Sentenza 14 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/01/2022, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2022
N. 00033/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e Società -OMISSIS-, in proprio e nelle rispettive qualità di mandataria e mandante dell’A.T.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Mastrolia, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
A.T.I. costituenda tra -OMISSIS- nonchè -OMISSIS-., in proprio e nelle rispettive qualità di mandataria e quale mandante dell’A.T.I., in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Caponio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione del Territorio del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 29.6.2020, con cui si è determinato “ di prendere atto della sentenza del TAR Puglia Lecce -OMISSIS-/2020 ottemperando a quanto in esso disposto; di annullare, per l’effetto, la propria determinazione -OMISSIS-dell’8.10.2019 con la quale è stato aggiudicato l’appalto delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di -OMISSIS- in favore della -OMISSIS-; di dare atto che in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia -OMISSIS-/2020 si procederà all’aggiudicazione dei lavori afferenti le opere di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di -OMISSIS- alla seconda classificata con successivo atto gestionale ”;
-della determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione del Territorio del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-del 10.7.2020, con cui si è determinato “ di prendere atto della comunicazione via pec prot. -OMISSIS-del 25/06/2020 con la quale la -OMISSIS- srl dichiara ai sensi dell’art. 48, co.19 del D. Lgs. 50/2016 di voler recedere, per esigenze di carattere organizzativo, dall’impegno a costituire un raggruppamento temporaneo d’impresa con la -OMISSIS-, con rinuncia di qualsivoglia diritto, azione e/o pretesa; di aggiudicare, in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia -OMISSIS-/2020, i lavori afferenti le opere di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di -OMISSIS- alla costituenda ATI: mandataria -OMISSIS-e mandante -OMISSIS-per il prezzo complessivo ed incondizionato di euro 2.744.054,67 corrispondente ad un ribasso del 16,661%, oltre iva ed oneri per la sicurezza, con un tempo di esecuzione dei lavori pari a giorni 507, come rinveniente dal verbale di gara mediante in data 13/09/2019 con il quale la Commissione all’uopo nominata individua l’operatore economico primo e secondo classificato dell’appalto di che trattasi; […] di dare atto che la verifica dei requisiti ex art. 80 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stata già espletata e che la stessa ha avuto esito positivo; di procedere alla stipula del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/16 ”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché, per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulando ed il conseguente subentro dell’A.T.I. ricorrente nello stesso, ex artt. 122 e 124 c.p.a..
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 30 luglio 2020 dall’A.T.I. -OMISSIS- e -OMISSIS-.:
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione del Territorio del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-del 10.7.2020, con la quale si è determinato “ di prendere atto della comunicazione via pec prot. -OMISSIS-del 25/06/2020 con la quale la -OMISSIS- srl dichiara ai sensi dell'art. 48, co. 19 del D. Lgs. 50/2016 di voler recedere, per esigenze di carattere organizzativo, dall'impegno a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa con la -OMISSIS-, con rinuncia di qualsivoglia diritto, azione e/o pretesa; di aggiudicare, in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia -OMISSIS-/2020, i lavori afferenti le opere di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di -OMISSIS- alla costituenda ATI: mandataria -OMISSIS-e -OMISSIS- con sede rispettivamente -OMISSIS-e -OMISSIS- per il prezzo complessivo ed incondizionato di euro 2.744.054,67 corrispondente ad un ribasso del 16,661%, oltre iva ed oneri per la sicurezza, con un tempo di esecuzione dei lavori pari a giorni 507, come rinveniente dal verbale di gara mediante in data 13/09/2019 con il quale la Commissione all'uopo nominata individua l'operatore economico primo e secondo classificato dell'appalto di che trattasi; […] di dare atto che la verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stata già espletata e che la stessa ha avuto esito positivo; di procedere alla stipula del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/16 ”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché, per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulando ed il conseguente subentro dell’A.T.I. ricorrente nello stesso, ex artt. 122 e 124 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-., nonchè -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to D. Mastrolia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- Con sentenza -OMISSIS-/2020 del 27.04.2020 il T.A.R. per la Puglia - Lecce, ha accolto il ricorso proposto da -OMISSIS- e da -OMISSIS-. - nelle rispettive qualità di mandataria e mandante della costituenda A.T.I. con la -OMISSIS-. - avverso l’aggiudicazione della gara indetta per l’affidamento delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di -OMISSIS- inizialmente disposta in favore dall’A.T.I. costituita tra le imprese -OMISSIS- e -OMISSIS-.
- All’esito della Camera di Consiglio del 18.06.2020, con ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta in appello avverso la suindicata sentenza.
Con determinazione n. -OMISSIS- del 29.06.2020, il Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione del Territorio del Comune di -OMISSIS- ha: a) preso atto della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce -OMISSIS-/2020; b) annullato l’aggiudicazione in precedenza disposta in favore dell’A.T.I. -OMISSIS- - -OMISSIS-., ed ha aggiudicato l’appalto de quo all’A.T.I. seconda classificata tra -OMISSIS- e -OMISSIS-..
Con successiva determinazione -OMISSIS-del 10.07.2020, il Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione del Territorio del Comune di -OMISSIS- ha preso atto della dichiarazione di recesso della -OMISSIS-., ex art. 48 comma 19 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., e della comunicazione di modificazione soggettiva (“riduttiva”) della costituenda A.T.I. -OMISSIS- - -OMISSIS- ed ha aggiudicato i lavori in favore della medesima A.T.I.
Avverso i suindicati provvedimenti l’A.T.I. -OMISSIS-- -OMISSIS-. è insorta con il ricorso principale, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f bis) e lettere a) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 33 del D.P.R. n. 313/2002. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Erroneità dei presupposti. Invalidità derivata.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 31.07.2020, l’A.T.I. -OMISSIS-- -OMISSIS-. ha impugnato la epigrafata determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione del Territorio del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-del 10.07.2020, lamentando che, il recesso della -OMISSIS-. ha carattere elusivo e non avrebbe dovuto essere autorizzato, nonché rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 e, così, del principio di continuità del possesso dei requisiti in gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 9 e 19, del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 D. Lgs. n. 50/2016 e 41, 45 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
In date 25.08.2020 e 3.09.2020 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, l’A.T.I. -OMISSIS- - -OMISSIS- e la -OMISSIS-. eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
In data 05.09.2020 si è costituito in giudizio anche il Comune di -OMISSIS- eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla Camera di Consiglio dell’8.09.2020 il difensore dell’A.T.I. ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Alle udienze pubbliche del 9.2.2021 e 22.6.2021, su istanza di parte, la causa è stata rinviata in attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato nel giudizio di appello -OMISSIS-/2020 pendente avverso la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce -OMISSIS-/2020.
Con memoria depositata in data 2.12.2021 l’A.T.I. ricorrente ha rilevato che in data 27.7.2021 è stata pubblicata la sentenza -OMISSIS-/2021, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalla stessa interposto avverso la menzionata sentenza di questo T.A.R. -OMISSIS-/2020, affermando che “ l’omissione dichiarativa in cui quest’ultima sarebbe incorsa, relativa alla circostanza aggravante di cui all’art. 590, co. 3 c.p. applicata dal Tribunale di Taranto al legale rappresentante della -OMISSIS- nel 2016, non costituisce falsa dichiarazione e, pertanto, non avrebbe potuto condurre all’automatica esclusione dalla gara ”, con “ obbligo per l’Amministrazione di riaprire l’istruttoria e procedere alla valutazione di incidenza dell’omissione dichiarativa, nonché della gravità dei fatti, del comportamento commesso e della menzionata condanna […] sull’integrità e affidabilità professionale del r.t.i. appellante ”.
A seguito di tale sentenza di appello, il Comune di -OMISSIS- ha effettuato le verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara dall’A.T.I. facente capo alla -OMISSIS-, relativamente al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D. Lgs. n. 50/2016, che hanno avuto esito positivo.
Il Comune resistente, pertanto, con determinazione dirigenziale -OMISSIS-del 15.9.2021 ha revocato l’aggiudicazione della gara disposta con la impugnata determinazione -OMISSIS-/2020 in favore dell’A.T.I. controinteressata, ed ha aggiudicato l’appalto di lavori in questione alla A.T.I. ricorrente (-OMISSIS- e -OMISSIS-).
Parte ricorrente ha, quindi, richiesto che si prenda atto del venir meno dell’interesse al ricorso avendo ottenuto il conseguimento del bene della vita.
Anche l’A.T.I. -OMISSIS- - -OMISSIS-. e il Comune di -OMISSIS-, con rispettive memorie del 6.12.2021 e 13.12.2021, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22.12.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso, integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Infatti, a seguito della suindicata sopravvenienza (costituita dall’esito del giudizio di appello sopra richiamato, dalle dichiarazioni espresse dai difensori dalle parti del giudizio e dalla disposta aggiudicazione, con D.D. -OMISSIS-del 15 settembre 2021, in favore dell’A.T.I. ricorrente con la contestuale revoca dell’aggiudicazione della gara precedentemente pronunciata con l’impugnata determinazione dirigenziale del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-/2020 in favore del R.T.I. -OMISSIS- - -OMISSIS-,) non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa) per cessazione della materia del contendere, essendo acclarato che la pretesa sostanziale azionata dalla parte ricorrente (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, atteso che la Stazione Appaltante resistente, dopo aver revocato l’aggiudicazione della gara già disposta con determinazione dirigenziale -OMISSIS-/2020 in favore dell’A.T.I. controinteressata (-OMISSIS- - -OMISSIS-.), oggetto della presente impugnazione, ha aggiudicato l’appalto di lavori di che trattasi alla A.T.I. ricorrente (-OMISSIS- e -OMISSIS-).
Osserva, il Collegio che, in base a quieti principi giurisprudenziali, la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto (come è avvenuto nella fattispecie dedotta in giudizio) in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687; sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317).
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio (non avendo le parti espresso sul punto alcuna richiesta ed avendo la Stazione Appaltante prontamente eseguito la sentenza di appello del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO