero!
In via di principio l'intestatario dell'utenza di un servizio di fornitura di acqua potabile è il responsabile del pagamento dei consumi anche se l'acqua viene usata da terzi. Unico soggetto contrattualmente pagina 2 di 4 obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è infatti colui che risulta intestatario della utenza ed infatti anche la semplice proprietà dell'immobile servito non costituisce valida fonte dell'obbligazione di pagamento.
Nel caso in cui venga provato, però, come nella fattispecie che ci occupa con la CTU, che un soggetto diverso dal titolare si avvale comunque dell'utilizzo dell'acqua fornita da quel contatore e quindi si dimostra l'effettività dell'utilizzo anche da parte di persona diversa dal titolare, l'azienda idrica è titolata a richiedere il pagamento della fornitura ad entrambi.
Ciò premesso, con riguardo al merito e alla specifica questione della determinazione del corrispettivo per l'utenza di cui è causa, questo Giudicante ritiene di condividere e far proprie le risultanze dell'elaborato peritale depositato.
Il CTU, ing. , ha rilevato che gli immobili serviti dall'utenza di cui alle fatture del Persona_1 presente giudizio sono : subalterno 9 piano terra civico 26 (autorimessa), subalterno 10 piano terra civico 24 (studio medico), subalterno 3 piano secondo civico 30 (abitazione), subalterno 6 piano sottotetto civico 30 (deposito) di proprietà del sig. titolare dell'utenza e subalterno 2 Controparte_1 piano primo civico 30 (abitazione) abitata dal sig. Lo stesso ha ampiamente Controparte_2 chiarito che le fatture di cui al presente giudizio riguardano i consumi effettivi dell'utenza in quanto alcune fatture sono in acconto ed altre sono a conguaglio e quindi, in queste ultime sono stati esattamente allineati i consumi pagati in acconto con quelli effettivi. Ha provveduto inoltre a redigere due piani di riparto delle somme dovute in virtù delle utenze servite e delle loro specifiche destinazioni tenendo presente le tariffe in vigore nel 2006 del Comune di Pagani con variazione del 6% annuo e la tariffa media nazionale nel 2013 con la maggiorazione del 6% annuo. Sul punto è necessario preliminarmente chiarire che, il concessionario ha l'obbligo di pubblicare e depositare le tariffe applicate ai sensi delle delibere ARERA e della normativa sulla trasparenza dei servizi pubblici;
nel caso in cui le tariffe applicate non vengono depositate si ritiene quindi corretto adottare il criterio delle tariffe medie nazionali ARERA quale parametro tecnico idoneo a stimare l'effettivo valore del servizio. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III sent. 22607/2018), in assenza di prova circa l'esistenza e la pubblicazione delle tariffe comunali non è ammissibile utilizzarle ai fini della quantificazione giudiziale trattandosi di dati unilaterali e non verificabili. Ne consegue, in questo caso, visto il mancato deposito da parte dell'attore ricorrente delle tariffe utilizzate, che l'unico parametro legittimamente utilizzabile è quello delle tariffe medie nazionali in quanto fondate su criteri oggettivi e pubblici, elaborate dall'autorità regolatoria, idonee a garantire un'equa valutazione tecnica in assenza di parametri locali certi. Infine va rilevato che, nel caso che ci occupa, avendo il CTU accertato la fruizione parziale dell'utenza idrica da parte dei convenuti e rilevato il consumo individuale, il Tribunale debba operare la condanna dei medesimi, ciascuno per la propria spettanza, come da ripartizione contenuta nella perizia in quanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di merito , nel caso in cui è possibile individuare le singole quote di utilizzo di un servizio, ciascun utilizzatore deve essere condannato pro quota, in base al consumo effettivo o stimato.
Da ultimo va dichiarata non accoglibile la richiesta di sospensione del servizio avanzato da parte attrice ricorrente in quanto non sussistono i gravi inadempimenti richiesti dalla normativa, evidenziando che, il fatto che il contatore sia posto in area privata, non dà automaticamente al giudice il potere di ordinare la chiesta sospensione.
Ciò posto in punto di fatto ed in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza pagina 3 di 4 a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).Come evidenziato anche in sede di legittimità, il principio della “ragione più liquida” impone un approccio interpretativo che comporta la verifica delle questioni risolutive sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, e consente di sostituire il profilo di evidenza prevalente rispetto a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. n. 12002 del 2014; cfr. altresì Cass., SS.UU., n. 9936 del 2014, nonché Cass., SS. UU., n. 26246 del 2014).
Pertanto la domanda avanzata con la proposizione del presente giudizio va accolta parzialmente.
Le spese del giudizio in uno alle spese della CTU, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, in virtù della riduzione della somma richiesta e del mancato accoglimento della richiesta di sospensione del servizio, nonchè in relazione al comportamento processuale tenuto dalla parte attrice che ha ritenuto di non dover depositare le comparse conclusionali come autorizzate, vengono totalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla Pt_1
2. Condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma di Controparte_1 euro 5251,44 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma Controparte_2 di euro 2530,55 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
4. Rigetta la richiesta di sospensione del servizio idrico;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e le spese della ctu.
Nocera Inferiore, 24 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa NN De CE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa NN De CE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2015 promossa da:
, p.i. con sede legale in Ercolano alla Parte_1 P.IVA_1 via Trentola,21 in persona del legale rappr.p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Buonajuto e Ciro Buonajuto giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ATTORE contro nato il [...] a [...], ivi res.te alla via Dello Stadio n. 30, (cod. fisc. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano giusta procura ed elezione di C.F._1 domicilio in atti, CONVENUTO nonché nato a [...] il [...], ivi res.te alla via Dello Stadio n. 30,( cod. fisc. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria D'Alessio giusta procura ed CodiceFiscale_2 elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la società attrice deduceva che il sig. , titolare del Controparte_1 contratto di fornitura idrica di cui all'immobile sito in Pagani alla via Dello Stadio,28 risultava moroso in riferimento al pagamento di nr. 7 fatture di cui al periodo 28.10.2013- 30.01.2015 per un importo complessivo di euro 10.234,00. Tale morosità interessava anche il sig. il quale Controparte_2 usufruiva della medesima fornitura. Chiedeva quindi la condanna in solido dei convenuti per il pagamento dei consumi idrici quantificati in euro 10234,00 nonché la declaratoria di sospensione del servizio con restituzione del contatore. Vinte le spese di lite. Si costituivano in giudizio i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto con richiesta di vittoria delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio veniva disposto il mutamento del rito con concessione dei termini ex art. 183 6° comma cpc. All'esito il Giudice disponeva la nomina del CTU. Depositato l'elaborato peritale da parte del CTU, dopo un rinvio per deposito chiarimenti, la causa, all'udienza del 17.12.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini, alle parti costituite, ex art. 190 cpc. Solo le parti convenute provvedevano a depositare nei termini le comparse conclusionali autorizzate.
***
Preliminarmente è necessario chiarire, in merito alla sollevata eccezione di parte convenuta sulla mancanza di un contratto di erogazione regolarmente sottoscritto tra le parti, che il servizio pubblico di forniture idriche è stato affidato per legge agli ATO, ambiti territoriali delimitati, al quale gli enti locali, prima deputati all'erogazione del servizio, dovevano obbligatoriamente conferire gli impianti per l'erogazione del servizio, dopo aver costituito lo stesso . Singole leggi regionali hanno CP_3 delimitato le aree di competenza degli ATO, che sono poi stati costituiti dagli stessi enti locali, conferendo a ciascun ATO la facoltà di scegliere le modalità di gestione del servizio nel rispetto della normativa vigente. In applicazione di tale normativa l'ATO, in cui rientra il comune di Pagani, ha concesso la gestione del servizio idrico alla . La legittimazione della ad esigere Pt_1 Pt_1 il credito può quindi ritenersi sussistente, in quanto l'odierna attrice è soggetto che ex lege, con l'attività mediata di fonti secondarie, è chiamato a gestire il servizio nell'area ricompresa nell'ambito ATO in cui rientra il comune dove hanno la residenza i convenuti ed a riscuotere i corrispettivi;
a tal fine, si appalesa inconferente il richiamo agli artt. 1406 c.c. in materia di cessione di contratto, che postula un fondamento consensuale e l'esistenza di interessi esclusivamente privatistici (che nel caso di specie mancano).Poiché, quindi, la gestione del servizio idrico è stata affidata esclusivamente alla obbligata ad erogarlo alla collettività indifferenziata facente parte dell'ambito ATO del Parte_1 comune di Pagani, chiunque nell'area predetta intenda accedere al servizio idrico ad essa dovrà rivolgersi. Ne consegue che il rapporto ben può nascere di fatto, salvo che l'utente decida di non avvalersi del servizio, né la all'atto della successione ex lege nella gestione del servizio, avrebbe Pt_1 potuto sospendere l'erogazione della fornitura idrica in attesa della materiale sottoscrizione del contratto da parte di ciascun utente finale, perché tale comportamento avrebbe integrato una violazione della concessione del servizio pubblico, ed avrebbe provocato una grave disagio all'utenza.
Sempre in via preliminare va rilevata la inesistenza della eccepita carenza di legittimazione passiva del convenuto nel presente giudizio in via solidale, in quanto la pretesa creditoria Controparte_2 avanzata dall'attore si riferisce alla utenza di cui al contatore FA048939-O6 intestata a CP_1 codice anagrafico 156873 ma, come provato attraverso la CTU depositata serve anche
[...] l'abitazione del sig. . CP_2
Ed invero!
In via di principio l'intestatario dell'utenza di un servizio di fornitura di acqua potabile è il responsabile del pagamento dei consumi anche se l'acqua viene usata da terzi. Unico soggetto contrattualmente pagina 2 di 4 obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è infatti colui che risulta intestatario della utenza ed infatti anche la semplice proprietà dell'immobile servito non costituisce valida fonte dell'obbligazione di pagamento.
Nel caso in cui venga provato, però, come nella fattispecie che ci occupa con la CTU, che un soggetto diverso dal titolare si avvale comunque dell'utilizzo dell'acqua fornita da quel contatore e quindi si dimostra l'effettività dell'utilizzo anche da parte di persona diversa dal titolare, l'azienda idrica è titolata a richiedere il pagamento della fornitura ad entrambi.
Ciò premesso, con riguardo al merito e alla specifica questione della determinazione del corrispettivo per l'utenza di cui è causa, questo Giudicante ritiene di condividere e far proprie le risultanze dell'elaborato peritale depositato.
Il CTU, ing. , ha rilevato che gli immobili serviti dall'utenza di cui alle fatture del Persona_1 presente giudizio sono : subalterno 9 piano terra civico 26 (autorimessa), subalterno 10 piano terra civico 24 (studio medico), subalterno 3 piano secondo civico 30 (abitazione), subalterno 6 piano sottotetto civico 30 (deposito) di proprietà del sig. titolare dell'utenza e subalterno 2 Controparte_1 piano primo civico 30 (abitazione) abitata dal sig. Lo stesso ha ampiamente Controparte_2 chiarito che le fatture di cui al presente giudizio riguardano i consumi effettivi dell'utenza in quanto alcune fatture sono in acconto ed altre sono a conguaglio e quindi, in queste ultime sono stati esattamente allineati i consumi pagati in acconto con quelli effettivi. Ha provveduto inoltre a redigere due piani di riparto delle somme dovute in virtù delle utenze servite e delle loro specifiche destinazioni tenendo presente le tariffe in vigore nel 2006 del Comune di Pagani con variazione del 6% annuo e la tariffa media nazionale nel 2013 con la maggiorazione del 6% annuo. Sul punto è necessario preliminarmente chiarire che, il concessionario ha l'obbligo di pubblicare e depositare le tariffe applicate ai sensi delle delibere ARERA e della normativa sulla trasparenza dei servizi pubblici;
nel caso in cui le tariffe applicate non vengono depositate si ritiene quindi corretto adottare il criterio delle tariffe medie nazionali ARERA quale parametro tecnico idoneo a stimare l'effettivo valore del servizio. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III sent. 22607/2018), in assenza di prova circa l'esistenza e la pubblicazione delle tariffe comunali non è ammissibile utilizzarle ai fini della quantificazione giudiziale trattandosi di dati unilaterali e non verificabili. Ne consegue, in questo caso, visto il mancato deposito da parte dell'attore ricorrente delle tariffe utilizzate, che l'unico parametro legittimamente utilizzabile è quello delle tariffe medie nazionali in quanto fondate su criteri oggettivi e pubblici, elaborate dall'autorità regolatoria, idonee a garantire un'equa valutazione tecnica in assenza di parametri locali certi. Infine va rilevato che, nel caso che ci occupa, avendo il CTU accertato la fruizione parziale dell'utenza idrica da parte dei convenuti e rilevato il consumo individuale, il Tribunale debba operare la condanna dei medesimi, ciascuno per la propria spettanza, come da ripartizione contenuta nella perizia in quanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di merito , nel caso in cui è possibile individuare le singole quote di utilizzo di un servizio, ciascun utilizzatore deve essere condannato pro quota, in base al consumo effettivo o stimato.
Da ultimo va dichiarata non accoglibile la richiesta di sospensione del servizio avanzato da parte attrice ricorrente in quanto non sussistono i gravi inadempimenti richiesti dalla normativa, evidenziando che, il fatto che il contatore sia posto in area privata, non dà automaticamente al giudice il potere di ordinare la chiesta sospensione.
Ciò posto in punto di fatto ed in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza pagina 3 di 4 a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).Come evidenziato anche in sede di legittimità, il principio della “ragione più liquida” impone un approccio interpretativo che comporta la verifica delle questioni risolutive sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, e consente di sostituire il profilo di evidenza prevalente rispetto a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. n. 12002 del 2014; cfr. altresì Cass., SS.UU., n. 9936 del 2014, nonché Cass., SS. UU., n. 26246 del 2014).
Pertanto la domanda avanzata con la proposizione del presente giudizio va accolta parzialmente.
Le spese del giudizio in uno alle spese della CTU, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, in virtù della riduzione della somma richiesta e del mancato accoglimento della richiesta di sospensione del servizio, nonchè in relazione al comportamento processuale tenuto dalla parte attrice che ha ritenuto di non dover depositare le comparse conclusionali come autorizzate, vengono totalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla Pt_1
2. Condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma di Controparte_1 euro 5251,44 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma Controparte_2 di euro 2530,55 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
4. Rigetta la richiesta di sospensione del servizio idrico;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e le spese della ctu.
Nocera Inferiore, 24 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa NN De CE
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