Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1037/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Arricchimento senza causa.
Proposta da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Oberdan n.24A/20, elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre n. 18/5, presso lo studio dell'avv. Elia Ricci (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_2 allegata all'atto d'appello;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in Controparte_1 C.F._3
Via Santa Maria del Campo n. 26/4, elettivamente domiciliata in Chiavari, Via Rivarola n. 55, presso lo studio dell'avv. Enrico Razzaboni (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._4
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellata
-per la riforma-
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria meglio visti in via principale e nel merito: accogliere la proposta impugnazione per i motivi dedotti in atto di appello e per le ragioni esposte negli atti del procedimento e, per l'effetto, in riforma delle sentenze nn. 1460 e 398 rese inter partes dal Tribunale di Genova rispettivamente in data 7.6.2022 e 11.4.2023, a definizione del procedimento R.G. n.
7487/2020; - accertare e dichiarare che la SI.ra , prima dello scioglimento Controparte_1 della comunione legale con l'Ing. si è impossessata dell'importo di Lit. Parte_1
23.838.000/12.307,17 nonché dell'importo di € 77.500,00 (pari alla metà dell'indennità di esodo) per complessivi € 89.807,17, e, per l'effetto, previo calcolo del valore delle quote dei beni in comunione, ordinare alla convenuta la restituzione dei predetti importi, ovvero di quelli minori o maggiori che risulteranno in corso di causa anche a seguito di espletamento di CTU contabile maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme via via rivalutate, come per legge, dalla data del dovuto al saldo;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, confermate, per il resto le impugnate sentenze;
previa in via istruttoria: l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. non ammessi, con l'audizione dei testimoni ivi indicati specificatamente;
ordine alla SI.ra ed alle Banche Aletti & C. Spa, BPM Spa, Unicredit CP_1
Spa ed Intesa San Paolo Spa di esibizione dei contratti e degli estratti conto per gli anni 2011-2021 dei rapporti intrattenuti con la convenuta;
espletamento di CTU contabile sul conto corrente cointestato con la SI.ra presso il Credito Italiano, Agenzia di RA (già Controparte_1
Chiavari), per accertare che la convenuta si è appropriata di somme non oggetto di comunione tra coniugi, con riserva di più approfondita indicazione del quesito, a seguito della lettura delle istanze istruttorie avversarie;
- comunque accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si ripropongono, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinte le contrarie domande ed eccezioni, - in via principale e nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, accertare che la SI.ra
, prima dello scioglimento della comunione legale con l'Ing. si è Controparte_1 Parte_1
impossessata sia dell'importo complessivo di € 109.911,71 (Euro centonovemilanove centoundici/71), sia di mobili acquistati dall'attore e collocati presso l'abitazione familiare in
RA, Via Maria del Campo 24/6, e, per l'effetto, previo calcolo del valore delle quote dei beni in comunione, disporre la divisione, ordinando alla convenuta la restituzione dei predetti importi, ovvero di quelli minori o maggiori che risulteranno in corso di causa anche a seguito di espletamento di CTU contabile e mobili, oppure, loro valore economico, oltre interessi e rivalutazione, se dovuta, dalla data del dovuto al saldo;
- sempre in via principale: accertare che la SI.ra ha CP_1 occultato somme di denaro e titoli oggetto di comunione tra coniugi e, per l'effetto, procedere alla divisione degli stessi in base alle regole di Legge, previa determinazione delle quote di spettanza, anche a seguito di eventuale CTU contabile;
- in via istruttoria: ordinare alla SI.ra ed CP_1 alle Banche Aletti & C. Spa, BPM Spa, Unicredit Spa ed Intesa San Paolo Spa l'esibizione dei contratti e degli estratti conto per gli anni 2011-2021 dei rapporti intrattenuti con la convenuta;
- in ogni caso: vinte le spese”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da avverso le sentenze nn. 1460/2022 e 898/2023 pronunciate dal Tribunale di Genova Parte_1
rispettivamente in data 7.6.2022 e 11.4.2023, in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata.
In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 898/2023 pronunciata dal Tribunale di Genova in data 11/4/2023, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare tenuto e condannare l'Ing. alla rifusione alla SInora delle spese legali del Parte_1 Controparte_1
primo grado in maniera integrale ovvero largamente prevalente.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 16.9.2020, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Genova , esponendo: Controparte_1
- di aver contratto con quest'ultima matrimonio concordatario in data 28.03.93, con applicazione del regime di comunione dei beni;
- che, dal 1991 al 2014, egli aveva svolto attività di lavoro dipendente, dapprima presso Marconi
s.p.a. e, successivamente, presso Alcatel-Lucent Italia s.p.a., mentre la aveva svolto CP_1
attività di agente di commercio fino all'anno 1997;
- che, in data 17.8.1994, i coniugi stipulavano contratto di conto corrente n. 14388 e portafoglio titoli n. 3325100000017303000 presso il Credito Italiano (successivamente Banca Unicredit), Agenzia di
Chiavari (poi, di RA), in regime di co-intestazione; - che, in data 24.8.1994, egli estingueva il c/c n. 13398 (aperto presso l'Agenzia di Genova Nervi del
Credito Italiano e cointestato con la di lui madre, sig.ra ) ed accreditava l'importo ivi giacente CP_2
di £ 23.838.000 sul precitato c/c cointestato n. 14388;
- che, nel settembre dell'anno 2013, egli percepiva la somma di € 155.000,00 a titolo di incentivo all'esodo;
- che tale somma era accreditata il 30.09.2013 sul c/c n. 14388, per l'importo complessivo di €
187.882,60 comprendente, per la differenza di € 32.882,60, anche il TFR e altre competenze di fine rapporto;
- che, in data 12.11.2013, egli acquistava BTP per l'importo di € 100.000,00 utilizzando la menzionata somma di € 187.882,60;
- che, in data 2.1.2014, l'ulteriore importo di € 40.756,25 - pure appartenente al detto incentivo all'esodo - veniva impiegata per un altro investimento, dell'ammontare di € 498.756,25 in BTP e fondi, acquistati con la somma di € 40.756,25 e, per la differenza di € 458.000,00, con denaro appartenente alla comunione, proveniente dalla liquidazione di titoli scaduti il 31.12.2013 per un importo complessivo di € 458.000,00;
- che, quindi, nel periodo novembre 2013/dicembre 2014, egli aveva utilizzato, pressoché per intero,
l'importo di € 155.000,00, percepito a titolo di incentivo all'esodo, per acquistare titoli di Stato BTP
(di sua proprietà esclusiva), poi depositati nel conto di gestione cointestato con la CP_1
- che la somma residua, pari a € 14.247,75, rimaneva in giacenza sul c/c e non sarebbe mai caduta in comunione, al pari di quella impiegata per l'acquisto di titoli e dei BTP conseguentemente ottenuti;
- che egli, nell'anno 1992, aveva acquistato, con proprio denaro, alcuni mobili che erano stati collocati nell'abitazione coniugale (di proprietà di ), sita in RA, Via Santa Maria del Controparte_1
Campo n. 24/6: da RI ET Mobili a S. RE (GE): n. 1 tavolo semicerchio cristallo;
n. 1 divano;
n. 1 tavolino, il tutto per il prezzo di Lire 7.080.000 pari ad € 6.400,00; da Centro
Mobili Ferrada una cucina su misura completa di elettrodomestici per il prezzo di Lire 9.800.00 pari ad € 8.880,00; da Arredamento Citi di Chiavari n. 1 camera completa da letto di tipo marinaro per il prezzo di Lire 12.700.00 pari ad € 11.700,00; da Eram Snc di Genova n. 3 lampade per il prezzo di
Lire 890.000 pari ad € 805,00;
- che, in data 5.11.2018, la avrebbe prelevato a sua insaputa dal dossier di gestione valori CP_1 cointestato, aperto presso Unicredit, titoli per € 290.000,00 (a fronte di un investimento complessivo di € 560.000,00) e, il giorno successivo, 6.11.2018, gli comunicava l'intenzione di volersi separare, invitandolo ad allontanarsi immediatamente dalla casa coniugale, di sua proprietà;
- che controparte, in data 5.11.2018, chiedeva la liquidazione del controvalore totale dei titoli depositati sul conto di gestione, cointestato presso Unicredit, senza tenere conto che una parte consistente dei valori giacenti – per € 155.000,00 o almeno € 140.752,75 – sarebbero stati di sua proprietà esclusiva, poiché acquistati con il denaro proveniente dall'incentivo all'esodo percepito da
Alcatel-Lucent Spa, nel settembre 2013, che non avrebbe potuto ritenersi compreso nella comunione legale;
- che, inoltre, nella stessa occasione, otteneva la liquidazione di titoli per un Controparte_1 controvalore in eccesso per € 10.000,00, suddividendo i titoli in comproprietà e lasciando in addebito sul rapporto bancario l'importo di € 2.000,00 per l'operazione eseguita;
- che, successivamente, nell'ambito del procedimento di separazione, egli e Controparte_1
comparivano avanti il Presidente del Tribunale di Genova in occasione dell'udienza del 14.6.2019, a seguito della quale - inutilmente espletato il tentativo di conciliazione con provvedimento in data
24.7.2019 - essi erano autorizzati a vivere separatamente, con conseguente scioglimento della comunione dei beni ex art. 191 comma 2 c.c.;
- che, in corso di causa, egli scopriva che la ex coniuge gli aveva sempre celato la proprietà/comproprietà dei sottoindicati immobili dai quali ella avrebbe canoni di locazione mai confluiti nel conto in comunione, né altrimenti utilizzati per i bisogni della famiglia, ricevendo, altresì una conseguente sanzione tributaria di € 911,71 per dichiarazione inveritiera, irrogatale nell'anno
2018, poche settimane dopo aver dovuto lasciare l'abitazione coniugale: appartamento a RA in
Via Nino Bixio 7/18 (già Corso Mameli 272 E), meglio individuato al N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 22, part. 3021, sub. 22 del valore medio O.M.I. di € 185.000,00 (per 100 mq.) e di quello locativo medio di € 9.720,00 annuali;
cantina e posto auto a RA presso Via Nino Bixio 7 (già
Corso Mameli 272 E) meglio individuati al N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 22, part. 3021, sub. 9 e 131, il cui valore medio O.M.I. per il solo posto auto di 13 mq. sarebbe ammontato ad €
25.000,00 e quello locativo ad € 1.263,60 annuali;
appartamento a RA in Via Santa Maria del
Campo, in cui ella risiedeva, meglio individuato al N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 21, part. 1657, sub. 6, del valore medio O.M.I. per 80 mq. di € 148.000,00; negozio a RA in Corso Mameli
260 C, formato da due unità catastali, meglio contraddistinte al N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 22, part. 3013, sub. 3 e part. 961, sub. 3, del valore medio O.M.I. per 50 mq. di € 117.500,00
e del canone locativo annuale di € 7.650,00; negozio a RA (nella quota di 1/6) in Corso Mameli, meglio contraddistinte al N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 30, part. 1645, sub. 78 del valore medio O.M.I. per 207 mq. di € 81.075,00 (pari a 1/6); negozio a RA in Via E. Toti 12 C, meglio contraddistinto all'N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 22, part. 468, sub. 1, del valore medio
O.M.I. 117.500 per 50 mq. e del canone locativo annuale di € 7.650,00; box ereditato dal padre nel mese di Maggio 2020, a RA in Via Nino Bixio 7 (già Corso Mameli 272 E) meglio contraddistinto all'N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 22, part. 3021, sub. 5, del valore medio O.M.I. per 14 mq. di € 31.150,00 del canone locativo medio O.M.I. annuale € 1.377,60;
- che, dalla risposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate nel dicembre 2020, egli appurava che la originaria convenuta aveva percepito, in corso di matrimonio, redditi da locazione del negozio situato a RA, per € 6.270,00 annuali e che era intestataria di contratti di c/c e deposito titoli presso i sottoelencati Istituti bancari: Banca Aletti & C. S.p.a., Banco BPM S.p.a., Banca Unicredit S.p.a. e
Banca Intesa San Paolo S.p.a;
- che detti rapporti bancari – la cui esistenza sarebbe sempre stata occultata ex adverso– sembrerebbero essere stati costituiti mediante le somme accumulate dalla ex moglie durante il matrimonio e non spese, con la conseguenza che su detto denaro e titoli si sarebbe instaurata la comunione tra i coniugi, ai sensi ai sensi dell'art. 177 lett. b) e/o c) c.c.;
- che egli sarebbe anche proprietario di beni strettamente personali, ossia: due esemplari di autovettura
Lancia VI con tg. LO004995 del 1963 e tg. GE182161 del 1962 e una motocicletta Honda
AT tg. GE234103 del 1990 in quanto l'auto tg. GE182161 sarebbe stata ereditata dal padre mentre gli altri due mezzi sarebbero stati acquistati usati, smontati e completamente restaurati da lui.
2. Sulla base di tali premesse, rassegnava la seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Parte_1
Tribunale di Genova, respinte le eccezioni e domande avversarie, così giudicare: - in via principale
e nel merito per le ragioni esposte in narrativa, accertare che la SI.ra , prima Controparte_1 dello scioglimento della comunione legale con l'Ing. si è impossessata sia dell'importo Parte_1 complessivo di € 109.911,71 (Euro centonovemilanove centoundici/71), sia di mobili acquistati dall'attore e collocati presso l'abitazione familiare in RA, Via Maria del Campo 24/6, e, per
l'effetto, previo calcolo del valore delle quote dei beni in comunione, ordinare alla convenuta la restituzione dei predetti importi, ovvero di quelli minori o maggiori che risulteranno in corso di causa anche a seguito di espletamento di CTU contabile e mobili, oppure, loro valore economico, oltre interessi e rivalutazione, se dovuta, dalla data del dovuto al saldo;
- in ogni caso vinte le spese.” .
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2020, si costituiva in giudizio
, contestando le domande attoree in fatto e diritto e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, per tutte le causali ed i titoli di cui alla narrativa: - respingere le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- in via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare che il SInor prima dello scioglimento della comunione legale si è impossessato Pt_1
delle quote di partecipazione nella società rovvedendo al loro trasferimento a terzi CP_3
e dei veicoli di cui al punto 7) della sovraestesa narrativa e per l'effetto, previo calcolo del valore dei beni in comunione, dichiarare tenuto e condannare l'attore alla loro restituzione o a corrispondere il loro valore economico indicato in narrativa, ovvero quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, da determinarsi anche a mezzo di C.T.U.,, oltre interessi e rivalutazione, se dovuta, dalla data del dovuto al saldo”.
4. A seguito della fase di trattazione e dopo aver ammesso ed esperito le prove per testi e l'interpello richiesti dalle parti, il Tribunale di Genova emetteva sentenza non definitiva n. 1460, pubblicata in data 7.6.2022, con la quale così decideva “… dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice in sede di prima memoria ex articolo 183 VI comma c.p.c. n.1; - Rigetta la domanda di parte attrice di restituzione della somma di € 109. 911,71 e di restituzione dei beni mobili diversi dalla camera completa da letto di tipo marinaro e delle tre lampade di cui in parte motiva;
- Ordina ad la restituzione a della camera completa da letto di tipo marinaro Controparte_1 Parte_1
e delle tre lampade di cui in parte motiva;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta relativa alla restituzione dei veicoli o del loro controvalore;
- Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza ...”.
5. In particolare, il Giudice di prime cure, con tale decisione, osservava:
- che l'articolo 177 c.c., rubricato “Oggetto della comunione” prevederebbe che costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se, al momento dello scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, precisando che, qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi;
- che l'articolo 179 c.c. individuerebbe quali “Beni personali” del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio il coniuge era proprietario o rispetto al quale era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o tale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto;
- che sarebbe stata da escludere la fondatezza di tutte le domande attoree riguardanti i crediti pecuniari e di una parte di quelle riguardanti i mobili, per difetto di prova sulla titolarità esclusiva del cespite oggetto di domanda (per gli importi di £ 23.838.000/€ 19.500,00 e di € 77.500,00 e taluni beni mobili), ovvero sulla effettiva esistenza della partita (per gli importi di € 10.000,00 e € 2,000,00), ovvero per difetto di legittimazione passiva della originaria convenuta (per l'importo di € 911,71;);
- che la domanda del tesa ad accertare che controparte avrebbe occultato somme di denaro e Pt_1
titoli oggetto di comunione sarebbe stata inammissibile giacché l'originario attore, con l' atto di citazione, avrebbe chiesto la “restituzione” di somme di denaro e di beni mobili asserendo che si trattasse di denaro, titoli e beni di sua proprietà di cui la moglie si sarebbe illecitamente ed ingiustamente impossessata prima dello scioglimento della comunione ma egli non avrebbe chiesto la divisione del patrimonio comune, con la conseguenza che la domanda proposta con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. avrebbe dovuto essere considerata inammissibile;
- che l'istanza ex art. 210 c.p.c. proposta dal per l'esibizione dei contratti e dei rapporti Pt_1
intrattenuti dalla presso vari Istituti bancari sarebbe stata inammissibile perché CP_1
esplorativa;
- che le domande riconvenzionali proposte dalla e relative ai veicoli utilizzati dall'odierno CP_1
appellante sarebbero state infondate.
6. Con ordinanza in data 7.6.2022, la causa era quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU per determinare il valore delle quote della intestate a al momento della Controparte_3 Parte_1 cessione a terzi, e rinviava all'udienza del 3.11.2022.
7. In detta sede, i difensori delle parti formulavano riserva di appello avverso la sentenza parziale n.
1460/2022 e - dato atto di avere raggiunto un accordo sul valore delle quote della CP_3 determinato, complessivamente, in € 6.000,00, senza necessità di C.T.U. - chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
8. Espletato detto incombente in occasione dell'udienza tenutasi in data 12.1.2023, la causa, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusionali ex art. 190 c.p.c., era nuovamente trattenuta in decisione.
9. Con la sentenza n. 398, depositata in data 11.04.2023, il Tribunale di Genova decideva la causa in via definitiva, così disponendo “… accerta e dichiara che prima dello scioglimento della Parte_1
comunione, si è impossessato delle quote di partecipazione nella società CP_3 provvedendo al trasferimento a terzi e per l'effetto condanna a corrispondere ad Parte_1 [...] per la causale in atti la somma di € 3.000,00 oltre interessi al tasso legale su tale importo CP_1
dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio …”.
10. Il Giudice di prime cure motivava la propria decisione nei termini di seguito trascritti: “Il
Tribunale pronunciando sull' ultima e residua domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, non ancora decisa con la sentenza non definitiva, deve limitarsi ad accertare e dichiarare che Pt_1
prima dello scioglimento della comunione legale, si è impossessato delle quote di
[...]
partecipazione nella società provvedendo al loro trasferimento a terzi Controparte_3
(circostanza di fatto non contestata dall' attore) e, conseguentemente, deve condannare l'attore a corrispondere alla convenuta la somma di Euro 3.000,00 - pari alla metà del Controparte_1
loro controvalore economico convenuto tra le parti nel corso del giudizio in complessivi Euro
6.000,00 ( verbale dell' udienza in data 3/11/2022 ) - oltre interessi legali su tale importo dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo tenuto conto di quanto già argomentato in motivazione con la sentenza non definitiva n. 1460/2022 del 3/6/2022 ( pagine 10 e 11 della sentenza ). Le spese legali del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. tenuto conto di quanto deciso con la sentenza non definitiva e con la presente sentenza
e, quindi, della reciproca soccombenza e dell'esito complessivo della lite.”.
11. Con atto di citazione in appello notificato in data 13.11.23, impugnava sia la sentenza Parte_1
non definitiva n. 1460/22 sia la sentenza definitiva n. 398/23, deducendo, complessivamente, tre motivi.
11.1. Col primo motivo (“VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 179 LETT. A) E LETT. B) C.C.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 1298, I E II COMMA C.C. CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE”), l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza non definitiva, nella parte in cui essa aveva respinto la sua domanda di restituzione dell'importo di £ 23.838.000 (aggiornate in valuta attuale ad € 19.500,00) provenienti da c/c cointestato con la madre e accreditate su c/c cointestato ai coniugi.
Sul punto, il osteneva di aver sempre impiegato tutto il proprio stipendio per le esigenze della Pt_1
famiglia, con la conseguenza che le somme oggetto del presente motivo di gravame sarebbero provenute da donazioni familiari e/o da risparmi preesistenti al matrimonio, con conseguente loro riferibilità al di lui patrimonio personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 lett. a) o lett. b) c.c.
In chiave subordinata, l'appellante osservava che, derivando le somme de quibus da un conto corrente cointestato con la madre, il denaro ivi presente sarebbe stato nella presunta contitolarità dei correntisti ex art. 1298, c. 2 c.c. e, conseguentemente, la riferibilità al suo patrimonio personale sarebbe stata predicabile quantomeno riguardo al 50% dell'importo poi trasferito sul conto corrente cointestato tra gli ex coniugi.
Inoltre, l'originario attore sosteneva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, il mero versamento di una somma di denaro appartenente al coniuge a titolo personalissimo su di un conto già cointestato alla coppia non comporterebbe alcuna variazione del titolo proprietario del cespite, perché non rivelerebbe alcun intento dispositivo.
In conclusione, secondo l'appellante, l'intervenuta suddivisione di titoli e danari fatta unilateralmente dalla in ragione della metà, avrebbe comportato l'illegittima acquisizione della somma CP_1
anzidetta, che sarebbe sempre rimasta nella titolarità del coniuge e che dovrebbe, pertanto, essere restituita all'avente diritto maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi secondo legge.
11.2. Col secondo motivo (“VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 179, LETT. E) ED F) C.C.. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 177 LETT. B) E C) CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA MOTIVAZIONE”), l'appellante sosteneva che la sentenza non definitiva sarebbe stata altresì errata nella parte in cui essa aveva disatteso la sua domanda avente ad oggetto il riconoscimento della esclusiva proprietà in capo a lui dell'importo di € 155.000,00, ricevuto a titolo di incentivo all'esodo in data 9.2.2023, e successivamente investiti in BTP e la condanna restitutoria per la quota indebitamente appropriata da parte della odierna appellata.
In argomento, il osservava, in primo luogo, che il denaro corrispostogli dal proprio datore di Pt_1 lavoro a titolo di incentivo all'esodo, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità di segno contrario rispetto a quello menzionato dal primo Giudice, avrebbe avuto natura risarcitoria, in quanto finalizzata a sostituire una futura assenza di reddito da lavoro.
Pertanto, la originaria convenuta, disponendo unilateralmente dei titoli acquistati con l'importo in esame, avrebbe violato il disposto dell'art. 179, lett. e) ed f) c.c., che notoriamente escludono dalla comunione “… e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o tale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto …”.
In secondo luogo, il lamentava che il Tribunale di Genova avrebbe anche svolto l'erronea Pt_1 argomentazione secondo cui l'incentivo all'esodo sarebbe stato oggetto di comunione de residuo, poiché la relativa somma sarebbe stata versata su un conto corrente cointestato, per essere utilizzata per l'acquisto di BTP.
Sul punto, l'appellante precisava che la somma de qua sarebbe stata accreditata il 30.9.2013 sul c/c
14388, cointestato tra le parti in causa, per il superiore importo di € 187.882,60, comprendente anche il TFR ed altri trattamenti di fine rapporto, e che detto importo sarebbe stato da lui così impiegato:
a) per l'ammontare di € 100.000,00, nell'acquisto di BTP;
b) per ulteriori € 40.756,00, per un altro investimento in BTP, acquistati per il maggiore importo complessivo di € 498.756,25 e pagati anche con denaro comune dei coniugi, proveniente dalla liquidazione a scadenza di altri titoli di Stato liquidati in data 31.12.2013 per l'importo di €
458.000,00.
c) l'importo residuo sarebbe rimasto in giacenza sul c/c e non sarebbe mai caduto in comunione così come i BTP acquistati con la provvista sopra evidenziata.
Inoltre, l'originario attore puntualizzava che l'attribuzione al suo patrimonio personale dei titoli acquistati con il denaro proveniente dall'indennità di esodo non avrebbe potuto essere esclusa dalla assenza della dichiarazione di cui all'art. 179, lett. f) c.c., perché, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, tale dichiarazione avrebbe il mero scopo di rendere conoscibile ai terzi e all'altro coniuge la provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto, risultando superflua quando non vi siano dubbi circa la riferibilità esclusiva del denaro a uno dei due coniugi.
Ancora, il osservava che i BTP non avrebbero potuto essere considerati come ricadenti nella Pt_1
contitolarità dei coniugi, essendo beni virtuali non intestabili al proprietario o al comproprietario in maniera specifica.
Da ultimo, l'appellante ribadiva di non aver in alcun modo comunicato a controparte la propria intenzione di donarle il 50% della somma percepita quale incentivo all'esodo, né che i titoli acquistati con detto importo sarebbero stati oggetto di donazione del relativo valore in denaro, nella proporzione del 50%.
11.3. Col terzo motivo (“VIOLAZIONE DI LEGGE: SOPRAVVENUTA VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 90 E SS. C.P.C. CARENZA DELLA MOTIVAZIONE”), l'appellante prendeva in considerazione le statuizioni in punto spese di lite adottate dal Tribunale di
Genova nella sentenza definitiva, giudicando corretta la decisione di compensarle integralmente e, tuttavia, auspicando una loro diversa ripartizione, in un senso favorevole al all'esito del Pt_1
presente giudizio di gravame.
12. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.02.24, si costituiva in giudizio
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_1
- quanto al primo motivo, che controparte non avrebbe fornito prova della provenienza donativa della somma di £ 23.838.000 (aggiornate in valuta attuale ad € 19.500,00) provenienti da c/c cointestato all'attore e alla di lui madre ed accreditate su c/c cointestato ai coniugi;
che, dall'estratto del conto corrente, prodotto sub 5 dall'originario attore, sarebbe emerso che su di esso veniva accreditato lo stipendio del come si sarebbe potuto evincere dalla disposizione “20/8/94 Lire 2.176.000 O/C Pt_1
V Azienda” e, in ogni caso, ciò non sarebbe stato contestato dall'originario attore;
che, comunque, fino alla nascita del figlio anche ella avrebbe lavorato, come risulterebbe dall'estratto conto Per_1
contributivo prodotto dallo stesso attore sub doc. 3 e, quindi, diversamente da quanto affermato ex adverso, avrebbe contribuito anche lei al mantenimento della famiglia;
che dall'esame delle movimentazioni del conto corrente n. 13398 intestato a e alla di lui madre Parte_1 CP_4
sarebbe evincibile che le uniche operazioni in entrata sarebbero costituite dall'accredito
[...]
dello stipendio del con la conseguenza che il conto medesimo sarebbe stato alimentato Pt_1 unicamente da quest'ultimo; che il doc. 38 attoreo ha dimostrato che la somma di Lire 20.000.000 veniva ciclicamente investita dalla coppia in BOT (30.12.1996 rimborso BOT – 30.12.1996 compera titoli;
30.6.1997 rimborso BOT -30.6.1997 compera titoli;
31.12.1997 rimborso BOT – 31.12.1997 compera titoli);
- quanto al secondo motivo, che le sentenze della Cassazione richiamate da controparte avrebbero ad oggetto una fattispecie diversa da quella che viene in rilievo nel caso di specie, riguardando esse l'ipotesi della moglie divorziata, titolare di assegno di mantenimento, che agisce in giudizio nei confronti dell'ex marito per vedersi riconosciuto il 40% dell'incentivo all'esodo conseguito in costanza di matrimonio;
che il contrasto giurisprudenziale richiamato dal non atterrebbe alla Pt_1 natura retributiva dell'incentivo all'esodo bensì alla questione della sua equiparabilità al TFR;
che plurime sentenze avrebbero riconosciuto la natura retributiva dell'incentivo all'esodo; che, contrariamente a quanto allegato dal il denaro oggetto del motivo in esame sarebbe confluiti Pt_1 sin dall'origine sul conto corrente comune e successivamente sarebbe stato in parte impiegato per l'acquisto di titoli, anch'essi confluiti sin dall'origine sul conto titoli della coppia;
che, anche a voler ritenere che le somme in esame fossero state attribuite all'ex marito a titolo di risarcimento del danno, il fatto che il denaro era confluito su un conto corrente cointestato ed era stato poi utilizzato per acquistare titoli di Stato cointestati costituirebbe chiaro indice della volontà di controparte di far transitare un proprio bene personale nella comunione col coniuge;
- quanto al terzo motivo, che nel giudizio di primo grado, sarebbe stato prevalentemente Parte_1
soccombente, avendo il Tribunale di Genova accolto parzialmente solo la sua domanda relativa alla restituzione di una modesta parte del mobilio e respinto, per infondatezza o inammissibilità, le altre domande, ragion per cui, in via di appello incidentale, l'appellata sosteneva che avrebbe errato il primo Giudice a compensare integralmente le spese di lite, in quanto le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico esclusivo dell'odierno appellante.
13. La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza emessa in data 15.03.24, rinviava la causa all'udienza del 19.12.24 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
14. Con ordinanza del 20.12.24, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
15. L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati e devono pertanto essere rigettati.
15.1. Ed invero, prendendo le mosse dall'appello principale proposto da che, per vero, Parte_1
nonostante in primo grado abbia visto respingere la quasi totalità delle sue domande, ha limitato il proprio gravame soltanto ad una parte delle domande dallo stesso in origine azionate, oggetto di doglianza del primo motivo, come si è ricordato, è stato l'avvenuto rigetto da parte della sentenza non definitiva della sua domanda di restituzione dell'importo di £ 23.838.000 (aggiornate in valuta attuale ad € 19.500,00) provenienti da c/c cointestato con la madre n. 13398 e accreditate su c/c cointestato ai coniugi n. 14388.
15.2. Orbene, la Corte ritiene di condividere appieno le argomentazioni e le conclusioni cui è giunto il Giudice di primo grado se solo si consideri che: il non ha fornito alcuna prova che il denaro Pt_1
in questione fosse di provenienza donativa o, comunque, costituisse un suo bene personalissimo;
dall'esame delle movimentazioni del conto corrente n. 13398 intestato a e Parte_1 CP_4
(sua madre) risulta che le uniche operazioni in entrata sono costituite dall'accredito dello
[...] stipendio dell'Ing. sicchè si deve ritenere che lo stesso fosse alimentato unicamente da Pt_1 quest'ultimo; è pacifico che fino alla nascita del figlio , nell'anno 1997, anche la SInora Per_1
ha lavorato, contribuendo pertanto anche lei al mantenimento della coppia. CP_1
Come ha inoltre evidenziato la difesa di parte appellata, i coniugi hanno contratto matrimonio in data
28/3/1993 e, quindi, circa un anno e mezzo prima dell'apertura del conto corrente n. 14338 sicchè appare del tutto ragionevole ritenere che la residua somma di Lire 23.838.000 non costituisse altro che risparmi accumulati in costanza di matrimonio.
15.3. Coerente a tale ricostruzione è infine il fatto che proprio la somma di Lire 20.000.000 veniva ciclicamente investita dalla coppia in BOT, nuovamente cointestati.
15.4. In questa situazione, del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto infine fosse dirimente nel caso di specie il fatto che l'attore ha trasferito tale denaro sul conto cointestato con la moglie.
15.5. Come noto, infatti, la legge impone di distinguere i proventi dell'attività separata di cui alla lett.
c) dell'art. 177, oggetto della comunione legale differita, da altre forme di liquidità in possesso del coniuge, considerate nel successivo art. 179 (il danaro acquisito per successione o donazione di cui alla lett. b), il danaro ottenuto a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa di cui alla lett. e).
Occorre però considerare che nel regime patrimoniale della famiglia il fondamento e l'ambito della comunione legale è il valore della forza lavoro di ciascun coniuge destinata a convertirsi in
“proventi” a cui corrisponde il credito dell'altro coniuge, in un continuo rapporto di scambio e collaborazione reciproci (Cfr. Cass. 20066/2023).
I “proventi”, allora, seppure provenienti dall'attività personale separata di ciascuno, in quanto conseguiti durante il matrimonio, divengono denaro “familiare” nel senso che sono scambiati con beni che diventano comuni (lett. a dell'art. 177) o diverranno oggetto delle ragioni dell'altro coniuge come comunione legale differita, in sede di scioglimento (lett. c dell'art. 177).
Il denaro individuato nelle categorie dell'art. 179, invece, non è oggetto di comunione legale differita e sicuramente può essere oggetto di surrogazione, nel senso che il suo impiego dà luogo ad acquisto di beni personali (per «scambio»), purché siano rispettate le formalità della lett. f dello stesso articolo.
Risultano perciò delineate dal legislatore, all'interno del patrimonio di ciascun coniuge, due masse di denaro, costituita la prima dai proventi dell'attività separata e la seconda dal denaro proveniente dai titoli elencati nell'art. 179. Evidentemente, però, attesa la natura di bene fungibile e consumabile del denaro, la distinzione tra queste due masse patrimoniali liquide è ardua perché se per la prova della provenienza del danaro può essere sufficiente un estratto conto bancario, ad una certa data, quel che resta difficile è provare che le spese per i bisogni della famiglia non siano state sostenute con quel denaro: ciascun coniuge, infatti, è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia con le sue sostanze e la sua capacità di lavoro e il denaro personalissimo e il denaro personale divenuto
«familiare» necessariamente si pongono sullo stesso piano ai fini dell'adempimento di quest'obbligo di contribuzione.
Per “separare” il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione, resta allora il problema di provare non già soltanto la proprietà di una certa somma prima del matrimonio o la sua provenienza da successione o donazione, ma l'ulteriore fatto che il denaro che resta non sia
“familiare” ma “personalissimo” perché specificamente “conservato” e non utilizzato per i bisogni della famiglia.
Diviene pertanto indispensabile che il coniuge titolare distingua preventivamente, nel patrimonio liquido, quanto denaro è stato prodotto da frutti dei beni propri e dai proventi conseguiti durante il matrimonio e quanto denaro, appartenendogli prima del matrimonio o provenendo dai
«titoli» elencati nell'art. 179, sia andato a costituire una sorta di patrimonio separato, suscettibile di
«trasformazione» ai sensi della lett. f) dell'art. 179 cod. civ. o di prelievo ex art. 195 cod. civ.
15.6. Nella specie, invece, il comportamento del non può che essere interpretato nel senso di Pt_1
voler mettere in comune il denaro con la allora moglie signora indipendentemente dalla CP_1
natura personale o meno della provvista.
15.7. Pertanto, si deve escludere la natura di bene personale della somma in questione, anche sotto l'altro e dirimente profilo che “non vi è alcuna prova che la convenuta nel novembre 2018 si sia impossessata ed appropriata in modo illecito di tale somma di denaro versata sul conto corrente comune 25 anni prima della separazione e verosimilmente utilizzata nel corso di tutti gli anni di convivenza tra i coniugi per le spese e le esigenze comuni della famiglia ovvero per investimenti comuni”.
15.8. Da qui l'infondatezza del motivo in esame.
16. Ad analoghe considerazioni ritiene la Corte di pervenire con riguardo al secondo motivo dell'appello principale, diretto a censurare la sentenza non definitiva nella parte in cui ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto il riconoscimento della esclusiva proprietà in capo a lui dell'importo di € 155.000,00, ricevuto a titolo di incentivo all'esodo in data 9.2.2023, e successivamente investiti in BTP e la condanna restitutoria per la quota indebitamente appropriata da parte della odierna appellata.
16.1. Sul punto occorre dare atto che, dopo la sentenza di primo grado, sono effettivamente intervenute le Sezioni Unite nn. 6229 del 7.3.2024 invocate da parte appellante.
Come tuttavia ha rilevato la difesa di parte appellata, tale decisione ha per oggetto la questione dell'assimilabilità dell'indennità di incentivo all'esodo al trattamento di fine rapporto, ai fini dell'applicazione dell'art. 12-bis l. n. 898/1970.
Come noto, infatti, l'art. 12-bis l. n. 898 del 1970, aggiunto dall'art. 16, comma 1, della l. n. 74/1987, prescrive, al primo comma, che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza;
il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La questione su cui vertevano i due mezzi di censura della ricorrente principale si inscrivono nel tema, più ampio, della delimitazione della fattispecie normativa di cui al cit. art. 12-bis, con particolare riguardo a quanto ne costituisce oggetto, e cioè l'indennità di fine rapporto erogata al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio: indennità che è riconosciuta all'altro coniuge nella misura sopra indicata. Sulla concreta possibilità di far rientrare nella detta indennità il cosiddetto incentivo all'esodo, e cioè quella prestazione cui, in base a un intercorso accordo negoziale, è tenuto il datore di lavoro a fronte della disponibilità, manifestata dal lavoratore, di addivenire allo scioglimento anticipato del rapporto di prestazione d'opera.
In questa situazione, ed a soli questi fini, le Sezioni Unite hanno quindi affermato che è estranea alla ivi indicata nozione di indennità di fine rapporto, tra le altre, anche l'indennità di incentivo all'esodo posto che “tale indennità non opera quale retribuzione differita, sicché è da escludere la conseguente necessità di farne partecipe il coniuge che di tale retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno divorzile. In effetti, tale indennità non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, onde non trova fondamento giustificativo l'apprensione di una quota di essa da parte del coniuge che ha diritto alla percezione dell'assegno di divorzio: l'esigenza di assicurare, in chiave assistenziale e perequativo-compensativa, una ripartizione dei redditi maturati nel corso del matrimonio qui non ricorre, proprio in quanto non si è in presenza di proventi accantonati nel corso della vita coniugale e divenuti esigibili al cessare del rapporto lavorativo;
si è piuttosto al cospetto di un'attribuzione patrimoniale discendente da un sopravvenuto accordo con cui si remunera il coniuge lavoratore per il prestato consenso all'anticipato scioglimento del rapporto di lavoro”.
16.2. Appare quindi evidente che tale ultima e pur importante decisione non sposta la questione in oggi in esame posto che non attiene alla natura retributiva dell'incentivo all'esodo ma alla sua equiparabilità al TFR ai fini sopraindicati e ricordati.
16.3. A ciò si aggiunga che, come condivisibilmente ha ritenuto il Giudice di primo grado, la somma ricevuta dall' Ing. a titolo di incentivo all'esodo è stato comunque oggetto di comunione de Pt_1
residuo, poiché ancora una volta, è stata versata sul conto corrente cointestato, e successivamente utilizzata per l'acquisto di BTP, con conseguente applicabilità dei principi sopra ricordati con riguardo all'esame del primo motivo.
Pertanto, nuovamente, la cointestazione anche all'altro coniuge è un mezzo inequivoco della manifestazione della volontà di mettere in comunione l'acquisto, indipendentemente dalla natura personale o meno della provvista (Cfr. Cass. n. 24061/2008, citata anche da parte appellata).
16.4. Da qui l'infondatezza anche del motivo in esame.
17. Con riguardo infine al terzo motivo, esso appare assorbito dal fatto che esso muoveva dal presupposto di un diverso esito del giudizio afferente al presente appello principale, ma poiché ciò non si è verificato lo stesso appare all'evidenza infondato.
18. Venendo ora ad esaminare l'appello incidentale, avente ad oggetto l'avvenuta compensazione integrale delle spese di lite in sede di sentenza definitiva, ritiene la Corte che in ragione della soccombenza reciproca delle parti (si ricordi che con la sentenza non definitiva è stata rigettata la domanda riconvenzionale ivi proposta dalla signora relativa alla restituzione dei veicoli CP_1
o del loro controvalore), del fatto che le parti avevano raggiunto prima della decisione definitiva un accordo in merito al valore delle quote della società pari a complessivi Euro 6000,00 Controparte_3
(di cui hanno dato atto a verbale all'udienza del 3.11.2022 innanzi al G.I.) della natura del rapporto tra le parti e dell'esito complessivo della lite sia corretta e condivisibile anche questa statuizione del
Giudice di primo grado, con conseguente integrale conferma delle due sentenze appellate.
19. Si ritiene infine che per le medesime ragioni sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti anche le spese di lite del presente grado di giudizio.
20. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto Controparte_1
e, per l'effetto,
- Conferma integralmente la sentenza non definitiva del Tribunale di Genova n. 1460/22, pubblicata in data 07.06.22, e la sentenza definitiva del Tribunale di Genova n. 398/23, pubblicata in data
11.04.23,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati.
Così deciso in Genova, il giorno 8.1.2025.
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni