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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2846/2018 R.G., avente ad oggetto “indebito previdenziale”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n.1, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sortino del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio
Vigilanti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 30.10.2018
[...] ha invocato l'annullamento del provvedimento notificatole dall'I.N.P.S. con Parte_1 raccomandata del 25.09/02.11.2017 per il recupero della somma di € 4.791,88 asseritamente corrispostale in esubero sul trattamento di disoccupazione cat. DS n. 2016942206 nel periodo compreso tra l'08.10.2016 e il 31.08.2017, previo disconoscimento del presupposto rapporto di lavoro con la asseritamente intercorso dall'01.08.2016 al Controparte_2
30.09.2016. A sostegno della proposta opposizione la ha eccepito l'infondatezza dell'eseguito Pt_1 disconoscimento, essa ricorrente essendo stata assunta in data 01.08.2016 dall'anzidetta società - avente ad oggetto l'amministrazione e la gestione di condomini - quale impiegata d'archivio con contratto di lavoro a tempo determinato part-time fino al 30.09.2016, avendovi lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, con regolare pagamento della dovuta retribuzione. Costituitosi in lite, l'I.N.P.S. ha invocato il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo il mancato adempimento degli obblighi datoriali gravanti sulla la Controparte_2 quale aveva comunicato all' UNILAV per il periodo in oggetto solo in data Parte_2
29.09.2016 - ovvero alla scadenza dell'allegato rapporto di lavoro con la ricorrente -, senza fornire fornito la sollecitatale motivazione della tardiva richiesta di riattivazione della matricola della ricorrente in data 14.10.2016, né alcuna prova del rapporto di lavoro.
Raccolta prova testimoniale e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.11.2024.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Ancorché l'avversato recupero previdenziale appaia giustificato dal sospetto contegno osservato dalla (attesa la comunicazione datoriale Controparte_2 dell'instaurazione del breve rapporto di lavoro, tramite modello UNILAV, solo in data 29.09.2016, ovvero al termine del medesimo, e l'omessa sollecitata giustificazione dell'istanza di riattivazione, per la posizione previdenziale della ricorrente, di matricola aziendale cessata, altrettanto tardivamente proposta in data 14.10.2016), dalla circostanziata e coerente deposizione della teste
- dipendente della “dal 2014 fino al luglio 2016”, sentita all'udienza del Testimone_1 12.05.2021 - è invero emerso che “l'amministratore dei condomini di cui si occupava la società era il sig. Quando decise di lasciare il suo ruolo di Parte_3 Parte_3 amministratore di condomini nella società quest'ultima assunse la ricorrente a tempo CP_2 determinato per i mesi di agosto e settembre 2016, periodo nel quale la ricorrente si è occupata della chiusura dei bilanci condominiali al fine del subentro di nuovi amministratori, tra i quali anche io. Ricordo che nel periodo sopraindicato la ricorrente era presente dal lunedì al venerdì per mezza giornata, ad agosto in particolare di mattina, nel mese di settembre poteva capitare che il turno fosse quello pomeridiano. Quando io non ero in ufficio la ricorrente si è occupata anche del ricevimento del pubblico e dell'incasso di somme dei condomini e rilasciava ricevute di pagamento.; si è occupata altresì anche della chiusura dei bilanci condominiali. La ricorrente prima di quel periodo sopra indicato era dipendente di;
quando quest'ultimo Parte_3 decise di smettere il suo ruolo di amministratore per la società la ricorrente decise di CP_2 dimettersi, come me, e dopo le dimissioni è stata contattata dalla società per essere assunta nel breve periodo di agosto settembre 2016 al fine di curare la chiusura dei bilanci condominiali e il passaggio delle consegne ai nuovi amministratori”. Ritenuta per quanto sopra la prova del rapporto di lavoro sotteso al recuperato trattamento di disoccupazione e della conseguente causa debendi della prestazione - i censurati comportamenti datoriali non potendo pregiudicare la tutela previdenziale della lavoratrice -, l'impugnata comunicazione di recupero va annullata, in accoglimento della proposta opposizione, con conseguente condanna dell' , giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella CP_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, ai motivi della decisione e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2846/2018 R.G., in accoglimento della proposta opposizione;
annulla la comunicazione di indebito notificata dall'I.N.P.S. alla ricorrente Parte_1 con raccomandata del 25.09/02.11.2017;
[...] condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore di al pagamento delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a come per legge.
Così deciso in Ragusa il 14 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2846/2018 R.G., avente ad oggetto “indebito previdenziale”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n.1, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sortino del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio
Vigilanti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 30.10.2018
[...] ha invocato l'annullamento del provvedimento notificatole dall'I.N.P.S. con Parte_1 raccomandata del 25.09/02.11.2017 per il recupero della somma di € 4.791,88 asseritamente corrispostale in esubero sul trattamento di disoccupazione cat. DS n. 2016942206 nel periodo compreso tra l'08.10.2016 e il 31.08.2017, previo disconoscimento del presupposto rapporto di lavoro con la asseritamente intercorso dall'01.08.2016 al Controparte_2
30.09.2016. A sostegno della proposta opposizione la ha eccepito l'infondatezza dell'eseguito Pt_1 disconoscimento, essa ricorrente essendo stata assunta in data 01.08.2016 dall'anzidetta società - avente ad oggetto l'amministrazione e la gestione di condomini - quale impiegata d'archivio con contratto di lavoro a tempo determinato part-time fino al 30.09.2016, avendovi lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, con regolare pagamento della dovuta retribuzione. Costituitosi in lite, l'I.N.P.S. ha invocato il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo il mancato adempimento degli obblighi datoriali gravanti sulla la Controparte_2 quale aveva comunicato all' UNILAV per il periodo in oggetto solo in data Parte_2
29.09.2016 - ovvero alla scadenza dell'allegato rapporto di lavoro con la ricorrente -, senza fornire fornito la sollecitatale motivazione della tardiva richiesta di riattivazione della matricola della ricorrente in data 14.10.2016, né alcuna prova del rapporto di lavoro.
Raccolta prova testimoniale e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.11.2024.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Ancorché l'avversato recupero previdenziale appaia giustificato dal sospetto contegno osservato dalla (attesa la comunicazione datoriale Controparte_2 dell'instaurazione del breve rapporto di lavoro, tramite modello UNILAV, solo in data 29.09.2016, ovvero al termine del medesimo, e l'omessa sollecitata giustificazione dell'istanza di riattivazione, per la posizione previdenziale della ricorrente, di matricola aziendale cessata, altrettanto tardivamente proposta in data 14.10.2016), dalla circostanziata e coerente deposizione della teste
- dipendente della “dal 2014 fino al luglio 2016”, sentita all'udienza del Testimone_1 12.05.2021 - è invero emerso che “l'amministratore dei condomini di cui si occupava la società era il sig. Quando decise di lasciare il suo ruolo di Parte_3 Parte_3 amministratore di condomini nella società quest'ultima assunse la ricorrente a tempo CP_2 determinato per i mesi di agosto e settembre 2016, periodo nel quale la ricorrente si è occupata della chiusura dei bilanci condominiali al fine del subentro di nuovi amministratori, tra i quali anche io. Ricordo che nel periodo sopraindicato la ricorrente era presente dal lunedì al venerdì per mezza giornata, ad agosto in particolare di mattina, nel mese di settembre poteva capitare che il turno fosse quello pomeridiano. Quando io non ero in ufficio la ricorrente si è occupata anche del ricevimento del pubblico e dell'incasso di somme dei condomini e rilasciava ricevute di pagamento.; si è occupata altresì anche della chiusura dei bilanci condominiali. La ricorrente prima di quel periodo sopra indicato era dipendente di;
quando quest'ultimo Parte_3 decise di smettere il suo ruolo di amministratore per la società la ricorrente decise di CP_2 dimettersi, come me, e dopo le dimissioni è stata contattata dalla società per essere assunta nel breve periodo di agosto settembre 2016 al fine di curare la chiusura dei bilanci condominiali e il passaggio delle consegne ai nuovi amministratori”. Ritenuta per quanto sopra la prova del rapporto di lavoro sotteso al recuperato trattamento di disoccupazione e della conseguente causa debendi della prestazione - i censurati comportamenti datoriali non potendo pregiudicare la tutela previdenziale della lavoratrice -, l'impugnata comunicazione di recupero va annullata, in accoglimento della proposta opposizione, con conseguente condanna dell' , giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella CP_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, ai motivi della decisione e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2846/2018 R.G., in accoglimento della proposta opposizione;
annulla la comunicazione di indebito notificata dall'I.N.P.S. alla ricorrente Parte_1 con raccomandata del 25.09/02.11.2017;
[...] condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore di al pagamento delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a come per legge.
Così deciso in Ragusa il 14 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella