Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 771 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: accertamento invalidità ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1
), difesa dall'avv. Anna Merante;
C.F._1
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
– P. IVA: ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso che l' le aveva riconosciuto la domanda CP_1
di pensione di vecchiaia anticipata solo con decorrenza dal mese di febbraio 2024, in considerazione della data di perfezionamento del requisito sanitario al 01.01.2023 e della c.d. finestra mobile di dodici mesi applicabile anche alla prestazione in
1
da febbraio 2023 sino a gennaio 2024, da quantificarsi nell'importo di euro 8.043,60, nonché di euro 617,46 a titolo di tredicesima, per un totale lordo di euro 8.661,06, oltre interessi legali.
Sennonché, come fondatamente deduce l' resistente, la pensione di vecchiaia CP_1
anticipata, di cui all'art. 1, co. 8, D. Lgs. n. 503/92, matura con il necessario concorso del requisito anagrafico aggiornato alla speranza di vita, del requisito contributivo
(almeno 20 anni di contribuzione) e del requisito sanitario (invalidità in misura pari all'80%); in presenza di tali requisiti legali, la decorrenza della prestazione è poi postergata di un anno rispetto alla data di relativa maturazione, sulla scorta del meccanismo della finestra mobile previsto dall'art. 12 co. 1, D. L. n. 78/10 (conv. in
L. n. 122/10), applicabile a tutte le pensioni di vecchiaia.
Nella specie, non è in contestazione la ricorrenza dei requisiti anagrafico e contributivo.
Si discute, invece, della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, che l' assume essere stato accertato - con CP_1
decorrenza dal 01.01.2023 - in occasione della visita sanitaria avvenuta il 25.07.2023,
a seguito di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessata e che quest'ultima, retrodata al novembre 2019, allorquando le fu riconosciuta l'invalidità civile pari al 100%.
Al riguardo, è pacifico che la ricorrente sia titolare dell'assegno ordinario di invalidità, atteso che, con decreto di omologa (proc. R.G. n. 178/2020) adottato il
18.07.2021 dal Tribunale del Lavoro di Catanzaro, veniva riconosciuta invalida
2 civile nella misura del 100%, a decorrere dal mese di novembre 2019, senza revisione.
E' parimenti incontestato che essa abbia presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata in data 16.12.2022 e che, a seguito di tale richiesta, veniva sottoposta a visita dai medici dell' i quali, verificata la riduzione della sua capacità specifica CP_1
di lavoro, la riconoscevano invalida in misura pari all'80%, a decorrere dal
01.01.2023, sicché, con l'applicazione della finestra mobile di 12 mesi, la pensione veniva liquidata in suo favore a partire dal mese di febbraio 2024.
Condividendo le riflessioni enucleate dall' , si ritiene che, per accedere alla CP_1
pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, co. 8, D. Lgs. n. 503/92, sia necessaria, ai sensi dell'art. 1 L. n. 222/84, il riconoscimento dell'invalidità cosiddetta pensionabile, per la quale la commissione medica competente deve valutare, non la capacità lavorativa generica, bensì la capacità lavorativa in relazione alle precedenti attività svolte dall'interessato, nonché alle sue attitudini e competenze. Viceversa, per il riconoscimento dell'invalidità civile, deve essere riscontrata dalla commissione medica una riduzione della capacità lavorativa generica dell'interessato, ovvero della possibilità di lavorare, a prescindere dalle occupazioni precedentemente svolte e dalle attitudini, nonché dalle competenze dell'interessato.
Come si evince dal contenuto della relazione medico-legale in atti (cfr. all. n. 3 fascicolo ), la ricorrente è stata sottoposta a visita medica sulla scorta della CP_1
domanda che ha presentato il 16.12.2022, avente ad oggetto “vecchiaia con invalidità
80%”, e l'accesso a siffatto trattamento pensionistico richiede che lo stato di invalidità sia accertato dai sanitari dell' con le regole proprie della L. n. 222/84, CP_1
sicché il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con decorrenza da novembre 2019, che l'interessata ha conseguito a seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo, è circostanza irrilevante ai fini del presente giudizio. In altri termini, la valutazione medico-legale richiesta per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata deve fare riferimento, non già alla capacità lavorativa generica di cui alla L. n. 118 del 1971 che per la valutazione dell'invalidità
3 civile applica il c.d. metodo tabellare, ma a quella specifica prevista dalla L. n. 222/84 in termini di confacenza alle attitudini (c.d. invalidità pensionabile), per cui è ininfluente lo stato di invalido civile totale previamente accertato in capo a parte attrice in forza del procedimento giudiziario di ATP che ha all'uopo instaurato (“In materia di invalidità pensionabile la l .n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della l. 30 marzo
1971 n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue
l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile a valutare l'invalidità pensionabile neanche come guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare.” (Cass. 2006 n. 7760; Cass.
2004 n. 6652; e Cass. 2003 n. 17812).
In ragione di tanto, poiché a seguito della visita sanitaria disposta ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità richiesto dal D. Lgs. n. 503/92 per fruire della provvidenza in questione è emerso che detto stato sia sorto in capo alla ricorrente soltanto a far data dal 01.01.2023, legittimamente l'Ente le ha riconosciuto la pensione di vecchiaia anticipata a partire dal febbraio 2024, tenuto conto della c.d. finestra mobile, essendo ininfluenti le risultanze del precedente procedimento di ATP in ragione dei diversi criteri medico legali che operano in materia di invalidità civile rispetto a quelli vigenti per la c.d. invalidità pensionabile.
La domanda va dunque respinta.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda;
4 - compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catanzaro, lì 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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