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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2024, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3577/2022 R.G. avente ad oggetto: azione di risarcimento danni TRA e , in qualità di esercenti la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...], il Persona_1
04/10/2007, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Maria Maranca, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Nocera Inferiore alla via Sant'Angelo In Grotta n. 9 ATTRORI E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato Giuseppe Tramontano in virtù di mandato conferito in calce all'atto di citazione notificato e di delibera della Giunta Comunale n° 114 del 21/09/2022 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in via Vesuvio n. 102 CP_2
CONVENUTO CONCLUSIONI: All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.3.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...] Per_1
, hanno evocato in giudizio il per sentirlo
[...] Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni dalla minore subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 23.5.2020, alle ore 13.10 circa, in in Piazza CP_2
San Gennaro nei pressi del Santuario S. Maria delle Grazie e S. Hanno dedotto gli attori che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre la minore percorreva a piedi, in compagnia dei genitori, la Piazza San Gennaro inciampava all'altezza del monumento omaggio ai caduti, a causa di un'irregolarità presente sul manto stradale, costituito da basole in pietra, fatiscenti e mal tenute. La stessa, inciampava contro la suddetta difformità e perdeva l'equilibrio in avanti;
che nel caso di specie una disparità di livello presente tra i lastroni in pietra risulta essere pericolosa in quanto invisibile e non segnalata, tra l'altro presente all'interno di un'area pubblica non recintata ed utilizzata costantemente dai pedoni. Hanno aggiunto che la bambina, inciampando a causa del dislivello suddetto, perdeva l'equilibrio e nel tentativo di evitare la caduta frontale e subire danni maggiori, alzava il braccio destro cercando di aggrapparsi alla ringhiera che circonda il monumento omaggio ai caduti, alta circa 120 cm, sulla quale sono saldate lance contundenti in ferro, a causa delle quali si feriva al braccio destro e, accompagnata dai genitori al Pronto Soccorso di Castellammare, si rendevano necessari punti di sutura e medicazioni compressive. Nel costituirsi in giudizio il eccepiva la nullità dell'atto Controparte_2 introduttivo e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Espletata la prova testimoniale, respinta l'istanza di c.t.u. medico legale richiesta dalla difesa di parte attrice, la causa era rimessa in decisione.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. La domanda proposta dagli attori deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n. 16527). Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato
“dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta). Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue
- ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie parte attrice ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui, secondo la sua prospettazione, vi era una sconnessione) tale da rendere la res pericolosa in assenza di adeguata segnalazione. Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015). Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4- 2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12- 2017). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4- 2022, n. 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile). Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.1. Applicando i principi enunciati al caso in esame, la richiesta di risarcimento danni non può essere accolta. Invero, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e delle ulteriori circostanze acquisite dalla documentazione in atti (documentazione fotografica e relazione di sopralluogo prodotta dal convenuto ente comunale), non può dirsi provata la sussistenza dell'insidia stradale prospettata da parte attrice. Difatti, in ragione di quanto emerso dalla espletata istruttoria, sia testimoniale che documentale, si rileva l'assenza dell'anomalia lamentata da parte istante, presentandosi la pavimentazione posta nelle immediate vicinanze della ringhiera che circonda il monumento omaggio ai caduti - punto nel quale sarebbe avvenuto il sinistro - del tutto integra e non disconnessa. In particolare, entrambi i testimoni di parte attrice escussi all'udienza del 19.12.2023 hanno parlato di pavimentazione formata da “sanpietrini” (teste
“ che ho parlato di disconnessione del pavimento in Testimone_1 Tes_2 quanto lo stesso è costituito da sanpietrini posti a diversi livelli”; teste
[...]
“Chiarisco che la pavimentazione ivi presente è costituita da ciottoli Tes_3
o sanpietrini, non so come definirli, l'uno accanto all'altro e tra le quali non vi è omogeneità e che presenta dei dislivelli proprio in ragione della tipologia della pavimentazione”) laddove nelle fotografie ritraenti la zona, allegate alla relazione di sopralluogo redatta dalla Polizia Locale datata 15.7.2020, nella parte sottostante la ringhiera, e il monumento da essa circondato, la pavimentazione è caratterizzata da basoli di una discreta dimensione perfettamente allineati, integri e privi di dislivelli. In contrario, i c.d. sanpietrini, dei quali hanno parlato i testi di parte attrice - che, per definizione, consistono in blocchetti di leucitite di piccole dimensioni - sono, invece, visibili nelle medesime fotografie nella zona marciapiedi posta di fronte al monumento ed a circa 4/5 metri di distanza da esso e, dunque, in zona diversa da quella nella quale si assume essere caduta la minore: circostanza che rende del tutto inattendibili sul punto le testimonianze di parte attrice. A ciò aggiungasi, a supporto della poca attendibilità dei testi e della ricostruzione fornita da parte attrice, che nel verbale di pronto soccorso prodotto dagli istanti si legge: "riferisce di essere inciampata sul marciapiede" e, dunque, in luogo diverso e distante rispetto a quello decritto in citazione privo, invece, di marciapiede. Pertanto, stante una differente conformazione della pavimentazione nel punto in cui gli attori hanno allegato che fosse caduta la minore, ma soprattutto la toltale assenza di disconnessioni nel predetto punto - che, infatti, in base a quanto documentato dal convenuto comune era stato interessato solo l'anno prima da lavori di rifacimento e ripavimentazione dell'intera area - e le incongruenze cui sono incorsi i testimoni di parte attrice, inducono il tribunale ad escludere del tutto che la minore sia caduta in ragione di una insidia stradale. Del resto, di nessun supporto in senso contrario sono le fotografie allegate alla produzione di parte attrice - peraltro prive di data certa a differenza di quelle allegate alla relazione di sopralluogo eseguito dal - le quali CP_2 ritraggono solo limitati punti senza fornire una visione d'insieme dell'area (in particolare, la prima foto mostra solo la ringhiera ove la minore si sarebbe ferita, senza ritrarre la pavimentazione ivi sottostante;
la seconda e la terza foto mostrano un tratto di strada privo di punti di riferimento che consentano di ricondurre lo stesso all'area per cui è causa e, peraltro, decisamente in contrasto con il materiale fotografico prodotto dal e, CP_2 come tali, del tutto prive di rilievo probatorio a sostegno della tesi attorea. In ragione di quanto illustrato si ritiene la domanda infondata per non avere parte attrice dimostrato la ricorrenza di una insidia stradale e il nesso di causalità tra la stessa e le lesioni patite dalla minore. A ciò aggiungasi, per mera completezza espositiva, che quantunque fosse stato presente un lieve dislivello tra i basoli, di grandi dimensioni, che compongono la pavimentazione nella parte sottostante il monumento ai caduti, eventualmente non percepibile ictu oculi nelle fotografie prodotte (nelle quali, come detto, la pavimentazione appare, invece, lineare e uniforme), in ragione del periodo (mese di maggio), dell'orario (ore 13,10 circa) e delle buone condizioni meteo (nulla avendo parte istante allegato in senso contrario) ritiene il giudicante che lo stesso avrebbe dovuto essere percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la diligenza media e che, conseguentemente, la danneggiata avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare l'evento de quo. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda va rigettata.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna e , in qualità di esercenti la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale sulla minore , al pagamento delle Persona_1 spese processuali in favore del in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. Così deciso in Torre Annunziata il 9 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
04/10/2007, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Maria Maranca, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Nocera Inferiore alla via Sant'Angelo In Grotta n. 9 ATTRORI E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato Giuseppe Tramontano in virtù di mandato conferito in calce all'atto di citazione notificato e di delibera della Giunta Comunale n° 114 del 21/09/2022 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in via Vesuvio n. 102 CP_2
CONVENUTO CONCLUSIONI: All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.3.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...] Per_1
, hanno evocato in giudizio il per sentirlo
[...] Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni dalla minore subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 23.5.2020, alle ore 13.10 circa, in in Piazza CP_2
San Gennaro nei pressi del Santuario S. Maria delle Grazie e S. Hanno dedotto gli attori che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre la minore percorreva a piedi, in compagnia dei genitori, la Piazza San Gennaro inciampava all'altezza del monumento omaggio ai caduti, a causa di un'irregolarità presente sul manto stradale, costituito da basole in pietra, fatiscenti e mal tenute. La stessa, inciampava contro la suddetta difformità e perdeva l'equilibrio in avanti;
che nel caso di specie una disparità di livello presente tra i lastroni in pietra risulta essere pericolosa in quanto invisibile e non segnalata, tra l'altro presente all'interno di un'area pubblica non recintata ed utilizzata costantemente dai pedoni. Hanno aggiunto che la bambina, inciampando a causa del dislivello suddetto, perdeva l'equilibrio e nel tentativo di evitare la caduta frontale e subire danni maggiori, alzava il braccio destro cercando di aggrapparsi alla ringhiera che circonda il monumento omaggio ai caduti, alta circa 120 cm, sulla quale sono saldate lance contundenti in ferro, a causa delle quali si feriva al braccio destro e, accompagnata dai genitori al Pronto Soccorso di Castellammare, si rendevano necessari punti di sutura e medicazioni compressive. Nel costituirsi in giudizio il eccepiva la nullità dell'atto Controparte_2 introduttivo e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Espletata la prova testimoniale, respinta l'istanza di c.t.u. medico legale richiesta dalla difesa di parte attrice, la causa era rimessa in decisione.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. La domanda proposta dagli attori deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n. 16527). Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato
“dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta). Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue
- ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie parte attrice ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui, secondo la sua prospettazione, vi era una sconnessione) tale da rendere la res pericolosa in assenza di adeguata segnalazione. Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015). Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4- 2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12- 2017). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4- 2022, n. 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile). Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.1. Applicando i principi enunciati al caso in esame, la richiesta di risarcimento danni non può essere accolta. Invero, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e delle ulteriori circostanze acquisite dalla documentazione in atti (documentazione fotografica e relazione di sopralluogo prodotta dal convenuto ente comunale), non può dirsi provata la sussistenza dell'insidia stradale prospettata da parte attrice. Difatti, in ragione di quanto emerso dalla espletata istruttoria, sia testimoniale che documentale, si rileva l'assenza dell'anomalia lamentata da parte istante, presentandosi la pavimentazione posta nelle immediate vicinanze della ringhiera che circonda il monumento omaggio ai caduti - punto nel quale sarebbe avvenuto il sinistro - del tutto integra e non disconnessa. In particolare, entrambi i testimoni di parte attrice escussi all'udienza del 19.12.2023 hanno parlato di pavimentazione formata da “sanpietrini” (teste
“ che ho parlato di disconnessione del pavimento in Testimone_1 Tes_2 quanto lo stesso è costituito da sanpietrini posti a diversi livelli”; teste
[...]
“Chiarisco che la pavimentazione ivi presente è costituita da ciottoli Tes_3
o sanpietrini, non so come definirli, l'uno accanto all'altro e tra le quali non vi è omogeneità e che presenta dei dislivelli proprio in ragione della tipologia della pavimentazione”) laddove nelle fotografie ritraenti la zona, allegate alla relazione di sopralluogo redatta dalla Polizia Locale datata 15.7.2020, nella parte sottostante la ringhiera, e il monumento da essa circondato, la pavimentazione è caratterizzata da basoli di una discreta dimensione perfettamente allineati, integri e privi di dislivelli. In contrario, i c.d. sanpietrini, dei quali hanno parlato i testi di parte attrice - che, per definizione, consistono in blocchetti di leucitite di piccole dimensioni - sono, invece, visibili nelle medesime fotografie nella zona marciapiedi posta di fronte al monumento ed a circa 4/5 metri di distanza da esso e, dunque, in zona diversa da quella nella quale si assume essere caduta la minore: circostanza che rende del tutto inattendibili sul punto le testimonianze di parte attrice. A ciò aggiungasi, a supporto della poca attendibilità dei testi e della ricostruzione fornita da parte attrice, che nel verbale di pronto soccorso prodotto dagli istanti si legge: "riferisce di essere inciampata sul marciapiede" e, dunque, in luogo diverso e distante rispetto a quello decritto in citazione privo, invece, di marciapiede. Pertanto, stante una differente conformazione della pavimentazione nel punto in cui gli attori hanno allegato che fosse caduta la minore, ma soprattutto la toltale assenza di disconnessioni nel predetto punto - che, infatti, in base a quanto documentato dal convenuto comune era stato interessato solo l'anno prima da lavori di rifacimento e ripavimentazione dell'intera area - e le incongruenze cui sono incorsi i testimoni di parte attrice, inducono il tribunale ad escludere del tutto che la minore sia caduta in ragione di una insidia stradale. Del resto, di nessun supporto in senso contrario sono le fotografie allegate alla produzione di parte attrice - peraltro prive di data certa a differenza di quelle allegate alla relazione di sopralluogo eseguito dal - le quali CP_2 ritraggono solo limitati punti senza fornire una visione d'insieme dell'area (in particolare, la prima foto mostra solo la ringhiera ove la minore si sarebbe ferita, senza ritrarre la pavimentazione ivi sottostante;
la seconda e la terza foto mostrano un tratto di strada privo di punti di riferimento che consentano di ricondurre lo stesso all'area per cui è causa e, peraltro, decisamente in contrasto con il materiale fotografico prodotto dal e, CP_2 come tali, del tutto prive di rilievo probatorio a sostegno della tesi attorea. In ragione di quanto illustrato si ritiene la domanda infondata per non avere parte attrice dimostrato la ricorrenza di una insidia stradale e il nesso di causalità tra la stessa e le lesioni patite dalla minore. A ciò aggiungasi, per mera completezza espositiva, che quantunque fosse stato presente un lieve dislivello tra i basoli, di grandi dimensioni, che compongono la pavimentazione nella parte sottostante il monumento ai caduti, eventualmente non percepibile ictu oculi nelle fotografie prodotte (nelle quali, come detto, la pavimentazione appare, invece, lineare e uniforme), in ragione del periodo (mese di maggio), dell'orario (ore 13,10 circa) e delle buone condizioni meteo (nulla avendo parte istante allegato in senso contrario) ritiene il giudicante che lo stesso avrebbe dovuto essere percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la diligenza media e che, conseguentemente, la danneggiata avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare l'evento de quo. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda va rigettata.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna e , in qualità di esercenti la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale sulla minore , al pagamento delle Persona_1 spese processuali in favore del in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. Così deciso in Torre Annunziata il 9 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo