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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14585 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44207/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.44207/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
22.01.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Martucci Clavica, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
13.01.1969, rappresentata e difesa rappresentata e difesa da sé stessa unitamente e separatamente all'avv. Massimo De Luca, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec: ( – Email_2
Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 25.10.2024 , premesso che Controparte_1 in data 24.06.1997 aveva contratto matrimonio in Roma con CP_2
, che dalla loro unione era nata la figlia (Roma, 25.06.2001)
[...] Per_1
e che in data 31.01.2006 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con la moglie e chiedeva, in particolare, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia atteso il suo trasferimento in Portogallo e la sua imminente autonomia Per_1 economica.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto Controparte_2 ex adverso dedotto e svolgeva domanda riconvenzionale ai fini dell'attribuzione in suo favore dell'assegno divorzile da porsi a carico del resistente, chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
All'udienza del 29.09.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo che esibivano in udienza e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e celebrato Controparte_2 Controparte_1 in Roma il 24.6.1997, iscritto presso i registri dello Stato Civile di Roma al n.
00650, P 2, S A04, anno 1997, ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti condizioni: - il padre verserà direttamente alla figlia per il suo mantenimento, a fronte della Per_1 percezione da parte della stessa di una busta paga di € 300,00 mensili da parte della società Windsurfer Europe srls, la somma di € 900,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat;
detto importo sarà versato, entro il giorno cinque di ciascun mese, sul conto corrente Fideuram n. [...] già utilizzato dalla figlia;
il padre provvederà, altresì, al pagamento del 60% delle spese straordinarie in favore della figlia, restando il rimanente 40% a carico della madre;
- la casa coniugale in Roma, via di Sant'Erasmo 25 resta assegnata alla madre, convivente con la figlia;
- le parti concordano che, in caso di Per_1 perdita di disponibilità dell'immobile di via Sant'Erasmo 25 da parte della signora
[..
[...] per revoca dell'assegnazione dell'abitazione o comunque per motivi non Pt_1 dipendenti dalla sua volontà, il sig. corrisponderà alla stessa la somma di CP_1
€ 1.650,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat dall'anno successivo in cui matura il diritto, a titolo di assegno divorzile. - Compensazione integrale delle spese processuali”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa, ferma restando la valenza negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
44207/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data
24.06.1997 tra e ; Controparte_1 Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 00650,
Parte 2, serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 07.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.44207/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
22.01.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Martucci Clavica, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
13.01.1969, rappresentata e difesa rappresentata e difesa da sé stessa unitamente e separatamente all'avv. Massimo De Luca, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec: ( – Email_2
Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 25.10.2024 , premesso che Controparte_1 in data 24.06.1997 aveva contratto matrimonio in Roma con CP_2
, che dalla loro unione era nata la figlia (Roma, 25.06.2001)
[...] Per_1
e che in data 31.01.2006 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con la moglie e chiedeva, in particolare, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia atteso il suo trasferimento in Portogallo e la sua imminente autonomia Per_1 economica.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto Controparte_2 ex adverso dedotto e svolgeva domanda riconvenzionale ai fini dell'attribuzione in suo favore dell'assegno divorzile da porsi a carico del resistente, chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
All'udienza del 29.09.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo che esibivano in udienza e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e celebrato Controparte_2 Controparte_1 in Roma il 24.6.1997, iscritto presso i registri dello Stato Civile di Roma al n.
00650, P 2, S A04, anno 1997, ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti condizioni: - il padre verserà direttamente alla figlia per il suo mantenimento, a fronte della Per_1 percezione da parte della stessa di una busta paga di € 300,00 mensili da parte della società Windsurfer Europe srls, la somma di € 900,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat;
detto importo sarà versato, entro il giorno cinque di ciascun mese, sul conto corrente Fideuram n. [...] già utilizzato dalla figlia;
il padre provvederà, altresì, al pagamento del 60% delle spese straordinarie in favore della figlia, restando il rimanente 40% a carico della madre;
- la casa coniugale in Roma, via di Sant'Erasmo 25 resta assegnata alla madre, convivente con la figlia;
- le parti concordano che, in caso di Per_1 perdita di disponibilità dell'immobile di via Sant'Erasmo 25 da parte della signora
[..
[...] per revoca dell'assegnazione dell'abitazione o comunque per motivi non Pt_1 dipendenti dalla sua volontà, il sig. corrisponderà alla stessa la somma di CP_1
€ 1.650,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat dall'anno successivo in cui matura il diritto, a titolo di assegno divorzile. - Compensazione integrale delle spese processuali”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa, ferma restando la valenza negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
44207/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data
24.06.1997 tra e ; Controparte_1 Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 00650,
Parte 2, serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 07.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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